CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 426/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3893/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Caserta - Via Unita' Italiana 28 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. TRATTENUTA MENSILE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, pervenuto in Corte in data 26/9/2025, Ricorrente_1 esponeva che l'SL di Caserta in data 19/6/2025 gli aveva comunicato che, in forza di pignoramento eseguito in danno di esso ricorrente ex art. 72 bis DPR n. 602/73, aveva proceduto alla trattenuta sullo stipendio per euro 452,73 mensili in relazione alla pretesa di euro 2.270,00 avviata dalla RT spa. Poiché di tale pignoramento egli aveva avuto notizia dalla procedente RT spa con pec del 22/5/2025, impugnava la comunicazione pervenutagli dall'SL, chiedendo l'annullamento per l'illegittimo operato del mancato rispetto del termine di gg. 60 di cui all'art. 50 DPR n. 602/73.
Precisava che essa SL era stata da lui informata del giudizio di opposizione al pignoramento promosso innanzi a questa CGT in danno della RT.
Con successiva memoria depositata il 10/10/2025 il ricorrente deduceva che l'SL gli aveva comunicato di aver sospeso la trattenuta di cui innanzi.
All'odierna udienza camerale, questo Presidente nelle funzioni monocratiche decideva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
A prescindere dall'anomalia relativa all'atto impugnato, di cui non si constata la natura tributaria, ma al più un atto della procedura esecutiva, da opporre eventualmente innanzi al giudice dell'esecuzione; si tratta di presunta mera comunicazione non inquadrabile nell'elenco di cui all'art. 19 DPR n. 546/92, si evidenzia che: - di esso atto non è stata prodotta copia né la relata di notifica ad esso ricorrente, necessaria per la verifica del termine di gg. 60 di cui all'art. 21 DPR n. 546/92; - inoltre, non è stata prodotta copia della notifica del ricorso alla pretesa parte resistente, comunque non costituita in giudizio, con gli effetti di cui al co 2 dell'art. 22 cit. DPR che prevede l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.
Nel senso indicato si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese della procedura vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Presidente, nelle funzioni monocratiche, dichiara inammissibile il ricorso e non ripetibili le spese.
Caserta, 26/1/2025 Il Presidente G.U.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3893/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Caserta - Via Unita' Italiana 28 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. TRATTENUTA MENSILE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, pervenuto in Corte in data 26/9/2025, Ricorrente_1 esponeva che l'SL di Caserta in data 19/6/2025 gli aveva comunicato che, in forza di pignoramento eseguito in danno di esso ricorrente ex art. 72 bis DPR n. 602/73, aveva proceduto alla trattenuta sullo stipendio per euro 452,73 mensili in relazione alla pretesa di euro 2.270,00 avviata dalla RT spa. Poiché di tale pignoramento egli aveva avuto notizia dalla procedente RT spa con pec del 22/5/2025, impugnava la comunicazione pervenutagli dall'SL, chiedendo l'annullamento per l'illegittimo operato del mancato rispetto del termine di gg. 60 di cui all'art. 50 DPR n. 602/73.
Precisava che essa SL era stata da lui informata del giudizio di opposizione al pignoramento promosso innanzi a questa CGT in danno della RT.
Con successiva memoria depositata il 10/10/2025 il ricorrente deduceva che l'SL gli aveva comunicato di aver sospeso la trattenuta di cui innanzi.
All'odierna udienza camerale, questo Presidente nelle funzioni monocratiche decideva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
A prescindere dall'anomalia relativa all'atto impugnato, di cui non si constata la natura tributaria, ma al più un atto della procedura esecutiva, da opporre eventualmente innanzi al giudice dell'esecuzione; si tratta di presunta mera comunicazione non inquadrabile nell'elenco di cui all'art. 19 DPR n. 546/92, si evidenzia che: - di esso atto non è stata prodotta copia né la relata di notifica ad esso ricorrente, necessaria per la verifica del termine di gg. 60 di cui all'art. 21 DPR n. 546/92; - inoltre, non è stata prodotta copia della notifica del ricorso alla pretesa parte resistente, comunque non costituita in giudizio, con gli effetti di cui al co 2 dell'art. 22 cit. DPR che prevede l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.
Nel senso indicato si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese della procedura vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Presidente, nelle funzioni monocratiche, dichiara inammissibile il ricorso e non ripetibili le spese.
Caserta, 26/1/2025 Il Presidente G.U.