Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 426
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Natura dell'atto impugnato

    Il giudice rileva che l'atto impugnato non ha natura tributaria ma rientra nella procedura esecutiva, da opporre al giudice dell'esecuzione. Inoltre, la comunicazione non è inquadrabile nell'elenco degli atti impugnabili dinanzi alla commissione tributaria ai sensi dell'art. 19 DPR n. 546/92.

  • Inammissibile
    Mancanza di documentazione

    Il giudice dichiara inammissibile il ricorso anche per la mancata produzione della copia dell'atto impugnato e della sua notifica al ricorrente, necessaria per verificare il rispetto dei termini di impugnazione (art. 21 DPR n. 546/92). Inoltre, non è stata prodotta copia della notifica del ricorso alla parte resistente, con conseguente inammissibilità rilevabile d'ufficio (art. 22 co. 2 DPR n. 546/92).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 426
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 426
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo