Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. RI Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1619 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Diana Diana, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Salvago, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/05/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i minori figli vengono affidati congiuntamente ai genitori, ma, mentre Per_1
manterrà la residenza e la domiciliazione presso la casa familiare, in Capoterra,
Via Molise n. 24, scegliendo di vivere col padre, RI, invece, risiederà e sarà domiciliato presso la nuova abitazione della madre, sita in Quartu Sant'Elena
(CA), Via Don Luigi Sturzo n. 5, ove entrambi trasferiranno la propria residenza.
Entrambi potranno vedere e stare (anche pernottare) presso il genitore non domiciliatario tutte le volte che lo desidereranno, previo accordo con quest'ultimo e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi minori.
2) Avendo i genitori redditi omologhi, ciascuno di loro si farà carico del mantenimento esclusivo del figlio presso di sé domiciliato: il RU di IL e la BI di RI.
Pag. 2 di 3 L'assegno familiare, d'importo variabile in base alle risultanze dell'ISEE, attualmente di € 362,00 mensili, verrà ripartito al 50% tra i coniugi.
Poichè la separazione di fatto è avvenuta nel mese di novembre 2024 e, da quella data, la signora ha provveduto al mantenimento, in esclusiva, del figlio, Pt_1
RI, mentre l'assegno unico è stato percepito, in esclusiva dal signor Pt_2
quest'ultimo rimborserà alla signora la metà delle mensilità percepite per i Pt_1 mesi di novembre e dicembre 2024, pari ad € 396,00.
Dal mese di gennaio 2025, infatti, è stata comunicata all'INPS la variazione, con suddivisione a metà dell'assegno de quo.
Tutte le spese straordinarie afferenti i figli minori e sino a quando questi, pur raggiunta la maggior età, non diventeranno autonomi, saranno concordate e sostenute al 50% dai coniugi, con relativo riscontro anche documentale, in particolare: spese mediche, scolastiche, extra-scolastiche (es.: viaggi, vacanze studio, corsi di lingua, sportive, di svago e di trasporto).
3) La casa familiare, sita a Capoterra (CA), nella Via Molise n. 24, di proprietà esclusiva del sig. resterà nella disponibilità dello stesso che Parte_2
continuerà ad abitarvi unitamente alla IG . Per_1
La signora potrà prelevare dalla stessa tutti i propri effetti personali ed i Pt_1
mobili ed arredi di sua esclusiva proprietà, nonché quant'altro verrà tra i coniugi concordato, con separato elenco.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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