Ordinanza cautelare 20 marzo 2018
Ordinanza collegiale 23 giugno 2022
Decreto decisorio 28 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 23/06/2022, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2022
N. 01039/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2018, proposto da
AN UA, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Giannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Sagrado, n. 6;
contro
Comune di AN, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot. n. 37498 del 29 novembre 2017 del Comune di AN, recante comunicazione: “Revoca determina n. 851 del 17/11/2017 avente ad oggetto: Assunzione di n. 2 figure di istruttore tecnico «Geometra a tempo indeterminato e part-time»”, notificata al sig. UA AN tramite P.E.C. del 29 novembre 2017;
- della determinazione dirigenziale n. 889 R.G. del 29 novembre 2017, emessa dal Dirigente pro tempore dell'Ufficio “Gestione giuridica del personale - Concorsi ed assunzioni” del Comune di AN (TA), recante: “Revoca determina n. 851 del 17/11/2017 avente ad oggetto: Assunzione di n. 2 figure di istruttore tecnico «Geometra a tempo indeterminato e part-time»”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e l’art. 301 c.p.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 26 gennaio 2018 e depositato in giudizio il 22 febbraio 2018 il ricorrente, collocato al posto n. 9 della “Graduatoria finale di merito per la copertura di istruttori tecnici “Geometra” - cat. C”, approvata dal Comune di AN con determinazione n. 343 del 13 aprile 2012, ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la nota prot. n. 37498 del 29 novembre 2017 del Comune di AN, recante comunicazione “Revoca determina n. 851 del 17/11/2017 avente ad oggetto: Assunzione di n. 2 figure di istruttore tecnico «Geometra a tempo indeterminato e part-time »”, notificata al ricorrente tramite PEC del 29 novembre 2017, la determinazione dirigenziale n. 889 R.G. del 29 novembre 2017, emessa dal Dirigente pro tempore dell'Ufficio “Gestione giuridica del personale - Concorsi ed assunzioni” del Comune di AN (TA), recante “Revoca determina n. 851 del 17/11/2017 avente ad oggetto: Assunzione di n. 2 figure di istruttore tecnico «Geometra a tempo indeterminato e part-time »” (utilizzando la graduatoria concorsuale degli idonei approvata nel 2012 (in cui il ricorrente è collocato al nono posto), nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) illegittimità della nota prot. n. 37498 del 29 novembre 2017 per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e per eccesso di potere;
2) illegittimità della determinazione dirigenziale n. 889 R.G. del 29 novembre 2017 per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e per eccesso di potere.
2. In data 15 marzo 2018 il ricorrente ha depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento del ricorso e dell’annessa domanda cautelare.
3. Non si è costituito in giudizio il Comune di AN.
4. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 20 marzo del 2018, questa Sezione con ordinanza cautelare n. 140 della medesima data ha respinto l’istanza di sospensiva proposta da parte ricorrente rilevando che “ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso non risulta assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto: - la motivazione per relationem non comporta l’obbligo della P.A. di allegare materialmente o di riprodurre il contenuto degli atti ivi richiamati, bensì solo quello di indicarne gli estremi e renderli disponibili all’interessato; - la richiamata nota prot. n. 204357 del 15 novembre 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - in ordine alla verifica amministrativo/contabile effettuata nei confronti del Comune di AN (acquisita dal civico Ente con nota prot. n. 36968 del 23 novembre 2017) - è effettivamente tale da concretare una sopravvenuta modifica della situazione di fatto e un sopravvenuto motivo di interesse pubblico, idonei a giustificare l’adozione dell’impugnato provvedimento (discrezionale) di revoca (ex art. 21 - quinquies della Legge n. 241/1990), peraltro intervenuto (in data 29 novembre 2017) a distanza di pochissimi giorni dal provvedimento di assunzione revocato (emanato il 17 novembre 2017)”.
5. All’udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Presidente ha fatto presente che è noto al Collegio che il procuratore costituito di parte ricorrente, Avv.to Daniele Giannini, è stato cancellato dall'Albo degli Avvocati a seguito del superamento del concorso in Magistratura presso la Corte dei Conti ed ha, quindi, disposto il passaggio in decisione del ricorso ai fini della dichiarazione di interruzione.
6. Orbene, osserva il Collegio che occorre prendere atto dell’intervenuta interruzione del presente processo per l’avvenuta cancellazione volontaria dall’Albo degli Avvocati del difensore costituito del ricorrente (Avv. Daniele Giannini) ex art. 301 c.p.c. (causa di interruzione che opera “ipso iure” senza necessità che venga dichiarata in giudizio dalla parte interessata).
6.1 È, infatti, appena il caso di rilevare che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, “La cancellazione volontaria dell'Avvocato dall'Albo rientra tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore. Tenendo, quindi, conto dell'equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause interruttive, l'interruzione del processo è automatica, anche quando il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza” (Cassazione Civile, sez.VI, 06/10/2020, n. 21359 e, in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. IV , 11/03/2022 , n. 1734).
7. Non resta, quindi, al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e dell’art. 301 c.p.c., a far tempo dal verificarsi dell'evento interruttivo (id est la cancellazione volontaria del difensore del ricorrente dall’Albo degli Avvocati) e salva la possibilità ex art. 80 c.p.a. per la parte interessata di prosecuzione ovvero riassunzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza dà atto e dichiara l'interruzione del presente processo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 301 c.p.c., a far tempo dal verificarsi dell'evento interruttivo (id est la cancellazione volontaria del difensore Daniele Giannini dall’Albo degli Avvocati).
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO