Art. 11.
Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite ammessa ad agevolazioni fiscali, per essere riutilizzati in operazioni di distillazione, debbono essere ottenuti a gradazione alcolica non superiore ad 86°.
Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite ammessa ad agevolazioni fiscali, per essere riutilizzati in operazioni di distillazione, debbono essere ottenuti a gradazione alcolica non superiore ad 86°.