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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella causa per controversia di previdenza e assistenza promossa da
e Parte_1 Parte_2
rappr. e dif. dall'Avv. Bove e Catucci - Ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andriulli - Convenuto -
OGGETTO: “indebito”.
Fatto e diritto
Con ricorso del 28.12.23 la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Taranto quale giudice del lavoro di dichiarare che nulla è dovuto all' atteso che lo stesso ha continuato per anni ad CP_1
erogare le somme nonostante il verbale sanitario negativo ingenerando un affidamento nel ricorrente sulla spettanza di quelle somme.
L' resisteva. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Trattasi di un caso di indebito che scaturisce da insussistenza sopravvenuta del requisito sanitario di invalidità. In questo caso già l'art. 5 comma 5 del DPR 698/1994 disponeva che nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione e che il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data della accertata insussistenza dei requisiti prescritti;
detta norma, successivamente, è stata espressamente richiamata dall'art. 20 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2019, per il caso di comprovata insussistenza dei requisiti sanitari per gli invalidi civili. Nel frattempo peraltro, era stato introdotto anche l'art. 37, comma ottavo, della legge 448/1998, a tenore del quale in casi di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il (allora ente erogatore CP_2 delle prestazioni, prima che in suo luogo subentrasse l' ) dispone l'immediata sospensione CP_1
della erogazione e provvede nei successivi 90 giorni alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. Sul punto la S.C., anche con la recente sentenza
4600/2021, ha ribadito che nell'ipotesi in cui sia stata erogata l'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, si applica la disciplina ordinaria dell'indebito civile ex art. 2033
c.c., con la conseguenza che saranno ripetibili tutti i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati dopo la comunicazione del verbale della commissione medica attestante il non riconoscimento dei requisiti sanitari. Si pone dunque, a fronte del tenore letterale di una normativa che àncora la ripetibilità ad un dato meramente oggettivo (l'accertamento della inesistenza del requisito sanitario in sede di visita di verifica), l'esigenza di contemperare il dato normativo con la tutela dell'affidamento dell'assistito, sia in termini di conoscenza, da parte sua, dell'esito negativo (inteso come requisito sanitario non sussistente) dell'accertamento sanitario che lo riguarda (conoscenza solo acquisita la quale può ritenersi l'assenza di buona fede in capo al soggetto percettore), sia in termini di decorso del tempo (che potrebbe essere anche molto lungo) durante il quale l'erogazione della prestazione si protrae, senza che l' provveda alla revoca del CP_1
beneficio o quanto meno alla sospensione del pagamento, rispetto al momento di accertamento di inesistenza del requisito sanitario. Orbene la mancata sospensione non fa certo venire meno l'esistenza dell'indebito oggettivo né può configurarsi alcun affidamento dell'assistito se questi abbia ricevuto la comunicazione del verbale di visita negativo, quantunque l'erogazione continui dopo quel momento. Nel caso di specie il verbale negativo risulta notificato regolarmente alla ricorrente come da produzione documentale dell' . Non avendolo impugnato deve ritenersi CP_1
insussistente il requisito sanitario, ma, avendone la parte conoscenza, non può ritenersi sussistente alcun legittimo affidamento. Peraltro la sospensione immediata dei pagamenti e la successiva revoca è stata prevista dal legislatore come una mera facoltà per l'Istituto erogatore e non già come un obbligo al cui tempestivo adempimento è condizionata la stessa ripetibilità della prestazione indebita. Si dissente pertanto da quanto previsto dalla sentenza della Cassazione n° 29419/2018 richiamata da parte ricorrente ed ormai superata dalla già citata sentenza n.4600 del 2021, atteso che si deve ritenere che se manca la buona fede (ed in caso di comunicazione del verbale di visita negativo certamente manca) non vi è alcun affidamento meritevole di tutela da tutelare ed anzi manca del tutto uno dei presupposti per l'erogazione delle provvidenze, ossia l'accertamento dello status di invalidità. Nel caso di specie peraltro risulta già compensata nell'aprile 2024 dall' la somma dovuta a CP_1
titolo di indennità di frequenza, sicchè vi è un residuo ancora dovuto a titolo di indebito quale differenza tra la prestazione spettante e la prestazione erroneamente pagata pari ad € 25.400,52.
Le spese stante la complessità e controvertibilità della questione possono essere integralmente compensate.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate
Taranto, 20.1.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella causa per controversia di previdenza e assistenza promossa da
e Parte_1 Parte_2
rappr. e dif. dall'Avv. Bove e Catucci - Ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andriulli - Convenuto -
OGGETTO: “indebito”.
Fatto e diritto
Con ricorso del 28.12.23 la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Taranto quale giudice del lavoro di dichiarare che nulla è dovuto all' atteso che lo stesso ha continuato per anni ad CP_1
erogare le somme nonostante il verbale sanitario negativo ingenerando un affidamento nel ricorrente sulla spettanza di quelle somme.
L' resisteva. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Trattasi di un caso di indebito che scaturisce da insussistenza sopravvenuta del requisito sanitario di invalidità. In questo caso già l'art. 5 comma 5 del DPR 698/1994 disponeva che nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione e che il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data della accertata insussistenza dei requisiti prescritti;
detta norma, successivamente, è stata espressamente richiamata dall'art. 20 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2019, per il caso di comprovata insussistenza dei requisiti sanitari per gli invalidi civili. Nel frattempo peraltro, era stato introdotto anche l'art. 37, comma ottavo, della legge 448/1998, a tenore del quale in casi di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il (allora ente erogatore CP_2 delle prestazioni, prima che in suo luogo subentrasse l' ) dispone l'immediata sospensione CP_1
della erogazione e provvede nei successivi 90 giorni alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. Sul punto la S.C., anche con la recente sentenza
4600/2021, ha ribadito che nell'ipotesi in cui sia stata erogata l'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, si applica la disciplina ordinaria dell'indebito civile ex art. 2033
c.c., con la conseguenza che saranno ripetibili tutti i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati dopo la comunicazione del verbale della commissione medica attestante il non riconoscimento dei requisiti sanitari. Si pone dunque, a fronte del tenore letterale di una normativa che àncora la ripetibilità ad un dato meramente oggettivo (l'accertamento della inesistenza del requisito sanitario in sede di visita di verifica), l'esigenza di contemperare il dato normativo con la tutela dell'affidamento dell'assistito, sia in termini di conoscenza, da parte sua, dell'esito negativo (inteso come requisito sanitario non sussistente) dell'accertamento sanitario che lo riguarda (conoscenza solo acquisita la quale può ritenersi l'assenza di buona fede in capo al soggetto percettore), sia in termini di decorso del tempo (che potrebbe essere anche molto lungo) durante il quale l'erogazione della prestazione si protrae, senza che l' provveda alla revoca del CP_1
beneficio o quanto meno alla sospensione del pagamento, rispetto al momento di accertamento di inesistenza del requisito sanitario. Orbene la mancata sospensione non fa certo venire meno l'esistenza dell'indebito oggettivo né può configurarsi alcun affidamento dell'assistito se questi abbia ricevuto la comunicazione del verbale di visita negativo, quantunque l'erogazione continui dopo quel momento. Nel caso di specie il verbale negativo risulta notificato regolarmente alla ricorrente come da produzione documentale dell' . Non avendolo impugnato deve ritenersi CP_1
insussistente il requisito sanitario, ma, avendone la parte conoscenza, non può ritenersi sussistente alcun legittimo affidamento. Peraltro la sospensione immediata dei pagamenti e la successiva revoca è stata prevista dal legislatore come una mera facoltà per l'Istituto erogatore e non già come un obbligo al cui tempestivo adempimento è condizionata la stessa ripetibilità della prestazione indebita. Si dissente pertanto da quanto previsto dalla sentenza della Cassazione n° 29419/2018 richiamata da parte ricorrente ed ormai superata dalla già citata sentenza n.4600 del 2021, atteso che si deve ritenere che se manca la buona fede (ed in caso di comunicazione del verbale di visita negativo certamente manca) non vi è alcun affidamento meritevole di tutela da tutelare ed anzi manca del tutto uno dei presupposti per l'erogazione delle provvidenze, ossia l'accertamento dello status di invalidità. Nel caso di specie peraltro risulta già compensata nell'aprile 2024 dall' la somma dovuta a CP_1
titolo di indennità di frequenza, sicchè vi è un residuo ancora dovuto a titolo di indebito quale differenza tra la prestazione spettante e la prestazione erroneamente pagata pari ad € 25.400,52.
Le spese stante la complessità e controvertibilità della questione possono essere integralmente compensate.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate
Taranto, 20.1.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE