Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7597 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07597/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03854/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3854 del 2023, proposto da U.E.R. – Università Europea di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario De Blasi, Alberto Gava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Università della Valle D'Aosta, Libera Università di Bolzano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari: 1) del D.M. 17 ottobre 2022, n. 1205, adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca e pubblicato in data 14.12.2022, e segnatamente dell'art. 2, comma 1, lett. c), rubricato “Quota base”, nella parte in cui esclude l'UER – Università Europea di Roma dal contributo di € 10.000.000 di cui all'art. 4, comma 2, D.L. 212/2002, convertito, con modificazioni, in L. 268/2002; 2) della Tabella 1 “I Assegnazione 2022 – Università non statali DM n. 1205 del 17 ottobre 2022” allegata al D.M. 17 ottobre 2022, n. 1205, adottata dal Ministro dell'Università e della Ricerca e pubblicata in data 14.12.2022, nella parte in cui esclude l'UER – Università Europea di Roma dal contributo di € 10.000.000 di cui all'art. 4, comma 2, D.L. 212/2002, convertito, con modificazioni, in L. 268/2002; 3) ove e per quanto di interesse e/o rilevanti ai fini del decisum, dei precedenti decreti ministeriali attuativi dell'art. 9, comma 12, D.Lgs. 68/2012, nella parte in cui dispongono del contributo di € 10.000.000 di cui all'art. 4, comma 2, D.L. 212/2002, convertito, con modificazioni, in L. 268/2002; 4) nonché, ove ritenuto applicabile e/o applicato e nei limiti dell'interesse della ricorrente, del D.P.C.M. 9 aprile 2001; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, nei limiti dell'interesse della ricorrente come illustrato nel presente ricorso; il tutto previa, ove occorra e ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la relativa questione, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, D.Lgs. 68/2012, per violazione degli artt. 3, commi primo e secondo, 34, commi terzo e quarto, e 97, comma secondo, Cost.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste la nota del 3.3.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. IR EL RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. Con il presente ricorso l’Istituto universitario ricorrente – legalmente riconosciuto con D.M. 4.5.2005 – ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale 17.10.2022, meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui lo escludeva dal contributo di € 10.000.000 di cui all’art. 4, comma 2, D.L. 212/2002, convertito, con modificazioni, in L. n. 268/2002.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 10.3.2023 per resistere al ricorso.
3. In data 3.3.2026 parte ricorrente depositava una memoria con cui dichiarava che “ in considerazione del notevole lasso temporale intercorso dalla data di proposizione del ricorso in epigrafe nonché in ragione delle nuove misure adottate dall’Università e della nuova disciplina in materia di diritto allo studio, è venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso introduttivo del presente giudizio ”.
4. All’udienza pubblica di smaltimento del giorno 10.4.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a., deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evincendosi dal contenuto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente che non sussiste più alcun interesse ad una definizione nel merito della presente controversia.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
6. Alla luce dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
IR EL RO, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IR EL RO | TO AR |
IL SEGRETARIO