Accoglimento
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10446 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10446/2025REG.PROV.COLL.
N. 01883/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1883 del 2024, proposto da Am Tecnology s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Torrente, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lettere, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Urso, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04553/2023,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lettere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. GI NO e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado Am Tecnology s.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Lettere ha rigettato la richiesta di revisione prezzi ex art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 avanzata in data 21 gennaio 2019 dalla società stessa, affidataria all’esito di procedura di evidenza pubblica, del servizio di raccolta integrata, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani nonché dei servizi straordinari e pulizia caditoie in virtù di contratto di appalto stipulato il 25 aprile 2016.
1.1. A sostegno del diniego l’amministrazione comunale ha opposto la previsione contenuta nell’art. 2 del contratto d’appalto, secondo cui “L’importo dei servizi è comprensivo degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera. Il prezzo contrattuale non è soggetto a revisione e non trova applicazione l’art. 1664 del Codice Civile…” e, inoltre, la circostanza che, nella determinazione dell’offerta economica, la società avrebbe tenuto conto degli oneri derivanti dai servizi aggiuntivi nonché dell’indennità per lavoro notturno ove previsto per lo svolgimento dei servizi proposti.
1.2. La società ha dedotto a sostegno del ricorso di primo grado la violazione degli artt. 8 del contratto, 11 del capitolato speciale d’appalto (CSA), 115 del D.Lgs. n. 163/2006, sviamento, travisamento.
2. Con la decisione 27 luglio 2023, n. 4553, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso.
2.1. In particolare, il T.a.r ha così argomentato la pronuncia di inammissibilità “ Dall’esame degli atti di causa emerge che, con atto notarile del 7.2.2019, la società ricorrente ha stipulato atto di cessione dei crediti presenti e futuri dell’intero importo dell’appalto per cui è causa in favore della Ifir – Istituti Finanziari Riuniti s.p.a., iscritta all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari.Trova quindi applicazione l’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. Peraltro, è stata versata agli atti di causa la determinazione del Settore Lavori Pubblici del Comune di Lettere n. 23 del 22.2.2019 con cui l’amministrazione ha preso atto del predetto contratto di cessione dei crediti, per effetto del quale le fatture per i crediti derivanti dal contratto d’appalto vanno pagate al cessionario.
Quanto all’operatività del contratto di cessione di crediti, dall’esame della precitata deliberazione si evince che essa ha riguardato sia quelli presenti sia quelli futuri e, sotto distinto profilo, non risulta comprovata in via documentale l’affermazione di parte ricorrente, secondo cui il credito in questione non risulterebbe compreso tra quello oggetto di cessione.
In ragione di quanto precede, deve quindi concludersi che la ricorrente non è legittimata ad agire in giudizio per il pagamento delle somme pretese in relazione al contratto in epigrafe, non ravvisandosi peraltro una ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., (“Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”), con conseguente fondatezza dell'opposizione proposta dal Comune di Lettere.”.
3. La Am Tecnology S.r.l., ha proposto appello.
3.1. In particolare, con il primo mezzo di gravame ha lamentato l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.
Assume l’appellante che con l’istanza di revisione prezzi ex art. 115 del d. lgs n. 163/2006 (applicabile ratione temporis ) la Am Tecnology S.r.l. ha richiesto una modifica contrattuale al fine di adeguarne il canone e ripristinare l’equilibrio contrattuale minato dall’aumento dell’indice ISTAT.
Muovendo da tale premessa la parte appellante ne fa discendere la erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui non avrebbe tenuto conto del fatto che con la cessione del credito il cessionario acquista soltanto i diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, comprensivo delle garanzie e delle azioni dirette all’adempimento della prestazione patrimoniale, ma non anche tutte le azioni relative all’essenza del contratto ceduto (come avviene nella cessione del contratto), poiché esse riguardano la titolarità del negozio che continua ad appartenere al cedente anche a seguito della cessione.
4. Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Lettere, chiedendo il rigetto dell'appello.
5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 18 settembre 2025.
6. L'appello è fondato.
6.1. La questione all’esame del Collegio attiene alla qualificazione della revisione prezzi in relazione all’istituto della cessione del credito.
6.2. La sentenza impugnata, in particolare, ha argomentato l’inammissibilità del ricorso promosso dalla Am trcnology per difetto di legittimazione attiva sul presupposto che, avendo quest’ultima sottoscritto un contratto di cessione di “crediti” a favore di un istituto finanziario (Ifir spa), non sarebbe titolata ad agire in giudizio per la richiesta revisione dei prezzi di cui vanta il diritto.
6.3. L’itinerario argomentativo del giudice di primo grado non è condivisibile.
Secondo un costante indirizzo interpretativo, infatti, l'istituto della revisione prezzi ha un duplice scopo.
Esso, per un verso, mira a tutelare l'esigenza dell'amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo e tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto; per altro verso, mira a tutelare l'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che ragionevolmente si verificano durante l'arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la revisione prezzi mira a garantire il riequilibrio del sinallagma contrattuale: “a fronte di una sua documentata alterazione … la finalità dell’istituto della revisione periodica dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, come previsto dall’art. 115 d.lvo n. 163/2006, consiste nell’esigenza di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il cd. sinallagma funzionale, quando si verificano circostanze sopravvenute incidenti sull'equilibrio tra le prestazioni (Cons. Stato, sez. III, nn. 3317/2022 e 7288/2023).
Tale linea interpretativa è stata condivisa anche dalla Adunanza Plenaria 6 agosto 2021, n. 14, secondo cui la ratio della revisione prezzi è quella di svolgere “una funzione “integrativa” del prezzo contrattuale, rideterminando il prezzo dedotto nel contratto in retrospettiva, cioè con riferimento allo squilibrio che nel tempo si è venuto progressivamente a produrre rispetto alla prestazione oggetto del contratto.
In tale ottica, come è stato attentamente rilevato, l’istituto della revisione del prezzo serve ad eliminare l’alea economica (o a ridurne l’impatto) correlata al possibile aumento dei prezzi ma non può, in concreto, trasformarsi in un meccanismo di modifica del prezzo originariamente stabilito, peraltro solo a vantaggio di una parte.
In tal senso, si è chiarito che il meccanismo compensativo previsto dell’istituto in esame ha il solo scopo di prevedere un limitato adeguamento dei prezzi contrattuali, in rapporto all’eventuale verificarsi di eventi eccezionali determinanti un innalzamento dei prezzi (Cons. Stato n. 9426/2022).
Esso, nondimeno, in assenza di sopravvenienze realmente in grado di turbare l’originario assetto economico del contratto, non può trasformarsi in strumento di surrettizia modifica dell’originario equilibrio tra prestazione e controprestazione.
Da quanto osservato discende che con l’istanza di revisione prezzi ex art. 115 del d. lgs n. 163/2006 (applicabile ratione temporis ) si richiede una modifica contrattuale al fine di adeguarne il canone e ripristinare l’equilibrio contrattuale minato dall’aumento dell’indice ISTAT.
6.4. La cessione di credito, disciplinata dagli artt. 1260 e ss. c.c., consiste nel trasferimento volontario, a titolo oneroso o gratuito, della titolarità di un diritto di credito dal dante causa (cedente) all'avente causa (cessionario), anche senza il consenso del debitore (ceduto).
La cessione del credito, in particolare, è un contratto traslativo (art. 1376 cod. civ.) che può trovare diverse cause al suo sostegno. Per tale ragione si suole dire che il contratto di cessione del credito è un contratto a causa variabile (vendendi, donandi ecc.).
Più in particolare, la cessione del credito può assolvere una delle seguenti funzioni:
1) può avere una funzione traslativa: è quanto accade nella vendita in senso stretto del credito o in più specifiche forme contrattuali, come lo sconto di crediti (art. 1858), o come il contratto di factoring;
2) può avere una funzione solutoria: è quanto accade nella datio pro solvendo;
3) può avere una funzione di garanzia: il debitore cede al creditore il proprio credito per garantire l’adempimento della propria obbligazione
In quanto implicante un «trasferimento di un diritto», nel senso indicato dall’art. 1376, la cessione del credito è retta dal principio consensualistico.
Ne discende che la cessione del credito attua il trasferimento del diritto dal cedente al cessionario al momento stesso della cessione, in virtù del principio consensualistico, ma è efficace, nei confronti del debitore ceduto, solo dal momento in cui è stata notificata a questo o è stata da questo accettata.
Fino a quel momento il debitore, in applicazione del principio dell’apparenza, si libera adempiendo nei confronti del cedente, salvo che il cessionario non provi che era comunque a conoscenza della cessione; dopo quel momento, se paga nelle mani del cedente, paga male e può essere costretto dal cessionario a pagare una seconda volta (art. 1264).
Trattasi di una regola che non revoca in dubbio l’efficacia immediatamente traslativa della cessione del credito, ma che costituisce una peculiare applicazione dell’istituto del pagamento al creditore apparente.
La notificazione ha anche un altro effetto, analogo a quello che assolve la consegna quando il contratto ha per oggetto beni: se il medesimo credito è, con successivi contratti, ceduto a più persone, prevale non la cessione di data anteriore, ma quella che sia stata notificata per prima al debitore ceduto (art. 1265).
Per la notificazione della cessione al debitore ceduto non sembrano richieste particolari forme, considerata l’equivalenza alla notificazione della prova della conoscenza dell’avvenuta cessione. La cessione di diritto comune fa acquistare il credito a titolo derivativo, ed è, conseguentemente, retta dal principio per il quale l’avente causa non può acquistare diritti maggiori di quelli spettanti al dante causa. Perciò, il cessionario è esposto alle stesse eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al cedente: così il debitore ceduto potrà sottrarsi al paga mento eccependo al cessionario che il credito è sorto da un contratto nullo o annullabile o rescindibile, o opponendogli l’eccezione di inadempimento proponibile nei confronti del cedente. Ancora: se il debitore ceduto era a sua volta creditore del cedente, potrà opporre al cessionario l’eccezione di compensazione (salvo che non abbia accettato la cessione: art. 1248, 2 comma).
In caso di mancato adempimento, il cedente, per regola generale, non garantisce la solvenza del debitore ceduto l’inadempimento di questo è, dunque, un rischio del quale il cedente si libera addossandolo al cessionario, che avrà inutilmente pagato il corrispettivo della cessione. Ma con apposita clausola (cosiddetta clausola «salvo buon fine») si può pattuire che il cedente garantisca la solvenza del debitore ceduto (cosiddetta garanzia del nomen bonum), con la conseguenza che il cessionario, se il debitore non paga, potrà rivolgersi al cedente ed esigere da lui il rimborso di quanto ha ricevuto, con gli interessi e le spese (art. 1267). Nel primo caso si parla, tradizionalmente, di cessione pro-soluto; nel secondo di cessione pro solvendo.
Tanto premesso, la cessione del credito si distingue nettamente dalla cessione del contratto, fattispecie nella quale una parte, il c.d. cedente, sostituisce a sé un terzo, il cessionario, nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che il terzo cessionario assumerà rispetto all’altro contraente, il contraente ceduto, la medesima posizione già occupata dal cedente.
Diversamente da quanto si è detto in relazione alla cessione del credito, per perfezionare la cessione del contratto è necessario il consenso del contraente ceduto (art. 1406); e ciò si spiega agevolmente se si considera che per il contraente ceduto il cessionario del contratto non è solo, come nella cessione dei crediti, un nuovo creditore (le cui qualità personali o le cui condizioni patrimoniali sono, di regola, irrilevanti per il debitore), ma è anche, in rapporto ai crediti del contraente ceduto, un nuovo debitore, le cui qualità personali o le cui condizioni patrimoniali non sono, di regola, indifferenti per il creditore. Per tale motivo, la giurisprudenza costruisce la cessione del contratto come contratto con tre parti, essendo il consenso del contraente ceduto elemento perfezionativo de contratto, anche se ammette che il consenso di quest’ultimo possa precedere quello di altri contraenti o che possa essere tacitamente manifestato.
Il contraente ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni basate sul contratto, non anche quelle basate su altri rapporti con il cedente (art. 1409): il compratore ceduto, ad esempio, non potrà opporre in compensazione, al venditore cessionario che gli chiede il prezzo, il credito da lui vantato verso il cedente. La regola è coerente con quanto previsto in tema di cessione del credito, giacché qui il contraente ceduto ha accettato la cessione. Le garanzie dovute dal cedente al cessionario sono analoghe a quelle operanti riguardo alla cessione dei crediti: il cedente garantisce la validità del contratto ceduto (art. 1410, primo comma); ma non garantisce, salvo patto contrario, l’adempimento del contratto da parte del contraente ceduto (art. 1410, 2 comma).
Nella cessione del contatto, a differenza che nella cessione del credito, dunque, il cessionario oltre ad azionare il diritto di credito potrà anche avvalersi delle azioni che si basano sul contratto, quali, ad esempio, l’azione di risoluzione o di adempimento.
A quest'ultimo riguardo, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 1260 c.c., per contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost., nella parte in cui esclude la necessità del consenso del debitore ceduto, affermando che il credito costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come tertium, comparationis) presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti di un complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravanti sul cedente ( Corte cost., 10 marzo 2006, n. 95 ).
Il codice civile, a differenza di quanto è stabilito per altri istituti che determinano modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo), non detta una compiuta disciplina del regime delle eccezioni.
Tuttavia, la giurisprudenza prevalente ritiene che il debitore ceduto, essendo parte del rapporto obbligatorio oggetto della cessione, non del contratto di cessione, il quale si perfeziona per effetto del consenso legittimamente prestato dal cedente e dal cessionario, è obbligato nei confronti del cessionario nello stesso modo in cui era obbligato nei confronti del cedente e, pertanto, può opporre al cessionario tutte le eccezioni di carattere oggettivo opponibili al creditore originario.
Ciò perché il trasferimento del credito comporta una successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto, ma non un mutamento del titolo o della posizione debitoria che rimane, in ogni caso, la stessa ( Cass., 25 febbraio 2005, n. 4078; Cass., 10 maggio 2005, n. 9761).
A sostegno di tale orientamento si valorizza l'art. 1263, primo comma, c.c. e, in particolare, si ritiene che nel termine "accessori" possano essere ricomprese le eccezioni che la giurisprudenza ha individuato in tre diverse categorie: 1) quelle relative alla validità del titolo costitutivo del credito, quali nullità, annullabilità, rescissione; 2) quelle relative a fatti modificativi o estintivi - pagamento e prescrizione - del rapporto, anteriori al trasferimento del credito dal cedente al cessionario; 3) quelle relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto, posteriori al trasferimento del credito, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto ( Cass., 6 agosto 1999, n. 8485,; Cass., 17 gennaio 2001, n. 575).
Sono invece inopponibili le eccezioni relative a fatti modificati o estintivi del credito, successivi all'accettazione della cessione o comunque alla sua conoscenza da parte del debitore ceduto. In particolare, sono inopponibili al cessionario i pagamenti fatti dal debitore e le modificazioni apportate al rapporto creditorio successivamente alla notifica.
La ratio di questa opzione ermeneutica risiede nell'esigenza di evitare che la cessione di credito possa rendere la posizione del debitore ceduto nei confronti del cessionario deteriore rispetto a quella che aveva nei confronti del creditore originario.
Diversamente, la cessione del credito non consente la trasmissione delle azioni giudiziarie relative alla fonte del credito.
In tal senso è il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale “ mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito ” (Cassazione n. 17727/2018).
6.5. Alla luce delle complessive coordinate sopra riportate, la revisione prezzi, in quanto finalizzata ad ottenere una modifica del contratto originario, è un istituto che accede al contratto e non al credito, involgendo la più ampia posizione di parte del contratto.
Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto nella decisione impugnata, l’azione modifica del contratto cui tende l’istanza di revisione prezzi non può essere oggetto di trasferimento mediante la cessione del credito.
7. L'accoglimento dell'appello conduce alla rimessione del giudizio al giudice di primo grado per nullità della sentenza, ex art. 105, co. 1, cod. proc. amm.
Secondo le indicazioni dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, infatti, ricorre il vizio di nullità della sentenza, che impone il rinvio della causa al primo giudice, anche nel caso di motivazione apparente (Cons. Stato, Ad. Plen., Ad. Plen., 30 luglio 2018, nn. 10 e 11), ossia di "motivazione tautologica, superficiale o riferibile a fatti o a circostanze non pertinenti", specialmente quando la pronuncia – come avvenuto nella fattispecie – abbia dichiarato il ricorso inammissibile (o improcedibile) in base a un errore palese, così omettendo integralmente l'esame del merito della causa (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2024, n. 16, ribadita e ulteriormente specificata da Ad. Plen., 15 luglio 2025, n. 10).
7.1. Nel caso di specie, come prima chiarito, l'erronea declaratoria di inammissibilità si fonda su un palese errore di qualificazione giuridica.
8. Avuto riguardo alla particolarità della vicenda processuale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi di cui all'art. 105, co. 1, cod. proc. amm.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE AT, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
GI NO, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NO | CE AT |
IL SEGRETARIO