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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 1143/2024 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall' avv. Bartolo Lorusso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/01/2024, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio per sentir:”1. accertare e dichiarare che la sig.ra sulla base della domanda amministrativa Parte_1
.2400.01/02/2023.0042960 dell'1.2.2023, aveva diritto alla percezione CP_1 dell'assegno unico universale per figli ex d.lgs. 230/2021;2. per l'effetto condannare l – in persona del proprio legale rapp.te p.t. – CP_1 al pagamento in favore della sig.ra dell'assegno unico Parte_1 universale per figli, con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa oltre interessi di legge;
3.con il favore delle competenze professionali con distrazione”.
Si costituiva l domandando il rigetto delle avverse pretese. CP_1 All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'assegno unico e universale per i figli a carico è stato istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 in forza del D.Lgs n.
230/2021: “
1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da
2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159. 3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”. Ai sensi del successivo art. 2, D.Lgs. n. 230/2021 citato: “
1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per
l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo
6, commi 4 e 5 […]”.
Quanto ai requisiti soggettivi, l'art. 3 prevede: “l'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno
Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Come altresì chiarito dall'Istituto con circolare n. 23/2022 (depositata dalla ricorrente), con riferimento all'art. 3, comma 1 lett. d), d.lgs. n.
230/2021, “la norma stabilisce l'alternatività tra il requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa e il contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale”.
Ciò premesso, nel caso in esame la domanda amministrativa avanzata dalla sig.ra in data dell'1.2.2023, al fine di ottenere l'assegno Parte_1 unico universale per figli ex d.lgs. n. 230/2021, è stata respinta dall per la seguente motivazione: “non risultano soddisfatti requisiti CP_1 di cittadinanza/residenza/permesso di soggiorno: manca residenza che decorre dal 22/11/2022”. Ebbene, alla di quanto suindicato, deve ritenersi provata la sussistenza al momento della domanda amministrativa e per tutta la durata temporale del beneficio: 1) di un valido permesso di soggiorno, già posseduto e rinnovato con decorrenza 26.04.2022 con scadenza 29.01.2026, come da documentazione in atti); 2) titolarità di un contratto di lavoro part time a tempo indeterminato del 01.06.2022 presso la TT AL NA (cfr. contratto di lavoro in atti).
Quanto alla doglianza dell' concernente l'asserita Controparte_2 insufficienza delle settimane contributive, non può ritenersi idonea a scalfire il diritto della ricorrente atteso che la norma non fa alcun riferimento ad un requisito -in termini di “peso contributivo” settimanale
- ai fini dell'erogazione dell'assegno; peraltro, l'odierna istante alla data della domanda amministrativa (01.02.2023) risultava già assunta da oltre 7 mesi (decorrenza 01.06.2022), si v. estratto conto previdenziale depositato in atti dall . CP_1
Infine, risultano inconferenti le ulteriori doglianze eccepite dall' CP_1 relative alla denuncia di residenza nonché variazione della residenza del minore, asseritamente sopravvenute in data successiva alla domanda amministrativa, atteso che trattasi di “videoschermate” prive di qualsivoglia riferimento riconducibile alla ricorrente nonché ai figli minori (ad esempio codice fiscale).
Invero, come da certificato di stato di famiglia in atti, il nucleo familiare risulta composto dalla ricorrente nonché dai due figli minori ivi indicati.
Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegno unico universale come da domanda amministrativa.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al conseguimento dell'assegno unico universale figli ex d.lgs. 230/2021 sulla base della domanda amministrativa;
per l'effetto, l deve essere condannato al CP_1 pagamento in favore della ricorrente di quanto dovuto con la decorrenza e gli accessori di legge.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Le spese di lite seguono la soccombenza dell , tuttavia, la novità e CP_1 particolarità delle questioni trattate, consente di compensarle nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al conseguimento dell'assegno unico universale figli ex d.lgs.
230/2021 sulla base della domanda amministrativa del 01.02.2023;
-sempre per l'effetto, condanna l al pagamento in favore della CP_1 ricorrente di quanto dovuto con la decorrenza e gli accessori di legge;
-liquida le spese di lite in favore della ricorrente in complessivi €
1.865,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell nella misura della metà, con distrazione in favore del CP_1 procuratore dichiaratosi anticipante, e che compensa per il residuo.
Bari, 28.01.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)