TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2563/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2563/2022 promossa da:
(c.f. ), residente in Campli (Te), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Lucio Capanna ed elettivamente domiciliata in Castiglione Messer Raimondo (Te), alla Via
Piane, n. 119, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice -
contro
(c.f. , con sede in in persona del Presidente, e Controparte_2 P.IVA_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati, elettivamente domiciliata a alla Via Mario Capuani, n. 38, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra CP_2
Acciaro, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta -
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art. 2051 - 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice: “Voglia l'On.le Giudicante adito, in accoglimento del presente atto di citazione, disattese le avverse istanze, 1. accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro verificatosi il 09/04/2022, in località C.da Valle Vignale di Notaresco (TE), in danno del veicolo Ford Focus, targato “GA801EK”, di proprietà della IG.ra , è da attribuire all'Ente convenuto, , in Controparte_1 Controparte_2 persona del Presidente p.t., per le motivazioni tutte rassegnate nella narrativa che precede;
2. accertare e dichiarare il diritto della IG.ra a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni Controparte_1 materiali riportati dal veicolo Ford Focus targato “GA801EK” di sua proprietà, per l'intero valore di €
7.191,95 in una al ristoro del danno c.d. da “fermo tecnico” da quantificarsi nella somma non inferiore ad € 500,00 ovvero nella diversa somma che parrà di giustizia;
3. per l'effetto, condannare la CP_2
a versare in favore della IG.ra , a titolo di risarcimento del danno materiale,
[...] Controparte_1 la complessiva somma di € 7.691,95 (di cui € 7.191,95 per la riparazione del danno ed € 500,00 per il fermo tecnico del veicolo) ovvero la diversa somma che parrà di giustizia. Vinte, in ogni caso, le spese e gli onorari di giudizio”.
Convenuto, “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare: - in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da con atto di citazione del 6 settembre 2022; - subordinatamente: nella Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro la CP_2
previa declaratoria di responsabilità concorrente di (che risponde della
[...] Controparte_1 condotta del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma III, cod. civile) nella produzione dell'evento dannoso, contenere il risarcimento dovuto all'attrice entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all' e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e Controparte_3 dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria; - con la rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Controparte_1
Tribunale l' di per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_4 CP_2 danni riportati dalla propria autovettura, in data 09 aprile 2022, alle ore 01:00 circa, allorquando
, alla guida del veicolo Ford Focus targato “GA801EK”, di proprietà della medesima Controparte_5 attrice, mentre percorreva la S.P. 19 da Roseto degli BR (TE), all'altezza di C.da Valle Vignale, nel territorio extraurbano del Comune di Notaresco (TE), si trovava la strada sbarrata da un albero caduto sulla carreggiata e, per evitare la collisione con esso, dirigeva la vettura verso il margine destro ed usciva di strada, con conseguenti danni al veicolo preventivati in una spesa pari ad euro 7.191,95 e in una spesa pari ad euro 500,00 per fermo tecnico.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice, che:- in data 09.04.2022, alle ore 01:00 circa, il CP_5
, alla guida del veicolo Ford Focus targato “GA801EK”, di proprietà della ,
[...] Controparte_1 mentre percorreva la S.P. 19 da Roseto degli BR (TE) in direzione San Nicolò a Tordino (TE), all'altezza di C.da Valle Vignale, nel territorio extraurbano del Comune di Notaresco (TE), si imbatteva, in maniera imprevedibile ed inevitabile, in un albero abbattuto che invadeva l'intera carreggiata della predetta strada provinciale e quindi, anche la corsia di marcia percorsa dal suddetto veicolo impedendone il transito;
- il conducente, al fine di evitare lo scontro con il suddetto albero, si vedeva costretto ad effettuare una manovra d'emergenza, sterzando bruscamente e dirigendo il veicolo sul margine destro della corsia ove era presente una vistosa frana che aveva creato un dislivello/distacco tra il margine destro della carreggiata e la banchina stradale, causando così ingenti danni al veicolo di proprietà dell'attrice; - al momento dell'attraversamento del tratto interessato dalla frana il veicolo suddetto veniva danneggiato nella parte inferiore a causa dell'urto con il dislivello creatosi tra la sede viaria e la banchina e a seguito dell'occorso il veicolo riportava danni di entità tale da non poter più proseguire la corsa e si rendeva necessario l'intervento di un mezzo di soccorso stradale per il recupero del mezzo, effettuato dall'FF AN , con sede in Controparte_6
Campli che, per il ripristino della funzionalità del veicolo, emetteva preventivo di spesa quantificando la somma necessaria per la riparazione del mezzo in € 7.191,95; - pertanto, ricorrono i presupposti per CP_ la declaratoria di responsabilità esclusiva del citato con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
Costituitasi in giudizio, la convenuta, ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'insussistenza di responsabilità
a carico della per colpa del conducente della vettura attorea, per i motivi in atti. Controparte_2
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, rigettata la richiesta consulenza tecnica ritenuta ininfluente ai fini del decidere, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in seguito a scioglimento di riserva, la causa, con parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
----------
La domanda di parte attrice appare in parte fondata nella misura e per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'istruttoria espletata consente di ricostruire in maniera chiara e puntuale l'occorso per cui è causa e l'attribuzione della relativa responsabilità alla in quanto ente proprietario e Controparte_2 custode della strada teatro dell'evento.
Dalle foto allegate e dalla deposizione testimoniale del IG. , passeggero del veicolo Testimone_1 incidentato e sulla cui credibilità non vi sono motivi di dubitare, risulta confermata la dinamica del sinistro come riferita in citazione;
riferisce invero il teste che in orario notturno, l'auto a bordo della quale viaggiava, ha trovato la strada invasa da un albero caduto, senza alcuna segnalazione, che occupava tutta la carreggiata sinistra ed arrivava ad occupare anche quella di loro percorrenza;
il conducente ha cercato di sterzare ma ha sbandato, finendo sulla banchina destra, non delimitata da guardrail, nella quale però vi era un dislivello sotto il manto erboso di circa 50 cm, non visibile ed a causa del quale non riusciva la manovra di emergenza.
Il teste , che si è recato sul posto il giorno dopo per ritirare il mezzo incidentato Testimone_2
e portarlo alla riparazione, conferma il nesso causale con l'occorso; pur non avendo assistito all'incidente ha affermato di aver visto il giorno dopo dei pezzi di tronco tagliati e accatastati ai lati della strada;
ha confermato sul posto la presenza del dislivello tra la strada e la banchina franata, non ben visibile, che presentavano un dislivello discendente verso valle.
Entrambi i testi riferiscono che il tratto stradale in questione non è illuminato e non vi sono abitazioni vicine, né c'era segnaletica attestante la possibile situazione di pericolo.
D'altro canto, lo stesso Ente costituitosi, non nega la presenza dell'albero o della banchina franata, escludendo la responsabilità a causa della condotta di guida del conducente non consona, per la quale lo stesso, in tratto stradale rettilineo e in ora notturna, non ha adeguato la velocità, non riuscendo così ad evitare l'ostacolo, da ritenersi ben visibile.
Deve ritenersi tuttavia, che per quel che si evince dalla foto in atti, il tratto di strada non appare rettilineo mentre, per quel che concerne la banchina, il dislivello tra il manto stradale ed il terreno, coperto dall'erba, è atto a costituire una indubbia insidia, non visibile e non facilmente evitabile di fronte all'ostacolo dell'albero caduto che il conducente del veicolo incidentato si è trovato davanti all'improvviso.
Invero, l'attore invoca la responsabilità dell'ente, sotto tre diversi profili, l'omessa manutenzione degli alberi che tratteggiano la strada, l'omessa manutenzione della banchina e la mancanza di idonea segnaletica, in un tratto peraltro privo di illuminazione.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, deve ritenersi in punto di diritto, che appaiono ampiamente soddisfatti i requisiti richiesti dall'art 2051 c.c..
Il carattere oggettivo della responsabilità per i danni arrecati da cose in custodia è stato recentemente riconfermato dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 20943/2022 secondo cui 'La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode' (cfr. Cass. civ. sez. un., 30/06/2022, n. 20943).
Con orientamento ugualmente consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha ormai inequivocabilmente chiarito che la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. è anche applicabile ai proprietari o concessionari delle strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione, presumendosi gli stessi responsabili dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso fortuito (cfr. Cass. Civ. sez. III,
18/02/2014; nel medesimo senso si veda anche: Cass. Civ. sez. III, 12/03/2013, n. 6101; Cass. Civ. sez.
VI, 19/03/2018, n. 6703; Cass. Civ. sez. III, 02/07/2019, n. 17658; Cass. Civ. sez. III, 18/06/2019, n.
16295).
In altri termini, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. della P.A. opera anche in relazione alle strade pubbliche, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo i soggetti che ne hanno la custodia liberati dalla responsabilità suddetta solo ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eIGibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. civ. n.
16295/2019).
Ancora, “in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorchè appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza”
(cfr. Cass. 23562/2011; Cass. 15302/2013; Cass. civ. ord.
9.3.2020 n. 6651).
Tale obbligo, concerne non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta eIGenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta Pa pertanto la responsabilità della per i danni che ai medesimi e siano derivati (Cassazione Civile, Sez.
III, 09/07/2021 n. 19610).
Nessuna prova liberatoria, nella fattispecie, è stata dedotta dall'Ente, non essendo stati evidenziati eventi anomali che possano aver determinato la caduta dell'albero o la frana ed il conseguente pericoloso dislivello sulla banchina laterale, peraltro priva di guardrail, tali da poter integrare prova liberatoria, né è stata dimostrata la regolare manutenzione ed il controllo degli alberi che costeggiano la strada da parte della e della banchina, tali da poter escludere la propria responsabilità, come CP_2 delineata ai sensi dell'art. 2015 c.c..
Pertanto la andrà condannata a risarcire i danni subiti dall'autovettura di proprietà della IG.ra CP_2 in conseguenza dell'incidente per cui è causa. CP_1
Procedendo al quantum, parte attrice ha allegato un preventivo, confermato in udienza dal IG. CP_6
, titolare dell'omonima FF.
[...]
Il teste, ha confermato il nesso causale tra il tipo di sinistro ed i danni riscontrati, per lo più non visibili in quanto presenti all'interno, nei radiatori che si sono strappati e nella parte di sotto dove c'è la culla motore, oltre alla carrozzeria;
il teste ha confermato anche che poi il veicolo è stato riparato al costo più
o meno del preventivo.
Non risultando tuttavia allegate fatture, potrà riconoscersi il costo delle riparazioni al netto dell'IVA, per un totale di € 7191,95.
Non si ritiene invece di dover riconoscere alcuna voce a titolo di fermo tecnico, in assenza della relativa prova, atteso che per costante giurisprudenza, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. Civ. ord. 9348/2019; Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389; Cass. Civ. ord. n. n. 15262 del 2023).
Le spese della procedura seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così Controparte_1 provvede:
1) Accertata e dichiara la responsabilità della nella causazione del sinistro per Controparte_2 cui è causa e, per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di proprietà di parte attrice, in nesso causale con lo stesso, che quantifica complessivamente in €
7191,95, oltre interessi come per legge dovuti.
2) Condanna la alla refusione delle spese di lite, in favore di parte attrice, che Controparte_2 liquida ex DM 55/2014 e ss. mm. in € 237,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale al difensore, oltre accessori come per legge dovuti.
Così è deciso in Teramo, il 10.03.2025.
Il GOP
Dott.ssa Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2563/2022 promossa da:
(c.f. ), residente in Campli (Te), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Lucio Capanna ed elettivamente domiciliata in Castiglione Messer Raimondo (Te), alla Via
Piane, n. 119, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice -
contro
(c.f. , con sede in in persona del Presidente, e Controparte_2 P.IVA_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati, elettivamente domiciliata a alla Via Mario Capuani, n. 38, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra CP_2
Acciaro, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta -
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art. 2051 - 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice: “Voglia l'On.le Giudicante adito, in accoglimento del presente atto di citazione, disattese le avverse istanze, 1. accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro verificatosi il 09/04/2022, in località C.da Valle Vignale di Notaresco (TE), in danno del veicolo Ford Focus, targato “GA801EK”, di proprietà della IG.ra , è da attribuire all'Ente convenuto, , in Controparte_1 Controparte_2 persona del Presidente p.t., per le motivazioni tutte rassegnate nella narrativa che precede;
2. accertare e dichiarare il diritto della IG.ra a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni Controparte_1 materiali riportati dal veicolo Ford Focus targato “GA801EK” di sua proprietà, per l'intero valore di €
7.191,95 in una al ristoro del danno c.d. da “fermo tecnico” da quantificarsi nella somma non inferiore ad € 500,00 ovvero nella diversa somma che parrà di giustizia;
3. per l'effetto, condannare la CP_2
a versare in favore della IG.ra , a titolo di risarcimento del danno materiale,
[...] Controparte_1 la complessiva somma di € 7.691,95 (di cui € 7.191,95 per la riparazione del danno ed € 500,00 per il fermo tecnico del veicolo) ovvero la diversa somma che parrà di giustizia. Vinte, in ogni caso, le spese e gli onorari di giudizio”.
Convenuto, “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare: - in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da con atto di citazione del 6 settembre 2022; - subordinatamente: nella Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro la CP_2
previa declaratoria di responsabilità concorrente di (che risponde della
[...] Controparte_1 condotta del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma III, cod. civile) nella produzione dell'evento dannoso, contenere il risarcimento dovuto all'attrice entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all' e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e Controparte_3 dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria; - con la rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Controparte_1
Tribunale l' di per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_4 CP_2 danni riportati dalla propria autovettura, in data 09 aprile 2022, alle ore 01:00 circa, allorquando
, alla guida del veicolo Ford Focus targato “GA801EK”, di proprietà della medesima Controparte_5 attrice, mentre percorreva la S.P. 19 da Roseto degli BR (TE), all'altezza di C.da Valle Vignale, nel territorio extraurbano del Comune di Notaresco (TE), si trovava la strada sbarrata da un albero caduto sulla carreggiata e, per evitare la collisione con esso, dirigeva la vettura verso il margine destro ed usciva di strada, con conseguenti danni al veicolo preventivati in una spesa pari ad euro 7.191,95 e in una spesa pari ad euro 500,00 per fermo tecnico.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice, che:- in data 09.04.2022, alle ore 01:00 circa, il CP_5
, alla guida del veicolo Ford Focus targato “GA801EK”, di proprietà della ,
[...] Controparte_1 mentre percorreva la S.P. 19 da Roseto degli BR (TE) in direzione San Nicolò a Tordino (TE), all'altezza di C.da Valle Vignale, nel territorio extraurbano del Comune di Notaresco (TE), si imbatteva, in maniera imprevedibile ed inevitabile, in un albero abbattuto che invadeva l'intera carreggiata della predetta strada provinciale e quindi, anche la corsia di marcia percorsa dal suddetto veicolo impedendone il transito;
- il conducente, al fine di evitare lo scontro con il suddetto albero, si vedeva costretto ad effettuare una manovra d'emergenza, sterzando bruscamente e dirigendo il veicolo sul margine destro della corsia ove era presente una vistosa frana che aveva creato un dislivello/distacco tra il margine destro della carreggiata e la banchina stradale, causando così ingenti danni al veicolo di proprietà dell'attrice; - al momento dell'attraversamento del tratto interessato dalla frana il veicolo suddetto veniva danneggiato nella parte inferiore a causa dell'urto con il dislivello creatosi tra la sede viaria e la banchina e a seguito dell'occorso il veicolo riportava danni di entità tale da non poter più proseguire la corsa e si rendeva necessario l'intervento di un mezzo di soccorso stradale per il recupero del mezzo, effettuato dall'FF AN , con sede in Controparte_6
Campli che, per il ripristino della funzionalità del veicolo, emetteva preventivo di spesa quantificando la somma necessaria per la riparazione del mezzo in € 7.191,95; - pertanto, ricorrono i presupposti per CP_ la declaratoria di responsabilità esclusiva del citato con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
Costituitasi in giudizio, la convenuta, ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'insussistenza di responsabilità
a carico della per colpa del conducente della vettura attorea, per i motivi in atti. Controparte_2
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, rigettata la richiesta consulenza tecnica ritenuta ininfluente ai fini del decidere, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in seguito a scioglimento di riserva, la causa, con parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
----------
La domanda di parte attrice appare in parte fondata nella misura e per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'istruttoria espletata consente di ricostruire in maniera chiara e puntuale l'occorso per cui è causa e l'attribuzione della relativa responsabilità alla in quanto ente proprietario e Controparte_2 custode della strada teatro dell'evento.
Dalle foto allegate e dalla deposizione testimoniale del IG. , passeggero del veicolo Testimone_1 incidentato e sulla cui credibilità non vi sono motivi di dubitare, risulta confermata la dinamica del sinistro come riferita in citazione;
riferisce invero il teste che in orario notturno, l'auto a bordo della quale viaggiava, ha trovato la strada invasa da un albero caduto, senza alcuna segnalazione, che occupava tutta la carreggiata sinistra ed arrivava ad occupare anche quella di loro percorrenza;
il conducente ha cercato di sterzare ma ha sbandato, finendo sulla banchina destra, non delimitata da guardrail, nella quale però vi era un dislivello sotto il manto erboso di circa 50 cm, non visibile ed a causa del quale non riusciva la manovra di emergenza.
Il teste , che si è recato sul posto il giorno dopo per ritirare il mezzo incidentato Testimone_2
e portarlo alla riparazione, conferma il nesso causale con l'occorso; pur non avendo assistito all'incidente ha affermato di aver visto il giorno dopo dei pezzi di tronco tagliati e accatastati ai lati della strada;
ha confermato sul posto la presenza del dislivello tra la strada e la banchina franata, non ben visibile, che presentavano un dislivello discendente verso valle.
Entrambi i testi riferiscono che il tratto stradale in questione non è illuminato e non vi sono abitazioni vicine, né c'era segnaletica attestante la possibile situazione di pericolo.
D'altro canto, lo stesso Ente costituitosi, non nega la presenza dell'albero o della banchina franata, escludendo la responsabilità a causa della condotta di guida del conducente non consona, per la quale lo stesso, in tratto stradale rettilineo e in ora notturna, non ha adeguato la velocità, non riuscendo così ad evitare l'ostacolo, da ritenersi ben visibile.
Deve ritenersi tuttavia, che per quel che si evince dalla foto in atti, il tratto di strada non appare rettilineo mentre, per quel che concerne la banchina, il dislivello tra il manto stradale ed il terreno, coperto dall'erba, è atto a costituire una indubbia insidia, non visibile e non facilmente evitabile di fronte all'ostacolo dell'albero caduto che il conducente del veicolo incidentato si è trovato davanti all'improvviso.
Invero, l'attore invoca la responsabilità dell'ente, sotto tre diversi profili, l'omessa manutenzione degli alberi che tratteggiano la strada, l'omessa manutenzione della banchina e la mancanza di idonea segnaletica, in un tratto peraltro privo di illuminazione.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, deve ritenersi in punto di diritto, che appaiono ampiamente soddisfatti i requisiti richiesti dall'art 2051 c.c..
Il carattere oggettivo della responsabilità per i danni arrecati da cose in custodia è stato recentemente riconfermato dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 20943/2022 secondo cui 'La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode' (cfr. Cass. civ. sez. un., 30/06/2022, n. 20943).
Con orientamento ugualmente consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha ormai inequivocabilmente chiarito che la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. è anche applicabile ai proprietari o concessionari delle strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione, presumendosi gli stessi responsabili dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso fortuito (cfr. Cass. Civ. sez. III,
18/02/2014; nel medesimo senso si veda anche: Cass. Civ. sez. III, 12/03/2013, n. 6101; Cass. Civ. sez.
VI, 19/03/2018, n. 6703; Cass. Civ. sez. III, 02/07/2019, n. 17658; Cass. Civ. sez. III, 18/06/2019, n.
16295).
In altri termini, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. della P.A. opera anche in relazione alle strade pubbliche, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo i soggetti che ne hanno la custodia liberati dalla responsabilità suddetta solo ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eIGibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. civ. n.
16295/2019).
Ancora, “in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorchè appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza”
(cfr. Cass. 23562/2011; Cass. 15302/2013; Cass. civ. ord.
9.3.2020 n. 6651).
Tale obbligo, concerne non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta eIGenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta Pa pertanto la responsabilità della per i danni che ai medesimi e siano derivati (Cassazione Civile, Sez.
III, 09/07/2021 n. 19610).
Nessuna prova liberatoria, nella fattispecie, è stata dedotta dall'Ente, non essendo stati evidenziati eventi anomali che possano aver determinato la caduta dell'albero o la frana ed il conseguente pericoloso dislivello sulla banchina laterale, peraltro priva di guardrail, tali da poter integrare prova liberatoria, né è stata dimostrata la regolare manutenzione ed il controllo degli alberi che costeggiano la strada da parte della e della banchina, tali da poter escludere la propria responsabilità, come CP_2 delineata ai sensi dell'art. 2015 c.c..
Pertanto la andrà condannata a risarcire i danni subiti dall'autovettura di proprietà della IG.ra CP_2 in conseguenza dell'incidente per cui è causa. CP_1
Procedendo al quantum, parte attrice ha allegato un preventivo, confermato in udienza dal IG. CP_6
, titolare dell'omonima FF.
[...]
Il teste, ha confermato il nesso causale tra il tipo di sinistro ed i danni riscontrati, per lo più non visibili in quanto presenti all'interno, nei radiatori che si sono strappati e nella parte di sotto dove c'è la culla motore, oltre alla carrozzeria;
il teste ha confermato anche che poi il veicolo è stato riparato al costo più
o meno del preventivo.
Non risultando tuttavia allegate fatture, potrà riconoscersi il costo delle riparazioni al netto dell'IVA, per un totale di € 7191,95.
Non si ritiene invece di dover riconoscere alcuna voce a titolo di fermo tecnico, in assenza della relativa prova, atteso che per costante giurisprudenza, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. Civ. ord. 9348/2019; Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389; Cass. Civ. ord. n. n. 15262 del 2023).
Le spese della procedura seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così Controparte_1 provvede:
1) Accertata e dichiara la responsabilità della nella causazione del sinistro per Controparte_2 cui è causa e, per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di proprietà di parte attrice, in nesso causale con lo stesso, che quantifica complessivamente in €
7191,95, oltre interessi come per legge dovuti.
2) Condanna la alla refusione delle spese di lite, in favore di parte attrice, che Controparte_2 liquida ex DM 55/2014 e ss. mm. in € 237,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale al difensore, oltre accessori come per legge dovuti.
Così è deciso in Teramo, il 10.03.2025.
Il GOP
Dott.ssa Francesca Bellomo
(firma digitale)