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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/11/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1371/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 20.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. ROSSI Daniela Savina, V.le R.Margherita 67 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.442 c.p.c. depositato in data 5.8.2024 Parte_1 conveniva in giudizio l' esponendo di essere stato dete CP_1
Circondariale di Pescara, di aver prestato attività lavorativa presso il laboratorio di calzoleria dal 1.10.2020 al 31.1.2023 e poi come addetto alle pulizie a tempo determinato dal 1.6.2023 al 30.6.2023 e domandando la corresponsione dell'indennità di disoccupazione (NASpI), come da istanza (che deduceva essere stata illegittimamente rigettata) presentata in sede amministrativa in data 26.7.2023, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria di Pescara.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato
È bensì vero che nella nota in data 13.7.2023 della DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE, allegata al ricorso a dimostrazione del diritto alla prestazione richiesta, si attesta che “(…) il Signor nato a [...] il Parte_1
17/04/1973, ha prestato attività lavorativa rio di calzoleria dal 01/10/2020 al 31/01/2023. Dal 01/06/2023 AL 30/06/2023 ha prestato attività lavorativa come Addetto alle pulizie a tempo determinato. Dal 01/07/2023, non presta nessuna attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria”.
Tuttavia detta attestazione, emessa come detto in data 13.7.2023 e cioè appena 2 settimane dopo la cessazione dell'ultimo periodo di lavoro, non può di per sé comprovare il presupposto da ritenersi necessario, per la tipologia di rapporti di lavori di cui trattasi, da ultimo individuato dalla S.C. nella “fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della "chiamata al lavoro”, non potendosi dunque, alla luce della documentazione prodotta, ritenersi definitivamente cessato il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria.
Devono infatti applicarsi i principi ormai consolidati affermati dalla giurisprudenza recente della Corte di Cassazione (che per altro verso inducono altresì a ritenere superata ogni diversa argomentazione richiamata dall' ). CP_1
La S.C. ha in linea generale ammesso che il lavoro svolto dai detenuti in favore
2 dell'Amministrazione penitenziaria è equiparabile al lavoro ordinario anche ai fini previdenziali, e che la cessazione del rapporto per fine pena (come anche se determinata dal trasferimento in diverso istituto penitenziario ovvero dall'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico) dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini del conseguimento della NASpI:
• “Il lavoro intramurario svolto dal detenuto in favore dell'amministrazione penitenziaria è del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche ai fini previdenziali e la relativa tutela non è esclusa dalle peculiarità della regolamentazione normativa del rapporto” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 396 del 05/01/2024, Rv. 669710 - 01);
• “La cessazione per fine pena del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI.” (Cassazione, Sez. L
- , Sentenza n. 396 del 05/01/2024, Rv. 669710 - 02);
• “La cessazione del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, determinata dal trasferimento in diverso istituto penitenziario, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13578 del 21/05/2025, Rv. 675560 - 01);
• “La cessazione del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, determinata dall'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico ex art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13577 del 21/05/2025, Rv. 675559 - 01).
Il rapporto deve invece ritenersi unico e non frazionato nei periodi nei quali il detenuto lavoratore è in attesa di chiamata:
• “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della "chiamata al lavoro"; ne consegue che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5510 del 02/03/2025, Rv. 673871 - 01);
• “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17484 del 25/06/2024, Rv. 671593 - 01).
Dunque la S.C. ha precisato che la temporanea inattività lavorativa susseguente a detto meccanismo e le temporanee sospensioni non integrano uno stato di disoccupazione involontaria rilevante per l'accesso alla NASpI, il che come detto rileva ai fini della presente decisione, comportando il rigetto del ricorso (in difetto
3 di precisi elementi di prova di una cessazione definitiva del rapporto di lavoro, prova che ex art.2697 c.c. incombe sull'attore):
• “Il lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario è connotato da modalità di avvicendamento in base alle risorse disponibili, con fasi di rotazione e di attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario, sicché sussiste unicità del rapporto lavorativo anche durante le sospensioni mediante le quali, tra una chiamata e l'altra, l'Amministrazione garantisce la rotazione nell'ambito di un unico programma, con la conseguenza che la temporanea inattività lavorativa susseguente a detto meccanismo non integra uno stato di disoccupazione involontaria rilevante per l'accesso alla NASpI, non costituendo un'ipotesi di conclusione del rapporto di lavoro, la quale può invece discendere da cause incompatibili con la sua prosecuzione (cessazione della detenzione, età, stato di salute, idoneità al lavoro, trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni), da accertarsi a cura del giudice di merito” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13721 del 22/05/2025, Rv. 675574 - 01);
• “(…) Si controverte del diritto all'indennità NASpI in relazione al lavoro carcerario a rotazione nell'ambito del rapporto di lavoro tra il detenuto e l'Amministrazione penitenziaria e alla conclusione del rapporto per intervenuta turnazione fra i detenuti.
2. La Corte di merito ha confermato la decisione di prime cure che, in accoglimento della domanda, aveva ritenuto l'attività lavorativa prestata all'interno del carcere equiparabile alle prestazioni lavorative svolte CP_ all'esterno dell'ambito carcerario.
3. Ha proposto ricorso l' (…) RAGIONI DELLA DECISIONE (…) 16. Il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria va dunque considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare regolamentazione normativa, assimilazione già affermata in altre pronunce di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 5605/1999 in tema di giurisdizione sulle controversie per differenze retributive, sent. n.9969/2007 in tema di decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore, ed anche ord. n.21573/07 e n.3062/15 su voci retributive e trattenute datoriali, ord. 27340/19 e 8055/1991 in tema di responsabilità datoriale ed obblighi di sicurezza art. 2087 c.c., ord. n.12205/19 e 20055/09 in tema di competenza territoriale). 17. Non si sottrae all'evidenziata equiparazione la tutela previdenziale spettante ai lavoratori detenuti, esplicitamente affermata dall'art. 20 comma 13 (già ultimo comma del testo originario) della L. n.354 del 1975 (…) 21. Recentemente questa Corte (sent. n.396/2024) ha già avuto modo di affrontare tutte le medesime questioni sostenendo la compatibilità della prestazione NASpI al detenuto che versi in stato di disoccupazione involontaria. (…) 24. Di recente (ord. 4741/2025) è stato affrontato anche il caso di assegnazione del detenuto ad uno specifico progetto di assunzione a tempo determinato (…) 27. Occorre ora verificare se la temporanea inattività lavorativa susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all'interno del sistema carcerario costituisca un'ipotesi di cessazione ed integri uno stato di disoccupazione involontaria. 28. L'art. 20 L.354/75, al comma 4 prevede l'istituzione, presso ogni istituto penitenziario, di una commissione che provvede a formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, ad individuare le attività lavorative o i posti di lavoro, a stabilire i criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
e, nella formazione degli elenchi, come innanzi appena rammentato, la commissione tiene conto "esclusivamente della anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati" (…) 33. La rotazione, in tal modo, favorisce un equilibrato coinvolgimento dei detenuti, a parità di condizioni, come è previsto nella adozione dei criteri formativi degli elenchi di coloro che sono assegnati al lavoro;
la rotazione, allora, non va guardata nell'ottica di una limitata opportunità lavorativa del singolo, ma come metodo di equa ripartizione dell'offerta lavorativa in unico contesto, organizzato nel peculiare ambito restrittivo della libertà personale. 34. In tal senso, l'avvicendamento con rotazione dei lavoratori detenuti sottende ad un necessario coinvolgimento di risorse disponibili
-umane, strutturali, produttive-, che, con le limitazioni proprie degli istituti carcerari, non può essere esaminato nella vicenda singola del lavoratore ma trova la sua causale giustificativa, sotto il profilo oggettivo e temporale, nel complesso rapporto tra amministrazione datrice e platea di fruitori (ai quali per legge è "assicurato il lavoro", ex art. 15, co.2, L.354/75). (…) 38. Questa
4 Corte, con sentenza n.17484/24, ha evidenziato (…) 41. "In questo quadro, non rilevano, ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui conseguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione". (…) 47. In questo quadro, come ribadito in ord. n.5510 del 2025, non rilevano le cessazioni intermedie, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che ad una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. "Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro". (…) 50. Va quindi condiviso l'argomento svolto nelle citate pronunce di questa sezione rese in tema di decorrenza del termine di prescrizione del credito retributivo, circa l'affermata unitarietà del rapporto di lavoro inframurario connotato da tali modalità di avvicendamento dei detenuti, in rotazione ed in attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario;
(…) 54. All'esito della compiuta disamina delle questioni sollevate dalle parti, consegue, traendo spunto dalle argomentazioni fin qui espresse, che l'unicità del rapporto di lavoro perdura anche durante le fasi di sospensione nelle quali l'Amministrazione garantisce la rotazione fra detenuti, non qualificabili come cessazione del rapporto, il cui frazionamento, invece, richiederebbe una rinnovata programmazione di esigenze lavorative, di riformulazione di elenchi, di rivalutazione degli aspetti logistici, di sicurezza, di comparazione fra numero di lavoratori e prestazioni richieste. 55. Si può allora affermare che, finché permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua, non v'è cessazione tra una chiamata e l'altra nell'ambito di un unico programma. 56. Per contro, la conclusione del rapporto di lavoro potrebbe discendere da altre cause, fra le quali, oltre alla cessazione della detenzione, potrebbero rilevare circostanze di carattere soggettivo (età, stato di salute, idoneità al lavoro), ma anche di carattere oggettivo (trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni). (…) 60. In altre parole, difetta, nella sentenza impugnata, qualsivoglia accertamento in ordine alle concrete modalità di svolgimento della turnazione, se si versasse in ipotesi di pausa dalla turnazione ovvero di cessazione del rapporto lavorativo non riconducibile a mera sospensione per programmato avvicendamento. (…)
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata (…)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20393 del 2025, in motivazione).
***
Del resto, la stessa parte ricorrente ha dimostrato di considerare unitari i due periodi di lavoro intercorsi dal 1.10.2020 al 31.1.2023 e poi dal 1.6.2023 al 30.6.2023 (nonostante l'interruzione -rectius sospensione- di 4 mesi) al fine del computo del requisito (di cui all'art.3 D.Lgs.22/2015) di tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, tanto che ha presentato un'unica domanda amministrativa di NASPI in data 26.7.2023.
***
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerati i contrasti rinvenibili nella giurisprudenza di merito e la formazione solo recente di univoci orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.
5
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 20.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 20.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. ROSSI Daniela Savina, V.le R.Margherita 67 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.442 c.p.c. depositato in data 5.8.2024 Parte_1 conveniva in giudizio l' esponendo di essere stato dete CP_1
Circondariale di Pescara, di aver prestato attività lavorativa presso il laboratorio di calzoleria dal 1.10.2020 al 31.1.2023 e poi come addetto alle pulizie a tempo determinato dal 1.6.2023 al 30.6.2023 e domandando la corresponsione dell'indennità di disoccupazione (NASpI), come da istanza (che deduceva essere stata illegittimamente rigettata) presentata in sede amministrativa in data 26.7.2023, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria di Pescara.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato
È bensì vero che nella nota in data 13.7.2023 della DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE, allegata al ricorso a dimostrazione del diritto alla prestazione richiesta, si attesta che “(…) il Signor nato a [...] il Parte_1
17/04/1973, ha prestato attività lavorativa rio di calzoleria dal 01/10/2020 al 31/01/2023. Dal 01/06/2023 AL 30/06/2023 ha prestato attività lavorativa come Addetto alle pulizie a tempo determinato. Dal 01/07/2023, non presta nessuna attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria”.
Tuttavia detta attestazione, emessa come detto in data 13.7.2023 e cioè appena 2 settimane dopo la cessazione dell'ultimo periodo di lavoro, non può di per sé comprovare il presupposto da ritenersi necessario, per la tipologia di rapporti di lavori di cui trattasi, da ultimo individuato dalla S.C. nella “fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della "chiamata al lavoro”, non potendosi dunque, alla luce della documentazione prodotta, ritenersi definitivamente cessato il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria.
Devono infatti applicarsi i principi ormai consolidati affermati dalla giurisprudenza recente della Corte di Cassazione (che per altro verso inducono altresì a ritenere superata ogni diversa argomentazione richiamata dall' ). CP_1
La S.C. ha in linea generale ammesso che il lavoro svolto dai detenuti in favore
2 dell'Amministrazione penitenziaria è equiparabile al lavoro ordinario anche ai fini previdenziali, e che la cessazione del rapporto per fine pena (come anche se determinata dal trasferimento in diverso istituto penitenziario ovvero dall'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico) dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini del conseguimento della NASpI:
• “Il lavoro intramurario svolto dal detenuto in favore dell'amministrazione penitenziaria è del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche ai fini previdenziali e la relativa tutela non è esclusa dalle peculiarità della regolamentazione normativa del rapporto” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 396 del 05/01/2024, Rv. 669710 - 01);
• “La cessazione per fine pena del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI.” (Cassazione, Sez. L
- , Sentenza n. 396 del 05/01/2024, Rv. 669710 - 02);
• “La cessazione del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, determinata dal trasferimento in diverso istituto penitenziario, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13578 del 21/05/2025, Rv. 675560 - 01);
• “La cessazione del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, determinata dall'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico ex art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13577 del 21/05/2025, Rv. 675559 - 01).
Il rapporto deve invece ritenersi unico e non frazionato nei periodi nei quali il detenuto lavoratore è in attesa di chiamata:
• “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della "chiamata al lavoro"; ne consegue che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5510 del 02/03/2025, Rv. 673871 - 01);
• “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17484 del 25/06/2024, Rv. 671593 - 01).
Dunque la S.C. ha precisato che la temporanea inattività lavorativa susseguente a detto meccanismo e le temporanee sospensioni non integrano uno stato di disoccupazione involontaria rilevante per l'accesso alla NASpI, il che come detto rileva ai fini della presente decisione, comportando il rigetto del ricorso (in difetto
3 di precisi elementi di prova di una cessazione definitiva del rapporto di lavoro, prova che ex art.2697 c.c. incombe sull'attore):
• “Il lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario è connotato da modalità di avvicendamento in base alle risorse disponibili, con fasi di rotazione e di attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario, sicché sussiste unicità del rapporto lavorativo anche durante le sospensioni mediante le quali, tra una chiamata e l'altra, l'Amministrazione garantisce la rotazione nell'ambito di un unico programma, con la conseguenza che la temporanea inattività lavorativa susseguente a detto meccanismo non integra uno stato di disoccupazione involontaria rilevante per l'accesso alla NASpI, non costituendo un'ipotesi di conclusione del rapporto di lavoro, la quale può invece discendere da cause incompatibili con la sua prosecuzione (cessazione della detenzione, età, stato di salute, idoneità al lavoro, trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni), da accertarsi a cura del giudice di merito” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13721 del 22/05/2025, Rv. 675574 - 01);
• “(…) Si controverte del diritto all'indennità NASpI in relazione al lavoro carcerario a rotazione nell'ambito del rapporto di lavoro tra il detenuto e l'Amministrazione penitenziaria e alla conclusione del rapporto per intervenuta turnazione fra i detenuti.
2. La Corte di merito ha confermato la decisione di prime cure che, in accoglimento della domanda, aveva ritenuto l'attività lavorativa prestata all'interno del carcere equiparabile alle prestazioni lavorative svolte CP_ all'esterno dell'ambito carcerario.
3. Ha proposto ricorso l' (…) RAGIONI DELLA DECISIONE (…) 16. Il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria va dunque considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare regolamentazione normativa, assimilazione già affermata in altre pronunce di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 5605/1999 in tema di giurisdizione sulle controversie per differenze retributive, sent. n.9969/2007 in tema di decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore, ed anche ord. n.21573/07 e n.3062/15 su voci retributive e trattenute datoriali, ord. 27340/19 e 8055/1991 in tema di responsabilità datoriale ed obblighi di sicurezza art. 2087 c.c., ord. n.12205/19 e 20055/09 in tema di competenza territoriale). 17. Non si sottrae all'evidenziata equiparazione la tutela previdenziale spettante ai lavoratori detenuti, esplicitamente affermata dall'art. 20 comma 13 (già ultimo comma del testo originario) della L. n.354 del 1975 (…) 21. Recentemente questa Corte (sent. n.396/2024) ha già avuto modo di affrontare tutte le medesime questioni sostenendo la compatibilità della prestazione NASpI al detenuto che versi in stato di disoccupazione involontaria. (…) 24. Di recente (ord. 4741/2025) è stato affrontato anche il caso di assegnazione del detenuto ad uno specifico progetto di assunzione a tempo determinato (…) 27. Occorre ora verificare se la temporanea inattività lavorativa susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all'interno del sistema carcerario costituisca un'ipotesi di cessazione ed integri uno stato di disoccupazione involontaria. 28. L'art. 20 L.354/75, al comma 4 prevede l'istituzione, presso ogni istituto penitenziario, di una commissione che provvede a formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, ad individuare le attività lavorative o i posti di lavoro, a stabilire i criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
e, nella formazione degli elenchi, come innanzi appena rammentato, la commissione tiene conto "esclusivamente della anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati" (…) 33. La rotazione, in tal modo, favorisce un equilibrato coinvolgimento dei detenuti, a parità di condizioni, come è previsto nella adozione dei criteri formativi degli elenchi di coloro che sono assegnati al lavoro;
la rotazione, allora, non va guardata nell'ottica di una limitata opportunità lavorativa del singolo, ma come metodo di equa ripartizione dell'offerta lavorativa in unico contesto, organizzato nel peculiare ambito restrittivo della libertà personale. 34. In tal senso, l'avvicendamento con rotazione dei lavoratori detenuti sottende ad un necessario coinvolgimento di risorse disponibili
-umane, strutturali, produttive-, che, con le limitazioni proprie degli istituti carcerari, non può essere esaminato nella vicenda singola del lavoratore ma trova la sua causale giustificativa, sotto il profilo oggettivo e temporale, nel complesso rapporto tra amministrazione datrice e platea di fruitori (ai quali per legge è "assicurato il lavoro", ex art. 15, co.2, L.354/75). (…) 38. Questa
4 Corte, con sentenza n.17484/24, ha evidenziato (…) 41. "In questo quadro, non rilevano, ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui conseguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione". (…) 47. In questo quadro, come ribadito in ord. n.5510 del 2025, non rilevano le cessazioni intermedie, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che ad una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. "Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro". (…) 50. Va quindi condiviso l'argomento svolto nelle citate pronunce di questa sezione rese in tema di decorrenza del termine di prescrizione del credito retributivo, circa l'affermata unitarietà del rapporto di lavoro inframurario connotato da tali modalità di avvicendamento dei detenuti, in rotazione ed in attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario;
(…) 54. All'esito della compiuta disamina delle questioni sollevate dalle parti, consegue, traendo spunto dalle argomentazioni fin qui espresse, che l'unicità del rapporto di lavoro perdura anche durante le fasi di sospensione nelle quali l'Amministrazione garantisce la rotazione fra detenuti, non qualificabili come cessazione del rapporto, il cui frazionamento, invece, richiederebbe una rinnovata programmazione di esigenze lavorative, di riformulazione di elenchi, di rivalutazione degli aspetti logistici, di sicurezza, di comparazione fra numero di lavoratori e prestazioni richieste. 55. Si può allora affermare che, finché permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua, non v'è cessazione tra una chiamata e l'altra nell'ambito di un unico programma. 56. Per contro, la conclusione del rapporto di lavoro potrebbe discendere da altre cause, fra le quali, oltre alla cessazione della detenzione, potrebbero rilevare circostanze di carattere soggettivo (età, stato di salute, idoneità al lavoro), ma anche di carattere oggettivo (trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni). (…) 60. In altre parole, difetta, nella sentenza impugnata, qualsivoglia accertamento in ordine alle concrete modalità di svolgimento della turnazione, se si versasse in ipotesi di pausa dalla turnazione ovvero di cessazione del rapporto lavorativo non riconducibile a mera sospensione per programmato avvicendamento. (…)
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata (…)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20393 del 2025, in motivazione).
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Del resto, la stessa parte ricorrente ha dimostrato di considerare unitari i due periodi di lavoro intercorsi dal 1.10.2020 al 31.1.2023 e poi dal 1.6.2023 al 30.6.2023 (nonostante l'interruzione -rectius sospensione- di 4 mesi) al fine del computo del requisito (di cui all'art.3 D.Lgs.22/2015) di tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, tanto che ha presentato un'unica domanda amministrativa di NASPI in data 26.7.2023.
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Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerati i contrasti rinvenibili nella giurisprudenza di merito e la formazione solo recente di univoci orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.
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P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 20.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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