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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 547/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 12 luglio 2022 da
(c.f.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza di P.IVA_1
procura ad lites del Presidente dell' rilasciata con il ministero del Pt_1
Notaio in Roma, rep. n. 80974, racc. n. 21569, del Persona_1
21.07.2015, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro 3500/d, con domicilio digitale PEC: E ; Email_1
-appellante-
Contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dagli avv.ti Roberto Pessi e Maurizio Santori, rispettivamente con indirizzo
PEC ; Email_3
ed elettivamente domiciliato Email_4
presso lo Studio Legale dell'avv. Giuliano Pavan in Treviso, Piazza Crispi,
8, come da procura apposta in calce alla memoria difensiva d'appello;
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: opposizione ad avviso di addebito.
Causa trattata all'udienza del 12 dicembre 2024.
Conclusioni per parte appellante: “NEL MERITO: IN VIA PRELIMINARE: respingere l'eccezione di prescrizione per i motivi sopra dedotti;
IN VIA
PRINCIPALE: respingere il ricorso di primo grado e di conseguenza confermarsi l'avviso di addebito opposto. Spese ed onorari come per legge.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA…”
Conclusioni per parte appellata: “- in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso in appello proposto dall' con conseguente Pt_1
pag. 2/13 conferma della decisione di primo grado;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto, confermando, per l'effetto, integralmente la sentenza di primo grado;
- in via subordinata, per mero tuziorismo difensivo, fatto salvo ricorso per cassazione: ritenere dovuti solo i contributi previdenziali indicati nell'Avviso di addebito senza Pt_1
alcun aggravio di interessi, sanzioni e somme aggiuntive;
ovvero ritenere applicabile al caso di specie il comma 10 dell'art. 116 L. 388/2000, ovvero in via di ulteriore subordine il comma 8, lettera a), dell'art. 116 L.
388/2000, ovvero ancora le somme ritenute di giustizia, da quantificarsi anche a mezzo di CTU contabile;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si reiterano le istanze formulate nei precedenti scritti difensivi.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 12 luglio 2022 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.2/2022 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha dichiarato infondata la pretesa dell' al Pt_1
pagamento della contribuzione per l'anno 2007 e delle somme accessorie per complessivi €.6.935,07 di cui all'avviso di addebito n.
41320180004073583000, opposto da annullando il titolo. CP_1
Con memoria deposita il 25 settembre 2023 si è costituito CP_1
chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di respingere l'impugnazione.
La causa è stata discussa all'odierna udienza alla quale era stata rinviata d'ufficio per ragioni di carattere organizzativo e, sulla base delle pag. 3/13 conclusioni in epigrafe riportate, è stata decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La pretesa contributiva in discussione deriva dall'iniziativa dell' Pt_1
con cui ha reputato soggetti ad imposizioni anche gli emolumenti riconosciuti al contraddittore a titolo di sfruttamento del diritto di immagine, oggetto di contratto di cessione tra lo stesso e la IG
(RA Italiana Gioco Calcio).
Il primo giudice ha richiamato il testo del contratto di cessione e ha ritenuto che “dal significato proprio e dalla connessione delle parole utilizzate dai contraenti, il corrispettivo della cessione del diritto all'immagine percepito dal ricorrente costituisce il compenso per il solo sfruttamento della sua immagine di arbitro di calcio. Pertanto, si tratta di un compenso distinto dal corrispettivo dell'attività prestata in favore della RA in detta qualità, pattuito con la IG con un separato negozio di lavoro autonomo.”
Ha richiamato, quindi, la previsione dell'art.2, comma 26, della legge n.335 del 1995, valorizzando il carattere residuale della previsione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e del conseguente obbligo contributivo in
“ottica di universalizzazione” della tutela previdenziale.
Al fine di individuare l'ambito in cui tale previsione opera, ha richiamato anche l'art.49 del IR (trasfuso nell'attuale art.53 del medesimo Testo
Unico) per evidenziare l'inerenza dell'obbligazione contributiva quale lavoratore autonomo, così considerato l'opponente, al solo reddito derivante dalla prestazione lavorativa. Non era pertinente, quindi, quanto percepito per la cessione del diritto d'immagine, qualificato dalla pag. 4/13 giurisprudenza di legittimità (Cass. n.4477 del 2021) quale diritto
“immateriale”, “avente fonte negli art. 10 c.c., 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (L. n. 633 del 1941) nonché nell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, che attribuisce al titolare, in via assoluta, il potere di divulgare o meno la sua immagine, salvo che detta divulgazione non avvenga per esigenze di pubblica informazione,…”. Si tratta, ad avviso del giudice, di eventuale remunerazione “a latere della prestazione di lavoro - cioè, senza che lo sfruttamento dell'immagine sia
"incorporato" nella prestazione di lavoro”, di talché “è allora evidente che il reddito così prodotto non abbia i caratteri del reddito rilevante ex art. 2, co. 26 della L. n. 335 del 1995, giacché scaturisce non dalla prestazione lavorativa vera e propria, bensì dalla distinta utilizzazione dell'immagine del lavoratore (argomenta da Cass. n. 1585/2004).”.
Inoltre, ha ritenuto che non fosse invocabile la previsione dell'art.50 dello stesso Testo Unico in base al quale sono assoggettati ad imposizione fiscale anche i redditi “diversi” da quelli derivanti dal lavoro dipendente purché ad essi assimilabili, in quanto previsione incompatibile “con la lettera e con la ratio dell'art. 2, co. 26, citato. In specie, come si è osservato, la platea degli obbligati alla contribuzione nella Gestione Separata è individuata apertamente dall'art. 2, co. 26 in ragione della tipologia del lavoro svolto
(nella specie, "...attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 ...")”. Ha rammentato, d'altra parte, che “l'assicurazione previdenziale è volta, per definizione, ad assicurare i lavoratori dai rischi connessi alla perdita dei redditi derivanti dall'assenza - temporanea o definitiva - di lavoro e non certo dalla perdita del coacervo dei redditi da costoro prodotti anche per cause diverse dall'attività lavorativa, ivi
pag. 5/13 compresi – dunque - i redditi meramente occasionati dalla prestazione di lavoro.”.
Infine, ha richiamato “a contrario” l'43, comma 3 della legge n. 289 del
2002, in forza del quale “Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge”. Si tratta per il giudice di presunzione assoluta per cui solo una parte del corrispettivo per lo sfruttamento del diritto di autore e/o di immagine ha natura di compenso da lavoro, così ritenendola assoggettata ex se a contribuzione (in questo senso, Cass. n. 11378/2020). Trattandosi di norma eccezionale la sua applicazione non può essere estesa al di fuori delle categorie a cui si riferisce.
A completamento dell'excursus normativo il giudice trevigiano ha puntualizzato che “il co. 2 dell'art. 53 cit., facendo espresso riferimento, alla lett. b), ai redditi derivanti dall'utilizzazione economica di alcuni diritti immateriali o opere dell'ingegno, non vi ricomprende il corrispettivo per la cessione del diritto all'immagine, d'interesse in questo giudizio, con la conseguenza che, anche a muovere dalla premessa opposta a quella
pag. 6/13 avvalorata dalla Corte, sarebbe comunque preclusa in radice
l'affermazione, per tale ulteriore via, della sottoponibilità a contribuzione del compenso per lo sfruttamento dell'immagine. Considerazioni analoghe valgono con riguardo all'art. 54, co. 1 quater del IR, in forza del quale
"Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale". Infatti, la ratio di questa norma, quale fatta palese dal suo tenore, è quella di estendere il prelievo fiscale sui redditi da lavoro autonomo a specifici corrispettivi derivanti da negozi giuridici che non sono propriamente inquadrabili come contratto di lavoro, il che è reso possibile dalla legge presupponendo la loro riferibilità all'attività professionale svolta dal soggetto che li ha percepiti. Si tratta, quindi, di una previsione con portata normativa eccezionale, come tale di stretta applicazione nell'ordinamento fiscale.”.
2) Con l'appello l si duole della decisione osservando che la Pt_1
cessione del diritto all'immagine è necessariamente collegata allo svolgimento della prestazione lavorativa, dovendo condividerne, pertanto, il trattamento previdenziale. Richiama in tale senso l'art. 43 della legge n.
289 del 2002 e l'art. 54, comma 1 IR (introdotto dall'art 36, comma 29, lett. A), n.), d.l.m n.223 del 2006) per il quale concorrono a formare reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione di clientela e di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale, tra i quali deve essere ricompreso il diritto di sfruttamento dell'immagine riconducibile all'attività svolta, nel caso di specie quella di arbitro.
pag. 7/13 Evidenzia i corrispettivi riconosciuti a titolo di assistenza arbitrale
(€.66.181,00) e a titolo di cessione dei diritti di immagine (€.60.000,00).
Reputa, altresì, che l'art. 43, comma 3 cit., contrariamente all'assunto giudiziale circa la finalità antielusiva della disposizione, si configura come eccezione alla regola generale, in quanto tale di stretta interpretazione, ed è dettata dal solo fine di ridurre il contenzioso, a fronte della regola generale, sul presupposto dell' “inscindibilità della prestazione lavorativa”, della sottoposizione a contribuzione delle somme percepite: lo stesso art.43, comma 3 parte dal presupposto dell'imponibilità contributiva dei corrispettivi percepiti.
Quanto alla dedotta “inscindibilità” della prestazione osserva che è “tutta interamente visibile, registrabile, connessa ad eventi pubblici” per cui non
è configurabile l'indisponibilità dell'arbitro a consentire l'utilizzo della propria immagine.
Ne consegue che la scissione della base imponibile ai fini della contribuzione è in contrasto con i limiti della regola dell'art.43 che introdotta in via di eccezione solo per le categorie analiticamente individuata dalla stessa disposizione.
In linea generale rammenta che nel campo dello spettacolo, compreso il settore dello sport, la prestazione lavorativa svolta dall'artista o dallo sportivo è strettamente e direttamente collegata alla sua immagine.
In relazione all'eccezione di prescrizione – questione proposta in primo grado, ma assorbita in ragione della motivazione adottata dal primo giudice
- ripropone le difese già svolte in quel giudizio.
3) L'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione in assenza di specifiche censure alla ricostruzione compiuta dal giudice.
pag. 8/13 Nel merito richiama il tenore dei contratti di cessione del diritto allo sfruttamento dell'immagine.
Rinvia alla riposta ad interpello dell' del 14 dicembre 2006 coerente Pt_1
con l'impostazione giudiziale circa la scissione dei compensi ai fini contributivi, in contrasto con l'iniziativa impositiva dell'Istituto discussa in questa sede, nonché i successivi messaggi del 2013, dei quali il secondo di rettifica il primo dello stesso anno, escludente un obbligo contributivo per lo sfruttamento del “diritto d'autore”.
Invoca il carattere assoluto del diritto in parola e la previsione dell'art.2579
c.c..
Per il resto mostra di aderire alla motivazione del primo giudice, richiamando precedenti di merito conformi e reitera l'eccezione di prescrizione.
4) Il collegio reputato infondato l'appello. A tale riguardo richiama ex art.118 disp. att c.p.c. il proprio precedente (sentenza n.92 del 2023) la cui fattispecie è del tutto sovrapponibile a quella ora in esame, come pure pedissequamente riproposti sono gli argomenti a sostegno della riforma della sentenza impugnata.
“4.1) Seppure con formulazione stringata l' ha individuato Pt_1
almeno due profili di censura della sentenza, l'uno relativo alla mancata unitaria considerazione del reddito ai fini contributivi, l'altro alla natura della previsione dell'art.43 cit.1, per cui non è giustificata la doglianza dell'appellato in ordine all'inammissibilità del gravame.
pag. 9/13 4.2) Quanto alla ritenuta “inscindibilità della prestazione” il collegio evidenzia che la prestazione dell'arbitro si pone in una relazione di mera occasionalità ed in modo del tutto eventuale rispetto al diritto di sfruttamento dell'immagine; non attiene, quindi al nucleo essenziale e tipico della prestazione. In tale senso la ricostruzione normativa sul piano sistematico compiuta dal giudice trevigiano è condivisa con avendo riguardo alla specifica correlazione tra prestazione e reddito da esso derivante.
4.3) Va rammentato che l'arbitro di calcio non rientra tra le categorie di lavoratori tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti
(atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici), che esercitano attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, cui va applicata la
L. 23 marzo 1981, n. 91, e gli altri sportivi professionisti non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato (Cass. sez. lav., 11.4.2008 n. 9551).
Né sono ricompresi pacificamente nella categoria di lavoratori da iscrivere alla speciale gestione ex Enpals, che non la include nell'elencazione tassativa dei soggetti per i quali l'iscrizione è obbligatoria.
4.4) Ciò premesso anche laddove la giurisprudenza di legittimità ha incluso nell'obbligazione contributiva i corrispettivi a titolo di cessione dei diritti d'immagine (più di recente Cass.civ. Sez. L, Sentenza n. 4882 del 27/02/2013, Rv. 625335 – 01, in dissenso dall'isolato precedente
applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge”
pag. 10/13 n.1585 del 2004) si deve rilevare che la norma ivi richiamata dell'art.43 della legge n. 289 del 2002, opera nello stretto ambito delle categorie tassativamente indicata nel d.l.C.P.S. n.708 de 1947, novero dal quale è esclusa la categoria dell'arbitro di calcio.
Da ciò deriva che l'indagine circa l'individuazione di una disposizione di copertura dell'obbligo contributivo per il reddito derivante dallo sfruttamento del diritto d'immagine dovrebbe essere rinvenuta – come di seguito si chiarisce, inutilmente - altrove, trovando generale regolamentazione nella previsione dell'art.2579 c.c., come dedotto dall'appellato. In tale senso correttamente la giurisprudenza di merito
(così Appello Milano n.1245 del 2019, citata anche dalla difesa dell'appellato) afferma che “… i corrispettivi dovuti per la cessione del diritto di immagine e connessi al diritto di autore costituiscono propriamente il corrispettivo per la cessione di diritti assoluti, cessione che rinviene il suo fondamento nella specifica disciplina codicistica e della legge sul diritto di autore e quindi non nel contratto di lavoro, che rimane in tale contesto in posizione parallela.”.
Il ragionamento dell'appellante, quindi, parte da un presupposto corretto ossia dall'affermazione del rapporto regola - eccezione introdotto dalla disposizione del 2002, ma non considera che la regola generale in materia di obbligo contributivo presso la Gestione Separata, in assenza di una diversa previsione è quella fissata dall'art.2 comma
26 della legge n.335 del 1995, mentre la disciplina sul diritto d'immagine trova autonoma regolamentazione nella citata disposizione codicistica.
pag. 11/13 Al riguardo va ribadito quanto fissato dal primo giudice: l'art. 53, co. 2 del IR, che elenca le altre componenti del reddito da lavoro autonomo costituenti imponibile fiscale, richiama alla lettera b) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di alcuni diritti immateriali o opere dell'ingegno, ma non vi ricomprende il corrispettivo per la cessione del diritto all'immagine.
Considerazioni analoghe valgono con riferimento all'art. 54, co. 1 quater del IR (“Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale”), norma non richiamata dalla disciplina del 1995. Si tratta di norma finalizzata ad estendere il prelievo fiscale a redditi da lavoro autonomo derivanti da negozi giuridici che non riferibili in senso stretto al contratto di lavoro, quindi, di previsione con portata normativa eccezionale, come tale di stretta applicazione nell'ordinamento fiscale.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
5) La giurisprudenza di merito (Appello Catanzaro n.1491 del 2023) richiamata in sede di discussione dalla difesa dell' non può Pt_1
essere condivisa dal momento che opera un'estensione della norma eccezionale dell'art.43 cit. alla categoria di lavoratori in esame, estensione che, come sopra puntualizzato, non è ammissibile.”.
5) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando in rapporto al valore di causa nel medio in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
pag. 12/13 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in
€3.966,00 oltre iva cpa e al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Se ne riporta il testo: “Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si