Articolo 10 della Legge 1 aprile 2022, n. 30
Articolo 9Articolo 11
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23 aprile 2022
Art. 10.

Attivita' di controllo

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 , sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 , si veda nelle note all'art. 3.
Entrata in vigore il 23 aprile 2022
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