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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.316/2024 R.G. promossa da
, quale esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 nato a Giugliano in [...] il [...] – C.F. Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. GARAMBONE C.F._1
LUSIANNA come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO e dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 03.07.2025 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 09.01.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. ( nel quale era stata accertata l'insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di frequenza), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 15.12.2023 e l'opposizione depositata in data 09.01.2024 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. In questa fase, tenuto conto delle doglianze specifiche formulate dalla parte, il
Tribunale ha ordinato la rinnovazione delle operazioni peritali nominando un nuovo CTU.
Il CTU nominato nella presente fase, (cfr. consulenza in atti), dopo una ampia e motivata valutazione medico legale, ha concluso accertando la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
In particolare il CTU ha accertato che il minore è affetto da:” DISTURBO
DELL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO, IMMATURITÀ EMOTIVO-
3 AFFETTIVA” ed ha evidenziato: “il quadro patologico di cui è affetto il minore ed a cui sono ascrivibili le eventuali complicanze, riguarda esclusivamente la sfera psico- patologica A riguardo, nella valutazione effettuata presso la UOMI del DS 37 ASL NA2
Nord si pone diagnosi di difficoltà di apprendimento scolastico in bambino con immaturità emotivo-affettiva.”
Il nominato CTU, alla luce della documentazione in atti ed all'esito dell'esame obiettivo, ha altresì precisato: “rifacendoci al periodo in cui è datata la domanda amministrativa, si può oggettivamente affermare che il quadro clinico del minore era tale da soddisfare i requisiti medico-legali tali da poter riconoscere il diritto all'indennità di frequenza con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa (24.09.21) fino a 01.08.2024. La scrivente ha constatato, durante la visita medico legale, un quadro clinico migliorato e pertanto non meritevole della concessione dei benefici economici previsti dalla normativa vigente, tale miglioramento verosimilmente si è concretizzato sei mesi antecedenti alla visita personalmente espletata. Pertanto dal 02.08.2024 non necessita di indennità di frequenza”.
In punto di diritto si osserva che, quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di atp e la seconda in sede di opposizione), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili (cfr.
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4850 del 27/02/2009).
Le motivate conclusioni del CTU nominato nella presente fase trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e pertanto possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
4 Peraltro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nella presente fase non sono state oggetto di contestazioni delle parti.
Sulla base degli esiti dell'accertamento peritale espletati in questa fase la domanda volta al riconoscimento dell'indennità di frequenza va accolta, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 24.09.2021 sino al 01.08.2024.
6. Quanto al governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e, in considerazione del consolidamento del quadro invalidante dalla domanda amministrativa e fino al 01.08.2024. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in atti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore del minore con decorrenza dalla domanda amministrativa (dal 01.10.2021) al 01.08.2024;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente CP_1
che liquida in complessivi € 2.050,00 oltre IVA, CPA e rimb. forf. al 15%, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, CP_1 liquidato in atti.
Aversa, 04.07.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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