Articolo 2 della Legge 22 agosto 1985, n. 451
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 agosto 1985
Art. 2.
La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282 , convertito nella legge 1 agosto 1978, n. 426 , non si applica per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilita' di cui al decreto-legge citato e relativo ai periodi precedenti avvenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La suddetta soprattassa viene altresi' rimborsata a coloro che hanno provveduto ad effettuare il versamento ed entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge inoltrino apposita domanda al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, corredata da attestazione del versamento medesimo.
NOTE

Nota all'art. 2, comma secondo:
Il testo vigente dell' art. 10 del D.L. n. 282/1978 recante: "Modalita' di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilita' sulla produzione del latte bovino", e' il seguente:
"Art. 10. - Il controllo sull'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (CEE) numeri 1079/77 e 1822/77 e dal presente decreto e' affidato agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria.
Salve le disposizioni del codice penale , per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entita' del prelievo di corresponsabilita' dovuto nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. La soprattassa e' dovuta in misura pari al doppio del prelievo nella ipotesi in cui il versamento non sia effettuato entro il trentesimo giorno dal termine suddetto.
Qualora il prelievo di corresponsabilita' sia versato in misura inferiore al dovuto e la differenza venga corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto, la soprattassa e' pari al 50 per cento delle somme versate tardivamente. Qualora la differenza non venga corrisposta entro tale termine la soprattassa e' pari al doppio delle somme ancora dovute.
In caso di irregolare tenuta della contabilita' di magazzino di cui all'art. 4 del presente decreto si applica la pena pecuniaria da L. 150.000 a L. 1.000.000".
(L'articolo unico della legge 5 agosto 1981, n. 451 , ha disposto che la soprattassa prevista dal secondo e terzo comma del citato articolo 10 non si applica per le violazioni commesse dal 10 giugno 1980 al 31 dicembre 1980 a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilita' di cui al decreto-legge in parola e relativo al periodo considerato avvenga entro il 30 settembre 1981).
Entrata in vigore il 29 agosto 1985