Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
VG n. 2754 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato l'11.11.2024 da
1) , CF , residente in [...] C.F._1
17, rappresentata e difesa dall'avvocato Jessica Eboli ( ) del foro di IL (PEC C.F._2
, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima in Locate V., Email_1
Via Madonnetta 56,
E
2) residente in [...], Vicolo Taverna 109, Parte_2 C.F._3
anch'esso rappresentato dall'avv. Jessica Eboli ) del foro di IL (PEC C.F._2
1
Varesino, Via Madonnetta 56,
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) EL MM, nata a [...] il [...] e residente a [...], sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1. Disporre l'affidamento condiviso della minore con potere, per ciascuno dei genitori, di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione (ovvero di gestione quotidiana), nei tempi in cui avrà la figlia con sé e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione quali istruzione, educazione (con ciò intendendosi la scelta della istruzione e delle scuole ed anche l'uso di app o simili) e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti si obbligano vicendevolmente a rispettare la dignità e l'integrità morale di ciascuno di essi, soprattutto in presenza della figlia, nonché a riferirsi reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita di EL. I genitori si impegnano inoltre a garantire il mantenimento di un sereno ed equilibrato rapporto tra nonni e nipote.
2. Disporre il collocamento prevalente di EL presso la residenza materna in Locate Varesino,
Via Vittorio Veneto 17;
3. Il padre potrà tenere con sé EL una settimana il martedì, dall'uscita dal doposcuola ad ore
17:30 fino alle 21.30, per poi riaccompagnarla presso la residenza materna e il sabato dalle 9.30 circa fino alla domenica ad ore 9.30 circa e la settimana successiva dal venerdì dopo la scuola al
2 sabato fino alle 9.30 circa e alla domenica dalle 9.30 circa alle 21,30 circa, alternando di settimana in settimana.
4.
Considerato che
, in ogni caso, la regolamentazione dei rapporti con i genitori deve essere il risultato di una valutazione ponderata che deve garantire alla minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, i genitori concordano di stabilire la data del 30.06.2025 per l'eventuale rivalutazione del collocamento di EL, se ritenuto dalle stesse parti opportuno.
5. I genitori concordano nel mantenere la residenza anagrafica della minore presso la casa materna in Locate Varesino, Via V. Veneto 17, tenuto conto che è, di fatto, il luogo dove si è svolta in concreto e continuativamente la vita di EL;
6. Il periodo natalizio sarà così suddiviso, ad anni alterni: dalla interruzione delle lezioni scolastiche e fino alle ore 22.00 del 30 dicembre di ogni anno (quando il genitore ove sarà collocata EL la accompagnerà presso la residenza dell'altro genitore ovvero in stazione e/o aeroporto lombardi, se così concordato) e dal 29 dicembre ad ore 22.00 fino alla ripresa delle lezioni scolastiche con accompagnamento a scuola (con inizio dell'alternanza per il Natale 2024 con la madre, che farà il primo periodo dalla interruzione delle lezioni scolastiche e fino alle ore 22.00 del 30.12, quando accompagnerà EL dal padre).
7. Le vacanze pasquali verranno trascorse con i genitori con il criterio dell'alternanza annuale e, per il 2025, le vacanze pasquali, dall'interruzione delle lezioni scolastiche, verranno trascorse con il padre;
8. Ciascun genitore, nel periodo di vacanza estiva, avrà diritto di trascorrere con EL tre settimane tra loro anche non consecutive, da scegliersi nei mesi di luglio, agosto e settembre
(prima della ripresa scolastica), con la precisazione che nel mese di agosto le settimane a disposizione di ciascun genitore potranno essere al massimo due.
I genitori godranno, ad anni alterni, di un criterio preferenziale nella scelta: la madre o il padre, ad anni alterni, dovranno comunicare per iscritto all'altro genitore le date delle vacanze entro il
15.03 di ogni anno e l'altro genitore dovrà adeguarsi alla scelta effettuata.
Per l'anno 2025 la scelta dovrà essere comunicata in via preferenziale e prioritaria dal padre alla madre entro il 15.03; per l'anno 2026 la scelta verrà effettuata dalla madre e per gli anni successivi verrà adottato il criterio dell'alternanza annuale.
9. La festa della mamma e del papà verrà trascorsa, rispettivamente, con mamma e papà a prescindere dal giorno di competenza.
10. Il compleanno di EL verrà trascorso con il genitore con il quale EL si troverà a trascorrere il periodo di vacanza estiva, considerato che la minore è nata il giorno di ferragosto;
11. I ponti, intesi quale periodo di vacanza che si ottengono collegando, con uno o più giorni di ferie,
una festa infrasettimanale con la domenica precedente o successiva, verranno trascorsi in via alternata tra i genitori.
3 Si precisa che tutte le festività di calendario diverse da quelle oggetto di specifica regolamentazione nel presente accordo e che comportano il solo giorno di sospensione dall'attività didattica non seguita da altri giorni di chiusura (es. 25. Aprile, 1° maggio, 2 giugno,
1° novembre) non saranno considerate ponte e, pertanto, EL starà con la madre.
12. In caso di malattia di EL la stessa rimarrà a casa del genitore presso il quale si trova all'atto dell'insorgenza del malessere, per poi fare ritorno una volta guarita presso l'abitazione del genitore competente per il periodo/ giorno/ fine settimana, con accompagnamento a carico del genitore con il quale avrà trascorso il periodo di malattia.
13. Ciascun genitore si impegna, nei giorni di propria competenza, ad accompagnare EL a visite mediche e/o ad altri appuntamenti che la stessa potrà aver, nonché a gestire eventuali impegni extra scolastici della stessa;
14. Il padre provvederà a versare alla madre un contributo di mantenimento paterno di Euro 200,00
a decorrere da dicembre 2024, oltre rivalutazione ISTAT annuale (rivalutazione che avrà decorrenza dicembre 2025); le parti stabiliscono il concorso paterno al 50% delle spese extra assegno e straordinarie concordate - ove richiesto dal protocollo della Corte d'Appello di IL
- tra i genitori per iscritto (se trattasi di spese non necessarie e/o non urgenti), specificando che ogni comunicazione dovrà avvenire direttamente tra i genitori e non per il tramite di EL, in applicazione del Protocollo della Corte d'Appello di IL, a cui le parti dichiarano di aderire per formarne parte integrante;
15. Stante l'affidamento condiviso di EL, l'Assegno unico spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
16. Ove dovesse essere richiesto dalla normativa vigente al momento della richiesta, i genitori forniscono fin da ora il consenso alla richiesta e/ o al rinnovo di passaporto elettronico ovvero della carta di identità elettronica valida per l'espatrio;
17. Spese legali compensate.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
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considerato che
anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
considerato che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 17.04.2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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