Ordinanza cautelare 10 dicembre 2024
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/01/2026, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00486/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11801/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11801 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Mariella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 6 settembre 2024, emesso dal Ministro dell’Interno a conclusione del procedimento n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 10 settembre 2024, con il quale è stato decretato il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1998;
nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa TO UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 6 aprile 2021.
Con provvedimento del 6 settembre 2024 l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato, a causa dell’emersione di elementi di controindicazione di carattere penale emersi sul conto del ricorrente.
Avverso tale ultimo provvedimento di diniego dello status è insorto l’interessato, chiedendone l’annullamento, con il presente atto di gravame, affidato ai seguenti motivi di censura:
1. Violazione di legge per falsa o mancata applicazione dell’art. 10-bis L. 241/1990;
2. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione e ingiustizia grave e manifesta, difetto di istruttoria.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio in resistenza, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
Con ordinanza cautelare n. 5672/2024 è stata fissata, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso “[r] itenuto che non appare destituita di fondamento la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative sancite dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, da ultimo modificato dal decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 ”.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. - Il ricorso è meritevole di favorevole apprezzamento.
In particolare, ad avviso del Collegio illegittimo, è da ritenere fondata ed assorbente la dedotta violazione dell’art. 10- bis legge n. 241/1990, di cui al primo motivo di gravame.
Parte ricorrente lamenta, segnatamente, la violazione delle proprie prerogative partecipative da parte della p.a., che ha adottato il provvedimento di diniego, in mancanza di un contraddittorio completo con l’interessato.
Segnatamente, il richiedente rileva che con il preavviso di rigetto del 12 dicembre 2023 il Ministero dell’Interno ha contestato la sola sussistenza del “ procedimento penale n. 8670/01 per invito alla prostituzione e favoreggiamento art. 531 c.p. ”, laddove le motivazioni del decreto di rigetto della sua istanza si poggiano su procedimenti ulteriori e diversi, visto che, in particolare, fanno anche riferimento a “ un ulteriore grave pregiudizio penale, ossia una sentenza di condanna del 18/04/2002 della Corte di Appello di Ancona per violazione dell’art. 73 DPR 309/90, ad anni 6 e mesi 8 di reclusione oltre pena pecuniaria di euro 60.000, con intervenuta riabilitazione in data 15/07/2020 da parte del 5 Tribunale di Sorveglianza di Ancona ”, e fanno, inoltre, riferimento ad un rapporto informativo della Questura di Pesaro e Urbino del 6/07/2022 – pure non citato nell’avviso ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 – “ dal quale emerge che il richiedente annovera segnalazioni per numerosi reati, stupefacenti, tentato omicidio volontario, invito alla prostituzione, sequestro di persona, detenzione di armi ed oggetti atti ad offendere ”.
Orbene, il Collegio rileva che nel caso di specie l’Amministrazione abbia effettivamente omesso di comunicare tutte le ragioni ostative al rilascio del beneficio richiesto dall’aspirante cittadino, visto che con la comunicazione del preavviso di rigetto del 12 dicembre 2023 (v. all. 3 al Ricorso e all. 4 all’Atto di costituzione del Ministero dell’interno del 6 dicembre 2024) viene contestato all’aspirante cittadino quale motivo ostativo al rilascio dell’ambito status il solo procedimento penale n. 8670/01 per invito alla prostituzione e favoreggiamento di cui all’art. 531 c.p.
E, anche a voler tenere conto che riguardo alla sentenza di condanna in appello del 17/04/2001 per violazione del T.U. stupefacenti, l’istante ha potuto rappresentare le proprie ragioni, avendo egli stesso evocato detto precedente in sede di formulazione delle osservazioni in riscontro al preavviso di rigetto, riferendo in particolare dell’intervenuta riabilitazione con decreto della competente autorità giudiziaria del 15 luglio 2020, depositato unitamente all’istanza di cittadinanza, è comunque incontestabile che il provvedimento di diniego sia stato adottato senza la previa comunicazione delle ulteriori ostatività, rappresentate da “ segnalazioni per numerosi reati, stupefacenti, tentato omicidio volontario, invito alla prostituzione, sequestro di persona, detenzione di armi ed oggetti atti ad offendere ”, peraltro allegate in maniera generica, senza alcuna indicazione sulle circostanze di luogo e di tempo né sugli eventuali sviluppi sul piano processuale, profilo che ex se impedisce la formulazione di controdeduzioni adeguate e puntuali, non consentendo neanche di escludere che le condotte da ultimo ascritte all’interessato attengano ai procedimenti penali già in precedenza richiamati.
L’autorità procedente ha, dunque, agito in dispregio alla ratio della previsione di cui al richiamato art. 10- bis , volta a garantire, in un’ottica deflattiva del contenzioso nonché di democraticità dell’azione amministrativa, la pienezza e l’effettività della partecipazione privata alla dinamica procedimentale, mediante l’apporto di contributi propulsivi e collaborativi (“ Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti ”).
L’introduzione nell’ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15 del 2005, del preavviso di rigetto, anticipando alla fase endoprocedimentale l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole, ha voluto assicurare all’interessato, attraverso una forma di partecipazione al procedimento, un confronto con l’Amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza prima dell’adozione della decisione finale.
L'istituto del cd. “preavviso di rigetto” ha così lo scopo di far conoscere alle Amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 05/12/2019, n.834 e 26/06/2019, n. 4413; sez. VI, 06/08/2013, 4111; sez. III 27/06/2013, n. 3525).
Con la novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lettera i), del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito con la legge 11.9.2020, n. 120, peraltro, il Legislatore ha dunque assunto una posizione di intransigenza in relazione al modulo procedimentale partecipativo, in nome di una Amministrazione pubblica trasparente e leale con il cittadino, anche per le finalità compositive dei conflitti e deflattive del carico giudiziario che ne derivano, tanto che il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10- bis della L. 7 n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, non trovando più applicazione la “sanatoria giudiziale” di cui all’art. 21- octies della legge n. 241/1990 (C.d.S., Sez. III, n. 6743 e 7529 del 2021).
Applicando le coordinate tracciate al caso di specie, avente ad oggetto un provvedimento discrezionale, malgrado la tipologia dei riscontrati motivi ostativi al rilascio dello status civitatis (tenuto conto, a tacer d’altro, anche dei contrasti giurisprudenziali che, in relazione a specifiche peculiari fattispecie, è possibile rinvenire), il Collegio ravvisa un’incontestabile violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 da parte della p.a. resistente, che nella fase dell’invio del preavviso di rigetto ha impedito al richiedente lo status di apportare il proprio contributo all’intera istruttoria procedimentale.
Al riguardo, si rende opportuno rammentare che “ l'accoglimento della censura infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento” , pertanto “a fronte di un diniego, ove questo sia annullato il UD non può soffermarsi sulla spettanza del bene della vita, ma deve restituire all'amministrazione il potere di provvedere, affinché questa si ridetermini, seppure con il vincolo conformativo del giudicato formatosi ”, da ciò discendendo che l’Amministrazione “ dovrà nuovamente soffermarsi sull'istanza evidenziando, ove sussistano e con il necessario atto di preavviso, tutti gli eventuali profili ostativi ” (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2330/2018).
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
Sussistono giustificati motivi, attesa la specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA TO, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
TO UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO UD | IA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.