Trib. Salerno, sentenza 21/02/2024, n. 968
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Sentenza 21 febbraio 2024

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Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una persona fisica (parte attrice) nei confronti di un ente pubblico (Controparte_3) e di altri soggetti (Controparte_2, Controparte_5), con cui quest'ultimi chiedevano il rigetto dell'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. -07000, per un importo di euro 99.861,41, notificata in data 9.12.2021, relativa al recupero delle spese processuali di un procedimento penale. L'attore eccepiva l'illegittimo addebito delle spese di intercettazione telefonica, l'errata ripartizione delle spese processuali tra tre persone anziché quattro, e la disparità quantitativa dei capi d'imputazione per cui era stato condannato rispetto agli altri condebitori. Le parti convenute, costituitesi ritualmente, instavano per il rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda attorea, rigettando preliminarmente l'eccezione di inammissibilità sollevata da una parte convenuta in ordine alla tardività dell'opposizione, poiché trattandosi di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è soggetta a limiti temporali. È stata altresì dichiarata inammissibile un'eccezione sollevata tardivamente da un'altra parte convenuta. Nel merito, il Giudice ha rigettato le eccezioni relative alla ripartizione delle spese processuali tra tre persone e alla disparità dei capi d'imputazione, ritenendo che la posizione di un altro co-debitore non fosse imputabile per spese processuali ai sensi dell'art. 445, co. 1°, c.p.p., e che la circolare invocata dall'attore non avesse efficacia vincolante. Tuttavia, ha accolto l'eccezione relativa all'addebito delle spese di intercettazione telefonica, confermando le argomentazioni già espresse in sede istruttoria e richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 39736/10 e 28081/13) secondo cui la condanna alle spese deve riguardare i soli capi d'imputazione per cui è intervenuta condanna. Pertanto, ha disposto la decurtazione di un terzo delle spese per intercettazioni, pari a euro 12.177,01, dall'importo originariamente addebitato. La cartella esattoriale è stata ritenuta legittima per l'importo residuo di € 87.684,40. Le spese di lite sono state liquidate in euro 14.103,00, poste a carico delle parti convenute in solido, con compensazione parziale. Infine, l'attore è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 in favore dell'Erario per l'utilizzo di espressioni sconvenienti nelle memorie istruttorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Salerno, sentenza 21/02/2024, n. 968
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero : 968
    Data del deposito : 21 febbraio 2024

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