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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2024, n. 5114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5114 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del giorno 8 novembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G2791 /2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO AURICCHIELLA per procura Parte_1
come in atti -ricorrente- contro
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO PREZZAVENTO e dall'avv.
[...]
TIZIANA LUCIA GELSOMINO per procura come in atti
-resistente-
E nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINA CP_4
SACHILIRO' come in atti
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 4 maggio 2021 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva quanto segue:
-di aver lavorato in qualità di collaboratore domestico, con la finalità di svolgere attività di pulizia prima, dal mese di settembre 2008 al mese di maggio 2010, presso l'abitazione di , CP_1 CP_2
sita a San Gregorio di Catania (CT), in via Bellini. E poi, dal mese di giugno 2010 fino al
[...] 16 Novembre 2020, a seguito dell'unione tra il predetto e CP_1 Controparte_3
presso la nuova abitazione di questi ultimi, posta a San Giovanni La Punta (CT) in via G. Parini n.
55/E.
-che tale rapporto lavorativo non era stato formalizzato presso i competenti istituti Previdenziali ed
Assistenziali se non a far data dall'8 marzo 2011.
-di avere inoltre, dal mese di aprile 2014 fino al mese di ottobre 2014, espletato attività di baby sitter in favore della figlia dei predetti signori e presso la loro abitazione senza CP_1 CP_3
regolarizzazione contrattuale e previdenziale
-di avere osservato il seguente orario di lavoro: A) presso l'abitazione del (in riferimento al CP_1
periodo di lavoro Settembre 2008 - Maggio 2010) dalle ore 14:00 alle ore 18:00 ogni lunedì e mercoledì; B) presso l'abitazione dei coniugi predetti (in riferimento al periodo di lavoro: Giugno
2010 - Novembre 2020) dalle ore 12:00 alle ore 15:00 tutti i lunedì, mercoledi e venerdì; C) per l'attività di baby sitter (in riferimento al periodo di lavoro: Aprile 2014 – Ottobre 2014) dalle ore
08:00 alle ore 12:00 ogni giovedì.
- di avere ricevuto la seguente retribuzione: A) presso l'abitazione del di € 250,00 mensili;
B) CP_1 presso l'abitazione dei predetti coniugi di € 300,00 mensili;
C) per l'attività di baby sitter: di € 112,00 mensili;
-che le proprie mansioni erano: curare la pulizia e l'ordine dell'abitazione e, in qualità di baby sitter, badare alla piccola servendole i pasti, di curandone l'igiene, vestendola, cambiandole il pannolino nonché sorvegliandola durante le attività di gioco.
-che il rapporto di lavoro era cessato il 16 Novembre 2020 a seguito delle proprie dimissioni per giusta causa, mentre il rapporto di lavoro svolto in qualità di baby sitter si era protratto come detto dal mese di aprile 2014 al mese di ottobre 2014.
-di non aver ricevuto retribuzione sufficiente al lavoro svolto tanto in virtù dei parametri della fonte collettiva quanto ai sensi dell'art. 36 Cost e di avere diritto alla regolarizzazione contributiva
-che nei periodi di lavoro irregolare veniva retribuita brevi manu e senza la consegna delle buste paga
-di non avere goduto di ferie e festività retribuite nel periodo compreso tra settembre 2008 e maggio
2020 (abitazione del ) e nel periodo da giugno 2020 a marzo 2012 (abitazione dei coniugi) e CP_1
parimenti in relazione al lavoro come baby sitter, mentre da aprile 2012 a novembre 2020 ferie e festività erano state godute e retribuite.
- di avere, nel periodo giugno 2010 - Novembre 2020, prestato lavoro straordinario per un totale di
7 ore ogni mese mai retribuito.
-di avere percepito la 13^ soltanto dall'aprile 2012 a dicembre 2019.
-di non aver percepito il TFR -di avere diritto al pagamento di € 6.332,59, come da conteggi allegati al ricorso, per cui aveva invano fatto richiesta alla convenuta con raccomandata A.R. del 9 novembre 2020 CP_3
-che la parte datoriale andava individuata inizialmente in (che le dava le Controparte_2
direttive e pagava la retribuzione) e, dal giugno 2020, nella convenuta (che le assegnava i CP_3
compiti lavorativi) e nel padre del predetto Circo, , che provvedeva a pagare Controparte_1
la retribuzione.
-che pertanto i propri datori di lavoro andavano individuati nei tre convenuti
-che le spettava il seguente inquadramento A) Per il lavoro svolto presso l'abitazione del Circo Settore
Collaboratori familiari non conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di “Operaio” – Livello “ A”
B) Per il lavoro svolto presso l'abitazione dei coniugi Settore “Collaboratori familiari Persona_1
non conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di “Operaio” – Livello “ A” C) Per il lavoro svolto come Baby sitter Settore “Collaboratori familiari non conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di
“Operaio” – Livello “AS”
Tanto premesso in fatto la ricorrente concludeva chiedendo di “ accertare e dichiarare che i
IG.ri , e , erano i Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
datori di lavoro della ricorrente;
accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato, stabilmente e non occasionalmente, attività lavorativa di natura subordinata - dal mese di Settembre 2008 al mese di Maggio 2010 alle dipendenze del IG. per quanto concerne il rapporto Controparte_2 di lavoro presso l'abitazione del sig. ; - dal mese di Giugno fino a Novembre Controparte_2
2020 alle dipendenze dei IG.ri per quanto Controparte_3 Controparte_1 concerne il rapporto di lavoro presso l'abitazione del IG. e della IG.ra Controparte_2
- dal mese di Aprile 2014 fino al mese di Ottobre 2014 alle Controparte_3
dipendenze della IG.ra per quanto concerne l'attività di baby sitter. Controparte_3
accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili - per il lavoro svolto presso l'abitazione del IG. : Settore “Collaboratori familiari non CP_2
conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di “Operaio” – Livello “ A” (livello di inquadramento previsto dal CCNL di categoria) - per il lavoro svolto presso l'abitazione dei IG.ri : Parte_2
Settore “Collaboratori familiari non conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di “Operaio” –
Livello “ A ” (livello di inquadramento previsto dal CCNL di categoria) - per il lavoro svolto durante
l'attività di baby sitter nel Settore “Collaboratori familiari non conviventi - Lavoro domestico -
Qualifica di “Operaio” – Livello “AS” (livello di inquadramento previsto dal CCNL di categoria) conseguentemente condannare i IG.ri , e Controparte_3 Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di Euro 6.710.47 a Controparte_2
titolo di indennità sostituiva mancato preavviso, indennità sostitutiva ferie non retribuite e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
condannare i IG.ri , e Controparte_3 Controparte_1 [...]
al risarcimento per la mancata corresponsione dei contributi dovuti, giusta CP_2
liquidazione del CTU;
condannare i IG.ri , Controparte_3 Controparte_1
e alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al Controparte_2
rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da porre a carico dell'erario essendo la ricorrente alla data del deposito del presente ricorso, in possesso dei requisiti per l'ammissione al
P.S.S.”
Si costituivano i tre convenuti che chiedevano rigettarsi il ricorso formulando le seguenti difese in relazione ai distinti periodi di lavoro descritti in ricorso:
-quanto al rapporto di lavoro irregolare presso l'abitazione di parte resistente eccepiva CP_2
in via preliminare la prescrizione, a dire della stessa ricorrente tale rapporto essendo cessato nel maggio 2010 senza alcun atto di interruzione del termine prescrizionale fino alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (l'unico atto di messa in mora allegato essendo indirizzato solo alla
; in ogni caso- pur negando l'esistenza del rapporto- adduceva che per tale periodo, sulla base CP_3
degli stessi assunti contenuti in ricorso, la ricorrente aveva ricevuto più di quanto spettante alla stregua della ipotetica fonte collettiva di riferimento e segnatamente la somma di € 2.200 in più del dovuto, sì come analiticamente allagato in memoria, che aveva goduto delle ferie e le era stata corrisposta la 13^ mentre nulla era comunque dovuto a titolo di TFR stante che il rapporto era proseguito nella nuova abitazione di coppia.
-quanto al rapporto di lavoro presso l'abitazione della coppia parte resistente eccepiva Persona_1
l'estraneità al rapporto del convenuto , che abitava in altro immobile -sito in Catania CP_1
Via Mogadiscio n.
3- e non provvedeva al pagamento della retribuzione, il figlio e la nuova essendo autonomi economicamente;
nel merito adduceva che per tale periodo, che veniva comunque negato nella sua sussistenza prima della regolare assunzione, sulla base degli stessi assunti contenuti in ricorso la ricorrente aveva ricevuto più di quanto spettante alla stregua della ipotetica fonte collettiva di riferimento e segnatamente la somma di € 12.856,62 in più del dovuto, sì come analiticamente allagato in memoria;
che la ricorrente aveva regolarmente goduto delle ferie per un mese all'anno in agosto durante il quale rientrava in Polonia (ossia per un periodo superiore a quello previsto dalla fonte collettiva sì come specificato in memoria); che le festività venivano retribuite anche se non lavorate e che la 13^ era stata corrisposta, di norma con la retribuzione di dicembre;
che non era stato mai espletato lavoro straordinario e che in ogni caso l'eventuale debenza laddove accertata doveva compensarsi con quanto in eccesso rispetto ai parametri di fonte collettiva aveva ricevuto la ricorrente (come del resto poteva evincersi dagli stessi conteggi in atti nei quali la stessa dichiarava di prendere in considerazione solo i periodi con differenze positive a suo favore.
-quanto alle mansioni di baby sitter le stesse non erano mai state espletate dalla ricorrente, la figlia dei coniugi venendo accudita nel periodo in questione da avente Persona_1 Persona_2
appunto tale compito. La stessa ricorrente in altro giudizio iscritto al nRG 2588/2021 finalizzato ad ottenere differenze retributive per altro rapporto di lavoro aveva allegato di svolgere attività di addetta alle pulizie presso lo studio di in Catania Via Mogadiscio n.3 ogni giovedì dalle 5.30 CP_1
alle 8.30 sì da doversi ritenere impossibile che la stessa alle 8 fosse presente presso l'abitazione della sita a San Giovanni La punta CP_3
-che nel novembre 2020 la ricorrente si era ammalata e non aveva più fatto rientro al lavoro senza comunicare alcunché e senza che sussistesse alcuna giusta causa di dimissioni
-che nel lavoro domestico non è obbligatoria la formazione delle buste paga.
In via riconvenzionale parte resistente chiedeva, con la correlata istanza di spostamento dell'udienza, la condanna della ricorrente alla restituzione di € 15.056,62 (ossia € 2.200,00 + €
12.856,62) ricevuta in eccedenza rispetto a quanto previsto dal CCNL o dell'altra somma ritenuta, da compensarsi con il minor credito eventuale della ricorrente
Si costituiva l' convenuto per la domanda di regolarizzazione contributiva che si CP_4
dichiarava estraneo ai fatti connotanti il rapporto di lavoro e tuttavia, nel caso di accoglimento della domanda del lavoratore, pronto all'accredito contributivo nei limiti dell'eventuale prescrizione e secondo la quantificazione operata dal medesimo istituto in ragione dei criteri previsti dall'art. 1 dl
338/1989 conv in l. 389/1989.
Veniva invano tentata la conciliazione e veniva espletata istruttoria orale.
All'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
_____________
Oggetto del presente giudizio sono le spettanze a carattere economico derivanti dai periodi di lavoro della ricorrente come collaboratrice domestica e, per un breve tempo, anche come baby sitter descritti i ricorso, per lo più “in nero” salvo il lavoro, come colf, alle dipendenze della coppia
– regolarizzato a far data dal marzo 2011. CP_1 CP_3
Onere della ricorrente era dunque in primo luogo allegare e dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro di fatto prima della formale assunzione e la sua connotazione in termini di subordinazione.
Con riferimento alla prova della subordinazione è ormai principio consolidato in giurisprudenza l'identificazione del requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere gerarchico -ossia direttivo, organizzativo e disciplinare- del datore di lavoro .
Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. in tal senso ex multis
Cass. Sez. lav. sentenza n. 2728/2010).
Parametro di qualificazione della subordinazione è dunque la eterodirezione, non sufficiente la mera etero organizzazione, con la sottoposizione al potere di controllo e disciplinare del datore, a ciò dovendosi attribuirsi un peso decisivo nella qualificazione del rapporto.
Se il lavoro autonomo, nella declinazione della parasubordinazione o del lavoro etero organizzato, può infatti anch'esso essere connotato dall'inserimento nell'organizzazione del committente con la conseguente esistenza di un certo grado di potere di controllo e direttiva in capo al soggetto nel cui interesse si svolge l'attività lavorativa, la subordinazione si sostanzia nel vincolo di assoggettamento gerarchico prettamente inteso, consistente non solo nell'inserimento del lavoratore -peraltro in modo stabile ed esclusivo- nell'organizzazione datoriale ma anche nella sottoposizione del lavoratore a specifiche direttive (sebbene differentemente indirizzate agli aspetti organizzativi o alle intrinseche modalità di svolgimento dalla prestazione in relazione al contenuto professionalizzante o meno della stessa) e al potere disciplinare esistente in capo al datore di lavoro
In particolare il potere disciplinare, che connota esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato, consente al datore di lavoro di reagire all'inadempimento del lavoratore non solo con le comuni azioni rimediali previste in ogni rapporto contrattuale ma con l'irrogazione di sanzioni disciplinari sì come previste dalla legge e dalla fonte collettiva di riferimento.
Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione, l'assenza del rischio di impresa.
Solo laddove, in relazione alla connotazione eccessivamente professionalizzante ovvero eccessivamente elementare della prestazione, la specificità delle direttive datoriali sulle modalità intrinseche di svolgimento della prestazione non sia concretamente apprezzabile, gli indici secondari possono assurgere -.pur sempre tuttavia a fronte dell'esistenza indefettibile del potere disciplinare- ad elementi particolarmente indicativi (cfr. Cass Sez. L Ord.n.5436/2019 così massimata: “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto”; cfr anche Cass Sez. L,
Sentenza n. 13858/2009: “Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”; cfr. anche Cass Sez. L, Sentenza n.
5645/2009 così massimata: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse”).
Va altresì osservato che non sussiste alcuna presunzione di subordinazione che possa farsi derivare dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé risultando sempre dirimente, anche qualora per una determinata tipologia di lavoro sia socialmente più frequente lo schema della subordinazione, la detta esistenza del rapporto gerarchico in termini di poteri di eterodirezione, controllo e disciplinari.
(cfr. Cass sez lav sentenza n. 2622/2004 per la quale “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo
a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale”; cfr., nei medesimi termini, sentenza Cass.sez lav 2728/2010 per la quale “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo….” ).
Va infine precisato (cfr. in tali testuali termini la sopra citata Cass L, Sentenza n. 2728/2010) che, in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione
- ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della eventuale carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto.
Orbene, venendo alla valutazione dell'istruttoria espletata, l'escussione dei testi non ha dato alcuna conferma né dell'esistenza del rapporto di lavoro “in nero” descritto in ricorso né della sua connotazione in termini di subordinazione. Nessuno dei testi indicati dalla ricorrente ha mostrato sufficiente conoscenza diretta dei fatti di causa, mentre nessun elemento a favore degli assunti fattuali contenuti in ricorso può desumersi dalle dichiarazioni dei testi indicati dalla parte resistente (cfr. dichiarazioni della teste indicata dalla ricorrente, dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Per_2
) Tes_2
In definitiva, il contesto probatorio che scaturisce dalle circostanze esaminate non consente di ritenere provata la sussistenza in concreto degli elementi della subordinazione e gli elementi raccolti sono privi di sufficiente consistenza ed univocità.
Deve concludersi per il rigetto delle domande a tal riguardo avanzate in giudizio (cfr. Cass.
28/09/2006 n. 21028 in motivazione:“Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” ).
Le superiori ragioni di rigetto assorbono la questione della prescrizione (in relazione alla quale andrebbe verificata l'unicità o la pluralità die rapporti di lavoro e la decorrenza del termine prescrizionale) ed ogni altra eccezione preliminare.
Venendo alle differenze retributive e agli emolumenti richiesti per il periodo coperto da regolare assunzione va detto che i conteggi allegati al ricorsi-peraltro espressamente limitati ai periodi con poste positive per la ricorrente- risultano generici.
Per contro parte resistente ha compiutamente allegato, producendo anche la fonte collettiva di riferimento, che quanto ricevuto dalla ricorrente nel periodo in questione alla stregua delle sue stesse allegazioni deve ritenersi ben superiore alle spettanze contrattuali da fonte collettiva di riferimento
(cfr conteggi all'uopo sviluppati nel corpo della memoria di costituzione). Né la ricorrente, nelle successive difese, ha mosso contestazioni avverso detti conteggi con le eccedenze quantificate limitandosi a negare di essere tenuta alla relativa restituzione (chiesta dalla parte resistente in via riconvenzionale) per essere il pagamento di importi maggiorati rispetti al minimo collettivo una scelta del datore di lavoro.
Orbene se è vero che va ricondotta a scelta libera del datore di lavoro la maggiorazione retributiva rispetto ai parametri di fonte collettiva per il livello di inquadramento (ciò che esclude fondamento alla domanda restitutoria dei relativi importi eccedenti avanzata in via riconvenzionale)
è anche vero che, a fronte di domanda giudiziale volta a far valere parametri di fonte collettiva, le relative eccedenze ben possono essere opposte in compensazione rispetto a quanto eventualmente non ancora corrisposto (ivi compreso il TFR, sì come nella specie quantificato dalla ricorrente in misura inferiore rispetto a dette eccedenze derivanti dagli incontestati calcoli contenuti nella memoria di costituzione). Va infine osservato che nessuna prova è stata fornita sull'espletamento di mansioni di baby sitter, che sono state anzi smentite dalla teste che tali mansioni svolgeva nell'abitazione Per_2
di che trattasi.
Tanto basta per il rigetto del ricorso.
Le spese possono compensarsi tenuto conto della qualità delle parti. Separatamente si provvederà sulla richiesta di liquidazione al gratuito patrocinio cui parte ricorrente risulta ammessa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata
Rigetta il ricorso.
Rigetta la domanda riconvenzionale alla restituzione, dichiarando tuttavia compensato l'eventuale credito per TFR della ricorrente.
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa le spese.
Così deciso in Catania il 12 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo
Il giudice del Tribunale di Catania Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del giorno 8 novembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G2791 /2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO AURICCHIELLA per procura Parte_1
come in atti -ricorrente- contro
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO PREZZAVENTO e dall'avv.
[...]
TIZIANA LUCIA GELSOMINO per procura come in atti
-resistente-
E nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINA CP_4
SACHILIRO' come in atti
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 4 maggio 2021 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva quanto segue:
-di aver lavorato in qualità di collaboratore domestico, con la finalità di svolgere attività di pulizia prima, dal mese di settembre 2008 al mese di maggio 2010, presso l'abitazione di , CP_1 CP_2
sita a San Gregorio di Catania (CT), in via Bellini. E poi, dal mese di giugno 2010 fino al
[...] 16 Novembre 2020, a seguito dell'unione tra il predetto e CP_1 Controparte_3
presso la nuova abitazione di questi ultimi, posta a San Giovanni La Punta (CT) in via G. Parini n.
55/E.
-che tale rapporto lavorativo non era stato formalizzato presso i competenti istituti Previdenziali ed
Assistenziali se non a far data dall'8 marzo 2011.
-di avere inoltre, dal mese di aprile 2014 fino al mese di ottobre 2014, espletato attività di baby sitter in favore della figlia dei predetti signori e presso la loro abitazione senza CP_1 CP_3
regolarizzazione contrattuale e previdenziale
-di avere osservato il seguente orario di lavoro: A) presso l'abitazione del (in riferimento al CP_1
periodo di lavoro Settembre 2008 - Maggio 2010) dalle ore 14:00 alle ore 18:00 ogni lunedì e mercoledì; B) presso l'abitazione dei coniugi predetti (in riferimento al periodo di lavoro: Giugno
2010 - Novembre 2020) dalle ore 12:00 alle ore 15:00 tutti i lunedì, mercoledi e venerdì; C) per l'attività di baby sitter (in riferimento al periodo di lavoro: Aprile 2014 – Ottobre 2014) dalle ore
08:00 alle ore 12:00 ogni giovedì.
- di avere ricevuto la seguente retribuzione: A) presso l'abitazione del di € 250,00 mensili;
B) CP_1 presso l'abitazione dei predetti coniugi di € 300,00 mensili;
C) per l'attività di baby sitter: di € 112,00 mensili;
-che le proprie mansioni erano: curare la pulizia e l'ordine dell'abitazione e, in qualità di baby sitter, badare alla piccola servendole i pasti, di curandone l'igiene, vestendola, cambiandole il pannolino nonché sorvegliandola durante le attività di gioco.
-che il rapporto di lavoro era cessato il 16 Novembre 2020 a seguito delle proprie dimissioni per giusta causa, mentre il rapporto di lavoro svolto in qualità di baby sitter si era protratto come detto dal mese di aprile 2014 al mese di ottobre 2014.
-di non aver ricevuto retribuzione sufficiente al lavoro svolto tanto in virtù dei parametri della fonte collettiva quanto ai sensi dell'art. 36 Cost e di avere diritto alla regolarizzazione contributiva
-che nei periodi di lavoro irregolare veniva retribuita brevi manu e senza la consegna delle buste paga
-di non avere goduto di ferie e festività retribuite nel periodo compreso tra settembre 2008 e maggio
2020 (abitazione del ) e nel periodo da giugno 2020 a marzo 2012 (abitazione dei coniugi) e CP_1
parimenti in relazione al lavoro come baby sitter, mentre da aprile 2012 a novembre 2020 ferie e festività erano state godute e retribuite.
- di avere, nel periodo giugno 2010 - Novembre 2020, prestato lavoro straordinario per un totale di
7 ore ogni mese mai retribuito.
-di avere percepito la 13^ soltanto dall'aprile 2012 a dicembre 2019.
-di non aver percepito il TFR -di avere diritto al pagamento di € 6.332,59, come da conteggi allegati al ricorso, per cui aveva invano fatto richiesta alla convenuta con raccomandata A.R. del 9 novembre 2020 CP_3
-che la parte datoriale andava individuata inizialmente in (che le dava le Controparte_2
direttive e pagava la retribuzione) e, dal giugno 2020, nella convenuta (che le assegnava i CP_3
compiti lavorativi) e nel padre del predetto Circo, , che provvedeva a pagare Controparte_1
la retribuzione.
-che pertanto i propri datori di lavoro andavano individuati nei tre convenuti
-che le spettava il seguente inquadramento A) Per il lavoro svolto presso l'abitazione del Circo Settore
Collaboratori familiari non conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di “Operaio” – Livello “ A”
B) Per il lavoro svolto presso l'abitazione dei coniugi Settore “Collaboratori familiari Persona_1
non conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di “Operaio” – Livello “ A” C) Per il lavoro svolto come Baby sitter Settore “Collaboratori familiari non conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di
“Operaio” – Livello “AS”
Tanto premesso in fatto la ricorrente concludeva chiedendo di “ accertare e dichiarare che i
IG.ri , e , erano i Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
datori di lavoro della ricorrente;
accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato, stabilmente e non occasionalmente, attività lavorativa di natura subordinata - dal mese di Settembre 2008 al mese di Maggio 2010 alle dipendenze del IG. per quanto concerne il rapporto Controparte_2 di lavoro presso l'abitazione del sig. ; - dal mese di Giugno fino a Novembre Controparte_2
2020 alle dipendenze dei IG.ri per quanto Controparte_3 Controparte_1 concerne il rapporto di lavoro presso l'abitazione del IG. e della IG.ra Controparte_2
- dal mese di Aprile 2014 fino al mese di Ottobre 2014 alle Controparte_3
dipendenze della IG.ra per quanto concerne l'attività di baby sitter. Controparte_3
accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili - per il lavoro svolto presso l'abitazione del IG. : Settore “Collaboratori familiari non CP_2
conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di “Operaio” – Livello “ A” (livello di inquadramento previsto dal CCNL di categoria) - per il lavoro svolto presso l'abitazione dei IG.ri : Parte_2
Settore “Collaboratori familiari non conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di “Operaio” –
Livello “ A ” (livello di inquadramento previsto dal CCNL di categoria) - per il lavoro svolto durante
l'attività di baby sitter nel Settore “Collaboratori familiari non conviventi - Lavoro domestico -
Qualifica di “Operaio” – Livello “AS” (livello di inquadramento previsto dal CCNL di categoria) conseguentemente condannare i IG.ri , e Controparte_3 Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di Euro 6.710.47 a Controparte_2
titolo di indennità sostituiva mancato preavviso, indennità sostitutiva ferie non retribuite e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
condannare i IG.ri , e Controparte_3 Controparte_1 [...]
al risarcimento per la mancata corresponsione dei contributi dovuti, giusta CP_2
liquidazione del CTU;
condannare i IG.ri , Controparte_3 Controparte_1
e alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al Controparte_2
rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da porre a carico dell'erario essendo la ricorrente alla data del deposito del presente ricorso, in possesso dei requisiti per l'ammissione al
P.S.S.”
Si costituivano i tre convenuti che chiedevano rigettarsi il ricorso formulando le seguenti difese in relazione ai distinti periodi di lavoro descritti in ricorso:
-quanto al rapporto di lavoro irregolare presso l'abitazione di parte resistente eccepiva CP_2
in via preliminare la prescrizione, a dire della stessa ricorrente tale rapporto essendo cessato nel maggio 2010 senza alcun atto di interruzione del termine prescrizionale fino alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (l'unico atto di messa in mora allegato essendo indirizzato solo alla
; in ogni caso- pur negando l'esistenza del rapporto- adduceva che per tale periodo, sulla base CP_3
degli stessi assunti contenuti in ricorso, la ricorrente aveva ricevuto più di quanto spettante alla stregua della ipotetica fonte collettiva di riferimento e segnatamente la somma di € 2.200 in più del dovuto, sì come analiticamente allagato in memoria, che aveva goduto delle ferie e le era stata corrisposta la 13^ mentre nulla era comunque dovuto a titolo di TFR stante che il rapporto era proseguito nella nuova abitazione di coppia.
-quanto al rapporto di lavoro presso l'abitazione della coppia parte resistente eccepiva Persona_1
l'estraneità al rapporto del convenuto , che abitava in altro immobile -sito in Catania CP_1
Via Mogadiscio n.
3- e non provvedeva al pagamento della retribuzione, il figlio e la nuova essendo autonomi economicamente;
nel merito adduceva che per tale periodo, che veniva comunque negato nella sua sussistenza prima della regolare assunzione, sulla base degli stessi assunti contenuti in ricorso la ricorrente aveva ricevuto più di quanto spettante alla stregua della ipotetica fonte collettiva di riferimento e segnatamente la somma di € 12.856,62 in più del dovuto, sì come analiticamente allagato in memoria;
che la ricorrente aveva regolarmente goduto delle ferie per un mese all'anno in agosto durante il quale rientrava in Polonia (ossia per un periodo superiore a quello previsto dalla fonte collettiva sì come specificato in memoria); che le festività venivano retribuite anche se non lavorate e che la 13^ era stata corrisposta, di norma con la retribuzione di dicembre;
che non era stato mai espletato lavoro straordinario e che in ogni caso l'eventuale debenza laddove accertata doveva compensarsi con quanto in eccesso rispetto ai parametri di fonte collettiva aveva ricevuto la ricorrente (come del resto poteva evincersi dagli stessi conteggi in atti nei quali la stessa dichiarava di prendere in considerazione solo i periodi con differenze positive a suo favore.
-quanto alle mansioni di baby sitter le stesse non erano mai state espletate dalla ricorrente, la figlia dei coniugi venendo accudita nel periodo in questione da avente Persona_1 Persona_2
appunto tale compito. La stessa ricorrente in altro giudizio iscritto al nRG 2588/2021 finalizzato ad ottenere differenze retributive per altro rapporto di lavoro aveva allegato di svolgere attività di addetta alle pulizie presso lo studio di in Catania Via Mogadiscio n.3 ogni giovedì dalle 5.30 CP_1
alle 8.30 sì da doversi ritenere impossibile che la stessa alle 8 fosse presente presso l'abitazione della sita a San Giovanni La punta CP_3
-che nel novembre 2020 la ricorrente si era ammalata e non aveva più fatto rientro al lavoro senza comunicare alcunché e senza che sussistesse alcuna giusta causa di dimissioni
-che nel lavoro domestico non è obbligatoria la formazione delle buste paga.
In via riconvenzionale parte resistente chiedeva, con la correlata istanza di spostamento dell'udienza, la condanna della ricorrente alla restituzione di € 15.056,62 (ossia € 2.200,00 + €
12.856,62) ricevuta in eccedenza rispetto a quanto previsto dal CCNL o dell'altra somma ritenuta, da compensarsi con il minor credito eventuale della ricorrente
Si costituiva l' convenuto per la domanda di regolarizzazione contributiva che si CP_4
dichiarava estraneo ai fatti connotanti il rapporto di lavoro e tuttavia, nel caso di accoglimento della domanda del lavoratore, pronto all'accredito contributivo nei limiti dell'eventuale prescrizione e secondo la quantificazione operata dal medesimo istituto in ragione dei criteri previsti dall'art. 1 dl
338/1989 conv in l. 389/1989.
Veniva invano tentata la conciliazione e veniva espletata istruttoria orale.
All'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
_____________
Oggetto del presente giudizio sono le spettanze a carattere economico derivanti dai periodi di lavoro della ricorrente come collaboratrice domestica e, per un breve tempo, anche come baby sitter descritti i ricorso, per lo più “in nero” salvo il lavoro, come colf, alle dipendenze della coppia
– regolarizzato a far data dal marzo 2011. CP_1 CP_3
Onere della ricorrente era dunque in primo luogo allegare e dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro di fatto prima della formale assunzione e la sua connotazione in termini di subordinazione.
Con riferimento alla prova della subordinazione è ormai principio consolidato in giurisprudenza l'identificazione del requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere gerarchico -ossia direttivo, organizzativo e disciplinare- del datore di lavoro .
Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. in tal senso ex multis
Cass. Sez. lav. sentenza n. 2728/2010).
Parametro di qualificazione della subordinazione è dunque la eterodirezione, non sufficiente la mera etero organizzazione, con la sottoposizione al potere di controllo e disciplinare del datore, a ciò dovendosi attribuirsi un peso decisivo nella qualificazione del rapporto.
Se il lavoro autonomo, nella declinazione della parasubordinazione o del lavoro etero organizzato, può infatti anch'esso essere connotato dall'inserimento nell'organizzazione del committente con la conseguente esistenza di un certo grado di potere di controllo e direttiva in capo al soggetto nel cui interesse si svolge l'attività lavorativa, la subordinazione si sostanzia nel vincolo di assoggettamento gerarchico prettamente inteso, consistente non solo nell'inserimento del lavoratore -peraltro in modo stabile ed esclusivo- nell'organizzazione datoriale ma anche nella sottoposizione del lavoratore a specifiche direttive (sebbene differentemente indirizzate agli aspetti organizzativi o alle intrinseche modalità di svolgimento dalla prestazione in relazione al contenuto professionalizzante o meno della stessa) e al potere disciplinare esistente in capo al datore di lavoro
In particolare il potere disciplinare, che connota esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato, consente al datore di lavoro di reagire all'inadempimento del lavoratore non solo con le comuni azioni rimediali previste in ogni rapporto contrattuale ma con l'irrogazione di sanzioni disciplinari sì come previste dalla legge e dalla fonte collettiva di riferimento.
Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione, l'assenza del rischio di impresa.
Solo laddove, in relazione alla connotazione eccessivamente professionalizzante ovvero eccessivamente elementare della prestazione, la specificità delle direttive datoriali sulle modalità intrinseche di svolgimento della prestazione non sia concretamente apprezzabile, gli indici secondari possono assurgere -.pur sempre tuttavia a fronte dell'esistenza indefettibile del potere disciplinare- ad elementi particolarmente indicativi (cfr. Cass Sez. L Ord.n.5436/2019 così massimata: “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto”; cfr anche Cass Sez. L,
Sentenza n. 13858/2009: “Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”; cfr. anche Cass Sez. L, Sentenza n.
5645/2009 così massimata: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse”).
Va altresì osservato che non sussiste alcuna presunzione di subordinazione che possa farsi derivare dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé risultando sempre dirimente, anche qualora per una determinata tipologia di lavoro sia socialmente più frequente lo schema della subordinazione, la detta esistenza del rapporto gerarchico in termini di poteri di eterodirezione, controllo e disciplinari.
(cfr. Cass sez lav sentenza n. 2622/2004 per la quale “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo
a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale”; cfr., nei medesimi termini, sentenza Cass.sez lav 2728/2010 per la quale “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo….” ).
Va infine precisato (cfr. in tali testuali termini la sopra citata Cass L, Sentenza n. 2728/2010) che, in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione
- ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della eventuale carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto.
Orbene, venendo alla valutazione dell'istruttoria espletata, l'escussione dei testi non ha dato alcuna conferma né dell'esistenza del rapporto di lavoro “in nero” descritto in ricorso né della sua connotazione in termini di subordinazione. Nessuno dei testi indicati dalla ricorrente ha mostrato sufficiente conoscenza diretta dei fatti di causa, mentre nessun elemento a favore degli assunti fattuali contenuti in ricorso può desumersi dalle dichiarazioni dei testi indicati dalla parte resistente (cfr. dichiarazioni della teste indicata dalla ricorrente, dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Per_2
) Tes_2
In definitiva, il contesto probatorio che scaturisce dalle circostanze esaminate non consente di ritenere provata la sussistenza in concreto degli elementi della subordinazione e gli elementi raccolti sono privi di sufficiente consistenza ed univocità.
Deve concludersi per il rigetto delle domande a tal riguardo avanzate in giudizio (cfr. Cass.
28/09/2006 n. 21028 in motivazione:“Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” ).
Le superiori ragioni di rigetto assorbono la questione della prescrizione (in relazione alla quale andrebbe verificata l'unicità o la pluralità die rapporti di lavoro e la decorrenza del termine prescrizionale) ed ogni altra eccezione preliminare.
Venendo alle differenze retributive e agli emolumenti richiesti per il periodo coperto da regolare assunzione va detto che i conteggi allegati al ricorsi-peraltro espressamente limitati ai periodi con poste positive per la ricorrente- risultano generici.
Per contro parte resistente ha compiutamente allegato, producendo anche la fonte collettiva di riferimento, che quanto ricevuto dalla ricorrente nel periodo in questione alla stregua delle sue stesse allegazioni deve ritenersi ben superiore alle spettanze contrattuali da fonte collettiva di riferimento
(cfr conteggi all'uopo sviluppati nel corpo della memoria di costituzione). Né la ricorrente, nelle successive difese, ha mosso contestazioni avverso detti conteggi con le eccedenze quantificate limitandosi a negare di essere tenuta alla relativa restituzione (chiesta dalla parte resistente in via riconvenzionale) per essere il pagamento di importi maggiorati rispetti al minimo collettivo una scelta del datore di lavoro.
Orbene se è vero che va ricondotta a scelta libera del datore di lavoro la maggiorazione retributiva rispetto ai parametri di fonte collettiva per il livello di inquadramento (ciò che esclude fondamento alla domanda restitutoria dei relativi importi eccedenti avanzata in via riconvenzionale)
è anche vero che, a fronte di domanda giudiziale volta a far valere parametri di fonte collettiva, le relative eccedenze ben possono essere opposte in compensazione rispetto a quanto eventualmente non ancora corrisposto (ivi compreso il TFR, sì come nella specie quantificato dalla ricorrente in misura inferiore rispetto a dette eccedenze derivanti dagli incontestati calcoli contenuti nella memoria di costituzione). Va infine osservato che nessuna prova è stata fornita sull'espletamento di mansioni di baby sitter, che sono state anzi smentite dalla teste che tali mansioni svolgeva nell'abitazione Per_2
di che trattasi.
Tanto basta per il rigetto del ricorso.
Le spese possono compensarsi tenuto conto della qualità delle parti. Separatamente si provvederà sulla richiesta di liquidazione al gratuito patrocinio cui parte ricorrente risulta ammessa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata
Rigetta il ricorso.
Rigetta la domanda riconvenzionale alla restituzione, dichiarando tuttavia compensato l'eventuale credito per TFR della ricorrente.
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa le spese.
Così deciso in Catania il 12 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo