Parere definitivo 5 marzo 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03350/2026REG.PROV.COLL.
N. 00375/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2025, proposto da FR GN, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Canu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Comunità Montana di Valle Camonica, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima) n. 441/2024 che ha pronunciato sul ricorso368/2022 R.G, proposto per l’annullamento del provvedimento della Comunità Montana di Valle Camonica del 26 gennaio 2022, con cui era stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione paesaggistica in variante rispetto al precedente decreto n. 30/21, del 16 marzo 2021, nonché la presupposta nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di ER e BR, recante analoga declaratoria di improcedibilità e richiesta di rapporto per opere eseguite senza autorizzazione.
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito il relatore dott. GI NO alla pubblica udienza del giorno 5 marzo 2026;
uditi, altresì, i difensori delle parti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
AT e DI
1. Con ricorso iscritto al n. 368/2022 R.G., il sig. FR GN impugnava il provvedimento adottato dalla Comunità Montana di Valle Camonica in data 26 gennaio 2022, con cui era stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione paesaggistica in variante rispetto al precedente decreto n. 30/21, del 16 marzo 2021, nonché la presupposta nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di ER e BR, recante analoga declaratoria di improcedibilità e richiesta di rapporto per opere eseguite senza autorizzazione.
1.1. Il ricorrente esponeva di essere stato proprietario di un fabbricato rurale di origine ottocentesca, sito in località “Casere” del Comune di Vezza d’Oglio, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, all’interno del Parco regionale dell’Adamello. L’edificio, destinato a ricovero di animali e deposito agricolo, presentava caratteristiche costruttive tradizionali tipiche dell’architettura rurale montana.
1.2. In data 22 ottobre 2020, il ricorrente presentava istanza di autorizzazione paesaggistica per interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso da deposito a residenziale. Il progetto prevedeva, tra l’altro, demolizione della copertura e di parti dei muri strutturali, realizzazione di nuove aperture e opere interne, con utilizzo di materiali coerenti con le caratteristiche originarie del fabbricato.
1.3. L’intervento veniva autorizzato con decreto n. 30/21 della Comunità Montana, previo parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza, tra cui l’obbligo di adottare presidi idonei ad evitare il collasso delle murature perimetrali e il mantenimento delle aperture esistenti.
Successivamente, in data 8 giugno 2021, il ricorrente presentava una SCIA per l’esecuzione dei lavori.
1.4. Nel corso degli interventi, e in particolare durante la demolizione della copertura nell’estate del 2021, si verificava il crollo del fabbricato verso l’interno, come riferito dal ricorrente.
1.5. Il direttore dei lavori comunicava l’accaduto alla Comunità Montana, preannunciando la presentazione di un’istanza di variante e procedendo nel frattempo alla messa in sicurezza del sito mediante la realizzazione di opere di contenimento. In seguito, venivano eseguiti interventi sui muri perimetrali fino al livello del terreno.
1.6. In data 17 novembre 2021, il ricorrente presentava istanza di autorizzazione paesaggistica in variante, rappresentando il mutato stato dei luoghi e prospettando la ricostruzione del fabbricato nel rispetto del progetto originario e delle prescrizioni impartite.
1.7. La Commissione per il Paesaggio esprimeva parere favorevole, con ulteriori prescrizioni. Tuttavia, la Soprintendenza esprimeva parere negativo, rilevando che il crollo aveva fatto venir meno il presupposto essenziale dell’intervento autorizzato, costituito dalla conservazione dell’edificio originario, e che il progetto non poteva più qualificarsi come ristrutturazione.
1.8. In conseguenza di tale parere vincolante, la Comunità Montana dichiarava l’improcedibilità dell’istanza di variante.
2. Si costituivano in giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con sentenza n. 441/2024, il TAR per la Lombardia, Sezione distaccata di BR, respingeva il ricorso, ritenendo legittimi i provvedimenti impugnati.
4. Avverso tale decisione il sig. GN ha proposto appello.
5. Si è costituito nel giudizio di appello il Ministero della Cultura, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. In data 23 gennaio 2026 la parte appellante ha depositato una dichiarazione di rinuncia all’appello.
7. All’udienza pubblica del 5 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione
8: Tanto premesso, osserva il Collegio che la rinuncia alla domanda non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio atteso che, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale.
Diversamente, la rinuncia all'azione comporta, invece, una pronuncia con cui si prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e la conseguente inammissibilità di una futura riproposizione della domanda ( ex multis , Consiglio di Stato 4 maggio 2018 n. 2666; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 giugno 2017 n. 3058).
9.Alla luce delle osservazioni suesposte, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2025).
10. Sussistono i motivi, data anche la particolarità della questione, per compensare le spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO GA PI, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
GI NO, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| GI NO | CO GA PI |
IL SEGRETARIO