Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 03/04/1960, residente in [...]54 16011
ARENZANO ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TESTINI FEDERICA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
23/09/1969, residente in V. DELLA COLLTTA 54/8 ARENZANO, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TESTINI FEDERICA
(C.F. ), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ARENZANO il 25/07/2020 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative ai coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Arenzano (GE) Via della Colletta n. 54/8, siccome concessa in locazione al Sig. , rimarrà in uso a quest'ultimo; la Sig.ra Parte_1
pur essendo ancora anagraficamente residente nella casa già Parte_2 costituente abitazione coniugale, si è già trasferita altrove (ossia nell'immobile concessole in comodato dal Cond. Di Via Magnaghi 6 - Genova) asportando da essa i propri effetti personali;
3. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, godendo entrambe di un reddito e/o di un patrimonio sufficiente al proprio mantenimento, come emerge dalle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni;
essi rinunciano quindi, reciprocamente, a richiedere la corresponsione di qualsivoglia somma a titolo di contributo al proprio mantenimento;
4. a reciproca e definitiva sistemazione dei rapporti patrimoniali, le parti concordano che i motoveicoli intestati al sig. (incluso quello acquistato Parte_1
nel 2024, ovvero in costanza di matrimonio) rimanga al medesimo assegnato in via esclusiva e che non sussista alcun altro bene da dividere;
5. le spese e le competenze legali relative al presente procedimento vengono integralmente assunte dal Sig. ”. Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2020, Numero 5, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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