Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 11/05/2026, n. 8614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8614 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08614/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01753/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2026, proposto da AN Di ST e NT FE, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Sillitti, con digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone, 28;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato in riferimento al rilascio del titolo edilizio in sanatoria conseguente alla domanda di condono edilizio n. 86/134184/0, già presentata in data 25 giugno 1986, oggetto di richiesta di procedura semplificata avanzata in data 14 luglio 2021, protocollata con il n. QI 2021/130082, nonchè dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima richiesta, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. EN IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che nelle more del giudizio il Comune di Roma Capitale si è espressamente pronunciato sull’istanza di condono in senso favorevole ai ricorrenti;
Considerato che i ricorrenti, con memoria del 20 aprile 2026, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della parte resistente al pagamento delle specie processuali in ragione del principio di soccombenza virtuale;
Ritenuto che la situazione rappresentata dalla parte ricorrente (sopravvenuto rilascio del titolo edilizio in sanatoria) consente di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. (ai sensi del quale « Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere »); si osserva al riguardo che per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2021, n. 4781), la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), così da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020, 1227; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317); essa opera, cioè, quando si determina una successiva attività amministrativa della parte pubblica integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378);
Ritenuto pertanto che va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., avendo l’Amministrazione adottato, sia pure tardivamente rispetto al termine di conclusione del procedimento, il provvedimento finale;
Ritenuto infine che le spese di lite, alla luce del comportamento complessivo tenuto dall’Amministrazione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Spese compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6- bis .1 d.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Valerio Bello, Primo Referendario
EN IL, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| EN IL | IT RI |
IL SEGRETARIO