CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Il regime di prescrizione dell’illecito amministrativo dipendente da reatoMorri_Admin · https://www.osservatorio-231.it/ · 10 febbraio 2026
Nella recente sentenza n. 2941/2026, la terza sezione della Corte di cassazione ha applicato l'art. 22 D.lgs. 231/2001 che disciplina il regime di prescrizione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso formulato dal Procuratore Generale avverso la sentenza di non doversi procedere emessa nei confronti dell'ente per intervenuta prescrizione dell'illecito contestato ex art. 25-undecies D.lgs. 231/01. Secondo i giudici di legittimità, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione (anche) dell'illecito amministrativo, in violazione dell'art. 22 D.lgs. 231/01. La norma violata stabilisce che: 1) le sanzioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, nel procedimento a carico di ZZ costruzioni s.n.c. di ZZ LV e IA CO avverso la sentenza del 17/1/2025 del Tribunale di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NI Bertolini, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/1/2025, il Tribunale di Sassari dichiarava non doversi procedere nei confronti di IA CO ZZ, LV ZZ e la ZZ Costruzioni s.n.c. di ZZ LV e IA CO, per essere gli illeciti loro contestati - artt. 110 cod. pen., 256, comma 3, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 Penale Sent. Sez. 3 Num. 2941 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 08/01/2026 (quanto alle persone fisiche) e 5, comma 1, letta a), 25-undecies, comma 2, d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231 (quanto all'ente) - estinti per prescrizione. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, deducendo - con unico motivo, riferito alla sola ZZ Costruzioni s.n.c. - la violazione dell'art. 22, d. Igs. n. 231 del 2001. La sentenza avrebbe dichiarato la prescrizione (anche) dell'illecito amministrativo in violazione della norma richiamata, che - trovando piena applicazione nel caso in esame - sospenderebbe la prescrizione fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato. 4. L'art. 22, d. Igs. n. 231 del 2001, in tema di prescrizione, stabilisce che: le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato (comma 1); interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59 (comma 2); per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione (comma 3); se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (comma 4). 5. Con riguardo a quest'ultima previsione, specifico oggetto del ricorso, la Corte osserva che l'illecito amministrativo a carico della società è contestato "in epoca anteriore e prossima al 2 luglio 2019, fino al 30 dicembre 2019, data di esecuzione del sequestro"; ancora, si evidenzia che il decreto di citazione a giudizio dello stesso ente, che contiene questa contestazione, reca la data del 9 agosto 2021. 5.1. Tanto premesso, risulta dunque che la contestazione dell'illecito amministrativo è avvenuta prima del decorso del termine di prescrizione, così da interromperla e da determinare l'applicazione dell'art. 22, comma 4, citato, con conseguente mancato decorso della prescrizione stessa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. 5.2. Alla data della pronuncia impugnata, pertanto, l'illecito amministrativo non era prescritto. 6. Ne consegue che la sentenza in oggetto deve essere annullata, nei confronti della sola ZZ Costruzioni s.n.c. di ZZ LV e IA CO, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZZ Costruzioni s.n.c. di ZZ LV e IA CO, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NI Bertolini, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/1/2025, il Tribunale di Sassari dichiarava non doversi procedere nei confronti di IA CO ZZ, LV ZZ e la ZZ Costruzioni s.n.c. di ZZ LV e IA CO, per essere gli illeciti loro contestati - artt. 110 cod. pen., 256, comma 3, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 Penale Sent. Sez. 3 Num. 2941 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 08/01/2026 (quanto alle persone fisiche) e 5, comma 1, letta a), 25-undecies, comma 2, d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231 (quanto all'ente) - estinti per prescrizione. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, deducendo - con unico motivo, riferito alla sola ZZ Costruzioni s.n.c. - la violazione dell'art. 22, d. Igs. n. 231 del 2001. La sentenza avrebbe dichiarato la prescrizione (anche) dell'illecito amministrativo in violazione della norma richiamata, che - trovando piena applicazione nel caso in esame - sospenderebbe la prescrizione fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato. 4. L'art. 22, d. Igs. n. 231 del 2001, in tema di prescrizione, stabilisce che: le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato (comma 1); interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59 (comma 2); per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione (comma 3); se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (comma 4). 5. Con riguardo a quest'ultima previsione, specifico oggetto del ricorso, la Corte osserva che l'illecito amministrativo a carico della società è contestato "in epoca anteriore e prossima al 2 luglio 2019, fino al 30 dicembre 2019, data di esecuzione del sequestro"; ancora, si evidenzia che il decreto di citazione a giudizio dello stesso ente, che contiene questa contestazione, reca la data del 9 agosto 2021. 5.1. Tanto premesso, risulta dunque che la contestazione dell'illecito amministrativo è avvenuta prima del decorso del termine di prescrizione, così da interromperla e da determinare l'applicazione dell'art. 22, comma 4, citato, con conseguente mancato decorso della prescrizione stessa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. 5.2. Alla data della pronuncia impugnata, pertanto, l'illecito amministrativo non era prescritto. 6. Ne consegue che la sentenza in oggetto deve essere annullata, nei confronti della sola ZZ Costruzioni s.n.c. di ZZ LV e IA CO, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZZ Costruzioni s.n.c. di ZZ LV e IA CO, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente