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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1331/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1331/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Giorgio Leoncini;
Parte_1 CodiceFiscale_1
e
, c.f. , con l'Avv. Giorgio Controparte_1 C.F._2
Leoncini;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2025, e Parte_1 [...]
hanno adito l'intest ché Controparte_1 io da essi contratto in Livorno il 30/04/2021, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione non sono nati figli e che esse si sono separate consensualmente con decreto di omologazione del 08/06/2022 emesso nel procedimento rg. 1406/2022.
Con decreto del 22/04/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 19.06.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore ha rimesso la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 11.04.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 30/04/2021 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 un onio dell'Anno 2021 Parte 1 n. 53.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I coniugi si danno reciprocamente atto che non vi sono beni da dividere, avendo essi provveduto a liquidare e chiudere, prima del ricorso, tutte le situazioni patrimoniali tra loro comunque pendenti, dichiarando, quindi, reciprocamente, di niente altro avere a pretendere o domandare;
2) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, non si riconoscono reciprocamente alcun assegno divorzile e/o alimentare, al quale, sempre reciprocamente, rinunziano;
3) le parti si scambiano il reciproco consenso all'espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 19.06.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1331/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Giorgio Leoncini;
Parte_1 CodiceFiscale_1
e
, c.f. , con l'Avv. Giorgio Controparte_1 C.F._2
Leoncini;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2025, e Parte_1 [...]
hanno adito l'intest ché Controparte_1 io da essi contratto in Livorno il 30/04/2021, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione non sono nati figli e che esse si sono separate consensualmente con decreto di omologazione del 08/06/2022 emesso nel procedimento rg. 1406/2022.
Con decreto del 22/04/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 19.06.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore ha rimesso la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 11.04.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 30/04/2021 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 un onio dell'Anno 2021 Parte 1 n. 53.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I coniugi si danno reciprocamente atto che non vi sono beni da dividere, avendo essi provveduto a liquidare e chiudere, prima del ricorso, tutte le situazioni patrimoniali tra loro comunque pendenti, dichiarando, quindi, reciprocamente, di niente altro avere a pretendere o domandare;
2) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, non si riconoscono reciprocamente alcun assegno divorzile e/o alimentare, al quale, sempre reciprocamente, rinunziano;
3) le parti si scambiano il reciproco consenso all'espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 19.06.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra