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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 544/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29/01/2025, assunto in decisione in data 26/03/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato BONALUMI SIMONA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato CARDILLO LUIGI CARLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_3
2. ordinare al Comune di AT RI (e di Brugherio) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni.
Al fine di pervenire ad una pacifica divisione dei beni in comune tra i coniugi, in occasione e per causa della separazione: Per_
4.A) il Sig. trasferirà, senza corrispettivo di denaro, al figlio la propria quota (50%) di Pt_1 proprietà indivisa della casa coniugale (acquistata il 21.10.2003 – Notaio , rep.78505-17201), Per_2 sita in AT RI (MB) alla via Mazzini n. 87 (già 91) (foglio 9, mappale 186, sub 54) e relative pertinenze, compresi il 50% di proprietà dei due box siti in AT RI alla via Mazzini n 87 8già 91).
Tale trasferimento avverrà entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione. Le spese notarili e di imposta saranno a carico del Sig. Parte_1
4.B) Il Sig. rilascerà la casa coniugale entro e non oltre il 30.1.2025. Egli, entro tale data, asporterà Pt_1 dall'immobile e dai box tutti i propri effetti personali nonché tutte le piante presenti in mansarda, sul Per_ balcone di cucina e sulle mensole della cucina e dalla sala, la vasca dei pesci ed i conigli di nome e Per Pt_
Laddove detti beni non venissero asportati, dal 1.2.2025, la Sig.ra sarà libera di gettare i beni del marito, addebitando allo stesso i costi di smaltimento nonché del personale intervenuto. Pt_ Al rilascio, il Sig. dovrà consegnare alla Sig.ra tutte le copie delle chiavi di casa e pertinenze Pt_1 in suo possesso.
Finché vi sarà convivenza, le spese ordinarie di casa verranno divise al 50%. Quanto alle straordinarie, esse continueranno a seguire la proprietà.
4.C) I coniugi, come sopra ricordato, sono in regime di separazione dei beni. Vi sono però dei beni in comune, oltre alla casa coniugale. Si tratta dei seguenti conti correnti e conti titoli:
- conto corrente BCC n. 350073,
- conto corrente in valuta estera BCC n. 52296/82,
- conto titoli BCC n. 401023.
Quanto prelevato/trasferito, in passato (prima della firma del presente ricorso), dalle parti resta definitivamente acquisito.
Il saldo attuale del conto n. 350073 verrà diviso al 50%. Pt_ Inoltre, all'atto della divisione di detto saldo, la sig.ra corrisponderà al Sig. un ulteriore Pt_1 importo di Euro 9.000,00 a titolo di definizione di ogni rapporto di dare/avere con il coniuge.
Mentre i saldi attuali dei conti n. 52296/82 e n. 401023 verranno divisi ed il Sig. tratterrà per sé Pt_1
Pt_ il 70%; mentre alla Sig.ra spetterà il restante 30%.
Entro 15 giorni dalla firma del presente ricorso, i coniugi si impegnano a chiedere la chiusura di tali conti
(potranno recarsi in Banca per le varie operazioni anche separatamente).
4.D) Ciascun coniuge rimarrà proprietario dei beni a sé intestati e provvederà al pagamento dei propri debiti, senza nulla a pretendere e/o rivendicare al riguardo dall'altro.
4.E) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. Pertanto nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'uno all'altro.
4.F) I coniugi si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé per cui occorresse la firma dell'altro.
4.G) I coniugi dichiarano di non avere altri redditi, beni od utilità ulteriori rispetto a quelli indicati nell'accordo e nei documenti prodotti.
4.H) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto nell'accordo, e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione al di fuori di quanto qui concordato. Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 17.08.1992 ad AT Parte_1 Parte_2
RI (MB); Per_
- Dall'unione è nato il figlio (21.12.1994), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 26.03.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 29/01/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in AT RI (MB) in data 17.08.1992 (Atto n. 27, Parte II,
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di AT RI (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AT RI (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29/01/2025, assunto in decisione in data 26/03/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato BONALUMI SIMONA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato CARDILLO LUIGI CARLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_3
2. ordinare al Comune di AT RI (e di Brugherio) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni.
Al fine di pervenire ad una pacifica divisione dei beni in comune tra i coniugi, in occasione e per causa della separazione: Per_
4.A) il Sig. trasferirà, senza corrispettivo di denaro, al figlio la propria quota (50%) di Pt_1 proprietà indivisa della casa coniugale (acquistata il 21.10.2003 – Notaio , rep.78505-17201), Per_2 sita in AT RI (MB) alla via Mazzini n. 87 (già 91) (foglio 9, mappale 186, sub 54) e relative pertinenze, compresi il 50% di proprietà dei due box siti in AT RI alla via Mazzini n 87 8già 91).
Tale trasferimento avverrà entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione. Le spese notarili e di imposta saranno a carico del Sig. Parte_1
4.B) Il Sig. rilascerà la casa coniugale entro e non oltre il 30.1.2025. Egli, entro tale data, asporterà Pt_1 dall'immobile e dai box tutti i propri effetti personali nonché tutte le piante presenti in mansarda, sul Per_ balcone di cucina e sulle mensole della cucina e dalla sala, la vasca dei pesci ed i conigli di nome e Per Pt_
Laddove detti beni non venissero asportati, dal 1.2.2025, la Sig.ra sarà libera di gettare i beni del marito, addebitando allo stesso i costi di smaltimento nonché del personale intervenuto. Pt_ Al rilascio, il Sig. dovrà consegnare alla Sig.ra tutte le copie delle chiavi di casa e pertinenze Pt_1 in suo possesso.
Finché vi sarà convivenza, le spese ordinarie di casa verranno divise al 50%. Quanto alle straordinarie, esse continueranno a seguire la proprietà.
4.C) I coniugi, come sopra ricordato, sono in regime di separazione dei beni. Vi sono però dei beni in comune, oltre alla casa coniugale. Si tratta dei seguenti conti correnti e conti titoli:
- conto corrente BCC n. 350073,
- conto corrente in valuta estera BCC n. 52296/82,
- conto titoli BCC n. 401023.
Quanto prelevato/trasferito, in passato (prima della firma del presente ricorso), dalle parti resta definitivamente acquisito.
Il saldo attuale del conto n. 350073 verrà diviso al 50%. Pt_ Inoltre, all'atto della divisione di detto saldo, la sig.ra corrisponderà al Sig. un ulteriore Pt_1 importo di Euro 9.000,00 a titolo di definizione di ogni rapporto di dare/avere con il coniuge.
Mentre i saldi attuali dei conti n. 52296/82 e n. 401023 verranno divisi ed il Sig. tratterrà per sé Pt_1
Pt_ il 70%; mentre alla Sig.ra spetterà il restante 30%.
Entro 15 giorni dalla firma del presente ricorso, i coniugi si impegnano a chiedere la chiusura di tali conti
(potranno recarsi in Banca per le varie operazioni anche separatamente).
4.D) Ciascun coniuge rimarrà proprietario dei beni a sé intestati e provvederà al pagamento dei propri debiti, senza nulla a pretendere e/o rivendicare al riguardo dall'altro.
4.E) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. Pertanto nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'uno all'altro.
4.F) I coniugi si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé per cui occorresse la firma dell'altro.
4.G) I coniugi dichiarano di non avere altri redditi, beni od utilità ulteriori rispetto a quelli indicati nell'accordo e nei documenti prodotti.
4.H) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto nell'accordo, e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione al di fuori di quanto qui concordato. Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 17.08.1992 ad AT Parte_1 Parte_2
RI (MB); Per_
- Dall'unione è nato il figlio (21.12.1994), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 26.03.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 29/01/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in AT RI (MB) in data 17.08.1992 (Atto n. 27, Parte II,
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di AT RI (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AT RI (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona