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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1722 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO Parte_1 P.IVA_1
STATO DI VENEZIA, domiciliato ex lege presso la stessa;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASOLINO Controparte_1 C.F._1
SEBASTIANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
E
1 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
***
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. repert. 10276/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 31 Luglio 2023 e comunicata in pari data;
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia codesta Corte d'Appello, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma
dell'ordinanza del Tribunale di Venezia emessa nel procedimento R.G. n. 1150/2022:
nel merito: rigettare ogni domanda proposta dal ricorrente odierno appellato con il ricorso
introduttivo e, per l'effetto, confermare il provvedimento di diniego emesso dalla Questura di
Verona;
in ogni caso con condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore
dell'appellante.”
Per parte appellata
“I. Preliminarmente Dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e/o Improcedibilità ex artt.
348 bis e ter c.p.c dell'Appello Proposto
II. Nel merito rigettare l'Appello e tutte le domande formulate dall'appellante, in quanto
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa e conseguentemente
confermare Ordinanza resa nel proc civ n. 1150/2022 emessa dal tribunale di Venezia sez.
Immigrazione il 31/07/2023;
III. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive
del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
2 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
ha impugnato il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno Controparte_1
ex art. 19 D.lgs 286/1998 dal medesimo richiesto sulla base della sua parentela di II grado con il
OT , nato il [...], cittadino italiano, per i seguenti motivi: Parte_2
1. Violazione di legge in particolare dell'art. 10 bis legge 241/90 per aver omesso il preavviso di rigetto, eccesso di potere sotto il profilo dell'errata valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e dei presupposti;
2. Violazione di legge d.lgs. n. 30/2007 e art. 3, c. 1, direttiva 2004/38/CE, requisito della convivenza con parente cittadino italiano, prescindibilità in quanto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari va concesso al cittadino straniero parente con un cittadino italiano, anche se non convivente, posto che la convivenza non è requisito previsto dal d.lgs. n.
30/2007, come riconosciuto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10925/2019, seppure in fattispecie relativa all'ipotesi di coniugio.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il , deducendo che era stata accertata la Parte_1
non convivenza del richiedente con il OT, cittadino italiano, assenza di convivenza provata sia con i plurimi accessi effettuati dalle forze dell'ordine nell'indirizzo indicato dal richiedente stesso, sia con il riconoscimento da parte del medesimo di viver in un camper in altro luogo con i propri figli. Inoltre, deduceva che era inapplicabile il D. Lgs 30/2007 e sosteneva che,
comunque, il richiedente non rientrava in nessuna delle categorie previste dall'art. 2 comma 1
lett. b) D.Lgs. 30/07 e dall'art. 3 comma 2 lett. a). Affermava, altresì, che erano insussistenti i
3 presupposti ex art. 19 d. lgs 286/1998, sulla base della cui normativa ID aveva CP_1
effettivamente richiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari alla Questura di Verona,
mancando il requisito della convivenza con il OT cittadino italiano.
3. All'udienza del 11 gennaio 2023 compariva il ricorrente che dichiarava “di vivere a
Verona in un camper ora parcheggiato in zone possibili per il park dei camper in Verona, con
mia moglie e 3 figli, una figlia frequenta la scuola, gli altri lavorano con lavori saltuari.
Nessuno di noi ha un permesso di soggiorno. Mio OT vive con i suoi genitori e vivono a
Villamarzana. Io sono un profugo bosniaco. Con la mia famiglia avevamo ospitalità appena
arrivati in Italia presso il monsignor in Verona, poi nel 2021 lui è stato trasferito a Per_1
Roma e noi abbiamo perso la possibilità dell'alloggio. Non riesco a lavorare con contratto per
la mancanza di permesso di soggiorno.” Il difensore chiedeva, quindi, un rinvio per allegare documentazione relativa al domicilio e alloggio, nonché per documentare un contratto di lavoro ove la Questura avesse restituito la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno in ottemperanza alla sospensiva concessa. In data 29 marzo 2023 depositava Controparte_1
documentazione consistente in un'autodichiarazione relativa al suo stato di famiglia, non sottoscritta né corredata di alcun documento d'identità e una comunicazione della Questura che,
in ossequio alla sospensiva, consentiva la permanenza nel territorio di la CP_2
quale, in tesi del richiedente, era sua moglie. All'udienza del 3 aprile 2023 nessuno compariva in udienza e il Tribunale, verificato comunque il deposito documentale, riservava la decisione.
4. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia, ritenendo che fosse Controparte_1
cittadino croato, annullava il provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno in quanto il d.lgs n. 30/2007 non prevede la convivenza con il parente italiano come requisito, considerando
4 anche la peculiare situazione di vita dell' profugo dal 1986 dalla Jugoslavia, la quale CP_1
doveva essere valorizzata al pari dei legami familiari. Compensava le spese di lite attesa la peculiarità della fattispecie.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 29 settembre 2023 il
[...]
impugnava la predetta sentenza sulla base di un unico motivo di appello con il Parte_3
quale lamentava la violazione e falsa applicazione della disciplina di cui al d. lgs. n. 286/98 e di cui al d. lgs. 30/2007. In primo luogo, evidenziava che vi erano due errori di fatto nella ricostruzione del Tribunale, che aveva ritenuto che il cittadino richiedente fosse croato (mentre era bosniaco) e aveva fatto riferimento ad un rapporto di coniugio che non richiedeva la convivenza, quando il rapporto di parentela in realtà esistente era con il OT di 9 anni,
cittadino italiano ma con il quale, pacificamente, non conviveva e del quale non era a carico.
Sosteneva, poi, che la domanda era stata formulata alla Questura di Verona ai sensi del d.lgs
286/98 e non poteva il Tribunale esaminare la fattispecie ai sensi del d.lgs 30/2007, che non era norma invocata dal richiedente nell'istanza formulata. Quanto alla prima norma evidenziava che era pacifico che difettasse il requisito della convivenza. In ogni caso affermava che, anche a voler ritenere applicabile la normativa di cui al d. lgs 30/2007, la fattispecie concreta non rientrava in nessuna delle ipotesi previste dalla medesima normativa. Chiedeva, quindi, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensiva che veniva concessa da questa Corte.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale contestava l'impugnazione sostenendo che non fosse rilevante il requisito della convivenza e che sussistessero tutti i presupposti per
5 l'annullamento del provvedimento della Questura impugnato avanti al Tribunale.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'esito dell'udienza del 24 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, con ordinanza del 25 marzo 2025, dal Consigliere Istruttore nominato, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dell'unico motivo di impugnazione, nei diversi profili nel quale è articolato.
Il motivo è da ritenersi fondato.
Si osserva, in primo luogo, che è pacifico che il richiedente sia cittadino bosniaco,
riconoscendolo lui stesso (cfr doc. 1 del ). Parte_1
Altro fatto pacifico in causa è che non convive con il OT , di Controparte_1 Pt_2
cittadinanza italiana. Il fatto è stato accertato dalla Polizia municipale del Comune di Sant'Anna
d'Alfaedo con accertamenti riepilogati nella attestazione del 16 settembre 2021, agli atti di causa e non è comunque contestato dal richiedente che, invece, censura la rilevanza data all'assenza di convivenza nella decisione resa dalla Questura, ritenendola non dirimente.
Esaminando la domanda formulata alla va innanzitutto rilevato che il rinnovo del CP_3
permesso di soggiorno per motivi familiari è stato richiesto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs
286/98, quale familiare convivente con parente entro il secondo grado di nazionalità italiana.
L'art. 19 citato, al secondo comma, prevede che “2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei
casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: (…) c) degli stranieri conviventi con
parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
”
6 Presupposto, quindi, per il divieto di espulsione è la convivenza, in questo caso pacificamente assente. Ancora, va esaminato l'art. 30 del medesimo decreto legislativo che detta le norme per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, secondo cui: “
1. Fatti salvi i
casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi
familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento
familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti
dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano
contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti
in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del
familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto
dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido
permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il
permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un
valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della
potestà genitoriale secondo la legge italiana.”
7 La ratio della norma è il rispetto e la tutela dei legami familiari stretti, connotati da una condivisione della vita familiare, tanto che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7427/2020, ha statuito che: “La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è
riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando
ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita
in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno
per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della
convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999
e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998.”
Il caso in esame è analogo a quello sopra esaminato, perché la condivisione di vita familiare con il OT non è neppure allegata dalla parte richiedente. Pt_2
Del resto, le categorie per le quali può chiedersi il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 del d.lgs
286/1998 non contemplano l'ascendente, a meno che non si tratti di genitore a carico del figlio richiedente il ricongiungimento e presuppongono, comunque, la disponibilità di un alloggio e di adeguati redditi del soggetto che richiede il ricongiungimento del proprio familiare.
8.1. Premesso quanto sopra sulla normativa sulla base della quale ha chiesto Controparte_1
il permesso di soggiorno, si osserva che il medesimo invoca l'applicazione del d. lgs. 30/2007 e di quella giurisprudenza in tema di coniugio secondo la quale non è necessaria la prova della convivenza, laddove il richiedente sia coniuge di un cittadino italiano. Sul punto la Suprema
Corte con la sentenza n. 23598/2006 aveva postulato l'imprescindibilità della convivenza,
sostenendo che: “In tema di disciplina dell'immigrazione, ai sensi degli artt. 19 e 30, comma 1-
bis, del d.lgs. 25 luglio 1989, n. 286, il matrimonio con un cittadino italiano in tanto conferisce
8 allo straniero il diritto al soggiorno in Italia, sia ai fini del rilascio del relativo permesso che ai
fini del divieto di espulsione, in quanto ad esso faccia riscontro l'effettiva convivenza, e fino a
quando sussista tale requisito, la cui prova è a carico dello stesso straniero, non essendo la
convivenza presumibile in base al mero vincolo coniugale né alle mere risultanze anagrafiche.
Tale disciplina non contrasta con il principio di diritto comunitario che vieta ad uno Stato
membro di negare il permesso di soggiorno e di adottare misure di espulsione nei confronti del
cittadino di un Paese terzo che possa fornire la prova della sua identità e del suo matrimonio
con un cittadino di uno Stato membro, per il solo motivo che egli è entrato illegalmente nel suo
territorio, essendo tale principio volto ad assicurare la tutela della vita familiare dei cittadini
degli Stati membri, la quale postula proprio quella convivenza che il legislatore interno ha
legittimamente eretto a parametro di meritevolezza della tutela accordata.”. Più di recente in tema di coniugio la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 6447/2021 ha invece affermato che: “In
materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino
extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non
presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del
richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato
ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida"
elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad
escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione,
recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso.”
Deve osservarsi, tuttavia, che il rilievo che viene dato alla mancanza di convivenza in sede di matrimonio è comprensibile tenuto conto che anche per il rilascio della carta di soggiorno ai
9 sensi del d. lgs 30/2007, la convivenza non è presupposto necessario e che la stessa rileva solo in quanto idonea a provare che si tratta di matrimonio fittizio.
Nel caso in esame, però, il richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno non è coniuge di cittadino italiano e non rientra neppure tra le categorie di familiare indicate dall'art. 2 del d.lgs
30/2007, che prevede:
“Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) "familiare":
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base
della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante
equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla
pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui
alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);”.
come detto, non ha coniuge italiano, non è a carico del OT minorenne Controparte_1
cittadino italiano (nato nel 2014) e non rientra in nessuna delle altre categorie.
Né egli rientra in alcun modo nell'ulteriore ipotesi di cui all'art. 3 comma 2 lett. a), relativo a:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1,
lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare
del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino
10 dell'Unione lo assista personalmente”.
Quindi, a prescindere da ogni valutazione sulla possibilità per la Questura di modificare il titolo in base al quale la richiesta di permesso di soggiorno è stata formulata ( chiedeva Controparte_1
il permesso di soggiorno in base agli artt. 19, 29 e 30 del D. Lgs n. 286/1998 mentre con il ricorso invocava l'applicazione del Decreto Legislativo n. 30/2017), la mancata convivenza,
indice di mancanza di legami familiari solidi ed effettivi, non consente a questa Corte di ritenere corretta, in ogni caso, la decisione assunta dal Tribunale della sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, condividendosi, sotto questo profilo, la valutazione effettuata dalla che ha condotto al diniego del rinnovo del permesso di CP_3
soggiorno. L'assenza, poi, di un domicilio certo, mai comunicato alla Questura e la pacifica assenza di convivenza, rendono di fatto strumentali le censure dal medesimo mosse sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, l'invio del quale non avrebbe potuto consentire una diversa decisione alla Questura, per tutte le ragioni come sopra enucleate.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, accolto l'appello proposto e, in riforma dell'ordinanza impugnata, va rigettato il ricorso di avverso il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. Controparte_1
10. Le spese di lite devono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio in ragione del contrasto giurisprudenziale di cui si è dato conto sulla rilevanza della convivenza, seppur relativa alla diversa categoria del coniuge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque
11 assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'ordinanza impugnata:
a) Rigetta la domanda di annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 19 D.lgs 286/1998 richiesto da sulla base della sua parentela di Controparte_1
II grado con il OT , nato il [...], cittadino italiano;
Parte_2
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1722 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO Parte_1 P.IVA_1
STATO DI VENEZIA, domiciliato ex lege presso la stessa;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASOLINO Controparte_1 C.F._1
SEBASTIANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
E
1 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
***
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. repert. 10276/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 31 Luglio 2023 e comunicata in pari data;
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia codesta Corte d'Appello, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma
dell'ordinanza del Tribunale di Venezia emessa nel procedimento R.G. n. 1150/2022:
nel merito: rigettare ogni domanda proposta dal ricorrente odierno appellato con il ricorso
introduttivo e, per l'effetto, confermare il provvedimento di diniego emesso dalla Questura di
Verona;
in ogni caso con condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore
dell'appellante.”
Per parte appellata
“I. Preliminarmente Dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e/o Improcedibilità ex artt.
348 bis e ter c.p.c dell'Appello Proposto
II. Nel merito rigettare l'Appello e tutte le domande formulate dall'appellante, in quanto
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa e conseguentemente
confermare Ordinanza resa nel proc civ n. 1150/2022 emessa dal tribunale di Venezia sez.
Immigrazione il 31/07/2023;
III. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive
del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
2 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
ha impugnato il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno Controparte_1
ex art. 19 D.lgs 286/1998 dal medesimo richiesto sulla base della sua parentela di II grado con il
OT , nato il [...], cittadino italiano, per i seguenti motivi: Parte_2
1. Violazione di legge in particolare dell'art. 10 bis legge 241/90 per aver omesso il preavviso di rigetto, eccesso di potere sotto il profilo dell'errata valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e dei presupposti;
2. Violazione di legge d.lgs. n. 30/2007 e art. 3, c. 1, direttiva 2004/38/CE, requisito della convivenza con parente cittadino italiano, prescindibilità in quanto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari va concesso al cittadino straniero parente con un cittadino italiano, anche se non convivente, posto che la convivenza non è requisito previsto dal d.lgs. n.
30/2007, come riconosciuto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10925/2019, seppure in fattispecie relativa all'ipotesi di coniugio.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il , deducendo che era stata accertata la Parte_1
non convivenza del richiedente con il OT, cittadino italiano, assenza di convivenza provata sia con i plurimi accessi effettuati dalle forze dell'ordine nell'indirizzo indicato dal richiedente stesso, sia con il riconoscimento da parte del medesimo di viver in un camper in altro luogo con i propri figli. Inoltre, deduceva che era inapplicabile il D. Lgs 30/2007 e sosteneva che,
comunque, il richiedente non rientrava in nessuna delle categorie previste dall'art. 2 comma 1
lett. b) D.Lgs. 30/07 e dall'art. 3 comma 2 lett. a). Affermava, altresì, che erano insussistenti i
3 presupposti ex art. 19 d. lgs 286/1998, sulla base della cui normativa ID aveva CP_1
effettivamente richiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari alla Questura di Verona,
mancando il requisito della convivenza con il OT cittadino italiano.
3. All'udienza del 11 gennaio 2023 compariva il ricorrente che dichiarava “di vivere a
Verona in un camper ora parcheggiato in zone possibili per il park dei camper in Verona, con
mia moglie e 3 figli, una figlia frequenta la scuola, gli altri lavorano con lavori saltuari.
Nessuno di noi ha un permesso di soggiorno. Mio OT vive con i suoi genitori e vivono a
Villamarzana. Io sono un profugo bosniaco. Con la mia famiglia avevamo ospitalità appena
arrivati in Italia presso il monsignor in Verona, poi nel 2021 lui è stato trasferito a Per_1
Roma e noi abbiamo perso la possibilità dell'alloggio. Non riesco a lavorare con contratto per
la mancanza di permesso di soggiorno.” Il difensore chiedeva, quindi, un rinvio per allegare documentazione relativa al domicilio e alloggio, nonché per documentare un contratto di lavoro ove la Questura avesse restituito la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno in ottemperanza alla sospensiva concessa. In data 29 marzo 2023 depositava Controparte_1
documentazione consistente in un'autodichiarazione relativa al suo stato di famiglia, non sottoscritta né corredata di alcun documento d'identità e una comunicazione della Questura che,
in ossequio alla sospensiva, consentiva la permanenza nel territorio di la CP_2
quale, in tesi del richiedente, era sua moglie. All'udienza del 3 aprile 2023 nessuno compariva in udienza e il Tribunale, verificato comunque il deposito documentale, riservava la decisione.
4. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia, ritenendo che fosse Controparte_1
cittadino croato, annullava il provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno in quanto il d.lgs n. 30/2007 non prevede la convivenza con il parente italiano come requisito, considerando
4 anche la peculiare situazione di vita dell' profugo dal 1986 dalla Jugoslavia, la quale CP_1
doveva essere valorizzata al pari dei legami familiari. Compensava le spese di lite attesa la peculiarità della fattispecie.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 29 settembre 2023 il
[...]
impugnava la predetta sentenza sulla base di un unico motivo di appello con il Parte_3
quale lamentava la violazione e falsa applicazione della disciplina di cui al d. lgs. n. 286/98 e di cui al d. lgs. 30/2007. In primo luogo, evidenziava che vi erano due errori di fatto nella ricostruzione del Tribunale, che aveva ritenuto che il cittadino richiedente fosse croato (mentre era bosniaco) e aveva fatto riferimento ad un rapporto di coniugio che non richiedeva la convivenza, quando il rapporto di parentela in realtà esistente era con il OT di 9 anni,
cittadino italiano ma con il quale, pacificamente, non conviveva e del quale non era a carico.
Sosteneva, poi, che la domanda era stata formulata alla Questura di Verona ai sensi del d.lgs
286/98 e non poteva il Tribunale esaminare la fattispecie ai sensi del d.lgs 30/2007, che non era norma invocata dal richiedente nell'istanza formulata. Quanto alla prima norma evidenziava che era pacifico che difettasse il requisito della convivenza. In ogni caso affermava che, anche a voler ritenere applicabile la normativa di cui al d. lgs 30/2007, la fattispecie concreta non rientrava in nessuna delle ipotesi previste dalla medesima normativa. Chiedeva, quindi, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensiva che veniva concessa da questa Corte.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale contestava l'impugnazione sostenendo che non fosse rilevante il requisito della convivenza e che sussistessero tutti i presupposti per
5 l'annullamento del provvedimento della Questura impugnato avanti al Tribunale.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'esito dell'udienza del 24 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, con ordinanza del 25 marzo 2025, dal Consigliere Istruttore nominato, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dell'unico motivo di impugnazione, nei diversi profili nel quale è articolato.
Il motivo è da ritenersi fondato.
Si osserva, in primo luogo, che è pacifico che il richiedente sia cittadino bosniaco,
riconoscendolo lui stesso (cfr doc. 1 del ). Parte_1
Altro fatto pacifico in causa è che non convive con il OT , di Controparte_1 Pt_2
cittadinanza italiana. Il fatto è stato accertato dalla Polizia municipale del Comune di Sant'Anna
d'Alfaedo con accertamenti riepilogati nella attestazione del 16 settembre 2021, agli atti di causa e non è comunque contestato dal richiedente che, invece, censura la rilevanza data all'assenza di convivenza nella decisione resa dalla Questura, ritenendola non dirimente.
Esaminando la domanda formulata alla va innanzitutto rilevato che il rinnovo del CP_3
permesso di soggiorno per motivi familiari è stato richiesto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs
286/98, quale familiare convivente con parente entro il secondo grado di nazionalità italiana.
L'art. 19 citato, al secondo comma, prevede che “2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei
casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: (…) c) degli stranieri conviventi con
parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
”
6 Presupposto, quindi, per il divieto di espulsione è la convivenza, in questo caso pacificamente assente. Ancora, va esaminato l'art. 30 del medesimo decreto legislativo che detta le norme per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, secondo cui: “
1. Fatti salvi i
casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi
familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento
familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti
dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano
contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti
in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del
familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto
dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido
permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il
permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un
valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della
potestà genitoriale secondo la legge italiana.”
7 La ratio della norma è il rispetto e la tutela dei legami familiari stretti, connotati da una condivisione della vita familiare, tanto che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7427/2020, ha statuito che: “La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è
riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando
ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita
in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno
per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della
convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999
e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998.”
Il caso in esame è analogo a quello sopra esaminato, perché la condivisione di vita familiare con il OT non è neppure allegata dalla parte richiedente. Pt_2
Del resto, le categorie per le quali può chiedersi il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 del d.lgs
286/1998 non contemplano l'ascendente, a meno che non si tratti di genitore a carico del figlio richiedente il ricongiungimento e presuppongono, comunque, la disponibilità di un alloggio e di adeguati redditi del soggetto che richiede il ricongiungimento del proprio familiare.
8.1. Premesso quanto sopra sulla normativa sulla base della quale ha chiesto Controparte_1
il permesso di soggiorno, si osserva che il medesimo invoca l'applicazione del d. lgs. 30/2007 e di quella giurisprudenza in tema di coniugio secondo la quale non è necessaria la prova della convivenza, laddove il richiedente sia coniuge di un cittadino italiano. Sul punto la Suprema
Corte con la sentenza n. 23598/2006 aveva postulato l'imprescindibilità della convivenza,
sostenendo che: “In tema di disciplina dell'immigrazione, ai sensi degli artt. 19 e 30, comma 1-
bis, del d.lgs. 25 luglio 1989, n. 286, il matrimonio con un cittadino italiano in tanto conferisce
8 allo straniero il diritto al soggiorno in Italia, sia ai fini del rilascio del relativo permesso che ai
fini del divieto di espulsione, in quanto ad esso faccia riscontro l'effettiva convivenza, e fino a
quando sussista tale requisito, la cui prova è a carico dello stesso straniero, non essendo la
convivenza presumibile in base al mero vincolo coniugale né alle mere risultanze anagrafiche.
Tale disciplina non contrasta con il principio di diritto comunitario che vieta ad uno Stato
membro di negare il permesso di soggiorno e di adottare misure di espulsione nei confronti del
cittadino di un Paese terzo che possa fornire la prova della sua identità e del suo matrimonio
con un cittadino di uno Stato membro, per il solo motivo che egli è entrato illegalmente nel suo
territorio, essendo tale principio volto ad assicurare la tutela della vita familiare dei cittadini
degli Stati membri, la quale postula proprio quella convivenza che il legislatore interno ha
legittimamente eretto a parametro di meritevolezza della tutela accordata.”. Più di recente in tema di coniugio la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 6447/2021 ha invece affermato che: “In
materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino
extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non
presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del
richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato
ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida"
elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad
escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione,
recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso.”
Deve osservarsi, tuttavia, che il rilievo che viene dato alla mancanza di convivenza in sede di matrimonio è comprensibile tenuto conto che anche per il rilascio della carta di soggiorno ai
9 sensi del d. lgs 30/2007, la convivenza non è presupposto necessario e che la stessa rileva solo in quanto idonea a provare che si tratta di matrimonio fittizio.
Nel caso in esame, però, il richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno non è coniuge di cittadino italiano e non rientra neppure tra le categorie di familiare indicate dall'art. 2 del d.lgs
30/2007, che prevede:
“Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) "familiare":
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base
della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante
equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla
pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui
alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);”.
come detto, non ha coniuge italiano, non è a carico del OT minorenne Controparte_1
cittadino italiano (nato nel 2014) e non rientra in nessuna delle altre categorie.
Né egli rientra in alcun modo nell'ulteriore ipotesi di cui all'art. 3 comma 2 lett. a), relativo a:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1,
lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare
del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino
10 dell'Unione lo assista personalmente”.
Quindi, a prescindere da ogni valutazione sulla possibilità per la Questura di modificare il titolo in base al quale la richiesta di permesso di soggiorno è stata formulata ( chiedeva Controparte_1
il permesso di soggiorno in base agli artt. 19, 29 e 30 del D. Lgs n. 286/1998 mentre con il ricorso invocava l'applicazione del Decreto Legislativo n. 30/2017), la mancata convivenza,
indice di mancanza di legami familiari solidi ed effettivi, non consente a questa Corte di ritenere corretta, in ogni caso, la decisione assunta dal Tribunale della sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, condividendosi, sotto questo profilo, la valutazione effettuata dalla che ha condotto al diniego del rinnovo del permesso di CP_3
soggiorno. L'assenza, poi, di un domicilio certo, mai comunicato alla Questura e la pacifica assenza di convivenza, rendono di fatto strumentali le censure dal medesimo mosse sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, l'invio del quale non avrebbe potuto consentire una diversa decisione alla Questura, per tutte le ragioni come sopra enucleate.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, accolto l'appello proposto e, in riforma dell'ordinanza impugnata, va rigettato il ricorso di avverso il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. Controparte_1
10. Le spese di lite devono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio in ragione del contrasto giurisprudenziale di cui si è dato conto sulla rilevanza della convivenza, seppur relativa alla diversa categoria del coniuge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque
11 assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'ordinanza impugnata:
a) Rigetta la domanda di annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 19 D.lgs 286/1998 richiesto da sulla base della sua parentela di Controparte_1
II grado con il OT , nato il [...], cittadino italiano;
Parte_2
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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