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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/12/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1854/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa RE ON - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra le parti:
ato il 06/09/1957 a MILANO (MI) Parte_1
E
ata il 07/10/1961 a MILANO (MI) Parte_2
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio civile a Milano in data 07/05/1992, e dalla loro unione
è nata a [...] il [...] la figlia maggiorenne economicamente indipendente. Per_1
Il Tribunale di Milano ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi in data
24/10/2011.
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno dunque chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni patrimoniali, economiche e di mantenimento pattuite. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda congiunta di divorzio per lo scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Milano in data 24/10/2011 e che tra essi non è mai intervenuta alcuna riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse familiare, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio di cui sopra tra le parti del presente giudizio
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
RE ON
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa RE ON - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra le parti:
ato il 06/09/1957 a MILANO (MI) Parte_1
E
ata il 07/10/1961 a MILANO (MI) Parte_2
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio civile a Milano in data 07/05/1992, e dalla loro unione
è nata a [...] il [...] la figlia maggiorenne economicamente indipendente. Per_1
Il Tribunale di Milano ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi in data
24/10/2011.
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno dunque chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni patrimoniali, economiche e di mantenimento pattuite. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda congiunta di divorzio per lo scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Milano in data 24/10/2011 e che tra essi non è mai intervenuta alcuna riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse familiare, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio di cui sopra tra le parti del presente giudizio
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
RE ON