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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/08/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.917 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza del 13 dicembre 2024 e vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.05.1960, elettivamente domiciliato a Siderno via Trento n.53 presso lo studio dell'Avv. Ugo Ricupero, che lo rappresenta e difende per delega consolare;
ATTORE
E
, c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
25.3.1949, , c.f. , nato a Controparte_2 C.F._2
Siderno l'11 marzo 1958, quali eredi di Persona_1 elettivamente domiciliata a Siderno presso lo studio dell'avv. Silvia
Scarfò che li rappresenta e difende per procura in atti;
, c.f. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
l'1.3.1952, quale rede di elettivamente Persona_1 domiciliato a Siderno presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gerasolo che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
nata a [...] il [...] e residente a Parte_3
Siracusa (SR) in Via Genova 23, C.F. ; C.F._4 Parte_4
nato a [...] il [...] e residente a [...] in Via
[...]
Via Torino 10, C.F. ; C.F._5 Parte_5 nato a [...] il [...] ed ivi residente alla C.da Feudo Vecchio 7,
C.F. ; – quali eredi della signora C.F._6 Persona_2
, nata a [...] il [...] e deceduta a Locri il
[...]
20.11.2022 ivi – cod.fisc. , già parte convenuta C.F._7 costituita;
elettivamente domiciliati in Siderno alla Via C.re Battisti n.
73, presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Cesario –che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
(c.f. ), nata in [...] il Parte_6 C.F._8
01.09.1942, ivi residente a[...], rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Alessandra Fragomeli, con studio in
Roccella Ionica, Via Trastevere n.167, presso cui è elettivamente domiciliata;
CONVENUTI
n o n c h è
(c.f. ), nata a RT C.F._9
Siderno (RC) il 14.07.1931; ‒ (c.f. Controparte_4
), nato a [...] il [...]; ‒ C.F._10
(c.f. ), nato a [...] il CP_5 C.F._11
24.02.1964; ‒ (c.f. ), nato a Controparte_6 C.F._12
Montreal (Canada) il 25.04.1962;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: divisione ereditaria.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 dicembre 2024, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e il giudice tratteneva in decisione la causa senza concessione di ulteriori termini.
BREVE ESPOSIZIONE DEI FATTI
La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto pag. 2 di 17 dagli artt.132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009
(applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del
4.7.2009 –art.58, comma 2 legge cit.)
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio gli odierni convenuti per sentire dichiarare la divisione dei cespiti ereditari loro pervenuti per testamento da Persona_3
deceduta il 23 giugno 1995 e successivamente dalla
[...] successione dei ER non sposati, figli di , Persona_3
, e . Controparte_7 Per_4 Persona_5 Per_6
Rappresentava nella ricostruzione dell'asse ereditario, che Persona_3
per testamento disponeva dell'unita immobiliare
[...] catastalmente identificata in NCEU al fol 24 del Comune di Siderno,
p.lle 257 sub 1-400, assegnando ai figli non sposati un legato di usufrutto in accrescimento ai legatari superstiti e la nuda proprietà agli altri sei figli , , , , e Persona_1 CP_6 CP_3 Per_7 Per_2
. Con la morte dell'ultima usufruttuaria , Pt_6 Persona_8 il diritto di proprietà piena si consolidava in capo ai sei ER eredi testamentari, parte dei quali, nelle more già deceduti, per cui alla data del decesso dell'ultima usufruttuaria, avvenuto il 25.4.2011, il bene devoluto risultava intestato a: Persona_2 Parte_6
e per la quota di 1/6 ciascuno;
a:
[...] RT
, e quali eredi Parte_2 Controparte_2 CP_1 di in rappresentazione per la quota di 1/18 Persona_1 ciascuno;
a: e , quali Controparte_8 Controparte_4 eredi di , per 1/12 pro quota;
a: Persona_9 Pt_1
, e , quali eredi di
[...] CP_5 Controparte_6
, per 1/18 pro quota. Persona_10
otteneva anche per donazione e per acquisto, Parte_1 rispettivamente le quote dei fratelli , , CP_5 Controparte_6
e nonché della zia Controparte_8 Controparte_4 Per_1
pag. 3 di 17 . Pertanto alla data della proposizione della domanda, l'immobile CP_3 caduto in successione da risultava così ripartito: a Persona_3
i 90/180, a i 30/180, a Parte_1 Persona_2
i 30/180 e a , e Parte_6 Parte_2 CP_2 CP_1
i 10/180. A questa successione si aggiungeva anche quella dei ER
, e Controparte_9 Per_4 Per_6 CP
sui beni immobili siti a Siderno e catastalmente identificati al
[...] fol. 34 p.lle 256-257 sub 2, 258 sub 1-259 sub 1 e 258 sub 2-259 sub 2 le cui quote finali a seguito delle varie cessioni, risultano le stesse di quelle indicate per l'immobile pervenuto dalla successione testamentaria di , ovvero: 90/180 a Persona_3 Pt_1
, 10/180 a e , 30/180 a
[...] Parte_2 CP_2 CP_1
e . Persona_2 Pt_6
Poiché tra gli eredi non si perveniva ad un accordo bonario neppure in mediazione, l'attore, chiedeva la divisione giudiziale degli immobili con assegnazione del fabbricato adibito ad albergo con eventuale conguaglio in denaro, in caso di valore stimato dello stesso oltre la quota a lui spettante. Specificava che per quanto riguardava i beni mobili costituiti dagli arredi e dai gioielli, gli eredi avevano predisposto inventario procedendo alla divisione bonaria al fine di pagare le tasse e le spese di successione.
Si costituivano: che aderiva alla domanda Parte_6 dell'attore.
e non si opponevano alla divisione ma CP_1 Controparte_2 non secondo la domanda dell'attore, in quanto chiedevano la ripartizione in natura dei beni immobili secondo le rispettive quote con pagamenti di conguagli e, in subordine, disporre la vendita degli immobili con assegnazione agli eredi del ricavato secondo le rispettive quote.
pag. 4 di 17 Gli eredi di già costituita e deceduta nel corso del Persona_2 giudizio, chiedevano preliminarmente che il giudice valutasse l'opportunità anche della redazione di due progetti divisionali in ragione dei diversi compendi, opponendosi all'ipotesi d'indivisibilità dell'immobile destinato ad albergo ex art.720 c.c. paventata dall'attore e comunque l'assegnazione per sorteggio delle quote, con specifica richiesta di assegnazione pro indiviso della quota di spettanza ai suoi eredi. Persona_2 costituitosi in seguito con nuovo difensore, faceva Parte_2 proprie le richieste già formulate con la costituzione precedente congiunta ai ER e . CP_1 CP_2
La causa veniva inizialmente rinviata per trattative di bonario componimento comunque coltivate dalle parti anche in pendenza del giudizio, che comunque non avevano esito positivo. Rigettata la prova testimoniale e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
; e RT Controparte_4 CP_5
, quali eredi limitatamente ai beni mobili, gli stessi Controparte_6 rimanevano contumaci in quanto, da dichiarazione prodotta in atti e non contestata, emergeva che non avevano alcun interesse alla divisione perché l'alienazione delle loro quote aveva compreso anche i beni mobili. Il giudice prendeva atto di ciò e dichiarava definitivamente integrato il contraddittorio, disponendo così CTU a seguito della quale, in ragione dell'accertato abuso comunque sanabile dell'immobile adibito ad albergo, il giudice rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, invitando le parti ad esprimere le loro intenzioni in merito alla possibile sanatoria dell'abuso accertato dal consulente d'ufficio. Le parti concordemente decidevano di procedere all'iter amministrativo per la sanatoria, dando mandato congiunto ad un tecnico che procedeva in tal senso, provvedendo al deposito del provvedimento amministrativo di avvenuto condono. All'udienza del 13.12.2024 le parti riprecisavano le pag. 5 di 17 conclusioni davanti al nuovo giudice che tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini per rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente, seppur solo formalmente, dichiarata la contumacia dei convenuti;
RT CP_4
, e una volta che comunque il
[...] CP_5 Controparte_6 presente giudizio è stato esteso nei loro confronti. Tuttavia, la mancanza d'interesse nella causa espresso dai suddetti convenuti e acquisito agli atti del processo, ha l'effetto di escludere l'adempimento di cui all'art.789 cpc di procedere alla notifica del progetto divisionale, in quanto sostanzialmente non rivestono la qualità di parte processuale per assenza d'interesse ad agire ex art.100 cpc.
Ritiene questo giudice, in linea con l'espresso orientamento del precedente giudicante, che delle soluzioni di divisione prospettata dalle parti e per le quali è stato dato mandato al CTU nominato di redigere due ipotesi di progetti divisionali, sia più conforme alle norme la prima soluzione indicata al CTU, ovvero quella di procedere a due divisioni da distinguere per compendi e ciò perché la soluzione di procedere ad un'unica divisione di immobili pervenuti per due successioni diverse, può essere applicata solo con il consenso di natura negoziale espresso da tutte le parti che nel presente caso, manca. (“Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse;
può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio” (cfr., Cass. n.
25756/2018),
pag. 6 di 17 Occorre pertanto procedere a due divisioni perché provengono da de cuius diversi, su beni diversi e per titolo diverso.
Si precisa che per espressa dichiarazione di tutte le parti, la divisione per cui è causa, riguarda solo i beni immobili, in quanto, per come attestato dallo stesso CTU in sede di attività peritali, le parti lo hanno dispensato dal redigere apposito inventario dei beni mobili in quanto già divisi bonariamente.
SUCCESSIONE . Persona_3
Come già esposto in narrativa la testatrice la Persona_3 cui successione si è aperta nel 1995, lasciava una sola unità immobiliare adibita ad albergo e identificata al fol 34 del Comune di
Siderno, p.lla 257 sub 1 graffata 400.
Si prende atto della intervenuta sanatoria per silenzio-assenso autocertificato dal tecnico geom. dell'11.12.2024 Testimone_1 depositato in atti, per cui è possibile procedere alla divisione dell'immobile sopra identificato, senza incorrere in ipotesi di nullità .
Dall'accertamento tecnico effettuato dal consulente d'ufficio, si evince che l'unità immobiliare non è comodamente divisibile, contrariamente all'assunto dei convenuti. Il caso di specie è annoverabile fra quelli per i quali la giurisprudenza di legittimità stabilisce che in caso di immobile non comodamente divisibile, è preferibile procedere, semprechè sia stata fatta espressa richiesta da parte di uno dei condividenti, all'assegnazione dell'immobile con la liquidazione delle altre quote in favore degli altri coeredi, pari al controvalore in denaro in ragione delle rispettive quote ereditarie.
Nello specifico l'assegnazione è stata avanzata solo dall'attore che peraltro è titolare della metà dell'immobile e pertanto, in linea con il principio di diritto, secondo cui: “Nell'ambito della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione,
pag. 7 di 17 dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota;
analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l'attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell'interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro.” (cfr. Cass. sez. VI del 15.12.2022, n° 36.736, rel. Tedesco).
In ogni caso, ove vi fosse stata una plurima richiesta di assegnazione, ma non è questo il caso, la legge pone una preferenza in favore del titolare della maggior quota. Ciò non esclude che il giudice possa comunque attribuire il bene ad altro coerede, titolare di una quota minore, quando ciò gli sembri più consono all'interesse dei condividenti, previa specifica motivazione (Cass. n. 6469/1982; n. 4775/1983; n.
7716/1990; n. 8629/1998; n. 22857/2009; n. 7869/2019; n.
24832/2019).
L'ipotesi della vendita dell'intero compendio paventata da alcuni convenuti, va invece disattesa perché la stessa si pone come rimedio estremo, quando in caso di bene non comodamente divisibile, nessuno dei condividenti chiede l'assegnazione. Solo in tale ipotesi al giudice non spetta altro che procedere alla vendita, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dall'art. 720 c.c. si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota (cfr. Cass. n. 11769/1992).
Va altresì scartata l'ipotesi di divisione in più lotti all'interno dei quali si stabilisca una nuova comunione che è solo possibile quando gli stessi pag. 8 di 17 condividenti ne fanno espressa richiesta, come è avvenuto nel caso di specie solo per i ER di che lo hanno Persona_2 espressamente formalizzato nell'atto di costituzione (Cass. n.
20250/2016; n. 5222/1978; n. 489/1966).
Va quindi assegnato a , quale richiedente e titolare già Parte_1 della metà dell'immobile, il fabbricato pervenuto per successione testamentaria di , con obbligo a suo carico di Persona_3 versare agli altri coeredi i relativi conguagli pro quota.
A tal proposito si considerano anche le osservazioni formulate al CTU da parte attrice in merito al criterio di stima parametrato al periodo di riferimento e precisamente a quello del consolidamento della piena proprietà degli eredi, coincidente con il decesso dell'ultima usufruttuaria (2011), indicato dal CTU oppure alla data della domanda giudiziale di divisione (2019), considerato invece come criterio preferibile dall'attore.
Sul punto si concorda con il criterio di stima adottato dal CTU in quanto è dalla data in cui il bene è devoluto per successione che va calcolato il relativo valore bene che nel caso di specie, coincide con il decesso dell'ultima usufruttuaria avvenuto il 25 Persona_8 aprile 2011.
Pertanto le quote in conguaglio che l'attore dovrà versare agli altri coeredi sono: €.28.238,17 (€.38.164,75 rivalutata al 2011) pro quota ai ER ed €.84.714,53 (€.114.494,28 rivalutata al 2011) Pt_2 pro quota a ed eredi , in quanto Parte_6 Persona_2 il valore complessivo del fabbricato per come stimato è pari ad €.
508.287,15.
SUCCESSIONE GERMANI GENTILUOMO COSMO DAVIDE,
, , , SILVIA. Per_8 Persona_5 Per_6
Come accertato, la massa caduta a seguito delle varie successioni legittime dei de cuius sopra indicati, è costituita da due immobili,
pag. 9 di 17 composti da tre unità destinati ad abitazione e catastalmente identificati al fol 34 a) p.lla 257 sub 1 graffata256; b) p.lla 258 sub 1 graffata 259 sub 1; c) p.lla 258 sub 2 graffata 259 sub 2.
Anche per tali beni il CTU dichiara la non comoda divisibilità, in quanto, in relazione al numero di eredi, le tre unità che costituiscono tre singoli appartamenti, non sarebbero divisibili per il numero di quote superiore a tre, per cui il CTU ipotizza la formazione di tre lotti per quante sono le unità immobiliari.
Su questi beni, l'attore che ha sempre la quota maggiore, non ha chiesto l'attribuzione, mentre gli altri convenuti hanno espresso la loro preferenza in merito all'assegnazione di alcune unità immobiliari e precisamente: ha chiesto l'assegnazione della p.lla Parte_6
257 sub 2 graffata 256; i ER l'assegnazione della stessa Pt_2 particella richiesta da , mentre i ER Parte_6 Pt_3 eredi l'assegnazione delle p.lle 258 sub 2 graffata Persona_2
259 sub 2.
Il CTU ha prospettato due ipotesi di divisione della seconda successione in ragione delle preferenze espresse dai singoli condividenti.
Tuttavia, sulla base del principio sopra espresso richiamato dalla giurisprudenza di legittimità a più riprese, per il quale;
a) occorre evitare i conguagli e quando siano necessari, preferire che l'importo da versare sia più basso possibile;
b) bisogna tenere conto delle singole quote prediligendo l'assegnazione del bene agli eredi che concorrono nella massa con una quota maggiore;
c) occorre evitare la formazione di ulteriori comunioni all'interno di una quota a meno che non ne sia fatta espressa richiesta, si ritiene che l'ipotesi divisionale sub a) delineata dal
CTU sia la più rispondente ai suddetti criteri, fermo restando che, ad eccezione dell'attore che anche nella seconda successione concorre sia quale erede che in proprio, nella maggior misura, senza aver espresso pag. 10 di 17 alcuna richiesta di attribuzione, solo e per essa i Persona_2 suoi eredi e hanno la quota più rilevante. Parte_6
Le tre unità immobiliari sono state anch'esse stimate alla data della morte di ultima dei ER Persona_8 Per_1 deceduta, secondo un principio di calcolo più coerente e corrispondente alla data di apertura della successione. Ciò è reso comprensibile al fine di evitare una valutazione disomogenea sugli stessi beni e per quote differenti, decorrente dalla data di apertura delle diverse successioni di quota dipendenti dalla data di morte di ogni singolo comproprietario.
Il valore complessivo della massa ereditaria dei ER è Per_1 stata accertata dal CTU in complessive €. 274,368,68 il cui valore dei singoli lotti è: 1° LOTTO Unità immobiliare riportata nel catasto fabbricati di Siderno Fg. 34 part. 256 –257 sub 2, via Paolo Romeo n.
87, Piano T: valore €.62.960,63; 2° LOTTO Unità immobiliare riportata nel catasto fabbricati di Siderno Fg. 34 part. 258 sub 1-259 sub 1, categ. A/3 cl. 1, vani 4,5, superficie totale 95 m2 , superficie totale escluse aree scoperte 95 m2 , R. € 195,22, via Paolo Romeo n. 69, Piano
T: valore € 90.641,25; 3° LOTTO Unità immobiliare riportata nel catasto fabbricati di Siderno Fg. 34 part. 258 sub 2-259 sub 2, categ.
A/3 cl. 2, vani 5,5, superficie totale 122 m2 , superficie totale escluse aree scoperte 122 m2 , via Paolo Romeo n. 69, Piano I: valore €
120.766,80.
Il valore complessivo stimato di €.274.368,68 va diviso per quattro quote di diverso valore, ovvero;
- 10/180: valore Parte_2
(274.368,68 *10/180) = € 15.242,70 - 10/180: valore Controparte_2
(274.368,68*10/180) = € 15.242,70 - Futia 10/180 valore CP_1
(274.368,68*10/180) = € 15.242,70 – Controparte_10
30/180 valore (274.368,68*30/180) = € 45.728,12 -
[...]
30/180 valore (274.368,68*30/180) = € 45.728,12 - Parte_6
90/180 valore (274.368,68*90/180) = € 137.184,34 Parte_1
pag. 11 di 17 che ripartita secondo le quote dei vari condividenti, prevede la seguente divisione:
1° QUOTA Unità immobiliare riportata Controparte_10 nel catasto fabbricati di Siderno in ditta proprietà per Parte_2
168/3024; proprietà per 168/3024; Futia CP_1 CP_2 proprietà per 168/3024; , proprietà per 504/3024; Persona_2
proprietà per 504/3024; per 1/3 Parte_6 Parte_1 bene personale;
diritto di proprietà, per 1/6: fg. 34 Parte_1 part. 258 sub 2-259 sub 2, categ. A/3 cl. 2, vani 5,5, via Paolo Romeo
n. 69, Piano 1°: valore della quota € 120.766,80. La quota così costituita ha un valore maggiore rispetto al dovuto di € (120.766,80-
45.728,12) = € 75.038,68 che saranno versate a conguaglio delle altre quote come segue: - € 46.543,09 (importo rivalutazione € 11.030,71, interessi legali € 5.330,60, totale € 62.904,40) a;
- € Parte_1
15.242,70 (importo rivalutazione € 3.612,52, interessi legali € 1.745,75, totale € 20.600,97) a - € 13.252,89 (importo Parte_2 rivalutazione € 3.140,93, interessi legali € 1.517,87, totale € 17.911,69)
a . CP_1
2° QUOTA Unità immobiliare riportata nel Parte_6 catasto fabbricati di Siderno in ditta , Parte_2 CP_1 per pari quota;
, proprietà per Controparte_2 Persona_2
504/3024; proprietà per 504/3024; Parte_6 Pt_1
per 1/3 bene personale;
diritto di proprietà,
[...] Parte_1 per 1/6: fg. 34 part. 256 – 257 sub 2, categ. A/4 cl. 1, vani 4, via Paolo
Romeo n. 87, Piano T: valore della quota € 62.960,63, corrispondente ad un maggior valore rispetto al dovuto di € 17.232,51 da versare ad integrazione delle altre quote come segue: - € 1.989,81 (importo rivalutazione € 471,58, interessi legali € 227,91, totale € 2.689,30) a
- € 15.242,70 (importo rivalutazione € 3.612,52, CP_1 interessi legali € 1.626,32, totale € 20.600,97) a . Controparte_2
pag. 12 di 17 3° QUOTA CO VI Unità immobiliare riportata nel catasto fabbricati di Siderno in ditta proprietà per Parte_2
168/3024; proprietà per 168/3024; Futia CP_1 CP_2 proprietà per 168/3024; , proprietà per 504/3024; Persona_2
proprietà per 504/3024; per 1/3 Parte_6 Parte_1 bene personale;
diritto di proprietà, per 1/6: Fg. 34 Parte_1 part. 258 sub 1-259 sub 1, categ. A/3 cl. 1, vani 4,5, via Paolo Romeo
n. 69, Piano T: valore della quota € 90.641,25, per un valore minore rispetto al dovuto di € 46.543,09 (importo rivalutazione € 11.030,71, interessi legali € 5.330,60, totale € 62.904,40) da acquisire dal maggior valore della quota degli eredi di . Persona_2
4° QUOTA GERMANI TI. Ai ER è assegnato quanto Pt_2 dovuto in denaro ricavato dal maggior valore delle quote di Persona_2
(eredi ER e di come in
[...] Pt_3 Parte_6 precedenza esposto, pari a €. 15.242,70 (importo rivalutazione €
3.612,52, interessi legali € 1.626,32, totale € 20.600,97) per ciascuno dei ER . Pt_2
Questa ipotesi di progetto, ad avviso del giudicante, è più rispettosa dell'assegnazione dei beni ai coeredi che dispongono di una quota più consistente con conseguente riduzione delle somme da conguagliare e limitando al minimo le ipotesi di assegnazione di beni in comunione che nel secondo progetto sarebbero due invece che uno.
Alla luce delle superiori ragioni, i beni che costituiscono le due masse ereditarie andranno divise secondo i criteri sopra enunciati.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dei condividenti in ragione delle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , EREDI Parte_1 Parte_6
pag. 13 di 17 , TI E Persona_2 Parte_2 CP_2
, con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, CP_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia dei convenuti RT
; e
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6
;
[...]
b) Dichiara aperta la successione testamentaria di Persona_3
deceduta il 23.06.1995, accertando che l'eredità della
[...] de cuius è devoluta ai seguenti eredi nella misura di:
→ 30/180 → Persona_2 Parte_6
30/180 → 10/180 → Parte_2 Controparte_2
10/180 → 10/180 → CP_1 Parte_1
90/18; accerta e dichiara che la massa ereditaria è costituita dal bene immobile catastalmente identificato in NCEU del Comune di Siderno, foglio 34, part. 257 sub 1 graffata part. 400;
c) Dispone lo scioglimento della comunione mediante attribuzione ex art.720 c.c. dell'immobile a e liquidazione delle Parte_1 quote in conguaglio che l'attore dovrà versare agli altri coeredi così determinate: €.28.238,17 (€.38.164,75 rivalutata al 2011) pro quota ai ER ed €.84.714,53 (€.114.494,28 rivalutata Pt_2 al 2011) pro quota a ed eredi Parte_6 Persona_2
;
[...]
d) Dichiara aperta la successione ab intestato dei ER
(LUCIA -deceduta nel 1995- - Per_2 CP deceduto il 17.04.2007-, , -deceduta Per_4 Persona_11 il 21.08.2005-, -deceduta 28.10.2009-) accertando che Per_6
l'eredità dei de cuius è devoluta ai seguenti eredi nella misura di:
→ 504/3024 (84+105+135+180) = 3/18 Persona_2
→ 504/3024 (84+105+135+180) = 3/18 Parte_6
pag. 14 di 17 → 168/3024 (28+35+45+60) = 1/18 Parte_2 [...]
→ 168/3024 (28+35+45+60) = 1/18 CP_2 CP_1
→ 168/3024 (28+35+45+60) = 1/18 → Parte_1
1512/3024 (168+504+504+336) = 9/18; accerta e dichiara che la massa ereditaria devoluta è costituita dai seguenti beni immobili: a) NCEU del Comune di Siderno, foglio 34, part. 257 sub 2 graffata part. 256 [acquistato pro indiviso da CP
, e per la quota di 1/4 con atto di Per_6 Per_4 Persona_11 vendita del 24.04.1997] b) NCEU del Comune di Siderno, foglio 34, part. 258 sub 1 graffata part. 259 sub 1 [acquistato pro indiviso da CP
, e per la quota di 1/4 con atto
[...] Per_6 Per_4 Persona_11 di vendita del 19.12.1991] c) NCEU del Comune di Siderno, foglio 34, part. 258 sub 2 graffata part. 259 sub 2 [acquistato pro indiviso da
, e per la quota di 1/4 CP Per_6 Per_4 Persona_11 ciascuno con atto di vendita del 19.12.1991);
e) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria mediante formazione e assegnazione delle seguenti quote: 1°
[...]
Unità immobiliare riportata nel catasto Controparte_11 fabbricati di Siderno in ditta proprietà per Parte_2
168/3024; proprietà per 168/3024; Futia CP_1
proprietà per 168/3024; , proprietà CP_2 Persona_2 per 504/3024; proprietà per 504/3024; Parte_6
per 1/3 bene personale;
diritto Parte_1 Parte_1 di proprietà, per 1/6: fg. 34 part. 258 sub 2-259 sub 2, categ.
A/3 cl. 2, vani 5,5, via Paolo Romeo n. 69, Piano 1°, con conguaglio in favore degli altri coeredi così ripartito: - € 46.543,09
(importo rivalutazione € 11.030,71, interessi legali € 5.330,60, totale € 62.904,40) a;
- € 15.242,70 (importo Parte_1 rivalutazione € 3.612,52, interessi legali € 1.745,75, totale €
20.600,97) a - € 13.252,89 (importo Parte_2
pag. 15 di 17 rivalutazione € 3.140,93, interessi legali € 1.517,87, totale €
17.911,69) a . CP_1
2° QUOTA Unità immobiliare riportata nel Parte_6 catasto fabbricati di Siderno in ditta , , Parte_2 CP_1
per pari quota;
, proprietà per Controparte_2 Persona_2
504/3024; proprietà per 504/3024; Parte_6 Pt_1
per 1/3 bene personale;
diritto di
[...] Parte_1 proprietà, per 1/6: fg. 34 part. 256 – 257 sub 2, categ. A/4 cl. 1, vani 4, via Paolo Romeo n. 87, Piano T: con conguaglio in favore degli altri coeredi nella misura di: - € 1.989,81 (importo rivalutazione €
471,58, interessi legali € 227,91, totale € 2.689,30) a
[...]
- € 15.242,70 (importo rivalutazione € 3.612,52, interessi CP_1 legali € 1.626,32, totale € 20.600,97) a . Controparte_2
3° QUOTA CO VI Unità immobiliare riportata nel catasto fabbricati di Siderno in ditta proprietà per Parte_2
168/3024; proprietà per 168/3024; CP_1 Controparte_2 proprietà per 168/3024; , proprietà per 504/3024; Persona_2
proprietà per 504/3024; per Parte_6 Parte_1
1/3 bene personale;
diritto di proprietà, per 1/6: Fg. Parte_1
34 part. 258 sub 1-259 sub 1, categ. A/3 cl. 1, vani 4,5, via Paolo
Romeo n. 69, Piano T: valore della quota € 90.641,25, per un valore minore rispetto al dovuto di € 46.543,09 (importo rivalutazione €
11.030,71, interessi legali € 5.330,60, totale € 62.904,40) da acquisire dal maggior valore della quota degli eredi di Persona_2
.
[...]
4° QUOTA GERMANI TI. Ai ER è assegnato quanto Pt_2 dovuto in denaro ricavato dal maggior valore delle quote di
(eredi ER e di Persona_2 Pt_3 Parte_6 come in precedenza esposto, pari a €. 15.242,70 (importo pag. 16 di 17 rivalutazione € 3.612,52, interessi legali € 1.626,32, totale €
20.600,97) per ciascuno dei ER . Pt_2
f) Compensa le spese di lite tra le parti;
g) Pone a carico dei condividenti in ragione delle rispettive quote, le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Sentenza redatta con l'applicativo consolle del magistrato il 12 agosto
2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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