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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1344/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1344/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto:
Ricorso contro provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali da difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 992/24 R.G. liq., n. 1714/22 R.G.
App., datato 24/X/24, depositato in data 28/10/2024, avente ad oggetto
Decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento del spettanze al difensore, e vertente
TRA
Avv. Renato Lamberti, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, 4° comma, c.p.p., del sig. , nato a [...] il [...] e Parte_1 res.te in Agrigento al Piazzale Pasquale Di Lorenzo n. 1, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via S.
Mobilio n. 82;
RICORRENTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui è domiciliato in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58;
RESISTENTE OPPOSTO
1 Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 5/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/12/2024 l'avv. Renato
Lamberti, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, 4° comma, c.p.p., del sig. , nato a [...] il [...] e res.te in Parte_1
Agrigento al Piazzale Pasquale Di Lorenzo n. 1, ha proposto opposizione avverso provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica
Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 992/24 R.G. liq., n. 1714/22
R.G. App., datato 24/X/24, depositato in data 28/10/2024, nei confronti del
. Controparte_1
La parte resistente si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 5/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica
Penale, più sopra indicato. Va precisato che il provvedimento oggetto della opposizione reca la intitolazione “DECRETO DI RIGETTO DI
LIQUIDAZIONE E DI PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DEL
DIFENSORE DI PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO artt. 82 e 83 del D.P.R. n. 115/02”, ma, in realtà si tratta di un decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento di spettanze in relazione a difesa di ufficio, come emerge chiaramente dagli atti.
Con il decreto oggetto di opposizione la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di liquidazione, datata 28/4/2024 e proposta in data
29/4/2024 (cfr. il decreto impugnato) dall'avv. Lamberti, nella veste più
2 sopra specificata, in relazione al compenso concernente l'attività da tale difensore svolta con riguardo al processo penale n. 1714/2022 R.G. Appello;
questo processo penale è stato definito con sentenza della Corte di Appello di
Salerno – Sezione Unica Penale del 5/10/2023, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato appellante Parte_1 per essersi il reato a lui attribuito in imputazione estinto per intervenuta prescrizione.
La Corte di Appello – Sezione Unica Penale con il decreto attualmente impugnato ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dall'avv. Lamberti, quale difensore di ufficio di , sulla base Parte_1 della seguente motivazione: «Considerato che questa Corte di Appello condivide quella Giurisprudenza secondo cui in favore del difensore d'ufficio/creditore che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, nel caso in cui non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza o per aver trovato la porta chiusa, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c.,
"dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa .e non erano presenti le persone indicate all'art. 139 c.p.c., comma 4, cui rivolgere
l'ingiunzione" e potendo (sempre al fine di completare la procedura esecutiva) avvalersi dell'ausilio della forza pubblica, poiché la procedura esecutiva, esperita secondo quanto previsto dal codice di procedura civile, "non prevede deroghe" per il suo compiuto perfezionamento (Cass. Cass. Sez. VI Civile ordinanza n. 16799 del 24/5/2022); rilevato che dagli atti risulta che nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato a mancata esecuzione del D.I. e, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla. Legge, al fine di accertare l'effettivo, infruttuoso, recupero del credito per l'attività professionale svolta;
che dunque l'istanza del 29/4/24 dell'Avvocato
Lamberti va rigettata in quanto ella non ha completato l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale».
I motivi della impugnazione.
Il ricorrente avv. Lamberti ha, in particolare, posto a fondamento dell'impugnazione i seguenti motivi: «… -che il sottoscritto difensore ha
3 svolto attività professionale di difensore di ufficio in favore del sig. Pt_1
-che il sottoscritto ha difeso il predetto sig. nella predisposizione e Pt_1 deposito dell'atto di appello, nonché …; -che il sottoscritto ha anche depositato una memoria, oltre alle conclusioni scritte, -che il processo de quo si è concluso con sentenza n. 1476/23 di NDP per intervenuta prescrizione;
… -che il Giudice di Pace di Salerno, dr.ssa Giordano, a seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento, ha emesso decreto ingiuntivo n. 2371/2023, R.G.
5826/2023, in data 01.12.23, depositato in Cancelleria in pari data, mai notificato con esito positivo, con cui ha ingiunto di pagare al sig. la
Pt_1 somma di € 1.384,00 per sorta, oltre € 300,00 per onorario della procedura monitoria, oltre rimborso 15% L.P., IVA e CPA, se dovute, in favore del sottoscritto difensore;
-che il decreto ingiuntivo non è stato notificato al sig. poiché le quattro notifiche tentate dal sottoscritto non hanno
Pt_1 risultato esito positivo, -che il Sig. una volta uscito dal carcere, si è
Pt_1 reso irreperibile, -che la residenza anagrafica del sig. è in Agrigento
Pt_1
Perso al Piazzale Di Lorenzo n. 1, -che il sottoscritto ha anche richiesto da cui risulta che il predetto non è attualmente detenuto, -che lo scrivente ha tentato di notificare il decreto ingiuntivo presso il Carcere di TO, presso il
Carcere di Agrigento (coincidente con la residenza anagrafica), al suo domicilio storico di RI (RC) alla Via Tommaso Campanella n. 8, -che tutte le notifiche suindicate hanno sortito esito negativo, per cui il decreto ingiuntivo non può divenire esecutivo e l'azione esecutiva non si può proseguire, -che, una volta che il difensore di ufficio ha esperito la procedura esecutiva per riscuotere il proprio onorario, ha diritto al rimborso dei compensi previa liquidazione degli stessi da parte del giudice;
-che i costi e compensi della procedura monitoria e seguenti non devono restare a carico del difensore;
-che il sottoscritto difensore ha espletato inutilmente l'iter procedimentale per il recupero del credito, senza esito;
- che in data 29.05.24 il sottoscritto ha depositato istanza di liquidazione a mezzo Siamm e la Corte di Appello di Salerno ha rigettato tale richiesta …; -che la Corte motivava tale rigetto deducendo che: “…l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato a mancata esecuzione del D.I.
e, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla
Legge, al fine di accertare l'effettivo, infruttuoso, recupero del credito per
4 l'attività professionale svolta” - che tale provvedimento di rigetto della liquidazione delle spese legali da difesa d'ufficio è totalmente errato ed ingiusto. Preliminarmente si fa notare che il sottoscritto difensore per ben quattro volte ha tentato di notificare il decreto ingiuntivo al sig. Pt_1 sempre con esito negativo. Sempre preliminarmente, si fa rilevare che il sottoscritto ha ottenuto certificato di residenza e certificazione DAP. Infine, si fa rilevare che nel fascicolo d'ufficio non risultano altri recapiti del sig.
Lo scrivente ha ricercato il sig. in tutti i luoghi possibili… Pt_1 Pt_1
La difesa d'ufficio trattasi di un'anticipazione che lo Stato deve eseguire al difensore d'ufficio. Poi lo Stato ha a disposizione, tramite l'Agenzia delle
Entrate, facili modalità di ricerca dei beni (immobili, mobili registrati, stipendi, pensioni, conti correnti etc.) sui quali recuperare le somme anticipate al difensore d'ufficio. Da ciò si evince che il sottoscritto ha correttamente posto in essere quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza ai fini del recupero del proprio credito professionale!
Certamente non si può chiedere di più al difensore d'ufficio…».
La decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'art. 116 del D.P.R. n. 30/5/2002, n. 115, dispone quanto segue:
«Art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) 1.
L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio».
La cassazione ha affermato, sul punto, i seguenti principi: in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche
5 l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio [cfr. Cass. civ., sez. 2 -, sentenza n. 8359 del 29/4/2020]; il difensore d'ufficio dell'indagato, dell'imputato e del condannato irreperibile
è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato, ma, qualora l'irreperibilità non sia stata dichiarata con provvedimento formale, la corresponsione del compenso è sottoposta alla condizione che egli dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale [cfr. Cass. pen., sez. 4, sentenza n. 13816 del 28/1/2009 Cc.
(dep. 30/03/2009)]; in materia di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio, qualora l'imputato, dichiarato irreperibile nel corso del giudizio di merito, divenga successivamente reperibile, deve applicarsi l'art. 116 e non già l'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che il difensore d'ufficio deve dimostrare di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali [cfr. Cass. pen., sez. 4, sentenza n. 17011 del 7/11/2007 Cc.
(dep. 24/04/2008]; il difensore d'ufficio dell'indagato, dell'imputato e del condannato irreperibile
è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato, ma, qualora l'irreperibilità non sia stata dichiarata con provvedimento formale, la corresponsione del compenso è sottoposta alla condizione che egli dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale [cfr. Cass. pen., sez. 4, sentenza n. 13816 del 28/01/2009 Cc.
(dep. 30/03/2009)].
Nel caso qui esaminato, come più sopra evidenziato, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (ad esempio attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo,
l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo). Nel caso di specie, peraltro, il difensore, ora ricorrente, non ha neppure dimostrato di avere completato il procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo ottenuto, datato 1/12/2023, utilizzando tutti gli strumenti messi a sua disposizione dagli artt. 139 e segg. c.p.c. entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c.. Non avendo provveduto a ciò, l'attuale ricorrente
6 ovviamente non ha neppure iniziato alcun procedimento esecutivo nei confronti del suo assistito. Non si è, quindi, verificato il presupposto di cui all'art. 116 del d.p.r. n. 115 del 2002.
Va, d'altra parte, anche osservato che la notifica spedita a Parte_1
in data 5/2/2024 all'indirizzo di RI (RC) alla via Tommaso
[...]
Campanella n. 8, fraz. Natile, risulta spedita in un momento in cui lo Pt_1 risultava in regime di semilibertà presso la Casa Circondariale “G. Lorusso –
L. Cotugno” Le Vallette TO (TO); l'esito negativo della notifica, quindi, non risulta ascrivibile a una effettiva irreperibilità di fatto dello In Pt_1 data 2/6/2024, poi, lo risulta uscito per scarcerazione (riunione altro Pt_1 proc.) dalla predetta Casa Circondariale “G. Lorusso – L. Cotugno” Le
Vallette TO (TO) e, al momento dell'uscita, risulta indicato sia quale luogo di residenza, sia quale domicilio dichiarato in uscita l'indirizzo di
RI (RC) alla via Tommaso Campanella n. 8, fraz. Natile;
non risulta che, dopo l'uscita dello siano state effettuate notificazioni o ricerche Pt_1 presso questo indirizzo o comunque presso altro recapito.
Da quanto esposto consegue che nel caso in esame la disciplina applicabile è senz'altro quella di cui all'art. 116 del d.p.r. n. 115 del 2002 e non quella dell'art. 117 del medesimo d.p.r., atteso che non è configurabile una irreperibilità, neppure di fatto, di . Da quanto più sopra Parte_1 esposto evidenziato, peraltro, emerge che il ricorrente opponente non ha esperito in maniera adeguata (oltre che con esito infruttuoso) le procedure per il recupero dei crediti professionali. Correttamente, quindi, la Corte di
Appello non ha accolto l'istanza di liquidazione, con le precisazioni più sopra indicate quanto ai motivi del mancato accoglimento.
Su questa conclusione non incide la circostanza che lo Stato, dopo aver anticipato le somme al difensore, abbia diritto di ripetere le somme anticipate, ai sensi dell'art . 116, secondo comma, d.p.r. n. 115/2002 (“a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”: cfr. art. 116, secondo comma, d.p.r. n.
1215/2002). La liquidazione in favore del difensore, infatti, va effettuata sempre che sussistano tutti i presupposti di cui all'art. 116, primo comma,
d.p.r. n. 115/2002, a prescindere da ogni ulteriore vicenda. Una volta, poi, che lo Stato abbia anticipato le somme, quest'ultimo potrà procedere al recupero
7 delle somme stesse.
Da quanto esposto consegue che il ricorrente difensore non ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (cfr. art. 116, primo comma, ultima parte, d.p.r. n. 115/2002).
Egli, quindi, non ha diritto a chiedere la liquidazione in questione.
I motivi della opposizione sono, pertanto, infondati e la decisione impugnata è corretta. L'opposizione va, quindi, rigettata e la decisione oggetto di impugnativa va confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Quanto alle spese del presente procedimento di opposizione, va osservato che l'avv. Lamberti, opponente, risulta soccombente e va, pertanto, condannato al pagamento di tali spese in favore del , Controparte_1 resistente costituito. Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio [valore compreso nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00; importo minimo, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate].
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, pronunciando, in particolare, in ordine, alla Opposizione avverso provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 992/24 R.G. liq., n. 1714/22 R.G. App., datato 24/X/24, depositato in data 28/10/2024, avente ad oggetto Decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento del spettanze al difensore, opposizione proposta nell'interesse dell'avv. Renato Lamberti, nella qualità di difensore,
8 nominato ex art. 97, 4° comma, c.p.p., del sig. , nato a [...] Parte_1
(RC) il 19/10/1984 e res.te in Agrigento al Piazzale Pasquale Di Lorenzo n. 1, nei confronti del , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, resistente costituito, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il provvedimento impugnato;
3. condanna parte ricorrente opponente Avv. Renato Lamberti, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, 4° comma, c.p.p., del sig.
, nato a [...] il [...], al pagamento Parte_1 delle spese del presente procedimento di opposizione in favore del
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 1.460,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente Avv. Renato Lamberti, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, 4° comma, c.p.p., del sig. Parte_1
, nato a [...] il [...], sia tenuta a versare un
[...] ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 23/6/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci
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