Articolo 11 della Legge 13 agosto 1980, n. 465
Articolo 10Articolo 12
Versione
6 settembre 1980
Art. 11.
Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite ammessa ad agevolazioni fiscali, per essere riutilizzati in operazioni di distillazione, debbono essere ottenuti a gradazione alcolica non superiore ad 86°.
Entrata in vigore il 6 settembre 1980