TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/07/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 9 luglio 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4722 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Sant'Abbondio, II tr.2, C.F.: , elettivamente domiciliata in C.F._1 Boscoreale, alla Via G. Della Rocca, 182 presso lo studio dell'avv. Paola Buono ( ) pec: che la rappresenta e difende, in C.F._2 Email_1 forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 (C.F. ) – in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 CP_2 rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._3 presso l' , sito in alla Via Ponte della Controparte_1 CP_2 Maddalena, n. 55 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 luglio 2023, la ricorrente in epigrafe esponeva: che, nel marzo 2017, inoltrava domanda di trasferimento, presso l'IC Alfieri Manzoni di Torre Annunziata, chiedendo in opzione anche l'attribuzione di eventuale completamento cattedra orario esterna;
che, per l'a.s 2018/2019, alla ricorrente veniva attribuita dall' Controparte_3 una cattedra a tempo indeterminato C.O.E. (cattedra orario esterna titolare su francese) presso I.C. Alfieri Manzoni di Torre Annunziata, su quiescenza di una docente di seconda lingua comunitaria francese, che fino al collocamento a riposo (dal 1° settembre 2018) svolgeva attività di docenza C.O. I. (cattedra orario interno), per l'intero orario 18 ore settimanali, presso la I.C. Alfieri Manzoni;
che alla ricorrente, nell'a.s 2018/2019, veniva assegnata una cattedra di francese C.O.E., nonostante fosse subentrata titolare su posto vacante, per quiescenza della precedente titolare cattedra, che era in C.O.I. per tutte le 18 ore;
pertanto, alla ricorrente venivano attribuite solo 16 ore presso l'I.C Alfieri Manzoni di Torre Annunziata e 2 ore di completamento cattedra orario esterno C.O.E., presso S.M.S. della Corte di Pompei;
che l' attribuiva illegittimamente alla Controparte_4 ricorrente una cattedra C.O.E. così suddivisa: 16 ore cattedra presso l'I.C Alfieri Manzoni di Torre Annunziata e 2 ore per completamento cattedra C.O.E presso la S.M.S Della Corte di
1 Pompei, e ciò, nonostante la ricorrente fosse subentrata su una cattedra C.O.I. ( cattedra orario interno), resa disponibile per quiescenza della docente di francese prof.ssa Per_1
, collocata a riposo dal 1° settembre 2018, presso l'I.C Alfieri Manzoni di Torre
[...] Annunziata;
che, nonostante alla ricorrente spettasse legittimamente una cattedra intera (18 ore C.O.I) e non C.O.E., il D.S e l'RSU reiteravano, anche negli anni scolastici seguenti, l'assegnazione di una C.O.E. ( cattedra orario esterno), con aumento progressivo delle ore di insegnamento esterne all'I.C. Alfieri Manzoni;
che, nell'a.s. 2019/2020, pur vigendo titolarità della seconda lingua comunitaria (Francese C.O.I.) sin dall'a.s. 2018/2019 la Dirigente Scolastica dell'I.C. Alfieri Manzoni faceva richiesta di inserire in organico di diritto un numero di ore maggiore della seconda lingua comunitaria (Spagnolo) e, pertanto, alla ricorrente illegittimamente venivano attribuite 14 ore di docenza presso l'I.C. Alfieri di Torre Annunziata e 4 ore su completamento C.O.E. presso la S.M.S. Borrelli di Santa Maria la Carità con aumento rispetto all'anno precedente di ulteriori 2 ore sull'orario cattedra esterna;
che, nell' a.s. 2020/2021, la Dirigente Scolastica assegnava alla ricorrente nuovamente 14 ore in C.O.I presso l'I.C. Alfieri di Torre Annunziata e 4 ore in C.O.E. presso la S.M.S D. Morelli di Torre del Greco;
che, nell'a.s. 2021/2022, le venivano reiteratamente ed illegittimamente attribuite 14 ore in C.O.I. (cattedra orario interna) più 4 ore di completamento COE (cattedra orario esterna), presso la SMS “D. Morelli” di Torre del Greco;
che, nell'a.s 2022/2023, alla ricorrente venivano assegnate solo 12 ore in cattedra interna (C.O.I.), presso la sede di titolarità I.C. e, a completamento Controparte_5 dell'orario settimanale (18 ore) venivano assegnate alla ricorrente 6 ore di docenza in C.O.E. (cattedra orario esterno), presso la SMS Morelli di Torre del Greco;
che, per l'anno scolastico 2023/24, su richiesta della dirigente scolastica dell'
[...]
l'ufficio scolastico regionale per la Campania, riconosceva Controparte_6 l'introduzione nell'organico di diritto dell'istituto della seconda lingua Comunitaria Spagnola, in luogo del francese e tale scelta determinava una ulteriore riduzione delle ore in C.O.I. della cattedra di francese, assegnata alla ricorrente. Tanto precisato, dedotta la illegittimità dell' operato del , adiva questo CP_1 Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento di attribuzione cattedra C.O.E. n.0006495 del 15/05/2023 emesso dal
[...] per violazione e falsa applicazione dell'art 11 Controparte_7 comma 2° del CCNI, con ogni provvedimento consequenziale;
Conseguentemente riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente in adeguamento dell'organico di diritto per l'a.s 2023/2024 a prestare servizio con orario cattedra interna. (COI 18 ore) su classe di concorso A 25 (seconda lingua comunitaria francese presso L'I.C. Alfieri Manzoni di Torre Annunziata per violazione e falsa applicazione del D.P.R n. 81 /2009; Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, ordinare al in persona del Dirigente p.t, ad assegnare Controparte_7 Con con provvedimento di rettifica alla docente per l'a.s 2023 /2024, la Parte_1 cattedra di francese per n. 18 ore presso l'IC Alfieri Manzoni di Torre Annunziata, Condannare l'ente pubblico, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, via Trastevere, 55 al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
2 All'odierna udienza, udito il procuratore di parte istante, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che si vanno ad esporre. La docente è in servizio presso l'I.C. “Alfieri” dall'a.s. 18/19, a Parte_1 seguito di mobilità su cattedra COE di , per n. 16 ore e con n. 2 ore di Per_2 completamento, presso l'I.C. “Della Corte” di Pompei, come si evince dall'assunzione in servizio della docente del 01/09/18 prot. 2424/7 (allegato n.2). Il ha, poi, dedotto che dall' 1/09/2018 la docente , CP_1 Persona_3 docente di seconda lingua comunitaria francese risultava in quiescenza e che in servizio presso l'I.C. Alfieri, in qualità di docente di seconda lingua comunitaria dall' 1 settembre 2016, vi era la professoressa (All. 5), la quale, vantando presso l'I.C. Alfieri Persona_4 una maggiore anzianità di servizio ( dall' 1 settembre 2016, rispetto alla docente , Parte_1 dall' 1 settembre 2018), subentrava su C.O.I. della docente , lasciando disponibile Per_1 una C.O.E. di 16 ore, con completamento di 2 ore presso la SMS Della Corte di Pompei. Il riferimento normativo di quanto sopra è CCNI sulla Mobilità, art. 11 c. 8 (All. 6), per cui priva di pregio risulta l'affermazione di parte ricorrente (v. pag. 2 del ricorso) secondo cui “l' attribuiva illegittimamente alla ricorrente Controparte_8
. Pt_2 Invero, l'art. 11, c. 2 CCNI sulla mobilità recita “il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra”: situazione che fotografa la realtà della docente già titolare presso l'I.C. Alfieri dall'1 settembre 2016 e, quindi, Persona_4 portatrice del diritto di precedenza su C.O.I., rispetto alla docente , titolare presso Parte_1 l'I.C. Alfieri dall' 1 settembre 2018. Peraltro, la reiterazione negli aa.ss. seguenti, dell'assegnazione di una C.O.E., non è stata che la conseguenza della legittimità dell'assegnazione, avuta nell'a.s. 18/19. Negli anni successivi al 2018/19, come dedotto nella nota allegato 1 del , si CP_1 registrava la seguente situazione di classi autorizzate:
● a.s. 18/19 n. 21 classi (17 classi di Francese e 4 classi di Spagnolo);
● a.s. 19/20 n. 20 classi (16 classi di Francese e 4 classi di Spagnolo);
● a.s. 20/21 n. 20 classi (16 classi di Francese e 4 classi di Spagnolo);
● a.s. 21/22 n. 20 classi (16 classi di Francese e 4 classi di Spagnolo);
● a.s. 22/23 n. 17 classi (15 classi di Francese e 2 classi di Spagnolo Per l'anno 23/24 l' Istituto ha richiesto n. 7 classi prime (6 lingua Francese e 1 lingua Spagnolo) e sono state autorizzate dall'USR n. 6 classi prime (5 Francese e 1 Spagnolo) determinando una consistenza di classi pari a 17 (15 classi di Francese e 2 classi di Spagnolo). L'I.C. “Alfieri” ha una offerta formativa di seconda lingua Spagnolo, che nasce nell'a.s. 2015/16, con richiesta di n. 3 classi Spagnolo e autorizzazione da parte dell'
[...] di n. 2 classi prime di lingua Spagnolo. CP_3 La richiesta della DS era supportata da delibere degli OO.CC. competenti, Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti (Verbali con relative delibere, allegati n. 3 e 4) e dal PTOF. Pertanto, non trova riscontro l'affermazione di parte istante, secondo cui, “nell'a.s. 21/22, la DS faceva richiesta di inserire in OD un numero di ore della seconda lingua comunitaria Spagnolo” e la conseguenza “inspiegabilmente sempre con riduzione oraria cattedra” (pagina 2 diffida), non considerando questa il diritto degli alunni a proseguire lo studio della seconda lingua comunitaria Spagnolo indicata all'atto dell'iscrizione.
3 La scelta politica e didattica operata rispettivamente dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti, e poi esplicitata nel PTOF, era vigente da prima che la docente
[...]
arrivasse per mobilità all'I.C. “Alfieri” (2015/16, a fronte del 2018/19), chiedendo Pt_1 una COE, per cui si evince la consapevolezza della docente di un completamento orario in altro I.C. Per l'a.s. 19/20, non è fondata è la asserzione di parte ricorrente secondo cui la DS
“faceva richiesta di inserire in Organico di Diritto un numero maggiore di ore” . In tal caso vi è stato il prosieguo degli anni di corso, non essendo pensabile una trasformazione durante un percorso didattico avviato (cambio seconda lingua comunitaria nel secondo o terzo anno). La diminuzione di n. 2 ore di una cattedra era stata determinata dall'autorizzazione di n. 20 classi, a fronte delle n. 21 autorizzate per l'a.s. 18/19.
Nell'a.s. 20/21, si ripeteva lo stesso orario cattedra, in quanto anche per il detto anno scolastico il numero delle classi autorizzate – 20 – era lo stesso dall'a.s. 19/20.
Nell'a.s. 21/22 continuava l'autorizzazione di 20 classi, per cui dal 01 settembre 2019 all'a.s. 21/22 compreso, l'orario cattedra della docente rimaneva invariato. Parte_1 Nell'a.s. 22/23 venivano autorizzate 17 classi, di cui solo 2 di spagnolo per prosieguo, per cui l'orario cattedra della docente risultava diminuito, a causa del Parte_1 numero di classi ridotto. Per l'a.s. 23/24 la Dirigente Scolastica richiedeva n. 7 classi prime (6 di lingua Francese e 1 lingua Spagnolo) e venivano autorizzate dall'USR n° 6 classi prime (5 lingua Francese e 1 Lingua Spagnolo), così determinandosi una consistenza di classi pari a 17 (15 classi Francese e 2 classi Spagnolo). Ne consegue che, diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, non si è mai trattato di intero orario su cattedra di francese. Così come, non si è trattato di “scelta” soggettiva e personale della Dirigente, ma di una risposta di quanto presente nel PTOF e di quanto deliberato dagli OOCC competenti – Consiglio d'Istituto e Collegio dei Docenti, a partire dall'a.s. 15/16 (All. 3 e 4). In merito all'affermazione secondo cui “la DS……per l'a.s. 23/24 aveva formato ulteriori classi prima media con inserimento della seconda lingua comunitaria spagnolo”, si desume dagli atti che delle 6 classi autorizzate solo 1 è per lingua spagnolo e 5 sono di lingua francese. Ebbene, al momento del trasferimento della docente , 1 settembre 2018, la Parte_1 stessa optava anche per l'attribuzione di eventuale completamento cattedra esterna e ciò avveniva in virtù del fatto che sulla C.O.I., lasciata per quiescenza dalla docente , Per_1 subentrava, ex lege, la docente in servizio presso l'I.C. Alfieri dal 01 Persona_4 settembre 2016 e, quindi, destinataria “di un assorbimento automatico” di una C.O.I.. Non vi è stato alcun ampliamento della seconda lingua (spagnolo), in quanto è stata richiesta n. 1 classe per tale lingua, mentre le altre continuano il percorso didattico già iniziato. Tali circostanze di fatto, dedotte dal , non sono state oggetto di specifica CP_1 contestazione. La riproposta (non” l'introduzione”) della lingua comunitaria Spagnolo da parte dell' Istituto è stata operata tenendo presente la nota ministeriale avente per oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 23/24 (prot. 26952 del 12/04/23) che nell'ultimo capoverso del paragrafo Istruzione secondaria di 1° grado cita “ [l' offerta della seconda lingua comunitaria] non comportino a regime la trasformazione della cattedra interna in cattedra esterna…. Non si determinino situazioni di soprannumero”. Pertanto, l'operato del non appare censurabile. CP_1
4 La sentenza n. 11/2019 del Tribunale Civile di Lanciano -sezione lavoro (pagina 2 diffida) non rappresenta la fattispecie della docente , in quanto trattasi di una Parte_1 sentenza a favore di una docente, titolare su cattedra interna (18 ore), che vede la modifica di quest'ultima da parte del DS in una COE di 16 ore, con conseguente completamento esterno (allegato n. 5); di contro, come innanzi reiteratamente detto, la docente è titolare Parte_1 dall'a.s. 18/19, per effetto di mobilità, di una cattedra COE (allegato n. 2). Pertanto, esclusa la sovrapponibilità della fattispecie concreta, il precedente non appare conferente. Alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Spese compensate, attesa la obiettiva controvertibilità della materia esaminata.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Si comunichi. Torre Annunziata, 9 luglio 2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
5