Accoglimento
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/07/2025, n. 6650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6650 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06650/2025REG.PROV.COLL.
N. 03788/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3788 del 2024, proposto da
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Azienda Agricola Quaglia Vilma Teresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 890/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Agricola Quaglia Vilma Teresa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Paolo Botasso, il procuratore dello Stato Ignazio Fresu e l'avvocato dello Stato Massimo di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 3 dicembre 2021 l’Azienda Agricola Quaglia Vilma Teresa esercente l’attività di produzione di latte vaccino e come tale assoggetta al regime delle cd. “quote latte”, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Piemonte- sede di Torino, l'intimazione di pagamento n. 110202190007017 64/000 dell'importo di € 68.220,89 notificata via raccomandata il 29 novembre 2021 nonché ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, ove occorra, l'atto di pignoramento presso terzi n. 110/2021/2416.
Ha inoltre chiesto l’accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 2007/2008.
1.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto le censure così rubricate:
1) Prescrizione del credito ;
2) Il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare ;
3) Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p.. Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale ;
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto molteplici profili. Violazione di legge in relazione agli artt. 8-ter e 8-quinquies del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito in legge 9.4.2009 n. 33 ed ai principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241 ;
5) Violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione .
2.Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha accolto il primo motivo di ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’impugnata intimazione.
In particolare, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente a mezzo del primo motivo di gravame osservando che “l’impugnata intimazione, riferita all’anno 2007, è stata notificata il 29 novembre 2021, ben oltre il termine di prescrizione decennale. Infatti, dal dettaglio del debito riportato alla pagina 3 del gravato provvedimento risulta che la presupposta cartella esattoriale fu notificata il 3.11.2008. Assumendo tale data come dies a quo del decorso del termine di prescrizione decennale, risulta maturata la prescrizione estintiva prima della notifica dell’atto impugnato (avvenuta il 29.11.2021). Non induce a diversa conclusione la sospensione della prescrizione prevista dal legislatore per il periodo dal 1° aprile al 15 luglio 2019 (art. 8 quinquies, commi 10, 10 bis e 10 ter, della legge n. 33/2009 e successive modifiche) e dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche). Né le amministrazioni intimate hanno depositato in giudizio documenti comprovanti la notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione”.
Il primo giudice ha, quindi, disatteso espressamente il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso di primo grado mentre non ha esaminato il secondo mezzo di gravame in quanto “proposto in via subordinata”.
3. Ora con ricorso notificato e depositato in data 13 maggio 2024 A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone, previa sospensione dell’esecutività ex art. 98 c.p.a., la riforma.
3.1 Ha affidato il gravame ad un unico motivo così rubricato:
1) Istanza di ammissione di prove documentali nuove assolutamente indispensabili ai fini della decisione della causa – art. 104 c.p.a. – per l’effetto, erroneità della sentenza, in fatto e in diritto, per avere ritenuto insussistente la notifica degli atti presupposti alle intimazioni oggetto del presente processo .
4. In data 23 maggio 2024 si è costituita per resistere avverso l’appello Azienda Agricola Quaglia Vilma Teresa.
4.1 La parte appellata ha, poi, depositato in data 3 giugno 2024 memoria difensiva eccependo l’inammissibilità della nuova documentazione prodotta da parte appellante, insistendo per la reiezione del gravame e dell’annessa domanda cautelare e riproponendo ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.a. le domande, i motivi di ricorso e le eccezioni dedotte in primo grado che il T.A.R. per il Piemonte ha dichiarato assorbite o non ha comunque esaminato.
In particolare la difesa della azienda agricola ha evidenziato che “il ricorso introduttivo e gli atti impugnati si riferivano all’annata 2007/2008, mentre i documenti a sostegno dei motivi di impugnazione, riguardano la campagna lattiera 2006/2007”.
5. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 6 giugno 2024 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 2128 del 7 giugno 2024, ha respinto l’istanza cautelare proposta dalle appellanti ritenendo “che difetta, per la concessione dell’invocata tutela cautelare, anche solo nelle forme dell’art. 55 comma 10 c.p.a., il presupposto del periculum in mora, dovendosi a tal fine peraltro considerare che merita adeguato approfondimento in sede di merito la questione della effettiva pertinenza della documentazione esibita da parte appellante (e tra questa, segnatamente, della sentenza del T.A.R. per il Piemonte n. 1441 del 2014) rispetto all’annualità che viene in rilievo nell’intimazione di pagamento gravata in prime cure (id est l’annata lattiero--casearia 2007)”.
6.Con memoria depositata in data 23 maggio 2025 parte resistente ha depositato memoria difensiva.
6.1 Il 5 giugno 2025 la difesa erariale ha depositato memorie in replica.
7. All’udienza pubblica del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.L’appello è fondato.
2. Con l’unico motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nell’accogliere il ricorso di primo grado, ha ritenuto estinto per prescrizione il credito azionato da A.G.E.A. a mezzo degli atti gravati in prime cure risultando decorso il termine ordinario decennale senza che fossero intervenuti atti interruttivi della medesima.
Le amministrazioni appellanti osservano, in particolare, che in relazione alla campagna lattiera 2006/2007 sarebbe stata notificata l’intimazione n. AGEA.AGA.2009.32100 del 19 giugno 2009, ricevuta dal ricorrente in data 21 luglio 2009, quale atto prodromico all’intimazione di pagamento; inoltre a tale intimazione avrebbe fatto seguito la presentazione della richiesta di rateizzazione n.
06760011897, accolta dall’Agenzia con provvedimento n. di prot. CS.CCSLU.2010.1161 del 3 maggio 2010, con contestuale comunicazione alla produttrice della proposta di rateizzazione.
Si aggiunge che con successivo provvedimento n. di prot. AGEA.DIRGEN.2012.1688 del 28 febbraio 2012, l’Agenzia ha preso atto della mancata accettazione della suddetta proposta di
contratto di rateizzazione; successivamente, con provvedimento n. di prot. AGEA.AGA.2014.67026 del 4 dicembre 2014, l’Agenzia, rilevato il mancato versamento del prelievo dovuto, ha dato atto del mancato perfezionamento del procedimento di rateizzazione e, conseguentemente, della sussistenza dei presupposti per la riscossione coattiva dei crediti di che trattasi.
2.1 Sotto altro profilo si ritiene erronea la sentenza nella parte in cui non ha considerato che l’azienda ricorrente in primo grado, dopo le rituali comunicazioni di fine campagna 2006/2007, avrebbe provveduto ad adire l’Autorità Giudiziaria chiedendo l’annullamento di alcuni atti relativi ai crediti di che trattasi. In particolare, si deduce che:
- il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, con sentenza n. 3182/2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso R.G. n. 7008/2009 proposto dal produttore (unitamente ad altri) avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna 2006/07; avverso detta pronuncia non è stata avanzata impugnazione ed è perciò divenuta cosa giudicata;
- il T.A.R. per il Piemonte, con sentenza n. 1441/2014, ha respinto il ricorso R.G. n. 685/2008 proposto dalla produttrice per l’annullamento dei provvedimenti A.G.E.A. aventi ad oggetto la compensazione nazionale e la conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto per la campagna 2006/07; avverso detta pronuncia non è stata avanzata impugnazione ed è perciò divenuta cosa giudicata.
In particolare, parte appellante osserva che la pendenza del predetto giudizio, la notifica della suddetta intimazione ex Legge n. 33 del 2009 e della cartella di pagamento A.G.E.A. avrebbero impedito il decorrere del termine prescrizionale decennale.
3. Il motivo è fondato.
Preliminarmente deve, peraltro, essere disattesa l’eccezione di inammissibilità, ovvero di inutilizzabilità, della documentazione depositata da A.G.E.A. unitamente al ricorso in appello formulata dall’Azienda Agricola Quaglia Vilma Teresa.
Si deve rilevare che ai sensi dell’art. 104, secondo comma, c.p.a. nel giudizio di appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Il Collegio - in disparte la considerazione che l’art. 104 c.p.a. sembra riferirsi al ricorrente che, soccombente in primo grado, propone appello, il quale non può ampliare il thema decidendum del giudizio dallo stesso instaurato, piuttosto che all’amministrazione appellante, la quale potrebbe non essere costituita in primo grado, se non nel caso in cui quest’ultima abbia già proposto in primo grado un’eccezione non rilevabile d’ufficio senza produrre un adeguato corredo probatorio ( ex multis Con. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321) – condivide l’orientamento giurisprudenziale ampiamente prevalente, secondo cui la citata norma detta criteri alternativi e non cumulativi, destinati a essere analizzati separatamente, nel riferirsi all’ammissibilità di “nuovi documenti” (cfr. ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2023, n. 8301; Cons. Stato, sez. VI 9 giugno 2023, n. 5670).
Di talché, la produzione di nuovi documenti nel processo amministrativo è ammissibile in due ipotesi alternative: a) la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa; b) la impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile. In definitiva, la norma de qua permette l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto, in quanto materialmente sopravvenuti, e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, purché si tratti di documenti “indispensabili ai fini della decisione della causa”.
Venendo al caso di specie, va affermata l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., della produzione documentale in questo grado di giudizio essendo essa indispensabile ai fini della decisione della causa (Cons. Stato, sez. IV, n. 7052/2020; Corte Cassazione, Sez. VI, ordinanza 29 novembre 2021, n. 37220), che, avendo ad oggetto provviste finanziarie di derivazione eurounionale, impegna direttamente lo Stato nei confronti dell’Unione al recupero dell’indebito.
A ciò si aggiunga che il giudice di primo grado, nel basare l’accoglimento del ricorso in primo grado sulla intervenuta prescrizione del credito oggetto di intimazione di pagamento, si è limitato a rilevare la carenza di documentazione comprovante la notifica degli atti interruttivi del termine di prescrizione, senza esercitare i propri poteri istruttori officiosi.
3.1 Nel merito il motivo è fondato.
Anzitutto, la questione dell’individuazione dell’annualità di riferimento (2006-2007 ovvero 2007 – 2008, a fronte dell’ambigua indicazione nella cartella notificata il 31 ottobre 2008 n. 11020080064899410000, come “anno di riferimento del debito”, del “2007”) del credito azionato appare superata alla luce delle deduzioni svolte sul punto dalla difesa erariale nella memoria di replica del 5 giugno 2025.
Questa ha lumeggiato le potenziali ambiguità messe in evidenza dalla difesa di parte appellata chiarendo che l’odierno giudizio non può che riguardare la campagna 2006/2007. E ciò in quanto:
- la Regione Lombardia era solita indicare la campagna sulla base dell’anno di iscrizione a ruolo del debito, nel caso di specie il 2007, e non quello di riferimento della campagna lattiera, ossia il 2006;
- alla luce del dettaglio della cartella n. 11020207280224025000, depositato da A.G.E.A. in data 6 maggio 2025, la voce “residuo carico”, pari a € 40.810,19 in linea capitale, TALE importo corrisponde a quello risultante dal Registro Debitori alla voce “Prelievo” relativamente alla campagna lattiera 2006/07;
- dall’esame del documento relativo ai dati di accertamento delle iscrizioni a ruolo 2007 (depositato da A.G.E.A. 6 maggio 2025) emerge che la cartella n. 11020080065670191000, prodromica all’intimazione oggetto dell’odierno giudizio, riguarda un debito imputato nel 2007 con atto notificato in data 19 luglio 2007 sicché l’atto di imputazione del 19 luglio 2007 non può in alcun modo riguardare la campagna 2007/2008 (i cui dati di accertamento sono stati comunicati solo nel luglio 2008);
- il documento sulle iscrizioni a ruolo (depositato da A.G.E.A. il 6 maggio 2025), che
inconfutabilmente associa la cartella di pagamento, prodromica all’intimazione oggetto del
presente giudizio, alla campagna 2006/2007, indica come atto di imputazione il n.
133592793610, corrispondente a propria volta al numero della raccomandata inviata da A.G.E.A.
alla produttrice per la comunicazione del prelievo supplementare relativo alla campagna
2006/07 (così come emerge, peraltro, dall’intimazione di pagamento gravata in prime cure).
3.2 Alla luce delle suindicate considerazioni deve ritenersi che il credito azionato non fosse prescritto al momento dell’emissione dell’intimazione di pagamento gravata in prime cure (id est il 29 novembre 2021).
Dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale emerge infatti che:
- il 20 luglio 2009 è stata notificata all’azienda ricorrente in primo grado l’intimazione n. AGEA.AGA.2009.32100 relativa alla campagna lattiera 2006/2007 e che, a seguito di quest’ultima, l’Azienda agricola appellata ha presentato istanza di rateizzazione (definitivamente respinta nel 2014 con contestuale manifestazione della volontà di riattivare la procedura di riscossione);
- parte appellata ha intrapreso due distinti giudizi di impugnazione avverso atti di accertamento relativi alla campagna lattiera 2006/2007 e, quindi, ai crediti di che trattasi. Tuttavia, mentre nel primo di essi relativo al ricorso R.G. n. 7008 del 2008 vi è stata la costituzione in giudizio di A.G.E.A, nel secondo relativo al ricorso R.G. n. 685/2008 A.G.E.A. non si è costituita sicché non si è prodotto, rispetto a quest’ultimo, l’effetto interruttivo.
È, infatti, appena il caso di notare che secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Sezione (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609, 29 novembre 2023, n. 10303 e 2 gennaio 2024 n. 64) il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria ma in esso si sia costituita in resistenza la parte creditrice così riaffermando la propria pretesa.
Ne discende che, nel caso di specie, il corso della prescrizione è stato interrotto non solo per effetto della notifica dell’atto di intimazione del 19 giugno 2009, della correlata istanza di rateizzazione e dell’adozione delle relative determinazioni amministrative (quest’ultima risalente al 4 dicembre 2014), ma anche dell’intrapresa da parte del debitore del primo dei suddetti giudizi di impugnazione. Inoltre, il corso della prescrizione è rimasto sospeso ex art. 2945 comma 2, c.c. fino alla pronuncia della sentenza definitiva che ha chiuso tale primo giudizio (e cioè fino all’1 marzo 2010). Con la conseguenza che, per quanto qui più interessa, la prescrizione decennale non risultava, comunque, maturata all’atto dell’emissione, il 29 novembre 2021, dell’intimazione di pagamento qui gravata (e ciò anche in ragione sia del periodo di sospensione ai sensi art. 8-quinquies, comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 “per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione” (dall’aprile al 15 luglio 2019, e cioè per centocinque giorni), sia del periodo di sospensione ai sensi dell’art. 68 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e ss.mm.ii. connesso all’emergenza COVID-19 (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e cioè per cinquecentoquaranta giorni).
4. Occorre, dunque, procedere, con l’esame dei motivi riproposti da parte appellata ex art.101, comma 2, c.p.a..
4.1 Gli stessi sono inammissibili oltre che infondati.
Va, infatti, in limine rilevato che, nella loro riproposizione con memoria del 27 maggio 2024 parte appellata si è limitata ad impiegare una formula di mero stile (“Ai sensi dell’art. 101 co. 2 c.p.a., parte appellata, depositando appunto la presente memoria nei termini di costituzione, intende riproporre le domande, i motivi di ricorso e le eccezioni dedotte in primo grado che il TAR Piemonte ha dichiarato assorbite o non ha comunque esaminato”).
Per contro, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa “l'esame dei motivi assorbiti in primo grado è consentito al giudice di appello solo se sia intervenuta un'apposita iniziativa della parte interessata che li richiami espressamente, giacché l'onere di riproposizione dei motivi assorbiti esige, per il suo rituale assolvimento, che la parte appellata indichi specificatamente le censure che intende devolvere alla cognizione del giudice di secondo grado, all'evidente fine di consentire a quest'ultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse; pertanto, un indeterminato rinvio agli atti di primo grado, senza alcuna ulteriore precisazione del loro contenuto, si rivela inidoneo ad introdurre nel giudizio d'appello i motivi in tal modo dedotti, trattandosi di formula di stile insufficiente a soddisfare l'onere di «espressa" riproposizione (Cons. St., Sez. III, 6 giugno 2011, n. 3371; Id., 13 maggio 2011, n. 2908)» (Consiglio di Stato, sez. V, 02 ottobre 2014 n. 4915).
Nello stesso solco (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 28 marzo 2022, n. 2238) si è osservato che “L’art. 101, comma 2, del c.p.a. costituisce un temperamento dell’effetto devolutivo dell’appello nel processo amministrativo, consistente nella riemersione automatica del materiale di cognizione di primo grado ed espressione della funzione rinnovatoria del gravame. Tale temperamento, manifestazione di diritto positivo del principio dispositivo, fa sì che la devoluzione in appello sia delimitata dal thema decidendum fissato dall’appellante. La disposizione del c.p.a., utilizzando il termine “espressamente” ha evidentemente inteso pretendere il requisito, ai fini del rituale assolvimento dell’onere, che la parte specifichi l’ambito della devoluzione al giudice di secondo grado, sì da mettere questi nelle condizioni di avere una conoscenza compiuta delle questioni, come pure alle controparti di contraddire sulle stesse […] Conseguentemente, l'esame dei motivi di ricorso assorbiti (o, comunque, non valutati) in primo grado è consentito al giudice di appello solo se la parte appellante indichi specificamente le censure che intende devolvere alla sua cognizione, proprio al fine di consentirgli una compiuta conoscenza delle relative questioni, ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3261 del 2013; Sez. II, n. 2838 del 2020). Al contrario, un rinvio indeterminato alle censure assorbite ed agli atti di primo grado che le contenevano, privo della precisazione del loro contenuto, è inidoneo ad introdurre nel giudizio di appello i motivi in tal modo solo genericamente richiamati e gli stessi devono intendersi rinunziati, a mente della medesima norma (cfr. ex multis Cons. giust. amm. Sic., n. 258 del 2017; Con. St., sez. VI, n. 2044 del 2019; sez. IV, n. 572 del 2020)”.
4.2 In ogni caso, i motivi riproposti non colgono nel segno.
Nel dettaglio, con la seconda censura del ricorso di primo grado (l’unica non esaminata nel merito dal T.A.R. e, quindi, l’unica riproponibile a mezzo di memoria ex art., 101, comma 2, c.p.a. senza proporre appello incidentale) la ricorrente ha dedotto l’illegittimità comunitaria derivata della intimazione impugnata per mancata disapplicazione della normativa interna in materia ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’amministrazione italiana in violazione dei regolamenti comunitari in materia sia per l’effettuazione di compensazioni/restituzioni eseguite sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario.
La doglianza in parola è priva di giuridico pregio.
Vale osservare che oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado è, nel caso che occupa, una intimazione di pagamento emessa a valle di un’imputazione di prelievo.
Ne discende che l’eventuale vizio di anticomunitarietà afferente l’imputazione di prelievo a monte non può essere surrettiziamente fatto valere, per la prima volta, in questa sede come inficiante in via derivata il successivo atto esecutivo. Trova, infatti, applicazione il consolidato orientamento di questa Sezione in subiecta materia (si vedano, ex plurimis , Cons. St., sez. VI, n. 7609 del 2023 ma anche Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024 n. 64) secondo cui il vizio di violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità (e non come nullità) con l’assorbente, pratica conseguenza che intanto quel vizio può esser fatto valere, in quanto esso sia tempestivamente contestato gravando nei sessanta giorni il provvedimento che, per primo, ne è affetto.
5. Per le ragioni sopra esposte l’appello è fondato e va accolto mentre vanno disattesi i motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a..
Per l’effetto in riforma della sentenza impugnata va respinto il ricorso di primo grado.
6. Sussistono nondimeno, anche in ragione delle condizioni subiettive di parte appellata, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, respinti i motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a., in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO