Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/06/2025, n. 11785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11785 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11785/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03231/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3231 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Adalgisa Eva Pignoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Toscana, 11;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio inadempimento del MAECI e del Consolato Generale d'Italia a Casablanca - Marocco in materia di rilascio del visto per motivo di lavoro subordinato - decreto flussi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca su un’istanza volta al rilascio di un visto per lavoro subordinato;
b) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
c) che il ricorso è stato chiamato per la discussione alla camera di consiglio del 3 giugno 2025;
d) che a seguito del rilascio del visto richiesto il ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere;
e) che va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
f) che le spese seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese e delle competenze di giudizio nella misura complessiva pari a € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.