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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/07/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3136 /2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Lavoro
Udienza del 10/07/2025
All'udienza del 10/07/2025 alle ore 10.25, innanzi al Giudice dott.ssa Claudia Oronos, sono presenti l'avv. Sergi Sara per delega dell'avv. Sergi Carmelo nell'interesse di parte ricorrente, la quale chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di parte resistente. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come da seguente dispositivo con motivazione contestuale del quale da lettura.
Palmi, 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Claudia Oronos
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, all'udienza del 10 luglio2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3136/2024 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmelo Sergi per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Magda Santagati per procura in atti,
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 6 novembre 2024 Parte_2
Contr premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' di fino al Controparte_1
30/06/2022, data del suo pensionamento, con la qualifica di Operatore al
Computer e di aver osservato un orario di lavoro eccedente le sei ore giornaliere durante l'arco temporale 1/05/2016 – 30/06/2022, ha adito questo giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione di n. 586 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per il periodo maggio 2016/giugno 2022 in forza dell'Accordo sindacale del Contr 3/04/2023 tra e S. e della Delibera di ratifica del Controparte_3
n. 342 del 20/04/2023 e, per l'effetto, la condanna Parte_3 dell' al pagamento della complessiva somma di 2.420,18 euro maturata CP_1
a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. In subordine, ha domandato l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione di n. 371 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per il periodo maggio 2016/giugno 2022 in forza della richiamata Contrattazione Collettiva Nazionale e del
Regolamento del servizio sostitutivo di mensa (Buoni pasto), adottato con delibera della Commissione Straordinaria n. 88 dell' 11/03/2016 e, per l'effetto, la condanna dell'Azienda al pagamento della complessiva somma di 1.532,23 euro maturata a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.
Contr Costituitasi in giudizio, l ha rappresentato di aver provveduto all'erogazione, in favore dell'istante, dei buoni pasto oggetto di giudizio.
Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
3.- Valutata la questione ai soli fini della regolamentazione delle spese processuali, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, si evidenzia che sul punto è intervenuta di recente la giurisprudenza di legittimità chiarendo che
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresì Cass. n. 15629 del 2021);
ciò perché il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto” (v. Cass. n. 32113/2022).
In virtù della ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte ricorrente, quindi, l' resistente va condannata a corrispondere CP_1
all'istante le spese di giudizio, liquidate in 1.030,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 1.030,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c...
Palmi, 10/07/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Lavoro
Udienza del 10/07/2025
All'udienza del 10/07/2025 alle ore 10.25, innanzi al Giudice dott.ssa Claudia Oronos, sono presenti l'avv. Sergi Sara per delega dell'avv. Sergi Carmelo nell'interesse di parte ricorrente, la quale chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di parte resistente. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come da seguente dispositivo con motivazione contestuale del quale da lettura.
Palmi, 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Claudia Oronos
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, all'udienza del 10 luglio2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3136/2024 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmelo Sergi per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Magda Santagati per procura in atti,
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 6 novembre 2024 Parte_2
Contr premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' di fino al Controparte_1
30/06/2022, data del suo pensionamento, con la qualifica di Operatore al
Computer e di aver osservato un orario di lavoro eccedente le sei ore giornaliere durante l'arco temporale 1/05/2016 – 30/06/2022, ha adito questo giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione di n. 586 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per il periodo maggio 2016/giugno 2022 in forza dell'Accordo sindacale del Contr 3/04/2023 tra e S. e della Delibera di ratifica del Controparte_3
n. 342 del 20/04/2023 e, per l'effetto, la condanna Parte_3 dell' al pagamento della complessiva somma di 2.420,18 euro maturata CP_1
a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. In subordine, ha domandato l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione di n. 371 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per il periodo maggio 2016/giugno 2022 in forza della richiamata Contrattazione Collettiva Nazionale e del
Regolamento del servizio sostitutivo di mensa (Buoni pasto), adottato con delibera della Commissione Straordinaria n. 88 dell' 11/03/2016 e, per l'effetto, la condanna dell'Azienda al pagamento della complessiva somma di 1.532,23 euro maturata a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.
Contr Costituitasi in giudizio, l ha rappresentato di aver provveduto all'erogazione, in favore dell'istante, dei buoni pasto oggetto di giudizio.
Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
3.- Valutata la questione ai soli fini della regolamentazione delle spese processuali, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, si evidenzia che sul punto è intervenuta di recente la giurisprudenza di legittimità chiarendo che
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresì Cass. n. 15629 del 2021);
ciò perché il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto” (v. Cass. n. 32113/2022).
In virtù della ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte ricorrente, quindi, l' resistente va condannata a corrispondere CP_1
all'istante le spese di giudizio, liquidate in 1.030,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 1.030,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c...
Palmi, 10/07/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos