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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/11/2025, n. 4325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4325 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11397/2024 R.G., chiamata all'udienza del 17/11/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. G. Martellotta
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, con CP_1 mandato in atti, dall'avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: Riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/9/2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di trattamento pensionistico cat. VO n.10121270, conveniva CP_ in giudizio l per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per sé stessa, in quanto inabile, diritto invocato con domanda amministrativa del
23/11/2023, respinta dall'Istituto per insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.
Esponeva di aver proposto ricorso amministrativo in data 10/5/2024, anch'esso disatteso;
ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' resistente, chiedeva il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per sé stessa, in quanto inabile, sulla pensione innanzi indicata, ai sensi dell'art. 2 l.n. 153/1988, con decorrenza di legge, con arretrati ed interessi di mora, vinte le spese di lite, da distrarsi. Si costitutiva in giudizio l' , sollevando eccezione relativa all'errata Controparte_3 indicazione della somma dovuta a titolo di assegno da parte della ricorrente e contestando nel merito la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio invocato.
In seguito al conferimento di incarico peritale ed al deposito dell'elaborato da parte del
CTU, veniva fissata udienza di discussione, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente si rileva che parte ricorrente ha prestato acquiescenza in ordine alle eccezioni sollevate dall' nella memoria di costituzione. Controparte_3
Nel merito, va osservato che le disposizioni di cui alla l. n.153/88, di conversione del d.l. n. 69/88, prevedono l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare che si caratterizza per l'accentuazione del processo di redistribuzione del reddito attraverso un sistema dei trattamenti di famiglia diretto ad assicurare una forma di tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario.
Invero, l'assegno compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (art. 2, II co. prima parte l.n.153/88). Detto reddito, preso a parametro per la corresponsione dell'assegno, viene elevato per quei familiari che risultino meritevoli di una specifica e più intensa tutela per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero minorenni che abbiano difficolta persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Tanto premesso, si rileva che l'art. 2, comma VIII, prevede che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona, qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Dalla lettura della disposizione si rileva la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'assegno per il nucleo familiare quando questo sia composto da una sola persona,
Pag. 2 di 4 quali l'essere titolare di pensione e l'altra, alternativa, dell'età inferiore ai 18 anni ovvero l'impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Nel caso in esame, vi è la prova di entrambe le condizioni richieste dalla legge per l'erogazione della prestazione.
Infatti, sotto il primo profilo, si rileva che la ricorrente è titolare di pensione Inps cat.
VO n.10121270, come affermato da parte ricorrente e non contestato dall' e CP_2 come risultante dai documenti depositati (cfr. all. n. 10 ricorso).
Sotto il secondo profilo, il CTU nominato, nell'elaborato depositato in data 12/8/2025, alle cui conclusioni questo Giudice ritiene di aderire, in quanto immune da vizi di motivazione e condotto con retti e convincenti criteri, ha riconosciuto la ricorrente inabile al proficuo lavoro a decorrere dalla domanda amministrativa
(23/11/2023), in quanto affetta da “pregresso linfoma non KI in attuale follow-up.
Poliartrosi e protrusioni ed ernie vertebrali cervicali e sorso-lombari, cavità siringomielica D5-D7, sindrome depressiva. Cardiopatia ipertensivo-ischemica, tendinosi scapolo-omerale sx.”
L'inabilità a lavoro proficuo non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre, tuttavia, che sia di tale entità da procurare in concreto l'inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e, quindi, a garantire un'esistenza libera e dignitosa;
essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacità lavorativa.
Dunque “inabilità a qualsiasi proficuo lavoro” va intesa come inidoneità del soggetto a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza alcun esame delle residue energie.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto della ricorrente agli
A.N.F. per sè stessa, a decorrere dal 23/11/2023, essendo inabile a proficuo lavoro.
Pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione degli assegni per CP_ il nucleo familiare dalla data di presentazione della domanda amministrativa, l' va condannato al pagamento delle relative somme secondo legge, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre accessori.
Pag. 3 di 4 La soccombenza regola le spese di lite, liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
Spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, a carico dell' CP_1 in via definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa CP_1 istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per sé stessa, in quanto inabile dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (23/11/2023) e, per l'effetto, condanna CP_ l' al pagamento delle somme dovute secondo legge, oltre accessori;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Bari, 17/11/2025
IL GIUDICE dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11397/2024 R.G., chiamata all'udienza del 17/11/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. G. Martellotta
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, con CP_1 mandato in atti, dall'avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: Riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/9/2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di trattamento pensionistico cat. VO n.10121270, conveniva CP_ in giudizio l per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per sé stessa, in quanto inabile, diritto invocato con domanda amministrativa del
23/11/2023, respinta dall'Istituto per insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.
Esponeva di aver proposto ricorso amministrativo in data 10/5/2024, anch'esso disatteso;
ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' resistente, chiedeva il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per sé stessa, in quanto inabile, sulla pensione innanzi indicata, ai sensi dell'art. 2 l.n. 153/1988, con decorrenza di legge, con arretrati ed interessi di mora, vinte le spese di lite, da distrarsi. Si costitutiva in giudizio l' , sollevando eccezione relativa all'errata Controparte_3 indicazione della somma dovuta a titolo di assegno da parte della ricorrente e contestando nel merito la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio invocato.
In seguito al conferimento di incarico peritale ed al deposito dell'elaborato da parte del
CTU, veniva fissata udienza di discussione, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente si rileva che parte ricorrente ha prestato acquiescenza in ordine alle eccezioni sollevate dall' nella memoria di costituzione. Controparte_3
Nel merito, va osservato che le disposizioni di cui alla l. n.153/88, di conversione del d.l. n. 69/88, prevedono l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare che si caratterizza per l'accentuazione del processo di redistribuzione del reddito attraverso un sistema dei trattamenti di famiglia diretto ad assicurare una forma di tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario.
Invero, l'assegno compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (art. 2, II co. prima parte l.n.153/88). Detto reddito, preso a parametro per la corresponsione dell'assegno, viene elevato per quei familiari che risultino meritevoli di una specifica e più intensa tutela per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero minorenni che abbiano difficolta persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Tanto premesso, si rileva che l'art. 2, comma VIII, prevede che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona, qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Dalla lettura della disposizione si rileva la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'assegno per il nucleo familiare quando questo sia composto da una sola persona,
Pag. 2 di 4 quali l'essere titolare di pensione e l'altra, alternativa, dell'età inferiore ai 18 anni ovvero l'impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Nel caso in esame, vi è la prova di entrambe le condizioni richieste dalla legge per l'erogazione della prestazione.
Infatti, sotto il primo profilo, si rileva che la ricorrente è titolare di pensione Inps cat.
VO n.10121270, come affermato da parte ricorrente e non contestato dall' e CP_2 come risultante dai documenti depositati (cfr. all. n. 10 ricorso).
Sotto il secondo profilo, il CTU nominato, nell'elaborato depositato in data 12/8/2025, alle cui conclusioni questo Giudice ritiene di aderire, in quanto immune da vizi di motivazione e condotto con retti e convincenti criteri, ha riconosciuto la ricorrente inabile al proficuo lavoro a decorrere dalla domanda amministrativa
(23/11/2023), in quanto affetta da “pregresso linfoma non KI in attuale follow-up.
Poliartrosi e protrusioni ed ernie vertebrali cervicali e sorso-lombari, cavità siringomielica D5-D7, sindrome depressiva. Cardiopatia ipertensivo-ischemica, tendinosi scapolo-omerale sx.”
L'inabilità a lavoro proficuo non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre, tuttavia, che sia di tale entità da procurare in concreto l'inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e, quindi, a garantire un'esistenza libera e dignitosa;
essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacità lavorativa.
Dunque “inabilità a qualsiasi proficuo lavoro” va intesa come inidoneità del soggetto a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza alcun esame delle residue energie.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto della ricorrente agli
A.N.F. per sè stessa, a decorrere dal 23/11/2023, essendo inabile a proficuo lavoro.
Pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione degli assegni per CP_ il nucleo familiare dalla data di presentazione della domanda amministrativa, l' va condannato al pagamento delle relative somme secondo legge, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre accessori.
Pag. 3 di 4 La soccombenza regola le spese di lite, liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
Spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, a carico dell' CP_1 in via definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa CP_1 istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per sé stessa, in quanto inabile dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (23/11/2023) e, per l'effetto, condanna CP_ l' al pagamento delle somme dovute secondo legge, oltre accessori;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Bari, 17/11/2025
IL GIUDICE dott.ssa Emanuela Foggetti
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