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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8789 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8176/2025 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 06/10/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t. , Parte_1 CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. ARDIA ERNESTO (c.f.: C.F._1
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Opponente
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Controparte_3 P.IVA_2
presso la sede dell'ente unitamente all'Avv. DI FIORE GIULIA (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
- Opposto
Alle ore 11:00 sono presenti i difensori delle parti che si riportano alle difese e con- clusioni in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'Avv. Ardia per la impugna e contesta estensivamente quando dedotto e Parte_1
concluso anche contraddittoriamente dal oltre che i riferimenti Controparte_3
giurisprudenziali ai quali è fatto riferimento nella comparsa di risposta sono soprat- tutto attribuiti a fattispecie diverse, ovvero ai verbali ispettivi delle direzioni provin- ciali e degli Istituti previdenziali.
Il presente ricorso invece, ha ad oggetto l'impugnazione con richiesta di declaratoria di nullità del verbale con il quale si è ritenuto di configurare una specifica violazione di orme di legge per la quale è prevista una sanzione amministrativa variabile da euro
1
2.000 a euro 10.000. Nel medesimo verbale, si precisa, non di attendere un'ordinanza ingiunzione al minimo edittale, bensì esclusivamente che “entro 60 giorni dalla conte- stazione o notificazione del presente verbale, ai sensi della L. 689/1981, è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad euro 2.000 a favore di
. Controparte_3
Si ricorda inoltre che:
1- l'ordinanza ingiunzione ingiunge il pagamento oltre che della somma desti- nata ad [...] la sanzione pecuniaria, anche delle spese di accertamento e di notifica (e già questo sarebbe sufficiente a giustificare l'interesse ad ottenere in via preventiva l'annullamento della sanzione”).
2- L'ordinanza ingiunzione è titolo immediatamente esecutivo ed ogni minimo ritardo/disattenzione determinerebbe conseguenze irrevocabili;
3- il verbale impugnato, come detto, impone il pagamento della sanzione pe- cuniaria ancorché in misura ridotta;
4 - il ricorso in via giudiziale è stato proposto prima che l'autorità amministra- tiva revocasse l'operato dei propri funzionari ed i due ambiti (amministrativo e civile) viaggiano su piani paralleli. Si insiste per l'0accoglimento delle rassegnate conclusioni.
L'Avv. di Fiore impugna tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto, ribadendo quanto indicato in comparsa ed insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. In ogni caso si evidenzia che ogni contesta- zione avverso l'accertamento contenuto nel verbale che è e atto pubblico coperto da fede privilegiata fino a querela di falso avrebbe dovuto essere mossa nell'apposito procedimento che ad oggi non è stato instaurato.
Si insiste pertanto nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa e si chiede rinvio per la decisione.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 8176/2025 r.g.a.c.
TRA
. (c.f.: , in persona del l.r.p.t. , Parte_1 CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. ARDIA ERNESTO (c.f.: C.F._1
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Opponente
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Controparte_3 P.IVA_2
presso la sede dell'ente unitamente all'Avv. DI FIORE GIULIA (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09 aprile 2025 la ha proposto Parte_2
opposizione avverso il verbale n. VV/22990063173, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di in data 16.03.2025 alle ore 1:00, con il quale veniva contestato CP_3
alla signora (nata a [...] [...]), nella qualità di Controparte_4 CP_3
affermato responsabile del locale denominato “Culture Lab srl Fonoteca” sito in alla Morghen n.31 C/D/E/F, l'illecito amministrativo per violazione dell'art. CP_3
10, co. II, legge 447 del 26.10.1995 e dell'art.21 comma 5° del Piano di Zonizzazione
Acustica del Comune in relazione alle prescrizioni contenute nel Nulla Osta CP_3
di impatto acustico rilasciato dal di con Nota Prot. 3071 del CP_3 CP_3
3
08.07.2005.
Nel medesimo verbale, la in persona del l.r.p.t. Parte_2 CP_5
(nato a [...] [...]), veniva individuata quale obbligata in solido.
[...] CP_3
A dire dell'opponente, al verbale opposto ha fatto seguito anche l'avvio del procedimento per la revoca del Nulla Osta di impatto acustico rilasciato in favore della società ricorrente.
Quest'ultima, dopo aver richiamato il Nulla Osta di impatto acustico rilasciato dal con provvedimento del 08.07.2025, nota prot. 3071, e le pre- Controparte_3
scrizioni ivi contenute, ha formulato i seguenti motivi di opposizione:
a) Illegittimità della contestazione avente ad oggetto la violazione delle pre- scrizioni del Nulla Osta acustico senza avvalersi dell'ausilio di tecnici com- petenti in acustica ambientale ed in assenza di riscontri e/o alcun altro elemento di sorta che consenta di ritenere accertata, con idonei strumenti tecnici, l'eventuale superamento dei parametri di emissione acustica previ- sti dalla legge;
b) il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. VV/22990063173 elevato in data 16.03.2025 contiene il riferimento alla presenza di due mo- nitor ovvero dispositivi elettronici per la mera visualizzazione di immagini, testo e video trasmessi in forma elettronica, ciò in assenza di idoneità di tali apparecchiature alla produzioni di emissioni acustiche;
mancherebbe, inol- tre, nel verbale il riferimento ad attività di intrattenimento musicale in cor- so, con conseguente inidoneità del verbale ad accertare le contestate viola- zioni.
Si è costituito il eccependo in primo luogo l'inammissibilità Controparte_3
del ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 per carenza di interesse ad agire, di cui all'art. 100
c.p.c., atteso che il rimedio di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689 del 1981 (oggi artt.
6 e 7 del D.lgs. 150/11) non è esperibile nei confronti di un processo verbale di accer- tamento di violazioni diverse da quelle disciplinate dal Codice della Strada.
I verbali diversi da quelli elevati per violazioni del Codice della Strada, adottati ai sensi degli artt. 14 e 16 della legge 689/81, invero, non costituiscono in senso tec-
4
nico applicazione di sanzioni amministrative, ma svolgono la diversa funzione di ac- clarare la commissione di illeciti amministrativi, e, allo stesso tempo, di consentire al privato di estinguere il procedimento punitivo con la modalità agevolata del paga- mento in misura ridotta;
ne consegue la loro inidoneità a ledere la sfera giuridica dei destinatari.
Solo con l'adozione dell'ordinanza ingiunzione (art. 18 L.689/81), che costitui- sce titolo esecutivo stragiudiziale, l'autorità competente provvede all'irrogazione della sanzione che ritiene adeguata al caso concreto, secondo gli indici di cui all'art. 11 della legge 689, stabilendone l'entità tra un minimo ed un massimo edittali.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, soltanto nel regime speciale previsto dal codice della strada il processo verbale di accertamento dell'infrazione possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l'effetto, come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza-ingiunzione (così giustificando l'immediata opposizione in sede giuri- sdizionale), mentre, per altre e diverse violazioni (depenalizzate) soggette alla disci- plina generale della l. 689/1981, il medesimo verbale di accertamento dell'infrazione
(ancorché contenga l'invito ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della citata legge) è privo di tale, potenziale efficacia, e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (ex multis, Cass. civ. 30 agosto 2007
n. 18320, 20167/2004, 17674/2004, 19243/2004, 812/2004, 169/2003, 5 aprile 2000,
n. 4145; 19 maggio 2000, n. 6485; Sez. un., 27 maggio 1999, n. 314; , Sez. CP_6
I Bari, 26 settembre 2003, n. 3591).
Ha, inoltre, evidenziato che in data 06/05/2025, con nota PG/411395 notificata a mezzo pec alla società ricorrente (all.4), il Controparte_7
ha confermato la validità e le prescrizioni contenute nel citato Nulla
[...]
Osta, essendo venute meno le condizioni per la revoca dello stesso.
Pertanto, il procedimento amministrativo, il cui avvio è stato comunicato al destinatario con nota PG/264560 del 21/03/2025 (all. 2), si è concluso con esito favo- revole per la società ricorrente (all.4), il cui interesse al ricorso, dunque, non è mai sorto.
5
Ha, infine, rivendicato la legittimità dell'accertamento compiuto e la sussisten- za delle lamentate violazioni amministrative.
****
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per le ragioni evidenziate dal CP_8
Napoli in ordine alla non impugnabilità del verbale di mero accertamento
[...]
dell'illecito amministrativo, anteriormente all'emissione della conseguente ordinanza ingiunzione.
Invero “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accerta- mento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'i- nosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, ri- guarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusi- vamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n.
689 del 1981” (Cass. Sez. U., 04/01/2007, n. 16, Rv. 594112 - 01)
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle Parte_2
spese di lite in favore del spese che si liquidano in dispositivo di Controparte_3
ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. n.55 del 2014, dello scaglione tariffa- rio corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva con- cretamente svolta, tale da giustificare i minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara inammissibile il ricorso;
➢ condanna al pagamento in favore del delle Parte_2 Controparte_3
6
spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 per compenso, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% degli onorari), CPA ed IVA come per legge.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
7
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 06/10/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t. , Parte_1 CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. ARDIA ERNESTO (c.f.: C.F._1
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Opponente
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Controparte_3 P.IVA_2
presso la sede dell'ente unitamente all'Avv. DI FIORE GIULIA (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
- Opposto
Alle ore 11:00 sono presenti i difensori delle parti che si riportano alle difese e con- clusioni in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'Avv. Ardia per la impugna e contesta estensivamente quando dedotto e Parte_1
concluso anche contraddittoriamente dal oltre che i riferimenti Controparte_3
giurisprudenziali ai quali è fatto riferimento nella comparsa di risposta sono soprat- tutto attribuiti a fattispecie diverse, ovvero ai verbali ispettivi delle direzioni provin- ciali e degli Istituti previdenziali.
Il presente ricorso invece, ha ad oggetto l'impugnazione con richiesta di declaratoria di nullità del verbale con il quale si è ritenuto di configurare una specifica violazione di orme di legge per la quale è prevista una sanzione amministrativa variabile da euro
1
2.000 a euro 10.000. Nel medesimo verbale, si precisa, non di attendere un'ordinanza ingiunzione al minimo edittale, bensì esclusivamente che “entro 60 giorni dalla conte- stazione o notificazione del presente verbale, ai sensi della L. 689/1981, è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad euro 2.000 a favore di
. Controparte_3
Si ricorda inoltre che:
1- l'ordinanza ingiunzione ingiunge il pagamento oltre che della somma desti- nata ad [...] la sanzione pecuniaria, anche delle spese di accertamento e di notifica (e già questo sarebbe sufficiente a giustificare l'interesse ad ottenere in via preventiva l'annullamento della sanzione”).
2- L'ordinanza ingiunzione è titolo immediatamente esecutivo ed ogni minimo ritardo/disattenzione determinerebbe conseguenze irrevocabili;
3- il verbale impugnato, come detto, impone il pagamento della sanzione pe- cuniaria ancorché in misura ridotta;
4 - il ricorso in via giudiziale è stato proposto prima che l'autorità amministra- tiva revocasse l'operato dei propri funzionari ed i due ambiti (amministrativo e civile) viaggiano su piani paralleli. Si insiste per l'0accoglimento delle rassegnate conclusioni.
L'Avv. di Fiore impugna tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto, ribadendo quanto indicato in comparsa ed insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. In ogni caso si evidenzia che ogni contesta- zione avverso l'accertamento contenuto nel verbale che è e atto pubblico coperto da fede privilegiata fino a querela di falso avrebbe dovuto essere mossa nell'apposito procedimento che ad oggi non è stato instaurato.
Si insiste pertanto nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa e si chiede rinvio per la decisione.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 8176/2025 r.g.a.c.
TRA
. (c.f.: , in persona del l.r.p.t. , Parte_1 CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. ARDIA ERNESTO (c.f.: C.F._1
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Opponente
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Controparte_3 P.IVA_2
presso la sede dell'ente unitamente all'Avv. DI FIORE GIULIA (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09 aprile 2025 la ha proposto Parte_2
opposizione avverso il verbale n. VV/22990063173, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di in data 16.03.2025 alle ore 1:00, con il quale veniva contestato CP_3
alla signora (nata a [...] [...]), nella qualità di Controparte_4 CP_3
affermato responsabile del locale denominato “Culture Lab srl Fonoteca” sito in alla Morghen n.31 C/D/E/F, l'illecito amministrativo per violazione dell'art. CP_3
10, co. II, legge 447 del 26.10.1995 e dell'art.21 comma 5° del Piano di Zonizzazione
Acustica del Comune in relazione alle prescrizioni contenute nel Nulla Osta CP_3
di impatto acustico rilasciato dal di con Nota Prot. 3071 del CP_3 CP_3
3
08.07.2005.
Nel medesimo verbale, la in persona del l.r.p.t. Parte_2 CP_5
(nato a [...] [...]), veniva individuata quale obbligata in solido.
[...] CP_3
A dire dell'opponente, al verbale opposto ha fatto seguito anche l'avvio del procedimento per la revoca del Nulla Osta di impatto acustico rilasciato in favore della società ricorrente.
Quest'ultima, dopo aver richiamato il Nulla Osta di impatto acustico rilasciato dal con provvedimento del 08.07.2025, nota prot. 3071, e le pre- Controparte_3
scrizioni ivi contenute, ha formulato i seguenti motivi di opposizione:
a) Illegittimità della contestazione avente ad oggetto la violazione delle pre- scrizioni del Nulla Osta acustico senza avvalersi dell'ausilio di tecnici com- petenti in acustica ambientale ed in assenza di riscontri e/o alcun altro elemento di sorta che consenta di ritenere accertata, con idonei strumenti tecnici, l'eventuale superamento dei parametri di emissione acustica previ- sti dalla legge;
b) il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. VV/22990063173 elevato in data 16.03.2025 contiene il riferimento alla presenza di due mo- nitor ovvero dispositivi elettronici per la mera visualizzazione di immagini, testo e video trasmessi in forma elettronica, ciò in assenza di idoneità di tali apparecchiature alla produzioni di emissioni acustiche;
mancherebbe, inol- tre, nel verbale il riferimento ad attività di intrattenimento musicale in cor- so, con conseguente inidoneità del verbale ad accertare le contestate viola- zioni.
Si è costituito il eccependo in primo luogo l'inammissibilità Controparte_3
del ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 per carenza di interesse ad agire, di cui all'art. 100
c.p.c., atteso che il rimedio di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689 del 1981 (oggi artt.
6 e 7 del D.lgs. 150/11) non è esperibile nei confronti di un processo verbale di accer- tamento di violazioni diverse da quelle disciplinate dal Codice della Strada.
I verbali diversi da quelli elevati per violazioni del Codice della Strada, adottati ai sensi degli artt. 14 e 16 della legge 689/81, invero, non costituiscono in senso tec-
4
nico applicazione di sanzioni amministrative, ma svolgono la diversa funzione di ac- clarare la commissione di illeciti amministrativi, e, allo stesso tempo, di consentire al privato di estinguere il procedimento punitivo con la modalità agevolata del paga- mento in misura ridotta;
ne consegue la loro inidoneità a ledere la sfera giuridica dei destinatari.
Solo con l'adozione dell'ordinanza ingiunzione (art. 18 L.689/81), che costitui- sce titolo esecutivo stragiudiziale, l'autorità competente provvede all'irrogazione della sanzione che ritiene adeguata al caso concreto, secondo gli indici di cui all'art. 11 della legge 689, stabilendone l'entità tra un minimo ed un massimo edittali.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, soltanto nel regime speciale previsto dal codice della strada il processo verbale di accertamento dell'infrazione possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l'effetto, come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza-ingiunzione (così giustificando l'immediata opposizione in sede giuri- sdizionale), mentre, per altre e diverse violazioni (depenalizzate) soggette alla disci- plina generale della l. 689/1981, il medesimo verbale di accertamento dell'infrazione
(ancorché contenga l'invito ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della citata legge) è privo di tale, potenziale efficacia, e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (ex multis, Cass. civ. 30 agosto 2007
n. 18320, 20167/2004, 17674/2004, 19243/2004, 812/2004, 169/2003, 5 aprile 2000,
n. 4145; 19 maggio 2000, n. 6485; Sez. un., 27 maggio 1999, n. 314; , Sez. CP_6
I Bari, 26 settembre 2003, n. 3591).
Ha, inoltre, evidenziato che in data 06/05/2025, con nota PG/411395 notificata a mezzo pec alla società ricorrente (all.4), il Controparte_7
ha confermato la validità e le prescrizioni contenute nel citato Nulla
[...]
Osta, essendo venute meno le condizioni per la revoca dello stesso.
Pertanto, il procedimento amministrativo, il cui avvio è stato comunicato al destinatario con nota PG/264560 del 21/03/2025 (all. 2), si è concluso con esito favo- revole per la società ricorrente (all.4), il cui interesse al ricorso, dunque, non è mai sorto.
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Ha, infine, rivendicato la legittimità dell'accertamento compiuto e la sussisten- za delle lamentate violazioni amministrative.
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Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per le ragioni evidenziate dal CP_8
Napoli in ordine alla non impugnabilità del verbale di mero accertamento
[...]
dell'illecito amministrativo, anteriormente all'emissione della conseguente ordinanza ingiunzione.
Invero “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accerta- mento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'i- nosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, ri- guarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusi- vamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n.
689 del 1981” (Cass. Sez. U., 04/01/2007, n. 16, Rv. 594112 - 01)
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle Parte_2
spese di lite in favore del spese che si liquidano in dispositivo di Controparte_3
ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. n.55 del 2014, dello scaglione tariffa- rio corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva con- cretamente svolta, tale da giustificare i minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara inammissibile il ricorso;
➢ condanna al pagamento in favore del delle Parte_2 Controparte_3
6
spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 per compenso, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% degli onorari), CPA ed IVA come per legge.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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