CA
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione specializzata Impresa
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 727/2016 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente tra:
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e liquidatore, Dr.
[...]
con sede in Corigliano Calabro alla via CP_2
Provinciale n. 156, P.I.: , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Raffaele Scionti (C.F.: ), C.F._1 elettivamente domiciliato esso lo Controparte_3 sito in Cosenza alla via Beato Umile n.14,
[...] giusta procura in calce Appellante e
, nato a [...] il [...], C.F: CP_4 [...]
e , nata a C.F._2 Parte_1
Scalea il 06.12.1943, C.F.: , entrambi C.F._3 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Guarnieri ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Spadafora sito in Catanzaro alla via XX Settembre n.73 Appellati
Conclusioni delle parti
Per CP_1
“In via principale, discostarsi dagli esiti della c.t.u. cui sarebbe giunto il TU Dr. , avendo lo stesso omesso di Per_1 scrutinare le censure dall' alla sentenza di CP_1 primo grado e, tramite esse, al ri le in quella sede disposto, dal momento che il TU Dr. non è giunto ad Per_1 alcuna utile conclusione circa il val li immobili della società di cui si è dovuto valutare il valore patrimoniale;
per l'effetto disporre la rinnovazione della stessa;
In via subordinata, voglia l'Ill.ma adita Corte, discostarsi dagli esiti della c.t.u. cui sarebbe giunto il TU Dr. con il suo Per_1 documento “OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL C.T.U. EX ART. 195 C.P.C.”, ignorandone il contenuto delle pagine da 243 a 250 che, in violazione dell'art. 195 c.p.p. andrebbero a modificare il risultato della consulenza tecnica d'ufficio esposta dal TU nel documento RELAZIONE DI
[...]
a pag. 441, che costituis Controparte_5 relazione che deve essere mandata al giudice non potendo, il ctu, dopo le osservazioni modificarla”, e decidendo di conseguenza di fissare in € 28.110,43 il valore attribuibile a ciascun quota di partecipazione dei resistenti
e CP_4 Pt_1 ul bordinata, l'Ill.ma adita Corte accertare che i risultati delle attività svolte dal TU Dr. sono di fatto Per_1 inidonei al raggiungimento dello scop ui era stata ordinata l'indagine, disponendo la rinnovazione delle indagini per tutti i motivi sopra esposti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
pag. 2/21 Per e : CP_4 Pt_1
“si insiste per il rigetto dell'appello proposto ex adverso. Condannare la controparte alle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 e ss. c.p.c. a favore del sottoscritto difensore che ne ha fatto istanza”.
pag. 3/21 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
e soci di CP_4 Parte_1 per la quota pari all'11,125% del capitale CP_1 sociale/pro capite, il 28.2.2011 recedevano dalla società. A seguito della valutazione negativa della quota di loro spettanza ricorrevano davanti al Tribunale di Rossano chiedendo – ai sensi delll'art. 2473 terzo comma codice civile
– la nomina di un esperto valutatore. Contro la valutazione operata dall'esperto OT
[...] reagiva sostenendo l'erroneità della CP_6 CP_1 stima, per una serie di ragioni metodologiche. Nel processo di primo grado – ritenuto ammissibile il ricorso all'A.G., attesa la “tecnicità e specificità delle censure mosse unitamente alla palese discordanza tra le stime già in atti” – veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata al OT . Persona_2
1.1. Il Tribunale di Catanzaro evidenziava nella decisione impugnata, come il TU abbia criticato la stima della quota, cui l'esperto nominato era giunto attraverso l'applicazione di tre metodi diversi, operando poi la media matematica, segnalando come uno dei tre metodi adottati, il c.d. cash- flow, è da ritenere inadeguato, in quanto perviene a previsioni eccessivamente ottimistiche in relazione ad un mercato, quello automobilistico, che da circa un decennio attraversa un periodo di crisi. Il valore della quota veniva quindi rideterminato utilizzando il metodo misto patrimoniale-reddituale, con il criterio, in particolare, del stima autonoma dell'avviamento>; tanto, in accordo con le previsioni dello statuto societario, all'articolo 9. Veniva così determinata la quota spettante ai soci recedenti in euro 196.052,00 ciascuna, in considerazione del pag. 4/21 valore aziendale di calcolato con il metodo CP_1 indicato, considerato più adatto al caso di specie, senza incidenza sulla valutazione dell'avvenuto recesso da parte della casa madre , i cui effetti decorrevano CP_7 dall'1.6.2014, ovvero oltre tre anni dopo la volontà di recesso manifestata dai soci. Riguardo la mancata contabilizzazione del cosiddetto del recesso> si osservava come nell'immediatezza del recesso dei soci e , la CP_4 Pt_1 società rifiutava un'offerta di subentro nelle CP_1 quote i parte di per la Controparte_8 somma di euro 80.811,61 pro quota: nessun nocumento sarebbe conseguito al recesso dei due soci ove la società avesse prontamente accettato l'offerta; pertanto, tale voce eventuale non veniva calcolata.
Veniva quindi emesso il dispositivo con la determinazione della quota sociale in euro 196.052,00 pro capite.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la società
CP_1
Il primo motivo di doglianza riguarda la mancata contabilizzazione della quota del nocumento del recesso: si afferma che si offrì effettivamente di Controparte_8 subentrare nelle quote dei soci receduti e ma CP_4 Pt_1 furono questi a rifiutare l'offerta in quanto ritenuta non conforme. Nocumento che sarebbe da calcolare nella misura pari al costo di finanziamento dell'importo necessario per la liquidazione dei soci, da considerarsi pari a zero nel caso di stima negativa del valore aziendale, mentre in caso di valore positivo la stima del nocumento non potrebbe prescindere dall'esigenza della società di cercare sul mercato del capitale di credito le somme necessarie alla liquidazione delle quote, prevedendo un periodo di rimborso almeno pari a 5 anni a tassi non inferiore al 7%. Si lamenta poi la mancata risposta effettiva del TU alle osservazioni del consulente di parte.
pag. 5/21 Nello specifico, le contestazioni riguardano l'errore di metodo nella valutazione degli immobili sociali con particolare riferimento all'aumento di valore attribuito all'immobile di Rende, escludendo dal calcolo del valore medio di quotazione la componente relativa ai magazzini, che costituiscono il 75% della superficie. Si assume sovrastimato il medesimo bene immobile con l'applicato aumento del 6,2%, per una supervalutazione di circa euro 200.000. Non si sarebbe tenuto conto dello stato di interclusione dell'immobile, che non godrebbe di accesso diretto sulla strada principale, restando internato, e ciò avrebbe dovuto determinare una diminuzione del valore attribuito al bene, da stimare con la metodologia OMI. Il costo per eliminare l'interclusione sarebbe da calcolare in base al valore di mercato e quindi in euro 19.500 per come indicato nella perizia di parte dell'architetto quale costo da Per_3 sostenere per permettere una visione dell'edificio di dalla prospettiva della via pubblica. CP_1
Ancora, il TU avrebbe adottato per la stima degli immobili il criterio dei dati regionali per gli uffici e negozi riferiti però ad immobili nuovi cioè in ottimo stato di manutenzione e non ad immobili usati e ad edifici collocati non su strade centrali, ma in zona industriale, da valutare perciò non come . Non si sarebbe tenuto in debito conto la voce rateo e risconto passivo>, in relazione al contributo ottenuto per la costruzione dell'immobile di Rende, edificato nel 2005, che riveste natura economica progressiva nel tempo e va considerata alla stregua di una passività aziendale. Erronea sarebbe stata anche la stima dell'avviamento, per una sopravvalutazione di 19.133,65 su ogni quota, senza aver contemplato gli oneri finanziari sostenuti dall'azienda, su base storica. Conclude l'appellante per la necessità di considerare negativo il valore delle quote dei soci receduti, così come ha effettuato il consiglio di amministrazione in data 16 settembre 2011, ovvero perché sia individuata la misura minore o pag. 6/21 maggiore ritenuta congrua, sulla base dei documenti versati in atti e di tutte le indagini tecniche necessarie.
2.1.
e si costituivano CP_4 Parte_1 con comparsa di risposta, assumendo che il ricorso al giudizio ordinario è inammissibile, perché non si è in presenza di una manifesta iniquità o erroneità della stima, ma solo di un mero dissenso delle parti o di una di essa rispetto al valore stimato, e proponendo sul punto appello incidentale. Nel merito, opponendosi ad ogni richiesta - anche sul piano istruttorio - della società appellante.
3. La causa andava una prima volta in decisione per essere rimessa sul ruolo con ordinanza 24.6.2020, volta all'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado;
trattenuta nuovamente in decisione, ritornava sul ruolo con ordinanza 8.3.2021, per la formazione di un collegio in diversa composizione. Con successiva ordinanza 4.1.2022 si provvedeva a replicare la TU, nominando il OT , che Persona_4 assumeva formalmente l'incarico all'udienza dell'11.7.2023. Depositata la relazione e ottenuta risposta a richiesta di chiarimenti, la causa perviene nuovamente per la decisione all'attenzione del collegio tabellarmente designato.
4. Va esaminato per primo, da un punto di vista logico/motivazionale, l'appello incidentale proposito da CP_4
e in ordine alla ammissibilità dell'atto introduttivo Pt_1 della causa. L'articolo 2437 c.c. regola il diritto dei soci che recedono dalla società di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Il recedente, titolare di un diritto di credito al pagamento di una somma di denaro proporzionale alla quota di capitale pag. 7/21 sociale per cui ha esercitato il recesso ha diritto al rimborso e deve essere soddisfatto dalla società nel termine e secondo la procedura di liquidazione previsti dalla legge. E' possibile che tra il receduto e la società possa sorgere un contrasto sull'an o sul quantum del diritto al rimborso: in questi casi sorge fra le parti una controversia che ha ad oggetto il diritto di credito del receduto, ovvero un rapporto di obbligazione tra quest'ultimo e la società; si tratta di una controversia giuridica che consegue ad un disaccordo, che può riguardare l'esistenza o il contenuto del diritto ovvero entrambi i profili. In questi casi la legge prevede la nomina di un esperto designato dal giudice, su istanza di una delle parti, chiamato a risolvere la lite. L'esperto non è competente per la soluzione dei contrasti che riguardano l'an del diritto al rimborso, essendo piuttosto chiamato ad accertare il valore della partecipazione e dunque l'ammontare del credito;
questo perché si tratta di operazioni che riguardano questioni tecniche, per la cui risoluzione è necessario fare ricorso alle regole specialistiche delle scienze economiche ed aziendali, in termini di valutazione delle partecipazioni, a cui rinviano i criteri legali e statutari dettati per determinare il loro valore. Nella relazione giurata l'esperto determina il valore di liquidazione;
si tratta di un atto di accertamento del quantum di un'obbligazione pecuniaria che è già esistente e perfetta sul piano sostanziale. L'esperto in sostanza accerta il valore di liquidazione, quindi l'ammontare della prestazione dovuta dalla società. La relazione dell'esperto nominato dal tribunale è impugnabile ovvero contestabile ai sensi dell'articolo 1349 primo comma, c.c. Ciò significa che le parti sono vincolate al valore della partecipazione accertato dall'esperto, valutazione che può venire meno soltanto se è provata la sua manifesta iniquità o erroneità e quindi venga annullata, privandola di effetti. Poiché si tratta di materia ad alto tasso tecnico, il carattere manifestamente iniquo e/o erroneo della pag. 8/21 determinazione dell'esperto nominato in prima battuta non potrà che essere accertato in relazione a regole tecniche sottese al suo operato e non in riferimento a nozioni di comune esperienza. La verifica in ordine alla ricorrenza o meno di elementi di manifesta iniquità o erroneità nella relazione dell'esperto nominato in prima battuta, a meno che non si colga ictu oculi l'infondatezza del preteso ricorso al giudice, non può che essere demandata ad una consulenza tecnica d'ufficio, che è la sola in grado di offrire una risposta ai dubbi sollevati da chi contesta l'operato dell'esperto. In particolare, l'impugnabilità per manifesta erroneità prevista a norma dell'art. 1349, comma primo, c.c., non deriva automaticamente dalla semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima, ma dalla sussistenza di un errore, pure tecnico, che sia evidente, grave, concettualmente non condivisibile e, soprattutto, in materia non opinabile. Ma per giungere ad una valutazione sul punto, l'unico approfondimento possibile è quello dell'indagine tecnica. In tale ottica, non sarà annullabile la determinazione del valore di rimborso della quota sociale del socio receduto di una s.r.l. effettuata dal terzo arbitratore per manifesta iniquità e/o erroneità ai sensi dell'art. 1349 c.c., laddove il risultato finale della valutazione operata sia pressoché identico a quello cui è pervenuto il c.t.u. e lo scostamento metodologico non sia tale da rendere la determinazione impugnata in manifesto contrasto alle regole tecniche di settore e dalle conoscenze proprie di cui deve essere in possesso l'esperto del ramo. Tutto ciò rende evidente come il vaglio di ammissibilità della domanda non possa poggiare sul mero dato formale, volto alla ricerca dell'errore >, ogniqualvolta le questioni poste riguardino l'applicazione di metodologie proprie della scienza economica e delle valutazioni aziendali, non disponendo il giudice di appropriate conoscenze tecniche, a riguardo. La valutazione di erroneità o meno della determinazione dell'esperto nominato dal tribunale, trattandosi di determinazione operata da un professionista dotato di specifiche competenze nel settore della valutazione pag. 9/21 di imprese e vincolata a criteri oggettivi quali quelli indicati dal secondo comma dell'art. 2437 ter c.c. volti ad una valutazione adeguata nella sostanza ai valori di mercato, criteri dunque destinati di per sé a delimitare l'equo apprezzamento predicato dall'art. 1349 c.c., non potrà che essere condotta in relazione a regole tecniche, di cui il giudice non possiede padronanza, e non in riferimento a nozioni di comune esperienza. Tanto premesso, occorre riconoscere come le contestazioni mosse all'operato dall'esperto, incentrate su una serie di presunti errori metodologici, e di scostamento dai criteri applicativi e dalla prassi seguite nel campo delle valutazioni economiche del patrimonio sociale, non possono che essere fatte confluire nell'ampio alveo della erroneità>, da accertare nel corso del successivo giudizio. Salvo che si rilevi una trascurabile differenza nei risultati delle diverse analisi, la natura manifesta dell'errore sussiste ogniqualvolta sia ricondotta ad una scorretta applicazione di criteri tecnico-scientifici che governano la materia oggetto di valutazione dell'esperto. Il gravame è pertanto ammissibile e l'appello incidentale deve essere respinto.
5. Accantonato tale aspetto preliminare della vertenza, occorre richiamare il contributo, ampio e articolato, offerto dal OTe commercialista , che con un Persona_4 sostanzioso elaborato – 441 pagine, seguito da un secondo contributo di 250 e da successivi chiarimenti – in una materia dall'alto tasso tecnico ha provveduto a riesaminare l'intera vicenda, sottoponendo a revisione i precedenti contributi acquisiti agli atti d'ufficio, individuando la corretta metodologia, fornendo risposta al quesito proposto circa la determinazione del valore della quota sociale spettante a ciascuno dei soci recedenti, tenuto conto del valore di mercato di al momento del recesso dalla CP_1 compagine sociale (in tali termini il quesito), discutendo e pag. 10/21 analizzando in modo appropriato e puntuale tutti i contributi tecnici offerti dalle parti.
5.1. A fini di indagine è stato necessario procedere all'attento scrutinio della documentazione assai consistente contenuta nei numerosi fascicoli cartacei telematici relativi ai giudizi presso il tribunale di Rossano in primo e in secondo grado presso la Corte. I lavori di consulenza si sono svolti a partire dal 24.11.2022 sulla base di 5 incontri avvenuti in contraddittorio, alla presenza dei legali dei consulenti di parte, fino al 22.2.2023.
5.2. Premette il consulente che per la valutazione del valore di mercato il riferimento corretto è al valore effettivo dell'azienda sociale, questo perché il valore della quota del recedente va calcolata in proporzione al patrimonio della società alla data della dichiarazione di recesso. Non c'è dubbio, infatti, che il recedente abbia diritto al pagamento di una somma di denaro il cui ammontare corrisponde all'effettivo – o se si preferisce, oggettivo – valore della partecipazione, come individuato in base ai criteri indicati dalla legge ed eventualmente dallo statuto. Sotto il profilo valutativo è stato sottolineato che il metodo può essere di tipo patrimoniale puro, mediante valutazione analitica di ogni singola componente attiva o passiva dello stato patrimoniale, oppure reddituale cioè in prospettiva dinamica. Le due tecniche possono anche combinarsi in un sistema misto patrimoniale-reddituale che miri a valorizzare l'elemento reddituale a correttivo del dato patrimoniale, in termini di capacità produttiva futura. Vi sono anche altri metodi meno utilizzati di valutazione, quali il metodo finanziario, che valorizza i c.d. flussi di cassa attesi, quello dei multipli di borsa, o dei multipli delle transazioni comparabili. L'articolo 2473 comma terzo c.c. si limita ad enunciare una correlazione tra il valore delle partecipazioni e quello del pag. 11/21 patrimonio sociale, senza nulla disporre in merito ai criteri secondo cui tale valutazione debba essere condotta. Ciò pone vari problemi. Nelle operazioni di stima in linea generale occorre astrarre la posizione sociale così da renderla oggetto degli interessi di un qualsiasi terzo intenzionato ad acquistarla sul libero mercato, tenuto conto delle caratteristiche del mercato stesso, che nella specie riguarda la distribuzione automobilistica. Tuttavia, è ammessa l'applicazione di criteri correttivi. Per come coerentemente osservato dal TU, per la valutazione di quote di partecipazione di soci receduti di società a responsabilità limitata, verificata l'impossibilità di reperire notizie di scambi di partecipazioni di società aventi situazioni comparabili, viene ritenuto corretto adottare nella stima il cosiddetto modello misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento su un periodo limitato di anni: questo perché si valorizza contemporaneamente l'oggettività dell'aspetto patrimoniale e le attese reddituali, che costituiscono una componente essenziale del valore del capitale economico. Si parte dal capitale netto ad una data specifica di bilancio, apportando una serie di rettifiche derivanti dalla revisione contabile degli elementi patrimoniali attivi e passivi, della stima a valori correnti, delle attività materiali, dei titoli a reddito fisso, delle partecipazioni della stima dei crediti, dell'attualizzazione dei debiti finanziari, della quantificazione degli eventuali oneri fiscali e si giunge in tal modo al cosiddetto capitale netto rettificato. Per quanto riguarda invece la valutazione dell'avviamento si incontrano vari metodi di stima, ma nel caso di specie il consulente – considerate le rilevanti perdite della società dal 2009 al 2011 e continuate fino al 2014 data in cui è intervenuta la revoca della concessione da parte della casa madre – è stato ritenuto corretto utilizzare i dati reddituali indicati nei bilanci, tenuto conto della contestazione da parte della società secondo cui la previsione di operare CP_1 successivamente al recesso senza ricorrere all'indebitamento pag. 12/21 non sarebbe compatibile con il contratto di concessione che prevede obblighi, e in particolare che il rapporto tra mezzi propri e capitale investito non sia inferiore al 20%. I dati di bilancio confermano la gravissima difficoltà finanziaria della società, che ha portato alla comunicazione di disdetta della Volkswagen UP Italia del 6.7.2012 e quindi al concordato preventivo. Provvedendo a valutare il valore della società mediante l'adozione del metodo misto patrimoniale-reddituale, che va a correggere quindi un patrimoniale puro pari ad euro 591.685, la valutazione dell'azienda viene CP_1 quantificata in prima battuta in euro 252.678 con la conseguenza che il valore pro capite della quota di partecipazione e alla data del 28.2.2011 CP_4 Pt_1 giorno in cui è stato esercitato il diritto di recesso della società risultava pari ad euro 28.110,43 equivalente all'11,125% di euro 252.678, importo di molto inferiore a quello indicato nella sentenza di primo grado, pari ad euro 196.052.
5.2. Successivamente, però, a seguito delle note redatte dal difensore dei recedenti e accogliendo in parte le osservazioni del TP , il OT provvedeva a correggere Per_5 Per_1
l'iniziale valutazione del patrimonio netto rettificato elevandolo alla somma di 1.582.289, determinando quindi per ciascuna quota la somma di euro 105.048 euro, quindi complessivamente 210.096: si attestava il consulente su tale dato, dopo la rettifica effettuata a seguito delle osservazioni presentate dalle parti. ha anche ritenuto non corretto Per_1 escludere dal processo di dei redditi gli oneri finanziari derivanti dalla normale gestione finanziaria dell'azienda, legati ad investimenti strutturali o ad esigenze di finanziamento del capitale circolante, per cui trovavano conferma le contestazioni secondo cui la previsione che la società concessionaria di auto possa operare senza l'indebitamento non è compatibile con il contratto di concessione, che prevedeva specifici obblighi per come pag. 13/21 espressamente previsto dal contratto con la casa madre, con il limite massimo – si è detto già – del rapporto tra i mezzi propri e il capitale investito determinato in misura non inferiore al 20%. Coglievano pertanto nel segno parte delle osservazioni e dei rilievi formulati a seguito del deposito del primo elaborato, in quanto le previsioni di risultati positivi formulate dai precedenti tecnici, esperto OT e Per_6 precedente TU OT , risultavano dai Per_2 dati consuntivi indicati nei bilanci successivi al recesso, dal 2012 al 2014, a cui va aggiunto altro accadimento ritenuto di rilevante rilievo per le future prospettive aziendali quali la comunicazione di disdetta da Volkswagen UP Italia del 6.7.2012 e il grave stato di difficoltà finanziaria causato da tale disdetta, certamente motivo della successiva presentazione della domanda di concordato preventivo e messa in liquidazione della società. Ha però poi il TU ritenuto corretto procedere alle necessarie rettifiche della valutazione dei risconti passivi ai fini della determinazione del patrimonio netto rettificato, in relazione al quale è stato pertanto rilevata una plusvalenza pari a euro 1.557.098, importo che deriva dalla somma di 1.254.704 corrispondente al valore dei risconti indicati fra le passività che hanno determinato una plusvalenza di pari importo da sommare al valore di euro 302.394 relativo alla valutazione dei cespiti immobiliari, pur riconosciuto il deprezzamento dell'immobile di Rende, derivante dall'esistenza del cosiddetto (321.894 - 19.500), esaminando anche la problematica della cosiddetta
, ossia del carico fiscale sulle eventuali plusvalenze che emergono in sede di determinazione dei valori patrimoniali a valori correnti. In questo caso occorre tenere conto del beneficio fiscale della società attualizzandolo, in misura pari al 27,5% del valore annuo del risconto che la società potrà avere nei prossimi trent'anni: calcolato al valore attuale è pari dunque
– secondo quanto anche confermato al CT di parte – ad euro 151.431; applicando l'aliquota del 27,5% sulla plusvalenza determinata in complessivi euro 1.557.098 si ottiene pag. 14/21 l'importo di euro 428.201 dal quale occorre dedurre il valore attuale del connesso beneficio fiscale, pari ad euro 151.413. Si ottiene così l'importo di complessivi euro 276.789 da considerare quale e da inserire tra le passività nel prospetto per la determinazione del valore del patrimonio netto rettificato. Quindi, il patrimonio netto rettificato è stato determinato con riferimento ai valori patrimoniali espressi dal bilancio al 31.12.2010, ritenendo gli stessi maggiormente rappresentativi dei dati di cui alla situazione patrimoniale al 28.2.2010, cioè alla data del recesso. I valori risultanti nel bilancio di esercizio sopra richiamato sono stati oggetto di valutazione ed essendo stati ritenuti rappresentativi dell'effettivo valore delle attività e passività alla data del 31.12.2010 sono stati confermati. A seguito della procedura di verifica, il valore dell'attivo rettificato con il metodo misto patrimoniale-reddituale, che tiene conto sia del patrimonio sia della capacità di reddito atteso dell'azienda, conferma l'ipotesi che la società fosse in grado di produrre un reddito annuo costante per tre anni a partire dal 2011 e fino al 2013 ottenendo il risultato di euro 944.253,00. In conseguenza, la determinazione del valore della quota di partecipazione dei signori e alla data del CP_4 Pt_1
28.2.2011 (giorno in cui è stato esercitato il diritto di recesso dalla società) risulta pari ad euro 105.048 che – calcolato alla rata dell'11,125% di euro 944.253 – rappresenta il valore attribuibile a ciascuna delle quote di partecipazione nella società dei soci recedenti. CP_1
5.3. Il consulente ha poi fornito risposte pertinenti alle successive osservazioni delle parti, che avevano provocato una ulteriore richiesta di chiarimenti, al fine di fornire ampia completezza al contributo tecnico. Il dott. ha chiarito che, successivamente all'invio Per_1 ex articolo 195 cpc della relazione, sono pervenute le relative osservazioni dei consulenti di parte OT per Per_5
pag. 15/21 conto dei soci recedenti e OT per conto della società CP_2
In esito alle stesse è accaduto che il TU, CP_1 prendendo posizioni sui rilievi dei CT di parte, procedeva a rivedere e modificare le proprie precedenti conclusioni;
in particolare, veniva contestato dai legali di come, CP_1 nella prima versione il consulente d'ufficio avesse corretto l'errore tecnico commesso dai precedenti TU che avevano ricompreso il valore del risconto passivo nella somma del passivo patrimoniale da sottrarre all'attivo patrimoniale, per ottenere il valore economico del patrimonio netto, mentre nella seconda versione aveva confermato l'inclusione del risconto nel passivo patrimoniale. Il problema riguardava la mancata imputazione della plusvalenza derivante dai contributi in conto impianti: a tal proposito, il CT di parte rilevava come nei principi Per_5 contabili redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) relativi alle immobilizzazioni materiali aggiornate a dicembre 2016 risultano una serie di indicazioni in riferimento ai contributi in conto impianti;
ora, i precedenti CT OT
e l'esperto nominato dal tribunale di Rossano si erano Per_2 limitati a eliminare la posta contabile dei risconti passivi, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo e aumentando direttamente il patrimonio netto, senza spiegare le motivazioni di tale scelta. In tale fattispecie, tenuto conto del metodo indiretto di contabilizzazione utilizzato dalla società nella contabilizzazione dei contributi statali sugli impianti, attraverso la metodologia dei risconti passivi e non attraverso il metodo di imputazione diretta, il plusvalore calcolato sull'immobile doveva essere determinato attraverso la differenza tra l'eventuale maggior valore dell'immobile e il valore indicato in contabilità al netto del contributo residuo. La società aveva rappresentato contabilmente la posta mediante l'utilizzo del metodo indiretto ma in tal caso le immobilizzazioni sulle quali era stato riconosciuto il contributo che la società ha completamente utilizzato nel corso degli anni mediante compensazione dei pagamenti di debiti da imposte e contributi nel modello F 24
pag. 16/21 risultavano esposte in bilancio al lordo dei contributi ricevuti. La società, quindi, aveva annotato nel conto i risconti passivi con la voce , in proporzione, in ciascun esercizio, agli ammortamenti stanziati sul bene oggetto di contribuzione.
ha aderito a tale impostazione, concordando sul Per_1 fatto che i risconti passivi hanno determinato una plusvalenza – da determinare, tramite la differenza tra l'eventuale maggior valore dell'immobile e il valore indicato in contabilità al netto del contributo – di cui occorreva tener conto e che all'esito dei calcoli effettuati, portava alla necessaria rettifica e valutazione dei risconti passivi ai fini della determinazione del patrimonio netto rettificato, in relazione al quale veniva pertanto rilevata una plusvalenza pari ad euro 1.254.707. Il TU ha poi risposto in modo molto dettagliato a tutte le altre contestazioni mosse in relazione alla valutazione dell'immobile di Rende, confermando le valutazioni tecniche rese in precedenza, anche in relazione alla questione del fondo intercluso>, valutato dalla stessa come CP_1 più volte detto in euro 19.500, quale indennità da prevedere a beneficio dell'altro proprietario per garantire la possibilità di passaggio e l'accesso al fondo, da portare in riduzione del valore del fondo stesso. Il consulente d'ufficio ha ritenuto di mantenere i valori di rettifica determinati dal OT al Per_2 fine di tenere in considerazione il rilevato deprezzamento derivato dal fondo intercluso, pur mancanza in atti una perizia valutativa specifica e indipendente. Il OT fa Per_1 rilevare che ai sensi dell'art. 1051 del codice civile il proprietario del fondo intercluso può ottenere la servitù di passaggio sul fondo altrui e nel caso di specie si trattava di permettere il collegamento dell'attività commerciale con la via pubblica attraverso la proprietà di Controparte_8
(che è peraltro socio di maggioranza di al CP_1
66,75%). E quindi è da ritenere corretto il deprezzamento dell'immobile per complessivi euro 19.500 quale costo da mettere in conto per ottenere il passaggio, così come dettagliatamente indicato nella relazione di valutazione pag. 17/21 redatta dall'architetto per conto di tenuto Per_3 CP_1 conto di una superficie di circa 300 metri quadri a cui applicare un prezzo di 65 euro per metro quadro, come misura prudenziale di riduzione del valore del fondo in conseguenza del dell'esercizio del diritto di passaggio su terreno edificabile con volumetria residua realizzabile. Il risultato si ottiene scalando dall'importo di 321.894 (che è il valore di stima del bene) la somma indicata in euro 19.500 = 302.394. L'importo così ottenuto va a sommarsi al precedente 1.254.707, portando il totale della plusvalenza ad euro 1.557.098.
Sulla valutazione dei cespiti immobiliari (in Corigliano C. e in Rende), il TU ha confermato la stima del dr. , riportata per esteso, rispondendo alle osservazioni Per_2 di parte, soprattutto per quel che riguarda l'immobile di Rende, ritenuto di pregio, tale da poter essere equiparato ad uffici o negozi “anche con valutazioni massime”, a nulla rilevando il suo inserimento in zona industriale, in quanto una parte dei locali definiti come magazzini o produttivi> risultano locali assimilati ai negozi o uffici con caratteristiche architettoniche medio-alte, meritevoli di apprezzamento. aveva poi indicato di aver utilizzato il Per_2
, in quanto ritenuto pienamente attendibile e non suscettibile di critiche per valutazioni eccessive o restrittive. Faceva poi notare come la stima di parte non avesse tenuto conto della valutazione sottostante dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbe potuto determinare un valore di stima anche più alto. Inoltre, sottolineava come la corte dedicata ai parcheggi o l'area pertinenziale di un immobile costituisce un da valutare, soprattutto per determinate attività commerciali (es. supermercati, negozi di elettronica, grandi magazzini e, per l'appunto, concessionarie auto), rivestendo un ruolo essenziale sia per la logistica che per l'attrazione della clientela. aveva poi significato di non aver adottato Per_2 una stima delle aree pertinenziali , che lo avrebbe portato a stime anche superiori, di non aver preso a riferimento dati OMI relativi ai capoluoghi (cui l'abitato di pag. 18/21 Rende potrebbe essere tranquillamente associato), di aver quindi mediato con la realtà delle periferie e di aver operato una valutazione coerente e congrua rispetto a quella dell'esperto, adeguata ai valori catastali, alla stima delle perizia di soggetto terzo, di aver infine verificato la congruità della valutazione effettuata, tramite i dati offerti in internet dal sito .
5.4. Sull'avviamento, il TU ha ricordato come il dr. CP_6 aveva determinato un valore di 164.221,05 con il metodo patrimoniale, analizzando sia lo storico degli ultimi cinque esercizi, sia quelli prospettici dei futuri esercizi, utilizzando poi una formula che teneva conto di cinque variabili. Il dr.
procedeva a calcolare autonomamente l'avviamento Per_2 proponendo una formula leggermente diversa, articolata su quattro parametri, considerando le perdite di bilancio , non derivanti dalla gestione operativa aziendale e gravemente influenzate invece dalla gestione finanziaria. Il TU Per_1 ha analizzato i valori di bilancio depositati presso il registro delle imprese, relativi al periodo dal 2006 al 2014, senza escludere l'incidenza finanziaria, come invece effettuato dall'esperto e dal precedente consulente d'ufficio nominato dal tribunale, giungendo ad un valore medio negativo pari a euro 97.517,80.
5.5. Il consulente della Corte ha poi escluso possa farsi valere un nocumento del recesso>, atteso che l'atto di recesso è stato esercitato dai soci in perfetta adesione alla previsione statutaria di cui all'art. 9, con la spedizione di due distinte raccomandate, indirizzate al collegio sindacale, avendo i due soci espresso voto contrario alla proposta di delibera formulata dal presidente, che prorogava la durata della società fino al 2050, con modifica delle disposizioni dello statuto in tema di oggetto sociale, determinazione del valore delle quote sociali in caso di recesso, termini e modalità di pag. 19/21 esercizio del relativo diritto, eliminazione delle cause di recesso di cui all'art. 2437 c.c. L'art. 9 dello statuto prevedeva la possibilità di esercitare il diritto di recesso, nel caso di mancata approvazione delle decisioni che incidano sul cambiamento dell'oggetto della società, e sulla rilevante compressione dei diritti dei soci. Pertanto, i due soci dissidenti ben potevano esercitare il proprio diritto, essendo peraltro prevista dallo statuto l'inefficacia del recesso ove la società entro novanta giorni avesse revocato la delibera che ne legittimava l'esercizio. Tanto, a prescindere dall'esistenza o meno di una valida offerta di acquisto della quota dei soci receduti da parte di terzi interessati. E' stata esclusa anche l'incidenza nella valutazione della quota di partecipazione di eventuali , in considerazione della limitata importanza della quota, con argomenti tecnici e giuridici assolutamente condivisibili, riportati a pagina 342-354 della prima relazione.
6. Devono, in conclusione, essere accolti i risultati della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado di giudizio, che appaiono resistere anche a seguito delle ultime osservazioni proposte dalle parti, cui il dott. ha Per_1 fornito adeguate risposte, dando contezza delle scelte tecniche e valutative effettuate, sino agli ultimi chiarimenti. La parziale rettifica del valore iniziale attribuito dall'esperto prima, dal consulente del tribunale poi, consente di compensare le spese, non potendosi riconoscere una posizione di soccombenza, laddove il mezzo di impugnazione non risulti inutilmente esperito. E in ogni caso, va tenuto conto, in bilanciamento, del mancato accoglimento dei motivi di appello incidentale. Al rigetto dell'appello incidentale consegue l'obbligo del pagamento del doppio del contributo dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo.
pag. 20/21
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro n. 195/2016 – Sezione specializzata in materia di imprese, del 7.10.2015, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) in parziale accoglimento dell'appello principale determina il valore della quota dovuta ai soci e CP_4 Parte_1 in conseguenza del legittimo esercizio del diritto di recesso dalla società in euro 105.048,00 ciascuno;
3) compensa le spese tra le parti;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame. Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Fabrizio Cosentino Alberto Nicola Filardo
pag. 21/21
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione specializzata Impresa
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 727/2016 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente tra:
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e liquidatore, Dr.
[...]
con sede in Corigliano Calabro alla via CP_2
Provinciale n. 156, P.I.: , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Raffaele Scionti (C.F.: ), C.F._1 elettivamente domiciliato esso lo Controparte_3 sito in Cosenza alla via Beato Umile n.14,
[...] giusta procura in calce Appellante e
, nato a [...] il [...], C.F: CP_4 [...]
e , nata a C.F._2 Parte_1
Scalea il 06.12.1943, C.F.: , entrambi C.F._3 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Guarnieri ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Spadafora sito in Catanzaro alla via XX Settembre n.73 Appellati
Conclusioni delle parti
Per CP_1
“In via principale, discostarsi dagli esiti della c.t.u. cui sarebbe giunto il TU Dr. , avendo lo stesso omesso di Per_1 scrutinare le censure dall' alla sentenza di CP_1 primo grado e, tramite esse, al ri le in quella sede disposto, dal momento che il TU Dr. non è giunto ad Per_1 alcuna utile conclusione circa il val li immobili della società di cui si è dovuto valutare il valore patrimoniale;
per l'effetto disporre la rinnovazione della stessa;
In via subordinata, voglia l'Ill.ma adita Corte, discostarsi dagli esiti della c.t.u. cui sarebbe giunto il TU Dr. con il suo Per_1 documento “OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL C.T.U. EX ART. 195 C.P.C.”, ignorandone il contenuto delle pagine da 243 a 250 che, in violazione dell'art. 195 c.p.p. andrebbero a modificare il risultato della consulenza tecnica d'ufficio esposta dal TU nel documento RELAZIONE DI
[...]
a pag. 441, che costituis Controparte_5 relazione che deve essere mandata al giudice non potendo, il ctu, dopo le osservazioni modificarla”, e decidendo di conseguenza di fissare in € 28.110,43 il valore attribuibile a ciascun quota di partecipazione dei resistenti
e CP_4 Pt_1 ul bordinata, l'Ill.ma adita Corte accertare che i risultati delle attività svolte dal TU Dr. sono di fatto Per_1 inidonei al raggiungimento dello scop ui era stata ordinata l'indagine, disponendo la rinnovazione delle indagini per tutti i motivi sopra esposti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
pag. 2/21 Per e : CP_4 Pt_1
“si insiste per il rigetto dell'appello proposto ex adverso. Condannare la controparte alle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 e ss. c.p.c. a favore del sottoscritto difensore che ne ha fatto istanza”.
pag. 3/21 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
e soci di CP_4 Parte_1 per la quota pari all'11,125% del capitale CP_1 sociale/pro capite, il 28.2.2011 recedevano dalla società. A seguito della valutazione negativa della quota di loro spettanza ricorrevano davanti al Tribunale di Rossano chiedendo – ai sensi delll'art. 2473 terzo comma codice civile
– la nomina di un esperto valutatore. Contro la valutazione operata dall'esperto OT
[...] reagiva sostenendo l'erroneità della CP_6 CP_1 stima, per una serie di ragioni metodologiche. Nel processo di primo grado – ritenuto ammissibile il ricorso all'A.G., attesa la “tecnicità e specificità delle censure mosse unitamente alla palese discordanza tra le stime già in atti” – veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata al OT . Persona_2
1.1. Il Tribunale di Catanzaro evidenziava nella decisione impugnata, come il TU abbia criticato la stima della quota, cui l'esperto nominato era giunto attraverso l'applicazione di tre metodi diversi, operando poi la media matematica, segnalando come uno dei tre metodi adottati, il c.d. cash- flow, è da ritenere inadeguato, in quanto perviene a previsioni eccessivamente ottimistiche in relazione ad un mercato, quello automobilistico, che da circa un decennio attraversa un periodo di crisi. Il valore della quota veniva quindi rideterminato utilizzando il metodo misto patrimoniale-reddituale, con il criterio, in particolare, del stima autonoma dell'avviamento>; tanto, in accordo con le previsioni dello statuto societario, all'articolo 9. Veniva così determinata la quota spettante ai soci recedenti in euro 196.052,00 ciascuna, in considerazione del pag. 4/21 valore aziendale di calcolato con il metodo CP_1 indicato, considerato più adatto al caso di specie, senza incidenza sulla valutazione dell'avvenuto recesso da parte della casa madre , i cui effetti decorrevano CP_7 dall'1.6.2014, ovvero oltre tre anni dopo la volontà di recesso manifestata dai soci. Riguardo la mancata contabilizzazione del cosiddetto del recesso> si osservava come nell'immediatezza del recesso dei soci e , la CP_4 Pt_1 società rifiutava un'offerta di subentro nelle CP_1 quote i parte di per la Controparte_8 somma di euro 80.811,61 pro quota: nessun nocumento sarebbe conseguito al recesso dei due soci ove la società avesse prontamente accettato l'offerta; pertanto, tale voce eventuale non veniva calcolata.
Veniva quindi emesso il dispositivo con la determinazione della quota sociale in euro 196.052,00 pro capite.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la società
CP_1
Il primo motivo di doglianza riguarda la mancata contabilizzazione della quota del nocumento del recesso: si afferma che si offrì effettivamente di Controparte_8 subentrare nelle quote dei soci receduti e ma CP_4 Pt_1 furono questi a rifiutare l'offerta in quanto ritenuta non conforme. Nocumento che sarebbe da calcolare nella misura pari al costo di finanziamento dell'importo necessario per la liquidazione dei soci, da considerarsi pari a zero nel caso di stima negativa del valore aziendale, mentre in caso di valore positivo la stima del nocumento non potrebbe prescindere dall'esigenza della società di cercare sul mercato del capitale di credito le somme necessarie alla liquidazione delle quote, prevedendo un periodo di rimborso almeno pari a 5 anni a tassi non inferiore al 7%. Si lamenta poi la mancata risposta effettiva del TU alle osservazioni del consulente di parte.
pag. 5/21 Nello specifico, le contestazioni riguardano l'errore di metodo nella valutazione degli immobili sociali con particolare riferimento all'aumento di valore attribuito all'immobile di Rende, escludendo dal calcolo del valore medio di quotazione la componente relativa ai magazzini, che costituiscono il 75% della superficie. Si assume sovrastimato il medesimo bene immobile con l'applicato aumento del 6,2%, per una supervalutazione di circa euro 200.000. Non si sarebbe tenuto conto dello stato di interclusione dell'immobile, che non godrebbe di accesso diretto sulla strada principale, restando internato, e ciò avrebbe dovuto determinare una diminuzione del valore attribuito al bene, da stimare con la metodologia OMI. Il costo per eliminare l'interclusione sarebbe da calcolare in base al valore di mercato e quindi in euro 19.500 per come indicato nella perizia di parte dell'architetto quale costo da Per_3 sostenere per permettere una visione dell'edificio di dalla prospettiva della via pubblica. CP_1
Ancora, il TU avrebbe adottato per la stima degli immobili il criterio dei dati regionali per gli uffici e negozi riferiti però ad immobili nuovi cioè in ottimo stato di manutenzione e non ad immobili usati e ad edifici collocati non su strade centrali, ma in zona industriale, da valutare perciò non come . Non si sarebbe tenuto in debito conto la voce rateo e risconto passivo>, in relazione al contributo ottenuto per la costruzione dell'immobile di Rende, edificato nel 2005, che riveste natura economica progressiva nel tempo e va considerata alla stregua di una passività aziendale. Erronea sarebbe stata anche la stima dell'avviamento, per una sopravvalutazione di 19.133,65 su ogni quota, senza aver contemplato gli oneri finanziari sostenuti dall'azienda, su base storica. Conclude l'appellante per la necessità di considerare negativo il valore delle quote dei soci receduti, così come ha effettuato il consiglio di amministrazione in data 16 settembre 2011, ovvero perché sia individuata la misura minore o pag. 6/21 maggiore ritenuta congrua, sulla base dei documenti versati in atti e di tutte le indagini tecniche necessarie.
2.1.
e si costituivano CP_4 Parte_1 con comparsa di risposta, assumendo che il ricorso al giudizio ordinario è inammissibile, perché non si è in presenza di una manifesta iniquità o erroneità della stima, ma solo di un mero dissenso delle parti o di una di essa rispetto al valore stimato, e proponendo sul punto appello incidentale. Nel merito, opponendosi ad ogni richiesta - anche sul piano istruttorio - della società appellante.
3. La causa andava una prima volta in decisione per essere rimessa sul ruolo con ordinanza 24.6.2020, volta all'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado;
trattenuta nuovamente in decisione, ritornava sul ruolo con ordinanza 8.3.2021, per la formazione di un collegio in diversa composizione. Con successiva ordinanza 4.1.2022 si provvedeva a replicare la TU, nominando il OT , che Persona_4 assumeva formalmente l'incarico all'udienza dell'11.7.2023. Depositata la relazione e ottenuta risposta a richiesta di chiarimenti, la causa perviene nuovamente per la decisione all'attenzione del collegio tabellarmente designato.
4. Va esaminato per primo, da un punto di vista logico/motivazionale, l'appello incidentale proposito da CP_4
e in ordine alla ammissibilità dell'atto introduttivo Pt_1 della causa. L'articolo 2437 c.c. regola il diritto dei soci che recedono dalla società di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Il recedente, titolare di un diritto di credito al pagamento di una somma di denaro proporzionale alla quota di capitale pag. 7/21 sociale per cui ha esercitato il recesso ha diritto al rimborso e deve essere soddisfatto dalla società nel termine e secondo la procedura di liquidazione previsti dalla legge. E' possibile che tra il receduto e la società possa sorgere un contrasto sull'an o sul quantum del diritto al rimborso: in questi casi sorge fra le parti una controversia che ha ad oggetto il diritto di credito del receduto, ovvero un rapporto di obbligazione tra quest'ultimo e la società; si tratta di una controversia giuridica che consegue ad un disaccordo, che può riguardare l'esistenza o il contenuto del diritto ovvero entrambi i profili. In questi casi la legge prevede la nomina di un esperto designato dal giudice, su istanza di una delle parti, chiamato a risolvere la lite. L'esperto non è competente per la soluzione dei contrasti che riguardano l'an del diritto al rimborso, essendo piuttosto chiamato ad accertare il valore della partecipazione e dunque l'ammontare del credito;
questo perché si tratta di operazioni che riguardano questioni tecniche, per la cui risoluzione è necessario fare ricorso alle regole specialistiche delle scienze economiche ed aziendali, in termini di valutazione delle partecipazioni, a cui rinviano i criteri legali e statutari dettati per determinare il loro valore. Nella relazione giurata l'esperto determina il valore di liquidazione;
si tratta di un atto di accertamento del quantum di un'obbligazione pecuniaria che è già esistente e perfetta sul piano sostanziale. L'esperto in sostanza accerta il valore di liquidazione, quindi l'ammontare della prestazione dovuta dalla società. La relazione dell'esperto nominato dal tribunale è impugnabile ovvero contestabile ai sensi dell'articolo 1349 primo comma, c.c. Ciò significa che le parti sono vincolate al valore della partecipazione accertato dall'esperto, valutazione che può venire meno soltanto se è provata la sua manifesta iniquità o erroneità e quindi venga annullata, privandola di effetti. Poiché si tratta di materia ad alto tasso tecnico, il carattere manifestamente iniquo e/o erroneo della pag. 8/21 determinazione dell'esperto nominato in prima battuta non potrà che essere accertato in relazione a regole tecniche sottese al suo operato e non in riferimento a nozioni di comune esperienza. La verifica in ordine alla ricorrenza o meno di elementi di manifesta iniquità o erroneità nella relazione dell'esperto nominato in prima battuta, a meno che non si colga ictu oculi l'infondatezza del preteso ricorso al giudice, non può che essere demandata ad una consulenza tecnica d'ufficio, che è la sola in grado di offrire una risposta ai dubbi sollevati da chi contesta l'operato dell'esperto. In particolare, l'impugnabilità per manifesta erroneità prevista a norma dell'art. 1349, comma primo, c.c., non deriva automaticamente dalla semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima, ma dalla sussistenza di un errore, pure tecnico, che sia evidente, grave, concettualmente non condivisibile e, soprattutto, in materia non opinabile. Ma per giungere ad una valutazione sul punto, l'unico approfondimento possibile è quello dell'indagine tecnica. In tale ottica, non sarà annullabile la determinazione del valore di rimborso della quota sociale del socio receduto di una s.r.l. effettuata dal terzo arbitratore per manifesta iniquità e/o erroneità ai sensi dell'art. 1349 c.c., laddove il risultato finale della valutazione operata sia pressoché identico a quello cui è pervenuto il c.t.u. e lo scostamento metodologico non sia tale da rendere la determinazione impugnata in manifesto contrasto alle regole tecniche di settore e dalle conoscenze proprie di cui deve essere in possesso l'esperto del ramo. Tutto ciò rende evidente come il vaglio di ammissibilità della domanda non possa poggiare sul mero dato formale, volto alla ricerca dell'errore >, ogniqualvolta le questioni poste riguardino l'applicazione di metodologie proprie della scienza economica e delle valutazioni aziendali, non disponendo il giudice di appropriate conoscenze tecniche, a riguardo. La valutazione di erroneità o meno della determinazione dell'esperto nominato dal tribunale, trattandosi di determinazione operata da un professionista dotato di specifiche competenze nel settore della valutazione pag. 9/21 di imprese e vincolata a criteri oggettivi quali quelli indicati dal secondo comma dell'art. 2437 ter c.c. volti ad una valutazione adeguata nella sostanza ai valori di mercato, criteri dunque destinati di per sé a delimitare l'equo apprezzamento predicato dall'art. 1349 c.c., non potrà che essere condotta in relazione a regole tecniche, di cui il giudice non possiede padronanza, e non in riferimento a nozioni di comune esperienza. Tanto premesso, occorre riconoscere come le contestazioni mosse all'operato dall'esperto, incentrate su una serie di presunti errori metodologici, e di scostamento dai criteri applicativi e dalla prassi seguite nel campo delle valutazioni economiche del patrimonio sociale, non possono che essere fatte confluire nell'ampio alveo della erroneità>, da accertare nel corso del successivo giudizio. Salvo che si rilevi una trascurabile differenza nei risultati delle diverse analisi, la natura manifesta dell'errore sussiste ogniqualvolta sia ricondotta ad una scorretta applicazione di criteri tecnico-scientifici che governano la materia oggetto di valutazione dell'esperto. Il gravame è pertanto ammissibile e l'appello incidentale deve essere respinto.
5. Accantonato tale aspetto preliminare della vertenza, occorre richiamare il contributo, ampio e articolato, offerto dal OTe commercialista , che con un Persona_4 sostanzioso elaborato – 441 pagine, seguito da un secondo contributo di 250 e da successivi chiarimenti – in una materia dall'alto tasso tecnico ha provveduto a riesaminare l'intera vicenda, sottoponendo a revisione i precedenti contributi acquisiti agli atti d'ufficio, individuando la corretta metodologia, fornendo risposta al quesito proposto circa la determinazione del valore della quota sociale spettante a ciascuno dei soci recedenti, tenuto conto del valore di mercato di al momento del recesso dalla CP_1 compagine sociale (in tali termini il quesito), discutendo e pag. 10/21 analizzando in modo appropriato e puntuale tutti i contributi tecnici offerti dalle parti.
5.1. A fini di indagine è stato necessario procedere all'attento scrutinio della documentazione assai consistente contenuta nei numerosi fascicoli cartacei telematici relativi ai giudizi presso il tribunale di Rossano in primo e in secondo grado presso la Corte. I lavori di consulenza si sono svolti a partire dal 24.11.2022 sulla base di 5 incontri avvenuti in contraddittorio, alla presenza dei legali dei consulenti di parte, fino al 22.2.2023.
5.2. Premette il consulente che per la valutazione del valore di mercato il riferimento corretto è al valore effettivo dell'azienda sociale, questo perché il valore della quota del recedente va calcolata in proporzione al patrimonio della società alla data della dichiarazione di recesso. Non c'è dubbio, infatti, che il recedente abbia diritto al pagamento di una somma di denaro il cui ammontare corrisponde all'effettivo – o se si preferisce, oggettivo – valore della partecipazione, come individuato in base ai criteri indicati dalla legge ed eventualmente dallo statuto. Sotto il profilo valutativo è stato sottolineato che il metodo può essere di tipo patrimoniale puro, mediante valutazione analitica di ogni singola componente attiva o passiva dello stato patrimoniale, oppure reddituale cioè in prospettiva dinamica. Le due tecniche possono anche combinarsi in un sistema misto patrimoniale-reddituale che miri a valorizzare l'elemento reddituale a correttivo del dato patrimoniale, in termini di capacità produttiva futura. Vi sono anche altri metodi meno utilizzati di valutazione, quali il metodo finanziario, che valorizza i c.d. flussi di cassa attesi, quello dei multipli di borsa, o dei multipli delle transazioni comparabili. L'articolo 2473 comma terzo c.c. si limita ad enunciare una correlazione tra il valore delle partecipazioni e quello del pag. 11/21 patrimonio sociale, senza nulla disporre in merito ai criteri secondo cui tale valutazione debba essere condotta. Ciò pone vari problemi. Nelle operazioni di stima in linea generale occorre astrarre la posizione sociale così da renderla oggetto degli interessi di un qualsiasi terzo intenzionato ad acquistarla sul libero mercato, tenuto conto delle caratteristiche del mercato stesso, che nella specie riguarda la distribuzione automobilistica. Tuttavia, è ammessa l'applicazione di criteri correttivi. Per come coerentemente osservato dal TU, per la valutazione di quote di partecipazione di soci receduti di società a responsabilità limitata, verificata l'impossibilità di reperire notizie di scambi di partecipazioni di società aventi situazioni comparabili, viene ritenuto corretto adottare nella stima il cosiddetto modello misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento su un periodo limitato di anni: questo perché si valorizza contemporaneamente l'oggettività dell'aspetto patrimoniale e le attese reddituali, che costituiscono una componente essenziale del valore del capitale economico. Si parte dal capitale netto ad una data specifica di bilancio, apportando una serie di rettifiche derivanti dalla revisione contabile degli elementi patrimoniali attivi e passivi, della stima a valori correnti, delle attività materiali, dei titoli a reddito fisso, delle partecipazioni della stima dei crediti, dell'attualizzazione dei debiti finanziari, della quantificazione degli eventuali oneri fiscali e si giunge in tal modo al cosiddetto capitale netto rettificato. Per quanto riguarda invece la valutazione dell'avviamento si incontrano vari metodi di stima, ma nel caso di specie il consulente – considerate le rilevanti perdite della società dal 2009 al 2011 e continuate fino al 2014 data in cui è intervenuta la revoca della concessione da parte della casa madre – è stato ritenuto corretto utilizzare i dati reddituali indicati nei bilanci, tenuto conto della contestazione da parte della società secondo cui la previsione di operare CP_1 successivamente al recesso senza ricorrere all'indebitamento pag. 12/21 non sarebbe compatibile con il contratto di concessione che prevede obblighi, e in particolare che il rapporto tra mezzi propri e capitale investito non sia inferiore al 20%. I dati di bilancio confermano la gravissima difficoltà finanziaria della società, che ha portato alla comunicazione di disdetta della Volkswagen UP Italia del 6.7.2012 e quindi al concordato preventivo. Provvedendo a valutare il valore della società mediante l'adozione del metodo misto patrimoniale-reddituale, che va a correggere quindi un patrimoniale puro pari ad euro 591.685, la valutazione dell'azienda viene CP_1 quantificata in prima battuta in euro 252.678 con la conseguenza che il valore pro capite della quota di partecipazione e alla data del 28.2.2011 CP_4 Pt_1 giorno in cui è stato esercitato il diritto di recesso della società risultava pari ad euro 28.110,43 equivalente all'11,125% di euro 252.678, importo di molto inferiore a quello indicato nella sentenza di primo grado, pari ad euro 196.052.
5.2. Successivamente, però, a seguito delle note redatte dal difensore dei recedenti e accogliendo in parte le osservazioni del TP , il OT provvedeva a correggere Per_5 Per_1
l'iniziale valutazione del patrimonio netto rettificato elevandolo alla somma di 1.582.289, determinando quindi per ciascuna quota la somma di euro 105.048 euro, quindi complessivamente 210.096: si attestava il consulente su tale dato, dopo la rettifica effettuata a seguito delle osservazioni presentate dalle parti. ha anche ritenuto non corretto Per_1 escludere dal processo di dei redditi gli oneri finanziari derivanti dalla normale gestione finanziaria dell'azienda, legati ad investimenti strutturali o ad esigenze di finanziamento del capitale circolante, per cui trovavano conferma le contestazioni secondo cui la previsione che la società concessionaria di auto possa operare senza l'indebitamento non è compatibile con il contratto di concessione, che prevedeva specifici obblighi per come pag. 13/21 espressamente previsto dal contratto con la casa madre, con il limite massimo – si è detto già – del rapporto tra i mezzi propri e il capitale investito determinato in misura non inferiore al 20%. Coglievano pertanto nel segno parte delle osservazioni e dei rilievi formulati a seguito del deposito del primo elaborato, in quanto le previsioni di risultati positivi formulate dai precedenti tecnici, esperto OT e Per_6 precedente TU OT , risultavano dai Per_2 dati consuntivi indicati nei bilanci successivi al recesso, dal 2012 al 2014, a cui va aggiunto altro accadimento ritenuto di rilevante rilievo per le future prospettive aziendali quali la comunicazione di disdetta da Volkswagen UP Italia del 6.7.2012 e il grave stato di difficoltà finanziaria causato da tale disdetta, certamente motivo della successiva presentazione della domanda di concordato preventivo e messa in liquidazione della società. Ha però poi il TU ritenuto corretto procedere alle necessarie rettifiche della valutazione dei risconti passivi ai fini della determinazione del patrimonio netto rettificato, in relazione al quale è stato pertanto rilevata una plusvalenza pari a euro 1.557.098, importo che deriva dalla somma di 1.254.704 corrispondente al valore dei risconti indicati fra le passività che hanno determinato una plusvalenza di pari importo da sommare al valore di euro 302.394 relativo alla valutazione dei cespiti immobiliari, pur riconosciuto il deprezzamento dell'immobile di Rende, derivante dall'esistenza del cosiddetto (321.894 - 19.500), esaminando anche la problematica della cosiddetta
, ossia del carico fiscale sulle eventuali plusvalenze che emergono in sede di determinazione dei valori patrimoniali a valori correnti. In questo caso occorre tenere conto del beneficio fiscale della società attualizzandolo, in misura pari al 27,5% del valore annuo del risconto che la società potrà avere nei prossimi trent'anni: calcolato al valore attuale è pari dunque
– secondo quanto anche confermato al CT di parte – ad euro 151.431; applicando l'aliquota del 27,5% sulla plusvalenza determinata in complessivi euro 1.557.098 si ottiene pag. 14/21 l'importo di euro 428.201 dal quale occorre dedurre il valore attuale del connesso beneficio fiscale, pari ad euro 151.413. Si ottiene così l'importo di complessivi euro 276.789 da considerare quale e da inserire tra le passività nel prospetto per la determinazione del valore del patrimonio netto rettificato. Quindi, il patrimonio netto rettificato è stato determinato con riferimento ai valori patrimoniali espressi dal bilancio al 31.12.2010, ritenendo gli stessi maggiormente rappresentativi dei dati di cui alla situazione patrimoniale al 28.2.2010, cioè alla data del recesso. I valori risultanti nel bilancio di esercizio sopra richiamato sono stati oggetto di valutazione ed essendo stati ritenuti rappresentativi dell'effettivo valore delle attività e passività alla data del 31.12.2010 sono stati confermati. A seguito della procedura di verifica, il valore dell'attivo rettificato con il metodo misto patrimoniale-reddituale, che tiene conto sia del patrimonio sia della capacità di reddito atteso dell'azienda, conferma l'ipotesi che la società fosse in grado di produrre un reddito annuo costante per tre anni a partire dal 2011 e fino al 2013 ottenendo il risultato di euro 944.253,00. In conseguenza, la determinazione del valore della quota di partecipazione dei signori e alla data del CP_4 Pt_1
28.2.2011 (giorno in cui è stato esercitato il diritto di recesso dalla società) risulta pari ad euro 105.048 che – calcolato alla rata dell'11,125% di euro 944.253 – rappresenta il valore attribuibile a ciascuna delle quote di partecipazione nella società dei soci recedenti. CP_1
5.3. Il consulente ha poi fornito risposte pertinenti alle successive osservazioni delle parti, che avevano provocato una ulteriore richiesta di chiarimenti, al fine di fornire ampia completezza al contributo tecnico. Il dott. ha chiarito che, successivamente all'invio Per_1 ex articolo 195 cpc della relazione, sono pervenute le relative osservazioni dei consulenti di parte OT per Per_5
pag. 15/21 conto dei soci recedenti e OT per conto della società CP_2
In esito alle stesse è accaduto che il TU, CP_1 prendendo posizioni sui rilievi dei CT di parte, procedeva a rivedere e modificare le proprie precedenti conclusioni;
in particolare, veniva contestato dai legali di come, CP_1 nella prima versione il consulente d'ufficio avesse corretto l'errore tecnico commesso dai precedenti TU che avevano ricompreso il valore del risconto passivo nella somma del passivo patrimoniale da sottrarre all'attivo patrimoniale, per ottenere il valore economico del patrimonio netto, mentre nella seconda versione aveva confermato l'inclusione del risconto nel passivo patrimoniale. Il problema riguardava la mancata imputazione della plusvalenza derivante dai contributi in conto impianti: a tal proposito, il CT di parte rilevava come nei principi Per_5 contabili redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) relativi alle immobilizzazioni materiali aggiornate a dicembre 2016 risultano una serie di indicazioni in riferimento ai contributi in conto impianti;
ora, i precedenti CT OT
e l'esperto nominato dal tribunale di Rossano si erano Per_2 limitati a eliminare la posta contabile dei risconti passivi, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo e aumentando direttamente il patrimonio netto, senza spiegare le motivazioni di tale scelta. In tale fattispecie, tenuto conto del metodo indiretto di contabilizzazione utilizzato dalla società nella contabilizzazione dei contributi statali sugli impianti, attraverso la metodologia dei risconti passivi e non attraverso il metodo di imputazione diretta, il plusvalore calcolato sull'immobile doveva essere determinato attraverso la differenza tra l'eventuale maggior valore dell'immobile e il valore indicato in contabilità al netto del contributo residuo. La società aveva rappresentato contabilmente la posta mediante l'utilizzo del metodo indiretto ma in tal caso le immobilizzazioni sulle quali era stato riconosciuto il contributo che la società ha completamente utilizzato nel corso degli anni mediante compensazione dei pagamenti di debiti da imposte e contributi nel modello F 24
pag. 16/21 risultavano esposte in bilancio al lordo dei contributi ricevuti. La società, quindi, aveva annotato nel conto i risconti passivi con la voce , in proporzione, in ciascun esercizio, agli ammortamenti stanziati sul bene oggetto di contribuzione.
ha aderito a tale impostazione, concordando sul Per_1 fatto che i risconti passivi hanno determinato una plusvalenza – da determinare, tramite la differenza tra l'eventuale maggior valore dell'immobile e il valore indicato in contabilità al netto del contributo – di cui occorreva tener conto e che all'esito dei calcoli effettuati, portava alla necessaria rettifica e valutazione dei risconti passivi ai fini della determinazione del patrimonio netto rettificato, in relazione al quale veniva pertanto rilevata una plusvalenza pari ad euro 1.254.707. Il TU ha poi risposto in modo molto dettagliato a tutte le altre contestazioni mosse in relazione alla valutazione dell'immobile di Rende, confermando le valutazioni tecniche rese in precedenza, anche in relazione alla questione del fondo intercluso>, valutato dalla stessa come CP_1 più volte detto in euro 19.500, quale indennità da prevedere a beneficio dell'altro proprietario per garantire la possibilità di passaggio e l'accesso al fondo, da portare in riduzione del valore del fondo stesso. Il consulente d'ufficio ha ritenuto di mantenere i valori di rettifica determinati dal OT al Per_2 fine di tenere in considerazione il rilevato deprezzamento derivato dal fondo intercluso, pur mancanza in atti una perizia valutativa specifica e indipendente. Il OT fa Per_1 rilevare che ai sensi dell'art. 1051 del codice civile il proprietario del fondo intercluso può ottenere la servitù di passaggio sul fondo altrui e nel caso di specie si trattava di permettere il collegamento dell'attività commerciale con la via pubblica attraverso la proprietà di Controparte_8
(che è peraltro socio di maggioranza di al CP_1
66,75%). E quindi è da ritenere corretto il deprezzamento dell'immobile per complessivi euro 19.500 quale costo da mettere in conto per ottenere il passaggio, così come dettagliatamente indicato nella relazione di valutazione pag. 17/21 redatta dall'architetto per conto di tenuto Per_3 CP_1 conto di una superficie di circa 300 metri quadri a cui applicare un prezzo di 65 euro per metro quadro, come misura prudenziale di riduzione del valore del fondo in conseguenza del dell'esercizio del diritto di passaggio su terreno edificabile con volumetria residua realizzabile. Il risultato si ottiene scalando dall'importo di 321.894 (che è il valore di stima del bene) la somma indicata in euro 19.500 = 302.394. L'importo così ottenuto va a sommarsi al precedente 1.254.707, portando il totale della plusvalenza ad euro 1.557.098.
Sulla valutazione dei cespiti immobiliari (in Corigliano C. e in Rende), il TU ha confermato la stima del dr. , riportata per esteso, rispondendo alle osservazioni Per_2 di parte, soprattutto per quel che riguarda l'immobile di Rende, ritenuto di pregio, tale da poter essere equiparato ad uffici o negozi “anche con valutazioni massime”, a nulla rilevando il suo inserimento in zona industriale, in quanto una parte dei locali definiti come magazzini o produttivi> risultano locali assimilati ai negozi o uffici con caratteristiche architettoniche medio-alte, meritevoli di apprezzamento. aveva poi indicato di aver utilizzato il Per_2
, in quanto ritenuto pienamente attendibile e non suscettibile di critiche per valutazioni eccessive o restrittive. Faceva poi notare come la stima di parte non avesse tenuto conto della valutazione sottostante dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbe potuto determinare un valore di stima anche più alto. Inoltre, sottolineava come la corte dedicata ai parcheggi o l'area pertinenziale di un immobile costituisce un da valutare, soprattutto per determinate attività commerciali (es. supermercati, negozi di elettronica, grandi magazzini e, per l'appunto, concessionarie auto), rivestendo un ruolo essenziale sia per la logistica che per l'attrazione della clientela. aveva poi significato di non aver adottato Per_2 una stima delle aree pertinenziali , che lo avrebbe portato a stime anche superiori, di non aver preso a riferimento dati OMI relativi ai capoluoghi (cui l'abitato di pag. 18/21 Rende potrebbe essere tranquillamente associato), di aver quindi mediato con la realtà delle periferie e di aver operato una valutazione coerente e congrua rispetto a quella dell'esperto, adeguata ai valori catastali, alla stima delle perizia di soggetto terzo, di aver infine verificato la congruità della valutazione effettuata, tramite i dati offerti in internet dal sito .
5.4. Sull'avviamento, il TU ha ricordato come il dr. CP_6 aveva determinato un valore di 164.221,05 con il metodo patrimoniale, analizzando sia lo storico degli ultimi cinque esercizi, sia quelli prospettici dei futuri esercizi, utilizzando poi una formula che teneva conto di cinque variabili. Il dr.
procedeva a calcolare autonomamente l'avviamento Per_2 proponendo una formula leggermente diversa, articolata su quattro parametri, considerando le perdite di bilancio , non derivanti dalla gestione operativa aziendale e gravemente influenzate invece dalla gestione finanziaria. Il TU Per_1 ha analizzato i valori di bilancio depositati presso il registro delle imprese, relativi al periodo dal 2006 al 2014, senza escludere l'incidenza finanziaria, come invece effettuato dall'esperto e dal precedente consulente d'ufficio nominato dal tribunale, giungendo ad un valore medio negativo pari a euro 97.517,80.
5.5. Il consulente della Corte ha poi escluso possa farsi valere un nocumento del recesso>, atteso che l'atto di recesso è stato esercitato dai soci in perfetta adesione alla previsione statutaria di cui all'art. 9, con la spedizione di due distinte raccomandate, indirizzate al collegio sindacale, avendo i due soci espresso voto contrario alla proposta di delibera formulata dal presidente, che prorogava la durata della società fino al 2050, con modifica delle disposizioni dello statuto in tema di oggetto sociale, determinazione del valore delle quote sociali in caso di recesso, termini e modalità di pag. 19/21 esercizio del relativo diritto, eliminazione delle cause di recesso di cui all'art. 2437 c.c. L'art. 9 dello statuto prevedeva la possibilità di esercitare il diritto di recesso, nel caso di mancata approvazione delle decisioni che incidano sul cambiamento dell'oggetto della società, e sulla rilevante compressione dei diritti dei soci. Pertanto, i due soci dissidenti ben potevano esercitare il proprio diritto, essendo peraltro prevista dallo statuto l'inefficacia del recesso ove la società entro novanta giorni avesse revocato la delibera che ne legittimava l'esercizio. Tanto, a prescindere dall'esistenza o meno di una valida offerta di acquisto della quota dei soci receduti da parte di terzi interessati. E' stata esclusa anche l'incidenza nella valutazione della quota di partecipazione di eventuali , in considerazione della limitata importanza della quota, con argomenti tecnici e giuridici assolutamente condivisibili, riportati a pagina 342-354 della prima relazione.
6. Devono, in conclusione, essere accolti i risultati della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado di giudizio, che appaiono resistere anche a seguito delle ultime osservazioni proposte dalle parti, cui il dott. ha Per_1 fornito adeguate risposte, dando contezza delle scelte tecniche e valutative effettuate, sino agli ultimi chiarimenti. La parziale rettifica del valore iniziale attribuito dall'esperto prima, dal consulente del tribunale poi, consente di compensare le spese, non potendosi riconoscere una posizione di soccombenza, laddove il mezzo di impugnazione non risulti inutilmente esperito. E in ogni caso, va tenuto conto, in bilanciamento, del mancato accoglimento dei motivi di appello incidentale. Al rigetto dell'appello incidentale consegue l'obbligo del pagamento del doppio del contributo dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo.
pag. 20/21
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro n. 195/2016 – Sezione specializzata in materia di imprese, del 7.10.2015, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) in parziale accoglimento dell'appello principale determina il valore della quota dovuta ai soci e CP_4 Parte_1 in conseguenza del legittimo esercizio del diritto di recesso dalla società in euro 105.048,00 ciascuno;
3) compensa le spese tra le parti;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame. Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Fabrizio Cosentino Alberto Nicola Filardo
pag. 21/21