Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato a Taurianova in piazza Libertà, Parte_1
l'avv. Taccone Giovanni (PEC: , Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 resentata e difesa, per procura in atti, P.IVA_1 dall'avvocato D o (PEC: ; Email_2
RESISTENTE
, in Controparte_2
– P.IVA_2 rappresentato e difeso, per procura generale in atti, dall'a etta Paonessa (PEC: dell'Avvocatura interna. Email_3
Altra RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/01/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di non debenza delle poste creditorie, limitatamente a quelle aventi natura di crediti assicurativi portate dagli avvisi 094 2011 0031059920 000, 094 2012 0026930291 000, 094 2014 0000581741 000 per la sola quota afferente e 094 2014 0017707687 000, CP_2
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2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Rate Premio, Regolazioni Premio e correlate sanzioni civili per gli anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 - 2014, afferenti alla gestione datore di lavoro, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di premi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dalle cartelle esattoriali in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori difensori dichiaratisi antistatari;
”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli Enti evocati, contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, come evidenziato dalle parti convenute. Giova preliminarmente rammentare, giusta l'art. 4, I c., d. l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati». Nella specie risulta – dalla disamina del carteggio versato al procedimento e dalle dichiarazioni delle convenute – l'afferenza della totalità dei carichi rivendicati sopra descritti (dall'Ente impositore per tramite dell'Agente riscossore) all'alveo operativo della disposizione summenzionata. A questo riguardo non si tralasci di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto,
“invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per
“carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo 2 debito e non l'importo complessivo della cartella» e in quella recentemente disciplinata ed introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estensiva della caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro - affidati al riscossore sino al 2015: requisiti tutti riscontrabili nella specie. Va conclusivamente dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso. L'epilogo della lite, influenzato dalla sopravvenienza normativa, giustifica nondimeno la compensazione integrale delle spese giudiziali fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali.
Vibo Valentia, 16/01/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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