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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa ZA Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3545 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Nunziata ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Nola (Na) alla via San Paolo Belsito 79, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Crocetta ed elettivamente domiciliato in IC (NA) alla Via Nola 5, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del giorno 22.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.05.2022, la ricorrente, premesso che il Tribunale di Avellino aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Nola, riassumeva il giudizio dinanzi al predetto tribunale.
La ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in CP_1
IC (Na) il 29.01.1978 (atto n. 4 parte II Serie A anno 1978), dalla cui unione erano nati quattro figli: ZA, nata a [...] il [...] e deceduta il 18.12.2004, Raffaele, nato a [...] il 9.01.1981, nata a [...] il [...], e , nata a Per_1 Persona_2
IC (Na) il 25.05.1993, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
assumeva, altresì, di essere separata di fatto dal resistente da circa trenta anni;
chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione dal coniuge nonché di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento mensile in proprio favore della somma di € 600,00; vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione dal coniuge e per il riconoscimento di un mantenimento in favore della ricorrente nella misura non superiore ad € 100,00 mensili (poi, nei successivi scritti, euro 200,00).
In sede presidenziale veniva riconosciuto in via provvisoria un mantenimento in favore della ricorrente pari ad euro 300,00.
Il giudice istruttore dinanzi al tribunale di Nola, ascoltate le parti all'udienza del 16.12.2022, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., con ordinanza del 20.01.2025 riservava la causa al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la ricorrente vive in un'abitazione di sua proprietà, non lavora, ha una invalidità civile accertata nella misura del 45% e deambula con l'ausilio di un bastone;
è proprietaria di un appezzamento di terreno ma non risulta essere percettrice di redditi né di rendite;
2) il resistente è pensionato con un reddito annuo dichiarato di circa € 22.000,00 netti;
dopo la separazione dalla ricorrente, ha intrapresa una nuova relazione da cui sono nate due figlie, una maggiorenne non economicamente indipendente ed una minorenne;
vive nell'abitazione di proprietà della compagna che non lavora;
ha dedotto di avere, in passato, sempre versato alla ricorrente un mantenimento per le figlie, circostanza non contestata dalla per Parte_1
un importo via via decrescente nel tempo in stretta correlazione con il raggiungimento della indipendenza economica della figlie stesse fino a corrispondere a decorrere dal giugno 2021 (tempo in cui andava in pensione) la somma di euro 100,00 per la sola ricorrente. Non risulta, infine, aver percepito il TFR (cfr. certificazione dell'agenzia delle entrate attestante i redditi dal 2020 in avanti).
Orbene, ritiene il tribunale che tra le parti sussiste una certa disparità economica posto che la ricorrente non lavora, mentre il resistente percepisce regolare pensione di talchè sussiste il diritto della signora a percepire un contributo per il proprio mantenimento. Parte_1
In ordine al quantum, considerato che le parti hanno convissuto per circa 15 anni, che sono separati di fatto da oltre 30 anni, che entrambe non sono gravate da costi abitativi (id est canone di locazione), considerato che il resistente è pensionato e ha due figlie non economicamente autosufficienti che mantiene da solo atteso che la compagna non lavora (circostanza non contestata), si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente Parte_1
versando alla stessa entro il 5 di ogni mese la somma di € 250,00, importo rivalutabile
[...]
annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Ciò con decorrenza dal mese successivo a quello della pubblicazione della presente decisione.
Va confermato per il periodo precedente a decorrere dalla domanda giudiziale l'importo già corrisposto di euro 300,00 stante la natura alimentare del mantenimento versato.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante la natura della controversia e l'accoglimento parziale delle domande delle parti, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IC (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) pone a carico del sig. l'obbligo al mantenimento della signora CP_1 Parte_1 mediante il versamento della somma di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese
[...]
mediante vaglia postale, bonifico bancario o in contanti, con rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente decisione;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa ZA Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa ZA Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3545 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Nunziata ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Nola (Na) alla via San Paolo Belsito 79, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Crocetta ed elettivamente domiciliato in IC (NA) alla Via Nola 5, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del giorno 22.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.05.2022, la ricorrente, premesso che il Tribunale di Avellino aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Nola, riassumeva il giudizio dinanzi al predetto tribunale.
La ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in CP_1
IC (Na) il 29.01.1978 (atto n. 4 parte II Serie A anno 1978), dalla cui unione erano nati quattro figli: ZA, nata a [...] il [...] e deceduta il 18.12.2004, Raffaele, nato a [...] il 9.01.1981, nata a [...] il [...], e , nata a Per_1 Persona_2
IC (Na) il 25.05.1993, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
assumeva, altresì, di essere separata di fatto dal resistente da circa trenta anni;
chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione dal coniuge nonché di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento mensile in proprio favore della somma di € 600,00; vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione dal coniuge e per il riconoscimento di un mantenimento in favore della ricorrente nella misura non superiore ad € 100,00 mensili (poi, nei successivi scritti, euro 200,00).
In sede presidenziale veniva riconosciuto in via provvisoria un mantenimento in favore della ricorrente pari ad euro 300,00.
Il giudice istruttore dinanzi al tribunale di Nola, ascoltate le parti all'udienza del 16.12.2022, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., con ordinanza del 20.01.2025 riservava la causa al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la ricorrente vive in un'abitazione di sua proprietà, non lavora, ha una invalidità civile accertata nella misura del 45% e deambula con l'ausilio di un bastone;
è proprietaria di un appezzamento di terreno ma non risulta essere percettrice di redditi né di rendite;
2) il resistente è pensionato con un reddito annuo dichiarato di circa € 22.000,00 netti;
dopo la separazione dalla ricorrente, ha intrapresa una nuova relazione da cui sono nate due figlie, una maggiorenne non economicamente indipendente ed una minorenne;
vive nell'abitazione di proprietà della compagna che non lavora;
ha dedotto di avere, in passato, sempre versato alla ricorrente un mantenimento per le figlie, circostanza non contestata dalla per Parte_1
un importo via via decrescente nel tempo in stretta correlazione con il raggiungimento della indipendenza economica della figlie stesse fino a corrispondere a decorrere dal giugno 2021 (tempo in cui andava in pensione) la somma di euro 100,00 per la sola ricorrente. Non risulta, infine, aver percepito il TFR (cfr. certificazione dell'agenzia delle entrate attestante i redditi dal 2020 in avanti).
Orbene, ritiene il tribunale che tra le parti sussiste una certa disparità economica posto che la ricorrente non lavora, mentre il resistente percepisce regolare pensione di talchè sussiste il diritto della signora a percepire un contributo per il proprio mantenimento. Parte_1
In ordine al quantum, considerato che le parti hanno convissuto per circa 15 anni, che sono separati di fatto da oltre 30 anni, che entrambe non sono gravate da costi abitativi (id est canone di locazione), considerato che il resistente è pensionato e ha due figlie non economicamente autosufficienti che mantiene da solo atteso che la compagna non lavora (circostanza non contestata), si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente Parte_1
versando alla stessa entro il 5 di ogni mese la somma di € 250,00, importo rivalutabile
[...]
annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Ciò con decorrenza dal mese successivo a quello della pubblicazione della presente decisione.
Va confermato per il periodo precedente a decorrere dalla domanda giudiziale l'importo già corrisposto di euro 300,00 stante la natura alimentare del mantenimento versato.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante la natura della controversia e l'accoglimento parziale delle domande delle parti, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IC (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) pone a carico del sig. l'obbligo al mantenimento della signora CP_1 Parte_1 mediante il versamento della somma di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese
[...]
mediante vaglia postale, bonifico bancario o in contanti, con rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente decisione;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa ZA Barbalucca)