TRIB
Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/02/2024, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.
Vincenzo Calvagno D'Achille, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cpc, in esito a discussione orale avutasi alla odierna udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3023/2022 Controparte_1
) del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice proponeva atto di citazione in opposizione alla cartella esattoriale n. -
07000, dell'importo di euro 99.861,41, notificatagli, in data 9.12.2021, a istanza di in forza della partita di credito n. 9311/19 emessa dalla Corte d'Appello di CP_3
Milano per il recupero delle spese processuali relative al procedimento penale n.
42989/2005 Proc. eccependo in particolare: l'illegittimo addebito a carico del Pt_1
delle spese di intercettazione telefoniche sostenute in quel procedimento, CP_1
l'errata ripartizione delle spese processuali fra tre persone (invece che per quattro persone, includendo anche la posizione processuale di ) nonchè in ragione CP_4
dei differenti – quantitativamente – capi d'imputazione per cui è stato condannato l'odierno attore (unicamente in relazione al capo d'imputazione A)) rispetto invece ai tre capi d'imputazione (capi A, B e C) per sono stati condannati gli ulteriori condebitori, e Persona_1 Persona_2
Si costituivano ritualmente in giudizio le parti convenute, , Controparte_2 CP_3
e (quest'ultime congiuntamente rappresentate Controparte_5
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato), instando tutte per il rigetto dell'atto di opposizione.
La domanda attorea appare meritevole di parziale accoglimento nei termini che si diranno. Innanzitutto, occorre rigettare l'eccezione sollevata da parte Controparte_6
in ordine all'inammissibilità dell'opposizione, poiché, trattandosi di
[...]
opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 cpc, e pertanto di opposizione proposta in ordine al diritto della parte istante a procedere all'esecuzione, non rilevante appare la circostanza temporale per cui l'opposizione veniva avanzata solamente in data
30.2.2022, allorchè era decorso il termine pari a venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale opposta, non essendo l'opposizione di cui all'art. 615 cpc (a differenza dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 cpc) sottoposta ad alcun limite temporale.
Deve inoltre essere ritenuta inammissibile l'eccezione sollevata dall'Avvocatura distrettuale unicamente nell'odierno verbale d'udienza, apparendo – non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio – tardiva rispetto alle decadenze fissate dal combinato disposto di cui agli artt. 38, co. 1°, e 167, co. 2°, cpc.
In ordine invece alle eccezioni proposte da parte attorea, occorre osservare quanto segue.
Iniziando, per ordine di priorità logica, dalle eccezioni di cui ai punti b. e c. rappresentate da parte attorea nelle conclusioni dell'atto di citazione, deve rilevarsi che esse non appaiono meritevoli di accoglimento.
Devesi in particolare osservare che la tesi di parte attorea di suddividere le spese processuali sostenute per consulenza tecnica e perizia ascritte al nella misura CP_1
di un quarto, anziché nella misura di un terzo, dovendosi considerare, in tal senso, altresì la posizione processuale di , non appare in alcun modo sostenibile, CP_4
atteso che, essendo stato il condannato alla pena della reclusione di un anno e CP_4
dieci mesi, al medesimo, sulla base del disposto normativo di cui all'art. 445, co. 1°, cpp – che esclude dal pagamento delle spese processuali coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva non superiore a due anni di reclusione –, non può imputarsi il pagamento pro-quota delle spese processuali. Quanto invece all'eccezione attorea, secondo la quale – richiamandosi (individuandola precisamente, tuttavia, unicamente con le note conclusive depositate per la presente udienza ai sensi dell'art. 281sexies cpc) la circolare del 29.7.2015 del Controparte_5
– nella determinazione delle singole quote di spese per ciascun imputato
[...]
dovrebbero essere previamente scorporate, dall'importo complessivo, le quote riferibili in astratto agli imputati che hanno definito la loro posizione con sentenza di patteggiamento ovvero di condanna inferiore ad anni due, occorre rilevare che tale indirizzo ermeneutico del avrebbe dovuto trovare seguito Controparte_5
nell'emissione della relativa partita di credito da parte dell'Ufficio recupero crediti della Corte di Appello di Milano (che, invece, non vi si è attenuto), non potendo invero, tuttavia, trattandosi di fonte normativa di terzo grado – avente pertanto efficacia unicamente con riferimento agli organi amministrativi nei confronti dei quali essa è indirizzata, non essendo ulteriormente supportata da fonte legislativa ovvero amministrativa –, avere alcun tipo di efficacia vincolante nella determinazione della presente controversia, tantomeno nell'ottica della redistribuzione delle spese processuali.
Ugualmente infondata deve ritenersi l'eccezione sub c., dal momento che – richiamandosi quanto già evidenziato in sede di ordinanza istruttoria emessa in data
14.6.2023 – a nulla rileva la differenza quantitativa dei capi di condanna riportati dal a confronto con gli ulteriori condebitori e , dovendosi CP_1 Per_1 Per_2
unicamente valutare invece, in tale ottica, l'incidenza della consulenza tecnica e della perizia sulla condanna inflitta al in relazione alle condotte processuali CP_1
descritte ai nn. 1, 2 e 3 del capo A) d'imputazione dalla sentenza n. 3159/12 Trib.Mil.
(successivamente confermata dalla sentenza n. 1209/13 CdA nonchè dalla Pt_1
sentenza della Quinta Sezione della Corte di Cassazione emessa in data 1.4.2015).
Incidenza che appare, dalla lettura della sentenza di primo grado, di particolare rilevanza, atteso che proprio le risultanze della consulenza tecnica hanno consentito la puntuale ricostruzione delle condotte distrattive, di matrice dolosa, poste in essere, in concorso fra loro, da LE e;
condotte che hanno successivamente Per_2 CP_1 condotto al dissesto della società “ , e per le quali il , Org_1 CP_1
segnatamente, ha riportato condanna a pena detentiva pari a quattro anni di reclusione.
Di talchè, l'attribuzione pro-quota anche al delle spese sostenute, nella fase CP_1
delle indagini preliminari del procedimento penale n. 42989/2005 Procura Milano, appare essere del tutto legittima, trattandosi di primaria fonte probatoria sulla base delle cui risultanze si è pervenuti alla sentenza di condanna emessa nei confronti del
. CP_1
In ordine, infine, all'eccezione proposta sub a., nel confermarsi le argomentazioni già espresse in sede di ordinanza istruttoria, occorre rilevare che le attività di intercettazione telefoniche non hanno mai interessato la posizione processuale del
, essendo state per converso disposte (come è dato ricavare dagli atti prodotti CP_1
da parte attorea con nota del 14.11.2022 relativamente alle attività di intercettazione disposte nel proc.n . 42989/2005 Procura Milano) unicamente nei confronti di CP_7
, ,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11 [...]
, , , non apparendo invece aver mai interessato, CP_12 CP_13 Controparte_14
neanche in via indiretta, la posizione processuale di . Persona_3
Ne deriva – anche in omaggio all'orientamento giurisprudenziale (in particolare Cass. nn. 39736/10 e 28081/13) secondo il quale la condanna alle spese di lite del condannato, pur in seguito alla modifica dell'art. 535, co. 1°, cpp., deve essere relativa ai soli capi di imputazione per cui è stata pronunciata condanna nei confronti del medesimo – che le spese processuali sostenute per le attività captative, non avendo mai interessato la posizione dell'odierno attore, devono essere considerate illegittimamente addebitate, pro-quota, al , dovendosi conseguentemente defalcarsi il relativo CP_1
importo addebitato al medesimo già con la partita di credito n. 9311/19 Uff. Recupero crediti CdA
[...]
tuttavia, tale decurtazione – in tal caso dovendosi discostare dagli approdi di Pt_2
cui all'ordinanza istruttoria resa in data 14.6.2023 – non può essere effettuata, come richiesto da parte attorea, per l'intero importo, dovendosi invece rilevare – in tal senso condividendosi le osservazioni avanzate sul punto dall'Avvocatura distrettuale in sede di comparsa di costituzione – che le spese sostenute per l'attività di intercettazione telefonica, pari, per l'intero alla somma di euro 36.531,04, sono state addebitate al unicamente pro-quota, come è agevolmente ricavabile dalla connotazione CP_1
epistemologica della medesima partita di credito, ove, a pag. 2, si precisa che “le spese recuperabili per intero”, di cui alla prima pagina, devono intendersi riferite, con riferimento alla posizione processuale del , alle spese per “intercettazioni, CP_1
consulenza tecnica e perizia quota 1/3”, in tal modo pertanto dovendosi ritenere che le spese per le intercettazioni siano state addebitate all'odierno attore unicamente nella quota di un terzo.
Di talchè, essendo state pari le spese sostenute per le attività captative alla somma complessiva di euro 36.531,04, deve decurtarsi dall'importo addebitato al CP_1
unicamente l'un terzo di tale somma, pari all'importo di euro 12.177,01. Pervenendosi pertanto, detratta tale somma dall'importo complessivo della cartella esattoriale, a una debenza legittimamente intimata da unicamente per l'importo pari a € 87.684,40. CP_3
Le spese di lite del presente procedimento – individuato il valore della lite nello scaglione tariffario euro 52.001,00-260.000,00, applicati i parametri medi in relazione a tutte le fasi del giudizio svoltesi – seguono la parziale soccombenza delle parti convenute e vengono liquidate nell'importo indicato in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al DM n. 55/14.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Persona_3
nei confronti di , ed , in parziale Controparte_5 CP_3 Controparte_2
accoglimento della domanda attorea, dichiara la legittimità dell'importo intimato da con cartella esattoriale n. -07000, odiernamente opposta, unicamente per CP_3
l'importo pari a € 87.684,40.
Condanna le parti convenute, in solido fra loro, a pagare in favore di parte attorea le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 14.103,00 (oltre oneri accessori come per legge), con compensazione fra le parti, tuttavia, in ragione degli 8/9 dell'importo in ragione della minoritaria soccombenza delle parti convenute. Infine, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 179 e 88, co. 1°, cpc, condanna parte attorea, per l'utilizzo di espressioni, da qualificarsi come “sconvenienti”, contenute in particolare nelle memorie istruttorie nn. 1 e 2 – quali l'utilizzo del termine
“incomprensibile” rispetto alla posizione assunta dal Tribunale (pag. 9 I memoria istruttoria) e dei termini “del tutto illogiche ed infondate” e “non […] plausibili” (pag.
2 II memoria istruttoria) in relazione invece alle posizioni assunte dal Collegio in sede di reclamo – a pagare in favore dell'Erario la somma equitativamente determinata nell'importo di euro 1.500,00.
In Salerno lì, 21.2.2024 Il Giudice
(Dott. Vincenzo Calvagno D'Achille)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.
Vincenzo Calvagno D'Achille, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cpc, in esito a discussione orale avutasi alla odierna udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3023/2022 Controparte_1
) del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice proponeva atto di citazione in opposizione alla cartella esattoriale n. -
07000, dell'importo di euro 99.861,41, notificatagli, in data 9.12.2021, a istanza di in forza della partita di credito n. 9311/19 emessa dalla Corte d'Appello di CP_3
Milano per il recupero delle spese processuali relative al procedimento penale n.
42989/2005 Proc. eccependo in particolare: l'illegittimo addebito a carico del Pt_1
delle spese di intercettazione telefoniche sostenute in quel procedimento, CP_1
l'errata ripartizione delle spese processuali fra tre persone (invece che per quattro persone, includendo anche la posizione processuale di ) nonchè in ragione CP_4
dei differenti – quantitativamente – capi d'imputazione per cui è stato condannato l'odierno attore (unicamente in relazione al capo d'imputazione A)) rispetto invece ai tre capi d'imputazione (capi A, B e C) per sono stati condannati gli ulteriori condebitori, e Persona_1 Persona_2
Si costituivano ritualmente in giudizio le parti convenute, , Controparte_2 CP_3
e (quest'ultime congiuntamente rappresentate Controparte_5
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato), instando tutte per il rigetto dell'atto di opposizione.
La domanda attorea appare meritevole di parziale accoglimento nei termini che si diranno. Innanzitutto, occorre rigettare l'eccezione sollevata da parte Controparte_6
in ordine all'inammissibilità dell'opposizione, poiché, trattandosi di
[...]
opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 cpc, e pertanto di opposizione proposta in ordine al diritto della parte istante a procedere all'esecuzione, non rilevante appare la circostanza temporale per cui l'opposizione veniva avanzata solamente in data
30.2.2022, allorchè era decorso il termine pari a venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale opposta, non essendo l'opposizione di cui all'art. 615 cpc (a differenza dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 cpc) sottoposta ad alcun limite temporale.
Deve inoltre essere ritenuta inammissibile l'eccezione sollevata dall'Avvocatura distrettuale unicamente nell'odierno verbale d'udienza, apparendo – non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio – tardiva rispetto alle decadenze fissate dal combinato disposto di cui agli artt. 38, co. 1°, e 167, co. 2°, cpc.
In ordine invece alle eccezioni proposte da parte attorea, occorre osservare quanto segue.
Iniziando, per ordine di priorità logica, dalle eccezioni di cui ai punti b. e c. rappresentate da parte attorea nelle conclusioni dell'atto di citazione, deve rilevarsi che esse non appaiono meritevoli di accoglimento.
Devesi in particolare osservare che la tesi di parte attorea di suddividere le spese processuali sostenute per consulenza tecnica e perizia ascritte al nella misura CP_1
di un quarto, anziché nella misura di un terzo, dovendosi considerare, in tal senso, altresì la posizione processuale di , non appare in alcun modo sostenibile, CP_4
atteso che, essendo stato il condannato alla pena della reclusione di un anno e CP_4
dieci mesi, al medesimo, sulla base del disposto normativo di cui all'art. 445, co. 1°, cpp – che esclude dal pagamento delle spese processuali coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva non superiore a due anni di reclusione –, non può imputarsi il pagamento pro-quota delle spese processuali. Quanto invece all'eccezione attorea, secondo la quale – richiamandosi (individuandola precisamente, tuttavia, unicamente con le note conclusive depositate per la presente udienza ai sensi dell'art. 281sexies cpc) la circolare del 29.7.2015 del Controparte_5
– nella determinazione delle singole quote di spese per ciascun imputato
[...]
dovrebbero essere previamente scorporate, dall'importo complessivo, le quote riferibili in astratto agli imputati che hanno definito la loro posizione con sentenza di patteggiamento ovvero di condanna inferiore ad anni due, occorre rilevare che tale indirizzo ermeneutico del avrebbe dovuto trovare seguito Controparte_5
nell'emissione della relativa partita di credito da parte dell'Ufficio recupero crediti della Corte di Appello di Milano (che, invece, non vi si è attenuto), non potendo invero, tuttavia, trattandosi di fonte normativa di terzo grado – avente pertanto efficacia unicamente con riferimento agli organi amministrativi nei confronti dei quali essa è indirizzata, non essendo ulteriormente supportata da fonte legislativa ovvero amministrativa –, avere alcun tipo di efficacia vincolante nella determinazione della presente controversia, tantomeno nell'ottica della redistribuzione delle spese processuali.
Ugualmente infondata deve ritenersi l'eccezione sub c., dal momento che – richiamandosi quanto già evidenziato in sede di ordinanza istruttoria emessa in data
14.6.2023 – a nulla rileva la differenza quantitativa dei capi di condanna riportati dal a confronto con gli ulteriori condebitori e , dovendosi CP_1 Per_1 Per_2
unicamente valutare invece, in tale ottica, l'incidenza della consulenza tecnica e della perizia sulla condanna inflitta al in relazione alle condotte processuali CP_1
descritte ai nn. 1, 2 e 3 del capo A) d'imputazione dalla sentenza n. 3159/12 Trib.Mil.
(successivamente confermata dalla sentenza n. 1209/13 CdA nonchè dalla Pt_1
sentenza della Quinta Sezione della Corte di Cassazione emessa in data 1.4.2015).
Incidenza che appare, dalla lettura della sentenza di primo grado, di particolare rilevanza, atteso che proprio le risultanze della consulenza tecnica hanno consentito la puntuale ricostruzione delle condotte distrattive, di matrice dolosa, poste in essere, in concorso fra loro, da LE e;
condotte che hanno successivamente Per_2 CP_1 condotto al dissesto della società “ , e per le quali il , Org_1 CP_1
segnatamente, ha riportato condanna a pena detentiva pari a quattro anni di reclusione.
Di talchè, l'attribuzione pro-quota anche al delle spese sostenute, nella fase CP_1
delle indagini preliminari del procedimento penale n. 42989/2005 Procura Milano, appare essere del tutto legittima, trattandosi di primaria fonte probatoria sulla base delle cui risultanze si è pervenuti alla sentenza di condanna emessa nei confronti del
. CP_1
In ordine, infine, all'eccezione proposta sub a., nel confermarsi le argomentazioni già espresse in sede di ordinanza istruttoria, occorre rilevare che le attività di intercettazione telefoniche non hanno mai interessato la posizione processuale del
, essendo state per converso disposte (come è dato ricavare dagli atti prodotti CP_1
da parte attorea con nota del 14.11.2022 relativamente alle attività di intercettazione disposte nel proc.n . 42989/2005 Procura Milano) unicamente nei confronti di CP_7
, ,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11 [...]
, , , non apparendo invece aver mai interessato, CP_12 CP_13 Controparte_14
neanche in via indiretta, la posizione processuale di . Persona_3
Ne deriva – anche in omaggio all'orientamento giurisprudenziale (in particolare Cass. nn. 39736/10 e 28081/13) secondo il quale la condanna alle spese di lite del condannato, pur in seguito alla modifica dell'art. 535, co. 1°, cpp., deve essere relativa ai soli capi di imputazione per cui è stata pronunciata condanna nei confronti del medesimo – che le spese processuali sostenute per le attività captative, non avendo mai interessato la posizione dell'odierno attore, devono essere considerate illegittimamente addebitate, pro-quota, al , dovendosi conseguentemente defalcarsi il relativo CP_1
importo addebitato al medesimo già con la partita di credito n. 9311/19 Uff. Recupero crediti CdA
[...]
tuttavia, tale decurtazione – in tal caso dovendosi discostare dagli approdi di Pt_2
cui all'ordinanza istruttoria resa in data 14.6.2023 – non può essere effettuata, come richiesto da parte attorea, per l'intero importo, dovendosi invece rilevare – in tal senso condividendosi le osservazioni avanzate sul punto dall'Avvocatura distrettuale in sede di comparsa di costituzione – che le spese sostenute per l'attività di intercettazione telefonica, pari, per l'intero alla somma di euro 36.531,04, sono state addebitate al unicamente pro-quota, come è agevolmente ricavabile dalla connotazione CP_1
epistemologica della medesima partita di credito, ove, a pag. 2, si precisa che “le spese recuperabili per intero”, di cui alla prima pagina, devono intendersi riferite, con riferimento alla posizione processuale del , alle spese per “intercettazioni, CP_1
consulenza tecnica e perizia quota 1/3”, in tal modo pertanto dovendosi ritenere che le spese per le intercettazioni siano state addebitate all'odierno attore unicamente nella quota di un terzo.
Di talchè, essendo state pari le spese sostenute per le attività captative alla somma complessiva di euro 36.531,04, deve decurtarsi dall'importo addebitato al CP_1
unicamente l'un terzo di tale somma, pari all'importo di euro 12.177,01. Pervenendosi pertanto, detratta tale somma dall'importo complessivo della cartella esattoriale, a una debenza legittimamente intimata da unicamente per l'importo pari a € 87.684,40. CP_3
Le spese di lite del presente procedimento – individuato il valore della lite nello scaglione tariffario euro 52.001,00-260.000,00, applicati i parametri medi in relazione a tutte le fasi del giudizio svoltesi – seguono la parziale soccombenza delle parti convenute e vengono liquidate nell'importo indicato in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al DM n. 55/14.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Persona_3
nei confronti di , ed , in parziale Controparte_5 CP_3 Controparte_2
accoglimento della domanda attorea, dichiara la legittimità dell'importo intimato da con cartella esattoriale n. -07000, odiernamente opposta, unicamente per CP_3
l'importo pari a € 87.684,40.
Condanna le parti convenute, in solido fra loro, a pagare in favore di parte attorea le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 14.103,00 (oltre oneri accessori come per legge), con compensazione fra le parti, tuttavia, in ragione degli 8/9 dell'importo in ragione della minoritaria soccombenza delle parti convenute. Infine, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 179 e 88, co. 1°, cpc, condanna parte attorea, per l'utilizzo di espressioni, da qualificarsi come “sconvenienti”, contenute in particolare nelle memorie istruttorie nn. 1 e 2 – quali l'utilizzo del termine
“incomprensibile” rispetto alla posizione assunta dal Tribunale (pag. 9 I memoria istruttoria) e dei termini “del tutto illogiche ed infondate” e “non […] plausibili” (pag.
2 II memoria istruttoria) in relazione invece alle posizioni assunte dal Collegio in sede di reclamo – a pagare in favore dell'Erario la somma equitativamente determinata nell'importo di euro 1.500,00.
In Salerno lì, 21.2.2024 Il Giudice
(Dott. Vincenzo Calvagno D'Achille)