Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00042/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01909/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Walter l'Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio in Palermo, via Mariano Stabile 182;
Regione Sicilia Dipartimento Regionale dell'Ambiente, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Dirigente Generale n. -OMISSIS- notificato all'interessata con nota prot. n. -OMISSIS- del 4 agosto 2020, con il quale il Dipartimento regionale dell'Ambiente ha disposto la revoca del contributo già concesso alla TA -OMISSIS- in forza del precedente D.D.G. n. -OMISSIS-;
ove occorra: della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Dipartimento regionale dell'Ambiente - Servizio 4 “Programmazione Interventi Comunitari, Nazionali e Regionali” ha comunicato un nuovo ed illegittimo avvio del procedimento di revoca del D.D.G. n. -OMISSIS-;
di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali, anche non conosciuti dall'odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 novembre 2024 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con l’odierno ricorso, parte ricorrente chiede l’annullamento del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente n. -OMISSIS- con il quale è stata disposta la revoca del contributo concesso con D.D.G. n. -OMISSIS-, unitamente agli atti presupposti.
Espone infatti di aver ottenuto in forza di D.D.G. n. -OMISSIS-, un finanziamento per opere di ristrutturazione di un immobile, da destinare ad attività di turismo rurale per l’offerta di ospitalità, che, dopo lungo iter procedurale e processuale, veniva revocato, con il provvedimento impugnato, per il mancato rispetto del termine entro cui eseguire i lavori.
Si è costituita in giudizio la Regione Sicilia, sollevando preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza straordinaria del 13 novembre 2024, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
II) Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione.
2.1 L’eccezione è fondata.
Come è noto, la giurisdizione deve essere verificata con riferimento all'oggetto della domanda, delineato alla stregua del petitum sostanziale, ovvero in base agli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa fatta valere (Cons. Stato Sez. V, 29-05-2018, n. 3229). Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva, poi, non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, ovvero la concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma l’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione e del tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice (cfr. Cass., Sez. Unite, 7-09-2018, n. 21928; id., 31-12-2018, n. 33688; id., 15-09-2017, n. 21522; id., 15-12-2016, n. 25836; id., 12-01-2021, n. 254).
2.2 Il provvedimento impugnato dispone la revoca del contributo, avendo accertato che “ che la TA -OMISSIS- non ha presentato fatture pagate e quietanzate al 31/12/2015, data finale di ammissibilità delle spese e data ultima affinché i pagamenti effettivamente sostenuti dai beneficiari, sui progetti/operazioni, potevano essere imputati a carico del bilancio UE (vedi Regolamenti CE), né presentato apposita garanzia fideiussoria al fine dell’erogazione dell’anticipazione pari al 50% del contributo concesso”.
Non è condivisibile la tesi di parte ricorrente che qualifica il decreto come atto di annullamento ai sensi dell’art. 21- novies l. n. 241/1990, trattandosi di una revoca adottata in conseguenza di un accertato inadempimento del beneficiario del finanziamento agli obblighi discendenti dal bando,
che indicava come termine ultimo per il completamento dei pagamenti dei lavori finanziati il 31/12/2015.
2.3 Così qualificato il provvedimento impugnato, si richiama l’orientamento oggi consolidato, (Adunanza Plenaria, del 29 gennaio 2014 n. 6) in tema di contributi pubblici, che ha affermato che “ nel caso di revoca del contributo, se essa sia stata disposta per un inadempimento del beneficiario o per lo sviamento dei fondi acquisiti, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, mentre è configurabile una situazione d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se il provvedimento discrezionale attributivo del beneficio sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse ».
Principio ribadito anche recentemente: « La situazione giuridica soggettiva individuabile in capo a colui che aspiri a finanziamenti o sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione possono sintetizzarsi secondo il seguente paradigma: a) tutte le volte in cui la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che prevede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo; b) l'emanazione di siffatto provvedimento determina, poi, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia stata data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario del contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza; c) la situazione giuridica soggettiva del destinatario della sovvenzione torna, invece, ad essere di interesse legittimo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico» (Consiglio di Stato, V, 9 giugno 2022 n. 4716; T.A.R. Milano, sez. IV, 05/06/2023, n.1383, Tar Catanzaro, Sez. I, 23/11/2022, n. 2152).
Conseguentemente, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o all’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, non essendo implicato l’esercizio del potere amministrativo, ma il diritto soggettivo dell'amministrazione al recupero dell’importo e lo speculare diritto soggettivo del beneficiario a trattenerlo.
2.4 Nel caso di specie, la controversia in decisione riguarda proprio la decadenza di un finanziamento per inadempimento di obblighi gravanti nella fase esecutiva; nello specifico, l’inadempimento degli obblighi di rispetto del termine di pagamento dei lavori.
Dunque, secondo l’orientamento esposto al punto precedente, la ricorrente vanta nei confronti della Regione un diritto soggettivo alla conservazione degli importi già riconosciutigli a titolo di finanziamento. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, davanti al quale la lite potrà essere riproposta ai sensi degli artt. 11 c.p.a.
III) Il ricorso, in virtù delle considerazioni che precedono, è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo la causa ricompresa nella sfera di cognizione del giudice civile ordinario.
Si applica, per la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice munito di potestas iudicandi , l’art. 11 c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO