Decreto cautelare 30 ottobre 2025
Decreto presidenziale 12 novembre 2025
Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 25/11/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03354/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2243 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Acciarito, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Vizzini, Via Vittorio Emanuele n. 8 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Comune di Melilli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Virzì, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avv.salvatore.virzi@pec.it;
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento reso dalla Prefettura di Siracusa in data 28.07.2025 avente prot. d'uscita n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Comune di Melilli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. GI US NI AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 21 ottobre 2025 e depositato in data 29 ottobre 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
La ricorrente, nell’aprile del 2024, ha presentato domanda di partecipazione alla selezione per esami e titoli indetta dal Comune di Melilli per l’assunzione di n. 10 di istruttori di vigilanza, area degli istruttori, a tempo indeterminato e part time al 50%; risultata vincitrice della procedura in questione ha iniziato la propria attività nel dicembre del 2024, come da contratto sottoscritto.
Il Comune di Melilli, con atto dell’11 marzo del 2025, ha avviato ai danni della deducente un procedimento disciplinare “ per censurare il comportamento tenuto ” dalla stessa “ e per contestare sia i fatti contestati con la richiesta di riconoscimento della qualifica di Agente di PS sia la mancata tempestiva comunicazione, al datore di lavoro, dell'avvio del procedimento di rigetto da parte della Prefettura, in quanto ciò costituisce illecito disciplinar e”.
L’atto amministrativo richiamato nella predetta nota comunale di avvio del procedimento disciplinare è pervenuto al protocollo dell'Ente comunale (prot. n. -OMISSIS-) il 28 febbraio 2025 dalla Prefettura di Siracusa e con lo stesso si comunica l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscimento della qualifica di agente di P.S alla ricorrente; nel corpo dell’atto si legge, in particolare, al primo capoverso che “…. da accertamenti esperiti dalla locale Questura sono emersi a carico della S.V. elementi negativamente indicenti sulla valutazione di opportunità in ordine alla dotazione dell’arma, anche il relazione alla delicatezza della mansioni da svolgere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 65/86 ”.
Il procedimento disciplinare è stato definito dell’Ufficio Provvedimenti Disciplinati in data 1 luglio 2025.
Il Comune di Melilli, successivamente, con comunicazione del 31 luglio 2025 (prot. n. -OMISSIS-) ha notiziato la deducente dell’esito della seduta dell’UPD del 25 luglio 2025 - prot. n. -OMISSIS- di riapertura del procedimento disciplinare.
La ricorrente è stata, dunque, convocata dal Comune di Melilli per l’audizione a propria difesa in merito ai fatti contestati in data 1 settembre 2025.
All’esito dell’audizione il Comune di Melilli ha richiesto alla Prefettura di Siracusa un “ riscontro circa la conferma ” della nota prot. n.-OMISSIS- 2025) della medesima Prefettura (“[…] si rappresenta che, all'esito dell'istruttoria esperita, si ravvisano ragioni di opportunità che sconsigliano il rilascio della qualifica di agente di P.S. e del relativo porto d'armi in favore della nominata in oggetto, in considerazione della convivenza con soggetto destinatario di divieto detenzione armi […]”), riscontro reso con nota del 17 settembre 2025 prot. n.-OMISSIS- (“[…] si rappresenta che, all'esito degli accertamenti effettuati per il tramite della locale Questura, nel decorso mese di luglio, in ordine al mutamento di residenza anagrafica dell’interessata, è emerso che l'invocato cambio di residenza è risultato fittizio. Stante la permanenza dell'effettiva coabitazione con soggetto destinatario di divieto detenzione armi, permangono pertanto le ragioni di opportunità che sconsigliano il rilascio della qualità di agente di P.S. e del relativo porto d'armi in capo all'interessata […]”).
La corrispondenza tra il Comune di Melilli e la Prefettura di Siracusa è stata reperita dalla deducente a seguito dell’istanza di accesso agli atti amministrativi avanzata al Comune di Melilli.
Alla luce dei pareri della Prefettura di Siracusa (del 10 luglio e del 17 settembre 2025) il Comune di Melilli ha risolto il contratto di lavoro con la parte ricorrente con determina dirigenziale n.-OMISSIS-del registro del settore gestione risorse umane - ufficio risorse umane, comunicata con nota del -OMISSIS-
La parte ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha dunque proposto le domande in epigrafe.
2. Con decreto 30 ottobre 2025, n. 356 è stata respinta la domanda di misura cautelare provvisoria, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., disponendo al contempo incombenti istruttori (produzione di “ documentata relazione sui fatti di causa, con allegati tutti gli atti del procedimento ”) con onere a carico della Prefettura di Siracusa.
3. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa.
La parte resistente, con deposito documentale in data 12 novembre 2025, ha dato esecuzione alla misura istruttoria di cui al sopra citato decreto 30 ottobre 2025, n. 356.
4. Il Comune di Melilli ha richiesto - e ottenuto, con decreto 12 novembre 2025, n. 332 - l’autorizzazione all’accesso al fascicolo del giudizio in ragione del rappresentato interesse ad intervenire nel giudizio ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. amm..
Il Comune di Melilli ha quindi proposto intervento ad opponendum , con atto notificato e depositato in data 13 novembre 2025, chiedendo di adottare sentenza in forma semplificata per la declaratoria d’inammissibilità del proposto gravame, siccome non notificato all’Amministrazione che ha adottato i provvedimenti impugnati (la Prefettura di Siracusa) e, in via subordinata, per respingere nel merito il ricorso per infondatezza, comunque argomentando in merito alla inidoneità di eventuale concessione di tutela cautelare a indurre l’effetto desiderato di stimolare il ri-esercizio del potere da parte dell’Amministrazione.
5. Alla camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025, presenti il difensore della parte ricorrente, l’Avvocatura erariale per la parte resistente nonché il difensore del Comune interveniente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva della possibilità, ex art. 60 cod. proc. amm., di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
1. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata, secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.
2. In limine litis , va dichiarato tardivo il deposito da parte della ricorrente della memoria in data 17 novembre 2025, tenuto conto della disciplina - in relazione al procedimento cautelare - che assicura alle parti la facoltà di “ depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio ” (art. 55, comma 5, cod. proc. amm.).
Di conseguenza, deve dichiararsi l’inutilizzabilità della detta memoria ai fini del decidere.
3. In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione frapposta dal Comune di Melilli interveniente, per non essere stato il ricorso notificato all’Amministrazione che ha adottato i provvedimenti impugnati (la Prefettura di Siracusa).
Ed invero, essendo le Prefetture organi periferici dell’Amministrazione statale dell’Interno, soggetto legittimato passivamente nel processo per l’impugnazione degli atti del Prefetto è il Ministero dell’Interno; peraltro, ciò che rileva è la notificazione del ricorso all’Avvocatura dello Stato, essendo questa tenuta a rappresentare e difendere l’Amministrazione statale intimata prescindendo dalla formale individuazione, da parte del ricorrente, dell’organo passivamente legittimato (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 18 marzo 2015, n. 1616).
4. Il Collegio ritiene, poi, che il proposto ricorso sia ammissibile, contrariamente a quanto opinato dall’Amministrazione resistente (nella relazione prot. n. 0087552 dell’11 novembre 2025), stante l’evidente interesse a ricorrere della deducente in ragione della immediata lesività degli atti avversati.
Ed invero, in primo luogo gli atti impugnati si risolvono in un diniego di conferimento da parte dell'Autorità prefettizia della qualità di agente di pubblica sicurezza ex art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (e del relativo porto d’armi), conferimento che era stato richiesto dal Comune di Melilli con nota prot. n. 0037489 del 16 dicembre 2024: ciò, da solo, costituisce effetto immediatamente lesivo della sfera giuridica dell’interessata, in quanto impedisce alla stessa l’acquisizione del relativo status , profilo incidente - fra l’altro - sulle specifiche funzioni concernenti il ruolo ricoperto dalla deducente prima del suo licenziamento (“Istruttore di vigilanza”).
In secondo luogo, comunque, la contestata sfavorevole valutazione prefettizia è alla base dell’infausta evoluzione del rapporto di lavoro della deducente con il Comune di Melilli (apertura del procedimento disciplinare e successivo licenziamento della ricorrente), donde l’ulteriore interesse della deducente alla caducazione dei predetti atti prefettizi: ed invero, evidenzia la determina dirigenziale di licenziamento della ricorrente (n.-OMISSIS-del registro del settore gestione risorse umane - ufficio risorse umane) che la “ qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza costituisce, ai sensi dell'art. 5 della L. 65/1986, requisito soggettivo essenziale e inderogabile per l'appartenenza al corpo di Polizia Locale e per lo svolgimento delle relative mansioni istituzionali. Il diniego definitivo opposto dalla Prefettura di Siracusa, quale atto amministrativo dotato di efficacia, incide direttamente sul rapporto di lavoro, rendendo la dipendente permanentemente priva di un requisito indispensabile per l'espletamento della sua prestazione lavorativa ”.
5. La parte ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo ha dedotto i vizi di Eccesso di potere del Prefetto e violazione di legge .
Per l’esponente, in sintesi, il vizio di legittimità dell’eccesso di potere consente di controllare il rispetto da parte dell’azione amministrativa dei principi di ragionevolezza, di proporzione, di congruità, di buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.);
- con il secondo ha dedotto il vizio di Violazione dell’art. 5 Legge n. 65 del 1986 - Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.
Per l’esponente sussiste la violazione dell'art. 5 della L. n. 65 del 1986 che per la giurisprudenza si caratterizza per l'assenza di qualsivoglia margine discrezionale in capo all'Autorità prefettizia, chiamata esclusivamente ad assolvere un ruolo notarile di accertamento della sussistenza dei requisiti espressamente elencati dal Legislatore in capo al soggetto - come nel caso di specie - e non oltre.
In particolare, la giurisprudenza ritiene tassativa l'elencazione delle cause di esclusione della qualifica di agente di pubblica sicurezza previste nel comma 2, dell'art. 5 cit., e vincolata la determinazione prefettizia, con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità.
Nel caso in esame, lamenta l’esponente, il Prefetto non ha specificato quali siano le motivazioni e le ragioni di opportunità da applicare al caso di specie, circostanza questa non prevista dall’art. 5, L. n. 65 del 1986;
- con il terzo ha dedotto il vizio di Omessa valutazione dei requisiti oggetti e soggettivi della ricorrente.
L’esponente ha contestato, nel merito, la motivazione del diniego del rilascio della qualifica di agente di pubblica sicurezza e del relativo porto d’armi fondato sulla convivenza con soggetto destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione armi;
- infine, con il quarto motivo ha dedotto il vizio di Travisamento dei fatti in merito all’effettivo cambio di residenza.
La parte ricorrente ha argomentato in ordine all’effettività del cambio di residenza in data 19 marzo 2025.
6. Il ricorso merita di essere accolto rivelandosi fondato e di portata assorbente il secondo motivo di gravame per le ragioni di seguito precisate.
6.1. In punto di fatto, gli avversati atti prefettizi – l’ultimo dei quali (prot. n.-OMISSIS- del 17 settembre 2025) ribadisce, a seguito di ulteriori accertamenti, il precedente - fondano sull’esistenza di “ ragioni di opportunità ” la valutazione sfavorevole circa il “ rilascio della qualifica di agente di P.S. e del relativo porto d'armi in capo all'interessata ”, richiamando all’uopo in via espressa – nell’oggetto delle stesse note impugnate – l’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
6.2. In diritto, per l’art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65 “[…] il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici ”.
Orbene, per costante orientamento giurisprudenziale, il potere prefettizio ex art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65 è “ interamente vincolato ” (cfr. Cons Stato, sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 105).
In particolare, l’orientamento giurisprudenziale dominante - condiviso dal Collegio - è nel senso di ritenere “ tassativa l’elencazione delle cause di esclusione della qualifica di agente di pubblica sicurezza previste nel comma 2, dell’art. 5 cit., e vincolata la determinazione prefettizia, con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità ” (cfr. cit. Cons Stato, sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 105 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
La giurisprudenza ritiene inoltre che il potere prefettizio in esame sia interamente regolato dal più volte menzionato comma 2 del cit. art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, dato che “ nessun rinvio integrativo e nemmeno alcun richiamo viene fatto in detta disposizione ai più generali poteri autorizzatori di cui all’art. 11 t.u.l.p.s .” (cfr. cit. Cons Stato, sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 105 ed ivi precedenti giurisprudenziali, fra i quali Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 1 febbraio 2028, n. 57).
Peraltro, le note prefettizie avversate non contengono alcun richiamo all’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ma soltanto all’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
Più di recente, il richiamato indirizzo interpretativo è stato ribadito da Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2024, n. 8350 (che richiama in senso adesivo Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2023, n. 3120) secondo cui “ il provvedimento prefettizio, che conferisce o dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ” ha “ carattere vincolato ” e, pertanto, non può “ prescindere dalle ipotesi tassativamente previste dalla normativa ”, che non ricomprendono, con specifico riguardo al caso in esame, le “ ragioni di opportunità ” declinata dall’Autorità prefettizia negli atti avversati.
Per ragioni di completezza merita di essere evidenziato che anche la giurisprudenza di prime cure più recente abbraccia il richiamato indirizzo interpretativo (cfr., ex plurimis , T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 3 novembre 2025, n. 1248; T.A.R. Toscana, sez. IV, 3 marzo 2025, n. 329; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 3 febbraio 2025, n. 367).
7. In conclusione, attesa la fondatezza del secondo motivo di gravame, e previo assorbimento dei restanti motivi, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente annullamento delle note prefettizie avversate entrambe aventi ad oggetto “ Richiesta riconoscimento della qualifica di agente di P.S. - Legge n. 65/86, art. 5. Signora AC FO, nata a [...] l'[...] ” (prot. n.-OMISSIS- del 17 settembre 2025 che ha confermato la precedente prot. n.-OMISSIS-del 9 luglio 2025).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dell'avvocato Domenico Acciarito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente nonché il Comune interveniente ad opponendum al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in €. 1.000,00 (Euro mille/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato Domenico Acciarito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO MA ST, Presidente
GI US NI AT, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI US NI AT | IO MA ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.