Art. 6.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle plusvalenze degli immobili pervenuti in conseguenza di fusioni, incorporazioni o concentrazioni avvenute successivamente al 1 gennaio 1958, salvo il caso che le societa' interessate in tali operazioni esercitassero esclusivamente le attivita' indicate nell'articolo 1, lettera a), e ferma l'esclusione contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle plusvalenze degli immobili pervenuti in conseguenza di fusioni, incorporazioni o concentrazioni avvenute successivamente al 1 gennaio 1958, salvo il caso che le societa' interessate in tali operazioni esercitassero esclusivamente le attivita' indicate nell'articolo 1, lettera a), e ferma l'esclusione contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo.