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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 949 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DEMESTRI C.F._1
CARLO, come da procura in atti;
E
nato a [...] il Controparte_1
14/05/1967, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
ER PP, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 20/03/2025 i coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e Pt_1 Parte_2
[...] nato a [...] il [...],
[...]
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di NARZOLE il
16/10/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli, (nata a [...] Persona_1
l'11/08/1995), (nata a [...] il [...]), Persona_2 Per_3
(nato a [...] l'[...]) e (nata a [...]
[...] Persona_4
il 30/05/2007;
- che le figlie e erano Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed autosufficienti, mentre le figlie e Persona_5
erano state affidate – già a far data dalla separazione dei Persona_4
coniugi – rispettivamente: la minore alla famiglia di sostegno Per_4
composta da e , con residenza in Quiliano Persona_6 Persona_7
(SV), via Giuseppe Verdi, n. 13, mentre la maggiorenne alla zia Per_5
paterna, sig.ra con residenza presso la di lei abitazione sita Persona_8
in Savona, via Minuto, n. 6/2;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Savona con decreto del 29/09/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
2 “1. i coniugi e Controparte_1 Parte_1
vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti dichiarano di aver risolto, anche in via transattiva, ogni loro reciproco rapporto di debito e di credito, e, conseguentemente, di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro dal punto di vista patrimoniale, ed in relazione alla divisione di beni o somme di denaro esistenti.
3. La presente scrittura sarà vincolante per le parti sin dalla sottoscrizione a prescindere dalla data in cui verrà omologata dal Tribunale Civile di Messina”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2025.
Con atto depositato il 30/09/2025 la figlia dichiarava di essere Per_5
economicamente autosufficiente.
Con dichiarazione sottoscritta il 18/11/2025 i sigg. Persona_6
e riferivano che la figlia dei ricorrenti non era ancora Persona_7 Per_4
economicamente autosufficiente ma che erano disponibili a farsi carico del suo mantenimento economico.
Alla udienza del 03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
3 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Savona con decreto del
29/09/2021, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di NARZOLE il 16/10/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 1, tra , nata a [...] il Parte_1
16/04/1976, e nato a [...] Controparte_1
(AG) il 14/05/1967, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di NARZOLE di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 949 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DEMESTRI C.F._1
CARLO, come da procura in atti;
E
nato a [...] il Controparte_1
14/05/1967, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
ER PP, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 20/03/2025 i coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e Pt_1 Parte_2
[...] nato a [...] il [...],
[...]
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di NARZOLE il
16/10/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli, (nata a [...] Persona_1
l'11/08/1995), (nata a [...] il [...]), Persona_2 Per_3
(nato a [...] l'[...]) e (nata a [...]
[...] Persona_4
il 30/05/2007;
- che le figlie e erano Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed autosufficienti, mentre le figlie e Persona_5
erano state affidate – già a far data dalla separazione dei Persona_4
coniugi – rispettivamente: la minore alla famiglia di sostegno Per_4
composta da e , con residenza in Quiliano Persona_6 Persona_7
(SV), via Giuseppe Verdi, n. 13, mentre la maggiorenne alla zia Per_5
paterna, sig.ra con residenza presso la di lei abitazione sita Persona_8
in Savona, via Minuto, n. 6/2;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Savona con decreto del 29/09/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
2 “1. i coniugi e Controparte_1 Parte_1
vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti dichiarano di aver risolto, anche in via transattiva, ogni loro reciproco rapporto di debito e di credito, e, conseguentemente, di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro dal punto di vista patrimoniale, ed in relazione alla divisione di beni o somme di denaro esistenti.
3. La presente scrittura sarà vincolante per le parti sin dalla sottoscrizione a prescindere dalla data in cui verrà omologata dal Tribunale Civile di Messina”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2025.
Con atto depositato il 30/09/2025 la figlia dichiarava di essere Per_5
economicamente autosufficiente.
Con dichiarazione sottoscritta il 18/11/2025 i sigg. Persona_6
e riferivano che la figlia dei ricorrenti non era ancora Persona_7 Per_4
economicamente autosufficiente ma che erano disponibili a farsi carico del suo mantenimento economico.
Alla udienza del 03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
3 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Savona con decreto del
29/09/2021, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di NARZOLE il 16/10/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 1, tra , nata a [...] il Parte_1
16/04/1976, e nato a [...] Controparte_1
(AG) il 14/05/1967, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di NARZOLE di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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