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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/08/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1900/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Simona Caterbi Presidente dott. Andrea Francesco Forcina Giudice dott. Giacomo Rocchetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1900/2021, riassunta da:
(C.F.: ), in proprio e in qualità Parte_1 C.F._1 di erede di (C.F: , rappresentato e difeso Persona_1 C.F._2 dall'Avv. CHIARA MARIA PENUTI del Foro di Pavia;
ATTORE IN RIASSUNZIONE/CONVENUTO nei confronti di
(C.F: ) e (C.F: Controparte_1 C.F._3 _2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti SILVIA REPETTO e C.F._4
BIANCAMARIA DE BIANCHI del Foro di Genova;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE/ATTORI nonché
(C.F: ), in qualità di erede di Controparte_3 C.F._5
(C.F: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Persona_1 C.F._2
LUCA NEGRI e FRANCESCA AMATO del Foro di Milano;
CONVENUTO
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni:
- per gli attori/convenuti in riass.: ““Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, richiesta e/o eccezione, così provvedere: 1) In forza della dichiarazione di nullità del testamento datato 16/12/2014 e pubblicato in data 31/12/2015, per notaio dott. Per_2 rep. n. 12.778, racc. n.
5.971e dell'apertura della successione legittima di
[...] Per_3
pronunciate con sentenza non definitiva di codesto Ill.mo Tribunale n. 649/2024
[...] pubblicata il 08/04/2024, ricostruire la massa ereditaria della de cuius , Persona_3 con gli accertamenti e le declaratorie di cui ai capi V), VI), VII), VIII),IX), X) e XI) di cui alla comparsa in riassunzione;
2) In ogni caso, ricostruire la massa ereditaria della IG.ra
, anche mediante collazione delle eventuali donazioni, accertando la Persona_3 consistenza del relictum, tenendo conto di tutti i beni mobili ed immobili della IG.ra Per_3 in vita comprese le preesistenze sul c.c. della stessa, eventuali indebite appropriazioni e/o donazioni;
3) In ogni caso, accertare e dichiarare la invalidità, nullità, annullabilità, inefficacia degli atti di compravendita autenticati nelle firme dal Notaio del Per_4
13.09.2012 Numero 12225 e 12226 di Repertorio (doc. 11) e del 20.09.2012 N. 12236 e
12237 di Repertorio (doc. 10) aventi ad oggetto l'acquisto dei seguenti beni immobili: - un appartamento al primo piano con annessa cantina al piano terreno, ubicato in Chiavari,
Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 3, cat.
A3, classe 4 vani 5,5 (per la quota di 5/7); - un locale commerciale sito al piano terreno con soppalco, ubicato in Chiavari, Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio
15 particella 1153, sub. 12, cat. C1 (per la quota di 5/7); - un ulteriore locale commerciale, con annesso cortile, ubicato in Chiavari, via dei Revello n. 29, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 19 (già 17), Cl (per la quota di 5/7); - due appartamenti ubicati in GN, via privata da Corso Giuseppe Garibaldi, n. 103, di vani 4,5 ciascuno, censiti al locale catasto fabbricati al Fg. 3, particella 926, subalterni 1 e 2, salvo errori e/o
o diverso accatastamento intervenuti tra la IG.ra per il tramite del procuratore Per_3 generale IG. e la sig.ra , per mancanza di Parte_1 Persona_1 causa, accordo, per contrasto con norme imperative, condannando e Parte_1 in proprio e/o quali eredi della IGnora alla Controparte_3 Persona_1 restituzione all'eredità dei beni immobili detenuti senza titolo e/o il controvalore e/o risarcire i danni subiti dagli esponenti;
4) In ogni caso, previa valutazione dell'effettivo valore dei beni immobili oggetto di compravendita e computo dei relativi frutti, accertare e dichiarare che tali compravendite aventi ad oggetto l'acquisto dei seguenti beni immobili: - un appartamento al primo piano con annessa cantina al piano terreno, ubicato in Chiavari,
Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 3, cat.
A3, classe 4 vani 5,5 (per la quota di 5/7); - un locale commerciale sito al piano terreno con soppalco, ubicato in Chiavari, Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio
15 particella 1153, sub. 12, cat. C1 (per la quota di 5/7); - un ulteriore locale commerciale, con annesso cortile, ubicato in Chiavari, via dei Revello n. 29, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 19 (già 17), Cl (per la quota di 5/7); - due appartamenti ubicati in GN, via privata da Corso Giuseppe Garibaldi, n. 103, di vani 4,5 ciascuno, censiti al locale catasto fabbricati al Fg. 3, particella 926, subalterni 1 e 2 , salvo errori e/o diverso accatastamento costituiscono un atto simulato, dissimulante una donazione e/o donazione indiretta e/o un negotium mixtum cum donatione a favore della IG.ra Per_1
accertando e dichiarando la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o
[...] parziale) dei contratti di compravendita (docc. 10 e 11) stipulati dalla de cuius, condannando e alla restituzione Parte_1 Controparte_3 all'eredità dei beni immobili detenuti senza titolo e /o adottando ogni consequenziale provvedimento e/o alla consegna e/o restituzione e/o al pagamento all'eredità ed alla massa ereditaria da parte di questi ultimi della differenza tra il valore di mercato degli immobili ed il prezzo effettivamente versato e/o al risarcimento dei danni subiti dagli esponenti;
5) In ogni caso, accertare e dichiarare la invalidità, nullità, annullabilità, inefficacia degli atti di compravendita intervenuti (docc 10 e 11) tra la IG.ra per il tramite del procuratore Per_3 generale IG. e la sig.ra aventi ad oggetti Parte_1 Persona_1
l'acquisto dei seguenti beni immobili: - un appartamento al primo piano con annessa cantina al piano terreno, ubicato in Chiavari, Via dei Revello n. 33, censito in Catasto
Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 3, cat. A3, classe 4 vani 5,5 (per la quota di
5/7); - un locale commerciale sito al piano terreno con soppalco, ubicato in Chiavari, Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153, sub. 12, cat.
C1 (per la quota di 5/7); - un ulteriore locale commerciale, con annesso cortile, ubicato in
Chiavari, via dei Revello n. 29, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 19 (già 17), Cl (per la quota di 5/7); - due appartamenti ubicati in GN, via privata da Corso Giuseppe Garibaldi, n. 103, di vani 4,5 ciascuno, censiti al locale catasto fabbricati al Fg. 3, particella 926, subalterni 1 e 2 , salvo errori e/o o diverso accatastamento, per vizi della procura e/o per superamento dei poteri e/o per conflitto di interesse del procuratore e/o per invalidità della procura sotto ogni altro profilo, condannando e in proprio e/o quali Parte_1 Controparte_3 eredi della IGnora alla restituzione all'eredità dei beni immobili detenuti Persona_1 senza titolo e/o il controvalore e/o risarcire i danni subiti dagli esponenti;
6) in via di ulteriore subordine, ferme le domande di valutazione dell'effettivo valore dei beni immobili oggetto di compravendita e di pagamento all'eredità della differenza tra il loro valore di mercato ed il prezzo effettivamente versato, accertare e dichiarare l'inadempimento della IG.ra in relazione al pagamento del prezzo previsto nei contratti di Persona_1 compravendita di cui trattasi, condannando e Parte_1 Controparte_3 al pagamento del prezzo e degli accessori dovuti e maturati, al fine di ricostruire la
[...] massa ereditaria della IG.ra oltre al pagamento della differenza di prezzo tra il Per_3 valore di mercato degli immobili ed il prezzo effettivamente versato e degli accessori dovuti
e maturati;
7) In forza dell'accoglimento della domanda di nullità del testamento datato
16/12/2014 e pubblicato in data 31/12/2015, per notaio dott. rep. n. 12.778, Persona_2 racc. n.
5.971 e dell'apertura della successione legittima di , pronunciate Persona_3 con sentenza non definitiva di codesto Ill.mo Tribunale n. 649/2024 pubblicata il
08/04/2024, accertata la massa ereditaria, condannare e Parte_1 [...] alla restituzione di tutti i beni mobili ed immobili della IGnora Controparte_3 in vita ex art. 463 c.c. nella diversa misura e/o quota che sarà stabilita dall'Ill.mo Per_3
Giudice, a qualsiasi titolo trattenuti, detenuti e comunque oggetto di indebita appropriazione e/o condannare e a Parte_1 Controparte_3 versare e/o restituire e/o risarcire gli esponenti del controvalore degli stessi;
8) In forza dell'accoglimento della domanda di nullità del testamento datato 16/12/2014 e pubblicato in data 31/12/2015, per notaio dott. rep. n. 12.778, racc. n.
5.971 e Persona_2 dell'apertura della successione legittima di , pronunciate con sentenza non Persona_3 definitiva di codesto Ill.mo Tribunale n. 649/2024 pubblicata il 08/04/2024, accertata e ricostruita la massa ereditaria, condannare e Parte_1 Controparte_3 alla reintegrazione nella quota degli eredi legittimi per rappresentazione e
[...] _2
, accertando il diritto degli stessi a rivalersi sulla massa ereditaria per la Controparte_1 quota di spettanza e condannando e a Parte_1 Controparte_3 effettuare anche attingendo dal proprio patrimonio a favore degli esponenti il pagamento della somma di denaro che risulterà dovuta a fronte della quantificazione della quota di eredità spettante agli attori ivi inclusi i frutti riferiti ai beni ereditari medio tempore utilizzati o comunque detenuti e goduti;
9) Inoltre, previo ogni più opportuno accertamento, incombente e declaratoria pregiudiziale, condannare e Parte_1 [...] allo scioglimento e divisione della comunione ereditaria per le quote Controparte_3 di spettanza, previa riunione fittizia e riduzione delle donazioni, anche indirette, lesive dei diritti dei legittimari e fatta salva ogni azione, anche revocatoria, comprese le azioni di risarcimento dei danni e/o simulazione e/o annullamento di compravendita e/o donazione, volte alla ricostruzione, anche per collazione, della massa ereditaria della IG.ra Per_3
10) Accertare e dichiarare la responsabilità del procuratore Parte_1 per gli atti di mala gestio e di negligenza compiuti in nome e per conto della IG.ra Per_3 con condanna dello stesso al risarcimento di ogni conseguente danno nonché alla restituzione degli importi e dei beni tutti della IGnora a qualsiasi titolo trattenuti, Per_3 detenuti e comunque oggetto di indebita appropriazione.11) Rigettare tutte le eccezioni preliminari e/o pregiudiziali e le domande riconvenzionali avversarie giacchè infondate in fatto ed in diritto ed in particolare dichiarare non dovuto alcun compenso a titolo di mandatario e comunque dichiarare gli stessi prescritti. 11) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche della fase decisa con sentenza non definitiva da parte di codesto
Ill.mo Tribunale n. 649/2024 pubblicata il 08/04/2024, con attribuzione ai sottoscritti difensori quali antistatari, nonché liquidazione di entrambe le TU svolte integralmente a carico della parte soccombente e rifusione delle spese di TU e di CTP sia calligrafica che della CTP contabile e tecnica svolta nella seconda fase del giudizio.”;
- per il convenuto/att. in riass.: “Voglia il Tribunale Ill.mo di Pavia, contrariis reiectis: In ogni caso, in rito: - dichiarare nulla, inammissibile e comunque improponibile la domanda di “condanna” del convenuto allo scioglimento della comunione Parte_1 ereditaria e alla divisione della stessa, a fronte della specialità del rito per tali domande, come da artt. 784 e segg. c.p.c., con condanna alle spese degli attori a favore di Pt_1
- rilevare e dichiarare comunque la nullità della citazione, quanto meno, con
[...] riferimento alle conclusioni sub F) attoree, perché generiche ed intrinsecamente incompatibili (ex art.164, comma 4, c.p.c., in relazione all' art.163 nn. 3 e 4 c.p.c.), trattandosi di conclusioni afferenti a pretese circostanze fattuali ed a connesse eventuali azioni, prospettate con riserva, ciò inammissibilmente e, appunto, senza alcuna deduzione di fatti, deduzioni ed azioni imprescindibili per addivenire ad una divisione del compendio ereditario;
nel merito, impregiudicate tutte le eccezioni di rito di cui sopra, in cui si insiste in via pregiudiziale/preliminare: - in via principale, in ogni caso, rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte in atto difensivo e Controparte_1
e comunque rigettarle perché generiche, contraddittorie, non provate, _2 prendendo atto comunque che il convenuto riconosce, come già avvenuto Parte_1 stragiudizialmente anche da parte della madre la qualità di Persona_1 CP_1
e quali eredi legittimari pretermessi succeduti per rappresentazione
[...] _2 al loro padre premorto , precisando che, nella denegata ipotesi di Persona_5 accoglimento delle domande avversarie sub lett. C (volte ad inficiare, a vario titolo, la validità della compravendita degli immobili ex tunc), si dovrà procedere, a carico ed a favore della massa ereditaria, con tutte le declaratorie e/o restituzioni operanti per legge, nulla opponendo, inoltre, al giudizio di divisione della comunione ereditaria, richiamato il verbale di inventario redatto dall'erede testamentaria beneficiata di , Persona_3
, a ministero del Notaio 29.3.2016, rep. n. 300, racc.ta n. 205, Persona_1 Persona_6 in data 29.3.2016, reg. il 30.3.2016 al n. 3582, il tutto ai sensi di legge;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di accogliere la domanda di rendiconto ex adverso formulata e considerare il signor quale mandatario Parte_1 di : a) disporsi un termine congruo per consentire allo stesso di depositate Persona_3 il rendiconto;
b) all'esito dell'approvazione da parte dell'Ill.mo Tribunale, liquidarsi un adeguato compenso, in ragione della complessità dell'incarico e dell'attività svolta, oltre che il rimborso delle spese sostenute in proprio da nella ritenuta qualità, Parte_1 ciò oltre interessi legali dalla data di ciascuno esborso ed interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. su tutte le somme dovute a dalla data della domanda Parte_1 giudiziale al saldo, con condanna al pagamento dei relativi importi nei confronti di tutti gli eredi di;
- in ogni caso e sempre vinte tutte le spese di giudizio, comprese Persona_3 anche quelle afferenti alla statuizione in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, di mediazione ed eventuali di TU e CTP, spese generali ed accessori di legge, chiedendo, ancora, che le spese di TU, ove licenziate, siano, in via provvisoria, poste a carico dei richiedenti.”;
- per il convenuto: “Voglia l'ill.mo Giudice adito giudicare secondo quanto legittimamente emergerà in corso di causa considerando la posizione di mera parte processuale del concludente anche ai fini delle statuizioni sulle spese di lite. Con riserva di eventualmente dedurre e produrre con riserva di integrare, dedurre e produrre, ai sensi del vigente art.
183, 6° c.p.c., anche per quanto necessario in relazione alle avverse domande, eccezioni e deduzioni. Con vittoria delle spese sostenute in qualità di litisconsorte necessario.”.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
La presente causa riguarda la successione di , deceduta a AN (PV) in data Persona_3
20.05.2015, all'età di 97 anni, vedova di lasciando la figlia Persona_7 Persona_1
e i discendenti del figlio premorto, i nipoti e
[...] Persona_5 Controparte_1 _2
[...]
In data 28.09.2018 decedeva , lasciando i figli e Persona_1 Parte_1
Controparte_3
Con originario atto di citazione del 31.08.2020, ritualmente notificato, e Controparte_1 _2 convenivano in giudizio - inizialmente davanti al Tribunale di Genova, poi dichiaratosi
[...] incompetente in favore di questo Tribunale - i cugini e il primo Parte_1 CP_3 anche in proprio ed entrambi in qualità di eredi della madre , proponendo, in estrema Persona_1 sintesi, le seguenti domande:
1. l'azione di nullità del testamento olografo di per Persona_3 difetto di autografia;
2. l'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona falsamente designata come erede universale;
3. l'azione di annullamento del testamento olografo per incapacità naturale del de cuius al momento di redazione della scheda impugnata;
4.
l'azione di simulazione (relativa) degli atti di vendita del 13.09.2012 e 21.09.2012 e conseguente nullità delle donazioni dissimulate per difetto di forma solenne, preordinate sia all'esercizio dell'azione di riduzione del negozio dissimulato per reintegrare la quota di legittima, sia ai fini del recupero ed inclusione dei beni in oggetto alla massa ereditaria;
5. l'azione di simulazione (relativa) degli atti di vendita del 13.09.2012 e 21.09.2012 e conseguente nullità per difetto della procura conferita al procuratore generale del simulato alienante in ordine alla stipula di validi atti donativi, sempre per le medesime finalità;
6. l'azione autonoma di nullità dei contratti di vendita del
13.09.2012 e 21.09.2012 per difetto degli elementi essenziali (mancanza di causa, accordo) e/o per illiceità dell'oggetto e/o per contrasto con norme imperative;
7. l'azione di esatto adempimento per il pagamento del prezzo di vendita degli immobili oggetto dei contratti sopra citati e di condanna degli eredi dell'acquirente al risarcimento del danno per il maggior valore di mercato dei beni alienati;
8. l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni (dissimulate) per lesione di legittima;
9. l'azione di rendiconto e conseguente azione restitutoria dei beni e/o di pagamento del saldo e/o risarcimento dell'indebito da parte del mandante/gestore/procuratore, in funzione di recupero all'asse ereditario dei beni e/o crediti ad esso spettanti;
10. l'azione di risarcimento del danno provocato da atti di mala gestio e di negligenza del procuratore generale della de cuius; 11. l'azione di scioglimento della comunione ereditaria.
In conseguenza delle suddette domande, gli originari attori, una volta recuperata la qualità di erede legittimario di - qualità unitamente assunta per rappresentazione, ai sensi dell'art. Persona_3
467 c.c., rispetto all'ascendente premorto - chiedevano ricostruirsi il patrimonio della defunta, ai fini della successiva divisione, comprendendo in esso: (i) i beni immobili ereditati nell'aprile 2012 dalla parente di cui agli atti simulati o, in subordine, il prezzo non corrisposto dalla Persona_8 figlia beneficiata dai citati trasferimenti immobiliari ed il differenziale rispetto al maggior valore, con i relativi frutti civili e gli interessi maturati dalla data degli acquisti ad oggi;
(ii) le somme illegittimamente prelevate dal cugino prima dell'apertura della successione della Parte_1 nonna, operando sui conti correnti intestati a quest'ultima con abuso di procura e senza apparente giustificazione, nonché le somme distratte dal conto ereditato da Persona_8
Si costituiva in giudizio in proprio e quale erede della madre, contestando le Parte_1 avverse domande e deducendo, in sintesi e per quanto qui interessa: - l'esistenza della capacità di intendere e di volere in capo alla de cuius, tanto al momento del rilascio, in suo favore, della procura generale notarile, quanto all'epoca di redazione del testamento olografo che istituiva la figlia sua erede universale, nonché la coerenza di tali atti e delle ultime volontà con Persona_1 il vissuto familiare dell'anziana nell'ultimo decennio;
- la validità dei due atti di compravendita immobiliare tra la de cuius (per procura) e la madre e l'avvenuto pagamento del prezzo;
-
l'insussistenza di un rapporto di “mandato” con la de cuius e quindi dell'obbligo di rendiconto verso quest'ultima o suoi eredi;
in subordine, chiedeva qualificarsi l'asserito mandato come oneroso, con diritto ad un congruo compenso in ragione della complessità dell'incarico e dell'attività svolta, oltre al rimborso delle spese anticipate per la gestione dei beni ereditari.
Si costituiva anche in qualità di erede della madre, il quale si discostava dai fatti CP_3 controversi ritenendosi estraneo perché da tempo residente all'estero, rimettendosi alla decisione del
Tribunale e chiedendo di considerare il suo buon contegno processuale in punto spese.
Durante la prima fase istruttoria, acquisita la documentazione prodotta, veniva espletata una TU neuro-grafologica con incarico collegialmente assunto dalla dott.ssa (consulente Persona_9 grafologa) e dal dott. prof. (psichiatra e psicoterapeuta). Persona_10
All'esito delle operazioni peritali, le parti precisavano le conclusioni avanti al giudice istruttore e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 649/2024 del 08.04.2024, così decideva: “• accerta e dichiara la nullità del testamento olografo, datato 16/12/2014 e pubblicato in data 31/12/2015, per notaio dott. rep. n. 12.778, racc. n. 5.971, con il quale era stata apparentemente istituita Persona_2
quale erede universale di , deceduta in AN (PV) Persona_1 Persona_3 in data 20/05/2015, in quanto apocrifo;
• per l'effetto, dichiara l'apertura della successione legittima di (C.F: ) a far data dal 20/05/2015; • rigetta la domanda Persona_3 C.F._6
d'indegnità a succedere di cui all'art. 463, n. 6 c.p.c. promossa nei confronti degli eredi di Per_1
• accerta e dichiara eredi legittimi di (C.F: ) i figli
[...] Persona_3 C.F._6
(C.F: e per rappresentazione di nato ad Persona_1 C.F._2 Persona_5
SS (SV) il 28/04/1940 e morto in data 14/01/1993, i suoi discendenti (C.F: _2
) e (C.F: ), che partecipano alla C.F._4 Controparte_1 C.F._3 successione in parti uguali;
• dichiara assorbite le domande di annullamento del testamento olografo e di riduzione della disposizione testamentaria a titolo universale;
• rimette la causa sul ruolo del
Giudice istruttore per il prosieguo in istruttoria, come da separata ordinanza;
• spese del giudizio rimesse alla sentenza definitiva”. Con separata ordinanza, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo in relazione alle ulteriori domande funzionali all'accertamento e stima dei beni oggetto della massa ereditaria, prodromiche allo scioglimento della comunione.
La difesa di e , con nota scritta del 15.04.2024, formulava riserva di Controparte_1 _2 appello nei confronti della sentenza non definitiva ex art. 340 c.p.c. con riferimento al rigetto della domanda di indegnità a succedere.
Il giudizio proseguiva in istruttoria mediante ordine di esibizione documentale e l'espletamento di una TU estimativa-contabile, conferendo l'incarico al OM. . Persona_11
Nel corso delle operazioni peritali erano resi dal G.I. i chiarimenti richiesti, su istanza di parte convenuta, sui quesiti posti e sui limiti dell'incarico conferito al TU.
L'elaborato peritale, depositato telematicamente in data 17.02.2025, veniva esaminato alla successiva udienza cartolare del 27.02.2025.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano quindi chiamate a precisare le conclusioni indicate in epigrafe avanti al giudice istruttore, il quale, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., investiva nuovamente il Collegio per la decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Preliminarmente devono essere descritti gli ulteriori aspetti della vicenda in esame.
1.1 La sig.ra , nata a [...] il [...] e in vita residente a [...]Persona_3
(GE), decedeva il 20.05.2015 a AN (PV), dove si era trasferita dieci anni prima presso la figlia , per ragioni di età e di salute. Persona_1
1.2 Quanto alle condizioni di salute dell'anziana si è già avuto modo di evidenziare nella sentenza non definitiva (v. p. 3.4.2) come la stessa da tempo soffriva di patologie invalidanti (specie del visus) e problemi di deambulazione (“artrosi poliarticolare”, “retinopatia diabetica”, “limitazione funzionale movimenti articolari…sindorme ipocinetica…esiti di frattura femore dx”, “allettamento dovuto a scarsa automobilizzazione”), tanto che nel 2008 veniva riconosciuta inabile al 100% con indennità di accompagnamento erogata dall' . CP_4
Pur non potendo affermarsi, tenuto conto delle risultanze della TU del 13.12.2023 (cfr. rel. TU dott. prof. , la presenza di condizioni di infermità mentale, dovuta ad una patologia Persona_10 psichiatrica, che potevano compromettere le funzioni intellettive e cognitive dell'anziana ancora fino alla data della morte, è pacifico in causa che l'età avanzata e il deterioramento delle condizioni fisiche generali, caratterizzate da ridotta o assente autonomia nel movimento, ne limitavano fortemente la capacità di gestire in autonomia il suo patrimonio.
1.3 Al di là di alcuni beni immobili siti nel Comune di Chiavari (GE), di cui era Persona_3 proprietaria esclusiva e pro-quota, probabilmente dismessi tra il 1977 e il 1998 (v. visura catastale storica, sub. doc. 40 fasc. att.), nonché della titolarità di azioni, cedole e deposito titoli presso l'ex
Banco di Roma, filiale di Genova, per un controvalore di oltre Lire 150.000.000 nel 1990 (cfr. doc.
31 fasc.att.), risulta pacifico in causa che, dopo il 12.08.2008 (cfr. doc. 27 e 28 fasc.att.), la de cuius non aveva immobili intestati e percepiva la sola pensione di c.a. € 1.600,00-1.700,00 mensili, accreditata sul conto corrente postale n. 27484120 a lei intestato, aperto nel 2001 (cfr. doc. 32 e 33 fasc.att.).
1.4 Tuttavia, la situazione patrimoniale cambiava nell'aprile 2012, quando la de cuius veniva chiamata, quale parente di grado poziore (terzo grado in linea collaterale), ad ereditare il patrimonio della zia (C.F: , deceduta in GN (GE) in data 10.04.2012 Persona_8 C.F._7
(cfr. doc. 9 fasc. conv.; doc. 69 fasc.att.).
Varrà sin d'ora dare atto che verso la parente era stata dichiarata l'interdizione Persona_8 definitiva dal Tribunale di Chiavari con sentenza n. 756/2011 emessa il 05.11.2011; veniva nominato l'Avv. Nicola Devoto quale tutore dell'interdetta e, con successivo decreto del
25.11.2011, il convenuto quale protutore della stessa (cfr. doc. 75-ter fasc.att.). Parte_1
1.5 Nel frattempo, la de cuius con atto in data 09.05.2012 del Notaio - atto rep. Persona_12
n. 12153, racc. n. 5665, registrato a Pavia il 18.05.2012, al n. 2065 Serie 1T - conferiva al nipote alla presenza di due testimoni, una procura generale avente ad oggetto “il Parte_1 compimento di qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione relativamente a tutti i beni, mobili ed immobili, attualmente di proprietà di esso o che in futuro diventeranno di proprietà del medesimo, e così in via esemplificativa (…) ad amministrare tutti i beni, presenti e futuri, dare consensi e autorizzazioni;
- acquistare, alienare (anche sotto condizione sospensiva o risolutiva, con patto di riscatto o di riservato dominio) e permutare beni mobili ed immobili, compresi beni mobili registrati, crediti, diritti, titoli ed obbligazioni, valori di enti e società; (…) - costituire e modificare diritti d'usufrutto, d'uso e d'abitazione e rinunciare ad essi;
(…) – accettare puramente e semplicemente o con beneficio di inventare qualunque eredità legittima o testamentaria ed in genere qualunque disposizione di ultima volontà anche sotto condizione;
confermare, ratificare od estinguere volontariamente disposizioni di ultima volontà; - rappresentare il costituente nella procedura della eredità beneficiata, nella formazione dello stato di graduazione, pagare creditori e legatari (…); - contrarre qualunque specie di obbligazione…esigere capitali…stipulare contratti per persona da nominare, fare dichiarazioni di comodo, stipulare contratti a favore di terzo… (…); - rappresentare il costituente in giudizio, sia come attore che come convenuto, in ogni grado e sede di giurisdizione (…); - svolgere qualsiasi pratica fiscale (…); - compiere in genere qualsiasi altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, sempre in nome e per conto del costituente, che promette fin d'ora di avere per rato e valido l'operato del costituito procuratore, senz'uopo di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di legge.” (cfr. doc. 10 fasc. conv.).
1.6 In forza degli ampi poteri conferiti con la procura generale notarile, Parte_1 provvedeva quindi al disbrigo delle pratiche relative alla successione di (cfr. doc. 69 Persona_8 cit.), accettandone l'eredità in nome e per conto della nonna.
1.7 Come si evince dalla documentazione esibita, nel corso del processo, dall'Avv. Nicola Devoto
(ex tutore dell'interdetta), ritualmente acquisita agli atti del giudizio (v. nota di deposito del
17.06.2024), in particolare dalla “relazione e rendiconto finali” al G.T. del 04.03.2021 (periodo di relazione: 17.11.2011 - 10.04.2012), la situazione economica dell'interdetta era la seguente: “(…) f) la sig.ra era titolare di pensione Inps (n. 3401/018/33122109) pari a € 459,00 mensili, oltre _8 all'invalidità con accompagnamento che fruttava un'indennità pari a € 492,00 circa, somme accreditate sul c/c 106680 banca Carige, filiale di GN, P.zza La Scafa. La sig.ra _8 inoltre, percepiva mensilmente gli importi di € 900,00 da Toshi Srl. e € 400,00 da per Persona_13
l'affitto di due fondi commerciali in Chiavari, Via dei Revello 29 e 33. Il pagamento del canone di locazione dell'appartamento sempre in via dei Revello 31/1, pari a € 600,00 mensili, è stato inoltre interrotto dalla conduttrice con cui è stata avviato un contenzioso. Alla data del 17.11.2011 il patrimonio liquido complessivo della sig.ra ammontava a complessivi € 3.003,21; alla data _8 di decesso del 10.04.2012 l'importo era pari a € 7.637,37 (tot. saldo Carige). Proprietà immobiliari: la sig.ra era proprietaria dell'immobile in GN, Via Garibaldi 103 in cui _8 ha vissuto fino al ricovero;
di un appartamento in Chiavari, Via dei Revello 31/1 e dei fondi commerciali sempre in via dei Revello 29 e 33.”.” (cfr. doc. 2 not. dep.).
1.8 Risulta quindi che nel 2012 ereditava tutti i beni mobili ed immobili parte del Persona_3 compendio di (v. doc. 69 cit., 79, 81 fasc.att.), in particolare: Persona_8
- quota di 5/7 di proprietà di un appartamento al primo piano con annessa cantina al p.t., ubicato in Chiavari (GE), Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15, particella 1153 sub. 3, cat. A3, classe 4 vani 5,5;
- quota di 5/7 di proprietà di un locale commerciale (negozio) sito al piano terreno con soppalco, ubicato in Chiavari (GE), Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al
Foglio 15, particella 1153, sub. 12, cat. C1;
- quota di 5/7 di proprietà di un locale commerciale (negozio), con annesso cortile, ubicato in
Chiavari, Via dei Revello n. 29, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15, particella 1153 sub. 17, consistenza 87 mq;
- piena proprietà di due appartamenti ubicati in GN (GE), Via privata da Corso Giuseppe
Garibaldi n. 103, di vani 4,5 ciascuno, censiti al Catasto Fabbricati al Fg. 3, particella 926, sub. 1 e 2;
- conto corrente n. 65790 presso Banca Carige recante un saldo alla data di apertura della successione di € 7.637,37.
1.9 È data poi evidenza, anche attraverso riscontri bancari (cfr. doc. 77 e 79 bis fasc.att.), che gli immobili ereditati in Chiavari erano fonte di reddito in quanto concessi in locazione a terzi, in particolare:
- l'immobile di Via dei Revello n. 29 era concesso in locazione alla “Toshi S.r.l.” ad un canone mensile di € 900,00 mensili;
- l'immobile di Via dei Revello n. 31 era concesso in locazione a ad un Parte_2 canone mensile di € 600,00 mensili;
- l'immobile di Via dei Revello n. 33 era concesso in locazione a ” ad un Parte_3 canone mensile di € 400,00 mensili.
Va precisato che i canoni di locazione venivano accreditati sul conto corrente ancora formalmente intestato a presso Banca Carige fino al 30.06.2012: in effetti, alla data di chiusura, il Persona_8 conto riporta un saldo finale superiore pari ad € 10.223,57 (cfr. doc. 3 nota dep., all. 19, pag. 6). Nel semestre successivo, invece, il pagamento dei canoni di locazione avveniva direttamente in favore dell'erede (subentrata nei contratti di locazione) a mezzo bonifico bancario sul Persona_3 conto corrente n. 1918 presso l'ex Banca Popolare di Lodi (oggi BPM), cointestato ad Per_3
e aperto in data 13.06.2012 e chiuso il 10.01.2013.
[...] Parte_1
1.10 Tale essendo la situazione patrimoniale pregressa, all'apertura della successione di Per_3
occorsa in data 20.05.2015 (v. anche doc. 5 e 6 fasc.att.), la defunta:
[...]
- non era più titolare di beni immobili, avendone precedentemente disposto in favore della figlia;
Persona_1
- era titolare del conto bancoposta n. 27484120, recante un saldo finale di € 40,58.
1.11 Documentato in atti è che con scrittura privata del 13.09.2012, autenticata dal Notaio
[...]
- atto rep. n. 12226, racc. n. 5723, registrato a Pavia il 17.09.2012 al n. 3589 Serie Persona_14
1T - la de cuis, per il tramite del nipote in forza della procura generale notarile del Parte_1
09.05.2012 (già doc. 10 cit.), vendeva ad , che contestualmente acquistava, i beni Persona_1 immobili siti nel Comune di GN (GE), Via Privata da Corso Giuseppe Garibaldi n. 103
(catastalmente identificate come sopra), al prezzo di € 100.000,00, che dichiarava di ricevere a mezzo assegno bancario non trasferibile tratto sulla Banca Popolare di Lodi n. 0.007.322.731-00 il
13.09.2012 (cfr. doc. 11 fasc.att.). Inoltre, con scrittura privata in data 21.09.2012, autenticata nelle firme dal medesimo Notaio
- atto rep. n. 12237, racc. n. 5730, registrato a Pavia il 26.09.2012 al n. 3707 Serie 1T - Per_4 si avvaleva della citata procura generale per vendere a sua madre , Parte_1 Persona_1 in nome e per conto della nonna, le quote di cinque settimi di proprietà indivisa dell'appartamento e dei negozi in Comune di Chiavari (GE), Via dei Revello n. 29 e 33 (catastalmente identificate come sopra), al prezzo di € 300.000,00, che dichiarava di ricevere a mezzo assegno bancario non trasferibile tratto sulla Banca Popolare di Lodi n. 0.007.322.733-02 il 20.09.2012 (cfr. doc. 10 fasc.att.).
1.12 Tutto ciò esposto in fatto, e e , originari attori, hanno chiesto CP_1 Per_1 _2 all'adito Tribunale, in primo luogo, tra l'altro:
a) di dichiarare la nullità delle due compravendite per mancanza di causa, accordo e per contrasto con norme imperative ex artt. 1343 e 1344 c.c., deducendo l'esistenza di un
“collegamento negoziale” tra il rilascio della procura generale e la stipula dei contratti inteso a distogliere i beni immobili dal patrimonio dell'anziana titolare, senza effettivamente corrisponderne il prezzo indicato (peraltro inferiore ai valori di mercato), pregiudicandone la partecipazione alla successione dei rappresentanti in luogo del legittimario rappresentato, premorto alla madre;
b) ovvero di accertare la simulazione degli atti di compravendita, in quanto dissimulanti donazioni immobiliari da dichiararsi nulle o comunque inefficaci per difetto di forma ex art. 782 c.c. e per difetto dei poteri di rappresentanza del procuratore generale o con abuso di procura in violazione dell'art. 778 c.c.;
c) “in ogni caso” di accertare e dichiarare l'annullamento degli atti di compravendita per dolo ex art. 1439 c.c. o per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentata ex art. 1394
c.c.;
d) in gradato subordine, di condannare i convenuti al pagamento del prezzo delle due compravendite disposte a beneficio della loro madre, oltre al risarcimento del danno oltre accessori.
§2. Per ragioni di priorità logica, deve essere analizzata la seconda domanda (sub. b), involgendo l'interpretazione e la qualificazione degli atti di compravendita impugnati per simulazione.
2.1 È opportuno anzitutto precisare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius siccome celante una donazione, assume la qualità di “terzo” rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - soltanto quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo, atteso che, in tale situazione, la lesione della quota di riserva assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., senza che assuma rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa” (cfr. Cass. n.
1049/1986; Cass. n. 6078/2002; Cass. n. 24134/2009; Cass. n. 8215/2013; Cass. n. 19912/2014).
2.2 Tali principi sono stati ribaditi anche dai più recenti arresti della Suprema Corte, la quale ha puntualizzato che “il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt.
2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare
l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione “ab intestato”, in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c., ribadendosi che però è pur sempre necessario spendere la qualità di legittimario ed evidenziare come la richiesta sia funzionale alla tutela della quota di legittima” (cfr. Cass. n. 12317/2019; conf. Cass. n. 21938/2021; Cass. n. 10933/2022).
2.3 A questo proposito è stato anche chiarito che “in tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata” (cfr. Cass. n. 11659/2023; conf. Cass. n.
15043/2024; Cass. n. 28015/2024).
2.4 Da ultimo, la S.C. ha ulteriormente precisato che l'accertamento della simulazione richiesto dal legittimario in tale specifica veste, per rimediare ad una lesione di legittima, va intesa in senso ampio, in modo da comprendere “non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all'asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma” (cfr. Cass. n.
8215/2013; Cass. n. 16535/2020; conf. da ultimo Cass. n. 4220/2025). È dunque “regredito definitivamente nella giurisprudenza della Corte l'indirizzo che restringeva la facoltà del legittimario di valersi della prova testimoniale e di prove indiziarie al caso in cui l'azione di simulazione mirasse solo alla reintegrazione della quota di riserva e non si estendesse anche alla quota disponibile” (cfr. Cass. n. 16535/2020 cit.; conf. Cass. n. 4220/2025 cit.).
2.5 Posti tali principi, nel caso di specie - come questo Collegio ha già avuto modo di evidenziare nella sentenza non definitiva (v. p. 2.2.) - gli attori e hanno Controparte_1 _2 espressamente agito in giudizio al fine di vedere tutelato il diritto alla quota loro spettante in qualità di “eredi legittimari” della de cuius, totalmente pretermessi dalla sua successione, qualità assunta per rappresentazione, ai sensi dell'art. 467 c.c., del genitore , premorto alla madre. Persona_5
Non rileva che gli attori abbiano domandato, tra le altre, la nullità del testamento olografo e l'inefficacia delle disposizioni ritenute lesive, con conseguente apertura della successione legittima ed assorbimento dell'azione di riduzione, atteso che il legittimario che agisce a tutela dei suoi diritti beneficia delle agevolazioni probatorie riconosciute al terzo anche quando esperisce la mera azione di simulazione con il fine di recuperare il bene all'asse ereditario (v. anche Cass. n. 14703/2019).
2.6 Dunque, assumendo la qualità di terzo rispetto ai contraenti, ne consegue che per provare la simulazione dei contratti impugnati parte attrice può avvalersi delle presunzioni e della prova testimoniale, senza limiti o restrizioni.
Deve premettersi che, secondo pacifica giurisprudenza, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit,
(restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico) (cfr. Cass. n. 29540/2019).
2.7 Orbene, i dati conoscitivi evidenziati dalla difesa attorea, desumibili dal compendio documentale e dai riscontri ottenuti in sede di TU, valutati in modo globale e coordinato, inducono il Collegio a ritenere che gli atti di compravendita del 13 e 21 settembre 2012 intercorsi tra nella qualità di procuratore generale di , ed , Parte_1 Persona_3 Persona_1 siano soltanto apparenti e dissimulino, in realtà, vere e proprie donazioni immobiliari.
2.8 A tal fine, assumono rilevanza sintomatica:
1. lo stretto rapporto di parentela tra madre (venditore) e figlia (acquirente), nonché con il figlio e nipote rappresentante per procura;
2. il mancato effettivo incasso del prezzo delle vendite (al di là della congruità o meno degli importi pattuiti) e la pacifica insussistenza delle disponibilità finanziarie da parte della simulata acquirente necessarie per perfezionare gli acquisti (tanto che la stessa difesa di parte convenuta assumeva inizialmente - come ribadito anche a pag. 12 della comparsa conclusionale - che la provvista per il pagamento del prezzo degli immobili derivava da un asserito “prestito” concesso da a sua madre); Parte_1
3. l'esistenza di un conto cointestato tra il procuratore e la parte rappresentata, sul quale il primo poteva operare, anche in proprio, aperto (dopo oltre 7 anni dal trasferimento della de cuius in
AN, ma) pochi mesi prima delle operazioni negoziali (13.06.2012) e chiuso pochi mesi dopo le stesse (10.01.2013), sul quale solo momentaneamente veniva accreditato il corrispettivo delle vendite (v. infra);
4. l'esistenza di un conto cointestato tra il procuratore generale e la parte acquirente presso la stessa Banca, sui quali, immediatamente dopo, far transitare e convergere le relative somme mediante giroconto;
5. la cessione di tutti e gli unici beni immobili siti in Liguria, inaspettatamente ereditati da una lontana parente, solo pochi mesi dopo l'acquisto e in date ravvicinate;
6. l'età avanzata e lo stato di salute precario della parte venditrice già nel settembre 2012, senza che siano state portate all'attenzione del giudicante plausibili ragioni per cui l'anziana sig.ra dovesse disfarsi in un così breve lasso di tempo di tutto il patrimonio immobiliare;
Per_3
7. la concentrazione tra contraenti e beneficiari nel “gruppo familiare” - Controparte_5 Pt_1 da cui risultano estranei e , cugini e nipoti del defunto figlio - Controparte_1 _2 fratello - zio;
Persona_5
8. la rinuncia all'ipoteca legale in entrambi i contratti;
9. l'accollo in capo alla parte venditrice delle spese notarili, imposte di registro, trascrizione e catastali per entrambi i trasferimenti.
2.9 Con particolare riferimento alle modalità di pagamento del prezzo (punti 2, 3 e 4 sopra elencati), osserva il Collegio come sono stati prodotti dagli attori numerosi documenti idonei a dimostrare l'esistenza di movimentazioni bancarie vicendevoli per ingenerare l'apparenza di una formale compravendita degli immobili in favore della simulata acquirente, a fronte di pagamenti mai effettivamente realizzati.
2.9.1 Invero, come accertato anche dalla p.g. nell'ambito del procedimento penale a carico di ed da parte della Procura della Repubblica di Genova (cfr. doc. 43 e Parte_1 Persona_1
47 fasc.att.), risulta certo ed inequivoco (cfr. doc. 44, 45 e 46 fasc.att.) che la provvista per il pagamento degli assegni n. 0007322731-00 di € 100.000,00 in data 13.09.2012 e n. 0007322733-02 di € 300.000,00 in data 20.09.2012, proveniva proprio dal conto corrente n. 1918 formalmente cointestato a e , acceso presso l'ex Banca Popolare di Lodi per un Persona_3 Parte_1 brevissimo periodo, salvo poi transitare, il giorno stesso, attraverso operazioni di bancogiro (cfr. doc. 78bis fasc.att.), dapprima sul conto corrente n. 1966 intestato a ed infine sul Parte_1 conto corrente n. 765 cointestato tra ed . Parte_1 Persona_1 2.9.2 Di fatto il pagamento del prezzo di entrambe le cessioni, così come verificato anche dal TU
OM. in accordo con i CTP (cfr. pag. 24 e 25 rel. TU), risulterebbe così soltanto Per_15 fittizio (e cioè una operazione meramente contabile), inserendosi nell'ambito del più generale disegno simulatorio volto a celare la donazione dei beni immobili.
2.10 A fronte di tali plurimi elementi, che gravemente indiziano del carattere fittizio delle compravendite, l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo gravava in capo ai convenuti, quali eredi della parte acquirente, tenuto conto del principio, pienamente condiviso, secondo cui:
“Qualora l'azione di simulazione proposta da un terzo si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione,
l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile” (cfr. Cass. 29540/2019; conf. Cass. n. 15510/2018, Cass. n. 5326/2017; Cass. n.
22454/2014; Cass. n. 176258/2007 che ha ritenuto costituire valido indizio della natura simulata della vendita anche la circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non avesse fornito la relativa prova, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova;
ancora Cass. n. 11372/2005 che, sempre in chiave presuntiva, ha valorizzato tra gli altri, la contemporaneità delle vendite, la mancanza di prova di pagamento del prezzo, il rapporto di parentela tra le parti, l'incongruità del prezzo).
2.11 Nella fattispecie, le argomentazioni addotte dal convenuto oltre che contrarie Parte_1 al contenuto dei documenti contabili e persino al parere del suo stesso CTP dott.ssa (v. pag. Per_16
3 delle osservazioni all. 10 TU), non sono minimamente in grado di smentire il quadro inferenziale prospettato in ordine alla natura simulata delle vendite in questione.
2.11.1 Non può del resto ammettersi (come invece sostiene il convenuto in comparsa conclusionale) che la prova della simulazione debba essere data esclusivamente mediante la controdichiarazione scritta, posto che, come sopra ricordato, non si applicano al legittimario (in questo caso erede per diritto di rappresentazione) le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, con ciò giovandosi del più favorevole regime probatorio in ordine alla simulazione previsto dall'art. 1417 c.c.
2.11.2 Parimenti, la dichiarazione resa dal venditore relativa al versamento del prezzo non ha carattere vincolante ed il terzo può provare il carattere fittizio o simulato della compravendita anche per presunzioni, desumibili, ad esempio, dal fatto che il compratore non ha dimostrato il pagamento del prezzo del trasferimento. (cfr. Cass. n. 1897/2023; v. anche Cass. n. 15510/2018). Quanto detto vale a maggior ragione allorché, come nel caso di specie, la dichiarazione del venditore sia resa in una scrittura privata autenticata.
2.12 Stabilito che si è al cospetto non di compravendite, ma di donazioni dissimulate di beni immobili, le stesse sono nulle per difetto della forma solenne prescritta dagli artt. 782, comma 1,
c.c. e 48 l. n. 89 del 1913 (ordinamento notarile), in quanto stipulate senza la presenza dei testimoni;
ciò a differenza della procura generale notarile del 09.05.2012 (cfr. già doc. 10 cit.), che, invece, veniva rilasciata alla presenza di due testimoni.
Tale nullità, quindi, rimane autonoma e propria degli atti (dissimulati) stipulati in difetto delle forme prescritte dalla legge, senza trasmettersi alla procura generale utilizzata per concluderli.
2.13 Occorre appena precisare, venendo qui al secondo profilo oggetto di censura, che nella procura generale rilasciata dalla de cuius al nipote non era compreso il conferimento del potere di compiere liberalità di sorta, dovendosi perciò concludere che al momento della stipula dei contratti de quo, quest'ultimo era del tutto privo del potere di concludere donazioni in nome e per conto della rappresentata;
né un siffatto potere potrebbe mai ricavarsi per implicito dal carattere generale della procura a compiere “qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione relativamente a tutti i beni, mobili ed immobili”, in quanto una simile conclusione sarebbe in radicale antitesi con l'art. 778 c.c., che sanziona con la nullità il mandato “con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione”.
Tale norma non ammette che la scelta del donatario o dell'oggetto sia rimessa all'arbitrio dal procuratore (o mandatario).
Mancando del tutto un mandato a stipulare atti di donazione come quelli in esame, appare superflua ogni discussione sulla nullità della stessa procura generale notarile, non ritenendo il Collegio che questa possa essere interpretata e qualificata come un “mandato a donare”.
2.14 Del resto, anche a voler inquadrare la ricostruzione fattuale nel generale fenomeno dell'apparentia iuris, declinato nell'istituto della rappresentanza apparente di cui agli artt. 1398 e
1399 c.c. - in forza del quale il contratto concluso dal “rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli” (c.d. falsus procurator) si considera tradizionalmente inefficace (e non nullo), quindi improduttivo di effetti nella sfera giuridica del “falso rappresentato”, a meno che questi non lo faccia proprio mediante ratifica - la conclusione non sarebbe differente.
Intanto, perché l'applicabilità della rappresentanza senza poteri, di cui all'art. 1398 c.c., e quindi dell'istituto della ratifica ex art. 1399 c.c., presuppone che vi sia un atto da ratificare, cioè che questo non sia nullo o inesistente per difetto di forma o per altro motivo, sicché la ratifica non potrebbe comunque operare innanzi a donazioni (dissimulate) nulle per difetto di forma (ex art. 782
c.c. e art. 48 L. Notarile).
Inoltre, secondo un certo orientamento giurisprudenziale (in tema di responsabilità disciplinare del notaio, v. Cass. n. 24235/2018 e Cass. n. 27842/2021), “la ratifica ammessa dall'art. 1399 c.c. per i contratti nel caso di rappresentanza senza poteri non vale per la donazione: l'atto compiuto in assenza di mandato non è soggetto a ratifica [ndr. conferma] neppure ai sensi dell'art. 799 c.c., che suppone una donazione nulla, ma compiuta sempre personalmente dal donante”.
2.15 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non risulta necessaria la disamina delle ulteriori questioni sollevate dagli attori (sub. a) in ordine alla nullità delle “vendite” per illiceità della causa e dei motivi.
Varrà soltanto precisare, per mera completezza, che, ove anche la finalità fosse quella di eludere le aspettative dei riservatari, non è possibile invocare una pretesa nullità per illiceità ex artt. 1343 e
1344 c.c. (cfr. Cass. n. 11659/2023).
Parimenti, ai fini della nullità ex art. 1418 c.c. del contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di reato (nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 c.p.), la parte interessata è tenuta a provare l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo del dolo specifico dell'agente (cfr. Cass. n. 7081/2017).
2.16 La pronuncia di accertamento di simulazione relativa delle vendite e di nullità delle donazioni dissimulate per vizio di forma comporta che i beni in oggetto debbono ritenersi come mai usciti dal patrimonio ereditario della defunta (v. Cass. n. 8215/2013; Cass. n. 16635/2013; Cass. n.
25441/2017; Cass. 1368/2019; Cass. n. 4528/2022), atteso che per l'ordinamento gli effetti di un contratto nullo e, quindi, anche le attribuzioni patrimoniali con esso operate, si considerano come mai verificati (cfr. Cass. n. 15666/2019).
Se poi la donazione è invalida e inefficace non possono ovviamente entrare in gioco né l'azione di riduzione, né la collazione tra eredi legittimari (v. Cass. n. 13880/2024).
2.17 Ne consegue che entrano in toto a far parte della massa ereditaria (e non solo per il valore che possa considerarsi eccedente la disponibile e lesivo della quota di riserva) i beni immobili di seguito indicati:
- quota di 5/7 di un appartamento al primo piano con annessa cantina al piano terreno, ubicato in Chiavari, Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 3, cat. A3, classe 4 vani 5,5;
- quota di 5/7 di locale commerciale sito al piano terreno con soppalco, ubicato in Chiavari,
Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153, sub. 12, cat.
C1; - quota di 5/7 di locale commerciale, con annesso cortile, ubicato in Chiavari, via dei Revello
n. 29, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 17, cat. Cl, consistenza
87 m², oggi corrispondente al Foglio 15, particella 1153, sub. 19;
- piena proprietà di due porzioni di fabbricato ad uso abitazione disposte su piano terreno e primo, censite in Catasto Fabbricati al Foglio 3 particelle 926 sub. 1 Via Privata da Corso
Giuseppe Garibaldi 103 piano T-l cat. A4 classe 4, 4,5 rendita e 325,37 e 926 sub. 2 Via
Privata da Corso Giuseppe Garibaldi 103 piano T- l cat. A4 classe 4 vani 4,5 rendita Euro
325,37; Confini in unico co;
Po: a nord est proprietà o aventi causa;
a sud est Parte_4 proprietà o aventi causa;
a sud ovest proprietà di Pt_5 Parte_6 Parte_7
a nord ovest passaggio privato (vico Entella).
[...]
2.18 Rimangono assorbite le ulteriori domande (sub. c e d) spiegate dagli attori volte al recupero alla massa dei beni immobili o del controvalore dei cespiti.
2.19 Le indagini peritali, condotte dal OM. con metodologia appropriata e puntuale, Per_15 previa descrizione degli immobili nei singoli “fascicoli di perizia” (alla cui trattazione si rinvia), hanno consentito di stimare, tra l'altro, il valore dei beni al momento dell'apertura della successione di come da tabella riepilogativa che segue (v. pag. 39 rel. TU). Persona_3
2.20 L'invalidità delle donazioni ed il conseguente recupero degli immobili alla massa si riflette sulle questioni relative alla restituzione dei frutti civili - percepiti e/o percipiendi - derivanti dalla occupazione esclusiva dei beni da parte della simulata acquirente, che gli attori domandano porsi a carico dei convenuti suoi eredi, ciò sia per il periodo successivo all'apertura della successione sia per il periodo precedente.
2.21 Occorre premettere che i frutti complessivi prodotti o producibili da uno o più immobili goduti in via esclusiva da uno dei condividenti, essendo entità economicamente e giuridicamente distinte dai beni che li hanno prodotti, vanno a formare una massa indivisa sulla quale ciascun partecipante alla comunione matura un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni ereditari.
Va inoltre osservato che, nel caso di specie, non trovano applicazione i principi dettati in giurisprudenza sulle facoltà d'uso (anche esclusivo) del bene comune da parte del coerede e sull'eventuale superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., dovendosi piuttosto ribadire che i frutti di un bene attratto alla massa ereditaria, data l'accertata simulazione e l'accertata nullità del contratto dissimulato, spettano di diritto e pro-quota anche agli altri coeredi (cfr., in motivazione,
Cass. n. 28015/2024).
2.22 Ora, si è detto sopra che gli immobili siti in Chiavari (GE), già parte del compendio ereditato dalla successione di erano concessi in locazione a terzi e costituivano fonti di reddito;
Persona_8 si è anche evidenziato che per un brevissimo periodo (giugno - agosto 2012) i canoni di locazione dei suddetti immobili erano stati accreditati sul c/c n. 1918 presso Banca Popolare di Lodi, cointestato tra e (sui prelievi si tornerà), come risulta dall'esame Persona_3 Parte_1 degli estratti conto (cfr. doc. 77 fasc.att.).
Conseguentemente, a e va riconosciuto il diritto a quota parte dei Controparte_1 _2 frutti in discorso, parametrati al valore locativo di mercato, maturati a far data dall'acquisto e fino al momento dell'apertura della successione di cui trattasi, entrando a comporre l'attivo ereditario in quanto spettanti in via esclusiva alla “de cuius”.
2.23 Per il calcolo e la liquidazione dei relativi frutti occorre fare riferimento alla TU (cfr. pag. 32-
35 rel. TU;
ma v. anche le singole perizie immobiliari).
Il consulente dell'ufficio, esaminati i contratti di locazione, svolti i sopralluoghi e condotte le pertinenti indagini di mercato, ha ritenuto “congrui” i canoni di locazione pattuiti, provvedendo quindi a quantificare i frutti ricalcolandoli sulla quota di 5/7 di proprietà indivisa per tutto il periodo dal 2012 al 2024, applicando le rivalutazioni ISTAT per gli immobili ad uso abitativo (100%) e per i locali ad uso commerciale (75%), come da tabella riepilogativa che segue (cfr. pag. 44 rel. TU).
2.24 Quanto, invece, alle unità immobiliari (fabbricato su due livelli, composto da due abitazioni ed accessori) site nel Comune di GN (GE) Via Giuseppe Garibaldi n. 103, il consulente tecnico, previo sopralluogo documentato dal corredo fotografico, ha avuto modo di accertare che: “alla data del 2012 e del 2024 si considera il bene libero”, “visti i titoli edilizi agli atti lo stato dei luoghi risulta difforme, vi sono state modifiche anche strutturali quali eliminazione di una scala di collegamento dei due livelli, diversa partizione interna e modifiche prospettiche, formazione di servizio igienico al piano terreno. Il terrazzo risulta avere una superficie maggiore rispetto gli elaborati grafici di progetto”, “il fabbricato è in pessime condizioni di manutenzione e sono altresì necessarie indagini di tipo statico strutturale per la verifica degli elementi”, “si rende necessario titolo edilizio per la legittimazione dello stato dei luoghi ed eventuali opere di adeguamento”,
“certificato di prestazione energetica non reperito” (cfr. pag. 36 rel. TU;
v. anche pag. 3 della singola perizia immobiliare). Conclude ritenendo “il fabbricato non capace di reddito a fronte dello stato manutentivo rilevato e descritto nei titoli”.
2.25 Il Collegio condivide e fa proprie le valutazioni rese sul punto dal TU, in quanto logicamente motivate ed immuni da vizi logici, pur dovendo farsi carico di precisare, in diritto, che il carattere abusivo dell'immobile non pregiudica la validità di un ipotetico contratto di locazione (si v. il principio di Cass. n. 22312/2007, riproposto da Cass. n. 12983/2010).
Ma nella fattispecie il bene in discorso pare essere rimasto disabitato per tutto il tempo e mai locato, quantomeno dal 2012, talché il mancato riconoscimento di frutti civili dipende non tanto dalle difformità urbanistico-edilizie, pure rilevate dal TU, quanto più semplicemente dal fatto che l'immobile era inabitabile e non poteva essere destinato a godimento - diretto o indiretto - se non a seguito di importanti opere di adeguamento statico-strutturale ed impiantistico.
2.26 Né appare possibile, a questo punto del giudizio, la “sostituzione” dei frutti civili ritraibili dalla cosa (oggetto di domanda iniziale) con i canoni di locazione percepibili, ma non percepiti, a causa della scarsa o assente manutenzione degli immobili in GN (come richiesto dagli attori - previa rimessione in istruttoria - a pag. 29 della comparsa conclusionale del 21.05.2025), trattandosi di una domanda diversa per “petitum” e “causa petendi”.
Infatti, premesso che il riferimento al canone (figurativo) di locazione è soltanto ratione valoris, si ritiene che quanto oggetto di domanda non attiene più al corrispettivo di godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri (art. 820 c.c.), ma al risarcimento del danno subito dal proprietario (c.d. danno figurativo) per non aver potuto mettere a reddito l'immobile occupato, in quanto non abitabile a causa dell'omessa manutenzione e per mancata custodia da parte di chi lo deteneva;
ciò implica la deduzione di fatti nuovi e l'introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione (scarsa o assente manutenzione dell'immobile), che non può essere ammessa dopo il maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie.
È evidente che, in mancanza di un onere di allegazione ulteriore e specifico rispetto alla omessa manutenzione e custodia dei beni ereditari, tale domanda nemmeno potrebbe rientrare nel capo 10 delle conclusioni precisate dagli attori (già capo H delle precedenti conclusioni), con cui si chiede all'adito Tribunale, in modo generico, di “accertare e dichiarare la responsabilità del procuratore per gli atti di mala gestio e di negligenza compiuti in nome e per Parte_1 conto della IG.ra con condanna dello stesso al risarcimento di ogni conseguente danno Per_3 nonché alla restituzione degli importi e dei beni tutti della IGnora a qualsiasi titolo Per_3 trattenuti, detenuti e comunque oggetto di indebita appropriazione. del danno carente in punto di allegazione e di prova”. Non è pertanto necessario rimettere la causa in istruttoria per la quantificazione del canone figurativo di locazione per gli immobili in GN, dovendosi respingere l'istanza di parte attrice sul punto.
2.27 Quanto al calcolo dei frutti, deve procedersi per omogeneità alla liquidazione delle poste attive facenti parte dell'asse relitto di fino al momento dell'apertura della successione;
Persona_3 ciò in quanto, in fase di determinazione del relictum, ossia nell'individuazione dei beni appartenenti al defunto e nel calcolo del loro valore, tale momento è decisivo. Non vanno quindi calcolati i frutti naturali non ancora percepiti alla data di apertura della successione, né i frutti civili non ancora maturati, e sono in generale irrilevanti i mutamenti di valore successivi. Per tale ragione, il denaro e i crediti che fanno parte del relictum devono essere calcolati secondo il valore nominale all'apertura della successione, senza tener conto della svalutazione.
2.28 Orbene, tenuto conto delle stime esposte dal TU limitatamente al periodo che qui interessa
(da settembre 2012 al 20 maggio 2015), competono alla massa le seguenti somme a titolo di frutti civili (calcolati sulla quota di 5/7, caduta in successione) per gli immobili di Chiavari:
- abitazione: € 14.460,99 [€ 1.714,28 per il residuo 2012 + 5.256,00 per il 2013 + 5.287,56 per il 2014 + 2.203,15 fino al 05/2015];
- negozio (sub. 12): € 9.852,82 [€ 1.174,28 per il residuo 2012 + 3.580,92 per il 2013 +
3.597,12 per il 2014 + 1.500,50 fino al 05/2015]
- negozio (sub. 19): € 22.276,15 [€ 2.660,84 per il residuo 2012 + 8.102,40 per il 2013 +
8.126,76 per il 2014 + 3.386,15 fino al 05/2015], per un totale complessivo pari ad € 46.589,96.
2.29 Ad essi si aggiungono, quali frutti civili di competenza della massa, anche i canoni di locazione effettivamente percepiti nel periodo da giugno ad agosto 2012 ed accreditati sul conto corrente cointestato alla “de cuius”, oggetto dei “prelievi” contestati dagli attori (su cui si tratterà in seguito, evitando duplicazioni).
2.30 Per i frutti maturati e maturandi per il periodo successivo all'apertura della successione, invece, ogni decisione andrà rimessa unitamente alla divisione, trattandosi di frutti maturati in pendenza della comunione e per i quali è opportuno procedere nella stessa sede e seguendo le relative regole (artt. 713 ss c.c.).
§3. Si è già evidenziato che gli attori hanno agito chiedendo, previo rendiconto, la restituzione, per l'intero, di tutti crediti appartenenti alla de cuius, compreso l'importo delle somme indebitamente sottratte da dai conti correnti nel periodo dal 01.01.2009 al 20.05.2015, per Parte_1 complessivi € 149.400,00, di cui € 143.700,00 prelevati dal conto bancoposta n. 27484120 intestato esclusivamente alla nonna ed € 5.700,00 prelevati dal conto corrente n. 1918 cointestato, siccome risultanti dalla documentazione contabile. Ad essi si aggiunge il saldo del conto corrente n. 65790 presso Banca Carige già intestato a ereditato nel 2012 e non riversato sui conti della Persona_8 de cuius.
3.1 Il convenuto, invece, ha inizialmente sostenuto di essersi fatto carico di tutte le spese e dei debiti relative all'eredità di impegnando proprie disponibilità finanziarie, non potendo Persona_8 contare a quel tempo né sui redditi della nonna, “che aveva solo la pensione e l'indennità di accompagnamento, che le servivano per vivere e per contribuire, come poteva, alle spese di casa”, né su quelli della madre “che, dopo il divorzio dal marito, non aveva che un modesto Persona_1 assegno divorzile e quindi viveva grazie all'aiuto del figlio ” (così a pag. 28, p. 19 ss. comp. Pt_1 cost. e risp.). Quanto all'importo dei prelievi asseritamente indebiti per € 143.700,00 dal conto bancoposta della de cuius, il convenuto - pur non disconoscendo nello specifico la paternità delle operazioni contestate dagli attori - deduceva però che l'utilizzo di somme per “€ 20.528,57, all'anno, pari, cioè ad euro 1.710,00 al mese” era congruo e non anomalo, in quanto “destinate alle esigenze, crescenti della nonna, la quale, come poteva, voleva anche contribuire al “menage” familiare della figlia che la ospitava ed accudiva” (così a pag. 39 comp. cit.). Infine, con riferimento all'azione di rendiconto, pur negando l'esistenza di un mandato di gestione sotteso al rilascio della procura generale del 09.05.2012 e respingendo l'asserito obbligo di rendiconto, richiedeva, in subordine, un congruo termine per il deposito del rendiconto, oltre alla liquidazione di un equo compenso per l'attività svolta.
3.2 Nel corso del processo è stato demandato al TU OM. , tra l'altro, di esaminare le Per_15
“movimentazioni bancarie in entrata e in uscita dai conti correnti, deposito titoli e libretti postali intestati ad precisamente indicati in atti”, al fine di verificare se “risultino Persona_3 sufficientemente giustificati in relazione alle deduzioni e documenti forniti da ciascuna parte, indicando, in caso di insufficiente adeguatezza, il margine che risulta sproporzionato, per eccesso o per difetto, rispetto alla provenienza e/o utilizzazione delle predette somme.” (ord. 20.05.2024). Il quesito è stato, poi, chiarito dal giudice istruttore nel senso che “il TU procederà (…) ritenendo ingiustificati nelle varie tabelle solo le uscite che non risultano giustificate da riscontri bancari” (v. ud. 11.12.2024).
3.3 Innanzitutto può dirsi assodato che:
- il conto corrente postale n. 27484120 intestato a (i) presentava un saldo Persona_3 iniziale (al 31.12.2008) a credito di € 4.505,84 e un saldo finale (al 30.06.2015) di € 40,58;
(ii) era alimentato esclusivamente dall'accredito della pensione;
(iii) registrava uscite per assegni e vaglia a favore di per complessivi € 143.700,00 (v. tabella a pag. Parte_1
7-12 rel. TU);
- il conto corrente n. 1918 aperto presso l'ex Banca Popolare di Lodi (oggi BPM) cointestato a e : (i) presentava saldo zero all'apertura (13.06.2012) e Persona_3 Parte_1 saldo zero alla chiusura (10.01.2013); (ii) gli accrediti, nel semestre rendicontato, erano rappresentati esclusivamente dai canoni di locazione degli immobili pervenuti dalla successione in morte di (iii) oltre alle movimentazioni relative alle Persona_8 compravendite immobiliari (di cui si è detto), registrava uscite a mezzo prelievi allo sportello con carta numero 01249274 intestata a (cfr. doc. 78 fasc. att.) per Parte_1 complessivi € 5.700,00 (v. tabella a pag. 12-14 rel. TU).
3.4 I movimenti “in uscita” registrati negli estratti conto, durante il periodo indagato, ammontano a complessivi € 149.400,00 e risultano così suddivisi: - assegni e vaglia dal 01/2009 al 03/2011: €
45.800,00; - assegni e vaglia compresi tra 03/2011 e 05/2015: € 97.900,00; - prelievi ATM tra
08/2012 e 11/2012: € 5.700,00 (v. pag. 23 rel. TU).
3.5 Ciò posto, procedendo secondo indicazioni, esaminata tutta la documentazione prodotta in atti, confrontata e riscontrata con il “riassunto delle spese esposte” dalla difesa del convenuto “per conto di e “per conto di ” (cfr. doc. 39 e 40 fasc.conv.), il TU ha risposto Persona_8 Persona_3 al quesito predisponendo apposite tabelle (v. a pag. 14-20 rel. TU), dove ha evidenziato e distinto le “voci di spesa” in tre categorie: spese “giustificate da riscontri bancari”, spese che “presentano carenze descrittive e documentali” e spese per le quali “manca il riscontro in merito al pagamento”.
Il consulente, quindi, concluso ritenendo “le spese idoneamente documentate dal punto di vista contabile”, come nella tabella riassuntiva che segue (v. pag. 20 rel. TU). 3.6 È dunque già evidente che le somme di denaro - di pertinenza esclusiva della de cuius (cfr.
Cass. n. 29324/2021 per il conto cointestato) - uscite dai suoi conti sono nettamente superiori rispetto al totale delle spese esposte dal convenuto, precisandosi ancora nella relazione peritale che
“non vi è correlazione diretta tra prelievi e spese anticipate ovvero per ogni spesa non corrisponde un prelievo di pari importo” (v. pag. 24 rel. TU).
3.7 Ora, prima di scendere ad esaminare la bontà delle conclusioni rese dal TU sul punto, alla luce delle osservazioni critiche dei CTP e delle difese conclusive delle parti, preme al Collegio chiarire quanto segue.
3.7.1 In primo luogo giova ricordare che l'istituto del rendiconto opera, per previsione espressa, esclusivamente in relazione a specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da una situazione di amministrazione di beni altrui, con la conseguenza che, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e segg. c.p.c. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, che può preferire il ricorso ad altri elementi di prova (cfr. Cass.
n. 7797/1991; Cass. n. 1361/2000; conf. più di recente, Cass. n. 27591/2024).
Nella fattispecie, come accennato, non è stata ordinata la presentazione di un conto al convenuto secondo la procedura di cui all'art. 263 c.p.c., avendo il giudice istruttore legittimamente demandato al consulente tecnico l'accertamento e il riscontro delle partite attive e passive siccome risultanti dalla documentazione ritualmente acquisita agli atti del giudizio.
Si tratta di una soluzione che il Collegio condivide, anzitutto perché il rendiconto periodico avrebbe dovuto essere limitato, semmai, al solo periodo di “gestione” successivo al rilascio della procura generale notarile del 09.05.2012, mentre non poteva essere esteso indiscriminatamente a tutto il periodo precedente.
Inoltre, fermo restando che il convenuto ha sempre contestato l'esistenza di un “mandato” e di dover rendicontare quanto eseguito in forza della procura generale alla parte rappresentata, pare al
Collegio pretestuoso dolersi della sua mancata emissione in fase istruttoria, pretendendo di contestare le risultanze di simile indagine sulla base di un “rendiconto” da presentarsi dopo il deposito della relazione del TU, asserendo la disponibilità di “rigorosa documentazione” (v. pag. 5 delle osservazioni CTP all. 10 rel. TU e nota difensiva del 27.02.2025) che avrebbe potuto tempestivamente produrre in causa, piuttosto che riservarsene la produzione “in attesa” di un ordine del giudice in tal senso.
Va invece affermato che il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263-266 c.p.c., nonostante la sua specialità, non può essere uno strumento per aggirare decadenze e preclusioni processuali ormai mature, specie quando è proposto in via incidentale in un ordinario giudizio di cognizione e la parte chiamata “a rendere il conto” aveva la possibilità (e quindi l'onere) di fornire un'idonea dimostrazione delle entrate e delle spese, producendo tutti i documenti giustificativi ritenuti rilevanti per la sua posizione, nel rispetto del contraddittorio e delle scansioni processuali.
3.7.2 In secondo luogo, il criterio d'indagine adoperato dal consulente tecnico nella ricerca e valutazione delle spese esposte dal convenuto, di natura contabile, non è affatto irragionevole, atteso che l'insufficienza tecnica del giudice, che il perito può essere chiamato a supplire, non concerne né la qualificazione giuridica di fatti, né la verifica della conformità alla legge di determinati comportamenti. È noto il principio di diritto secondo cui “La consulenza d'ufficio è funzionale alla risoluzione di questioni di fatto che presuppongano soltanto cognizioni di ordine tecnico, sicché non spetta all'ausiliare svolgere accertamenti o formulare valutazioni circa la legittimità di condotte umane, o di opere materiali, né di ricostruire il contenuto e la portata di una norma o di un negozio.” (cfr. Cass. n. 31273/2022).
Pertanto, ritiene il Collegio che correttamente non è stato demandato al consulente di trarre dai documenti analizzati sue personali considerazioni in ordine alla “giustificazione causale” degli addebiti o delle spese esposte dal consulente tecnico di parte convenuta nel corso delle operazioni peritali, rimettendole alla delibazione del Giudice.
3.8 Ebbene, sotto tale profilo, possono ritenersi in generale giustificate nei confronti della massa ereditaria soltanto le spese anticipate o sostenute per conto della defunta destinate a comporre il
“passivo ereditario” al momento dell'apertura della successione, quindi a copertura sia dei debiti esistenti in capo al defunto, sia di quelli che, a qualsiasi titolo, riguardano la successione, perché sorti in occasione di essa (ad es. spese funerarie, di sepoltura, redazione dell'inventario, ecc.). Non possono detrarsi, invece, le obbligazioni naturali o i debiti prescritti prima dell'apertura della successione, non essendo questi veri e propri “obblighi” in senso civile, restando indifferente che sia stata, o meno, sollevata l'eccezione di prescrizione.
3.9 Tanto chiarito, quanto alle spese esposte e documentate dal convenuto “per conto di _8
- elencate nella tabella a pag. 14 e 16 dell'elaborato peritale - vanno sostanzialmente
[...] condivise le valutazioni e i conteggi del TU (salve le precisazioni di cui infra), trattandosi di debiti
(ad es. imposte e tasse, ICI, IMU, diritti cimiteriali, rette di degenza, ecc.) dell'eredità di _8
e che gravavano sull'erede .
[...] Persona_3 3.9.1 Parimenti è a dirsi con riferimento alle valutazioni del TU in ordine alle spese esposte dal convenuto “per conto di ” - elencate nella tabella a pag. 17 e 18 dell'elaborato - Persona_3 afferendo ad imposte e tasse sulla proprietà, tributi di successione, spese funerarie e diritti cimiteriali.
Va sul punto precisato che l'accertata simulazione delle vendite immobiliari del 13.09.2012 e del
21.09.2012 e della nullità delle donazioni dissimulate per vizio di forma, con il conseguente recupero dei beni immobili che ne sono oggetto all'asse ereditario, travolge - in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit effectum” - anche la perdita della disponibilità materiale dei beni medesimi da parte della defunta, venendo così ripristinato il presupposto economico cui è collegata l'imposizione fiscale (ICI, IMU, ecc.).
3.9.2 Non può procedersi, poi, in questa sede ad un ricalcolo delle imposte “alla quota dei 5/7” degli immobili di Chiavari (GE), in comunione pro indiviso con un terzo ( titolare della Persona_17 residua quota di 2/7) - come richiesto dagli attori nella comparsa conclusionale - in quanto, pendendo lo stato di indivisione, il coerede che ha pagato un debito ereditario in misura maggiore rispetto a quanto corrisponde alla propria quota acquista, semmai, un diritto di credito suscettibile di ripetizione nei confronti dell'altro coerede, o potrebbe chiedere, in sede di divisione, che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso l'altro.
3.10 In conseguenza di quanto sopra accertato:
- Non possono ritenersi giustificate le spese notarili e dipendenti formalità per la stipula dei negozi simulati, in quanto nulli e senza effetto. Le fatture emesse e quietanzate dal notaio e dai professionisti (studio tecnico) a titolo di compenso per le relative prestazioni, unitamente all'accollo in capo alla “parte venditrice” come dichiarato in ciascun contratto, lasciano presumere che le somme prelevate dai conti della de cuius siano stati impiegate da Pt_1
quale rappresentante della parte contraente, anche per tali spese. Pertanto, in quanto
[...] non riconosciute come spese giustificate, esse rientrano in quelle che il convenuto è tenuto a restituire alla massa.
- Non possono ritenersi “anticipate” le voci di spesa non accompagnate dalla prova del relativo esborso. Così:
• in merito ai due assegni circolari emessi in data 12.09.2016 a beneficio di Pt_8
e di € 3.250,00 (cfr. doc 18 fasc. conv.), pretesi legatari di
[...] Parte_9
(cfr. doc. 11-16 fasc. conv.; doc. 8 fasc. att.), non vi è prova che la Persona_8 provvista sia stata fornita da o da (v. pag. 30-31 rel. Parte_1 Persona_1
TU); • quanto ai € 90.000,00 in unico bonifico asseritamente corrisposti nel 2013 a
[...]
comproprietario per quota indivisa di 2/7 degli immobili in Chiavari (GE) Per_17
a titolo di “rimborso quota affitti e interessi” (cfr. doc. 40 fasc. conv., pag. 22), si osserva che:
1. i dati del “beneficiario” risultano incompleti in quanto oscurati nel documento prodotto in copia, produzione rispetto alla quale parte attrice ha tempestivamente disconosciuto la conformità all'originale ex art. 2719 c.c. (v. pag. 7
e 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.); 2 manca la prova dell'effettivo pagamento mediante addebito in conto corrente e nessun riscontro a quietanza;
3.
l'importo esposto nella contabile di bonifico appare eccessivo ed incongruente sia con l'ammontare dei canoni di locazione effettivamente percepiti, sia, soprattutto, con l'entità dell'importo nettamente inferiore (pari a c.a. un terzo) a suo tempo preteso dal comunista quale quota degli “affitti non goduti”, come segnalato al TU
(v. pag. 21 rel. TU);
4. nessuna menzione di tale passività, oggi pretesa a rimborso dal convenuto, risultava nella dichiarazione di successione di Persona_8 presentata da il 25.07.2012 in nome e per conto di Parte_1 Persona_3
(cfr. doc. 41 fasc. conv., pag. 10).
- Possono invece ritenersi giustificate (discostandosi lievemente, per tali voci, dalle tabelle e conteggi del TU) le spese esposte a titolo di compensi professionali per l'attività svolta dai legali Avv. Devoto e Avv. Penco. Si osserva che le fatture prodotte dal convenuto (cfr. doc.
40 fasc. conv., pag. 17, 25 e 33) risultano intestate alla “cliente” ed Persona_3 accompagnate da quietanza, dovendo perciò ritenersi, in difetto di prova contraria, saldate con i denari di quest'ultima.
Nello specifico si tratta:
• di compensi professionali per l'attività svolta dall'avvocato Nicola Devoto nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità (RG. n. 1774/2012) proposta da
, subentrata nel contratto di locazione alla parte locatrice, nei Persona_3 confronti del conduttore moroso ( davanti al Tribunale di Chiavari e della Per_18 successiva fase di rilascio dell'immobile ereditato. L'importo di € 1.401,59 per compenso e oneri accessori appare congruo e proporzionato al valore del credito per cui si procedeva (valore dichiarato: € 5.306,78).
• di compensi professionali per attività stragiudiziale (mediazione) e giudiziale ordinaria nella causa promossa dai sig.ri e innanzi al Parte_8 Parte_9
Tribunale di Genova (R.G. n. 9864/2014) nei confronti di (poi Persona_3 riassunta “nei confronti degli eredi”, impersonalmente), avente ad oggetto la domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore degli attori, quali pretesi legatari degli immobili parte dell'eredità di della somma di € Persona_8
220.000,00 (cfr. doc. 11-16 fasc.conv.). È pacifico in causa che la controversia si sia conclusa con il raggiungimento di un accordo transattivo, risultato comunque positivo per la parte assistita. L'importo di € 15.084,25 a titolo di onorari, accessori inclusi, dell'Avv. Penco per entrambe le attività appare congruo alla luce delle tariffe ratione temporis applicabili (D.M. n. 55/2014), tenuto conto del valore della controversia e dei risultati conseguiti.
- Possono ritenersi giustificate (discostandosi lievemente, per tale voce, dalle tabelle e conteggi del TU) anche le spese a titolo di “arretrati ICI” per € 1.038,00 e le spese per le onoranze funebri di per € 2.450,00 di cui alla fattura n. 165 del 18.07.2012 (v. Persona_8 doc. 39 fasc. conv., pag. 55-56). Il primo in quanto debito inerente ai beni ereditati, il secondo in quanto debito sorto in occasione della successione a cui era chiamata l'erede
. Persona_3
Si osserva che, come per i diritti cimiteriali, anche le spese funerarie erano poste a carico dell'erede; si tratta, peraltro, dell'unica passività dichiarata al fisco nella dichiarazione di successione presentata dal procuratore generale della de cuius (cfr. doc. 41, pag. 10).
In merito alla prova dei pagamenti, basti evidenziare il possesso della ricevuta di versamento
(cfr. doc. 39 fasc. conv., pag. 58) ed il rendiconto finale del tutore Avv. Devoto al Giudice
Tutelare (v. all. 2 nota dep. 17.06.2024, pag. 3), ove si attesta l'avvenuto pagamento proprio della “fattura delle imprese funebri”, ovvero la fatt. n. 165 del 18.07.2012 di € 2.450,00 intestata ad (v. all. 3 nota dep. cit., sub. doc. 13). Il generico riferimento del Persona_3 tutore alla “famiglia della sig.ra , quale soggetto pagatore della fattura, non potrebbe _8 essere diversamente inteso, in base a ciò che risulta dagli atti.
3.11 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di doversi discostare lievemente dalle conclusioni del TU, riconoscendo la somma complessiva di € 71.544,48 (di cui €
29.917,94 spese per L. + € 41.626,54 spese per A. Landò) quali spese adeguatamente _8 giustificate dal convenuto.
3.12 Ne consegue che la residua somma di € 77.855,52 [€ 149.400,00 totale delle uscite - €
71.544,48 totale delle spese giustificate] di proprietà esclusiva della de cuius, prelevata dai conti correnti prima dell'apertura della successione, va qualificata come indebita in quanto rimasta priva di adeguata giustificazione. Rappresentando un credito della defunta verso il convenuto, esso andrà pertanto considerato nel relictum e restituito alla massa. 3.13 Né vale a legittimare un supposto diritto di ritenzione del convenuto (in rapporto alle somme oggetto di restituzione) il fatto che lui o la madre (o entrambi) siano stati i soli ad essersi Per_1 presi cura della de cuius negli ultimi dieci anni di vita, ciò per plurime ragioni così compendiabili:
- perché il convenuto, nei passaggi della comparsa di costituzione e risposta precedentemente evidenziati, ha solo genericamente confutato i fatti posti a fondamento della domanda avversa, supponendo una congruità tra uscite ed esborsi per le esigenze quotidiane della nonna, puramente ipotetica ed apodittica, non riscontrandosi alcuna presunzione di corrispondenza rispetto alla destinazione ai suoi bisogni, né in ordine agli importi, né alle date e reiterazione dei prelievi;
- perché il convenuto non ha offerto elementi di prova, entro il maturare delle preclusioni istruttorie, tesi a dimostrare che la de cuius aveva precedentemente espresso la volontà di contribuire al “ménage familiare”, ben potendo trattarsi, invece, di assistenza resa spontaneamente per motivi morali e sociali, ai sensi dell'art. 2034 c.c., in ragione degli stretti rapporti di parentela e in rapporto all'entità del patrimonio e alle migliori condizioni socio- economiche vantate dal solvens;
- perché, al di là di generiche “…esigenze (di accudimento ed economiche) sia della nonna che della mamma…”, solamente accennate dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c., non sussiste alcuna evidenza riguardo alle spese che tale convivenza avrebbe richiesto, posto che il fatto di accogliere in casa e accudire una persona anziana non toglie che dell'entità dei bisogni e delle spese connesse a tale impegno debbano darsi allegazioni e prova nel relativo giudizio.
3.14 Si deve pertanto respingere l'osservazione del consulente di parte convenuta, il quale lamenta che nella TU “non compare alcun riferimento all'accudimento della signora da Persona_3 parte di figlia e del nipote per gli oltre dieci anni in cui la signora è stata curata in casa e assistita sia da un punto di vista materiale (cure, assistenza, mantenimento) che da un punto di vista emotivo” (all. 10 rel. TU, pag. 6 ss). Questa osservazione non impinge i risultati della consulenza espletata e che pure il convenuto dichiara di voler criticare, non trattandosi neppure di spese che potevano afferire alla “gestione” quale “procuratore generale” della nonna, sottesa alla domanda di rendiconto. La consulenza - invero meticolosa - accertando la sproporzione tra l'ammontare dei prelievi e le spese giustificate da riscontri bancari si è attenuta al quesito e alle indicazioni fornite dal G.I.
3.15 All'importo di € 77.855,52 per prelievi indebiti di denaro di cui era proprietaria la de cuius prima dell'intervenuta morte, deve aggiungersi la somma di € 10.223,57 quale saldo attivo del conto corrente n. 65790 presso banca Carige ereditato da alla data di chiusura del Persona_8 30.06.2012 (v. all. 3 nota dep., doc. 19), prelevato da e per il quale non è risultato Parte_1 alcun accredito sui conti intestati o riconducibili ad (cfr. tabella a pag. da 7 a 13 Persona_3 rel. TU).
Non vi è invece prova circa la destinazione dei titoli e cedole depositate nel 1990 presso l'ex Banco di Roma.
3.16 In definitiva, è tenuto e va condannato a restituire all'asse ereditario la Parte_1 somma di complessivi € 88.079,09 al valore nominale.
§4. Sulla domanda di scioglimento della comunione tra gli aventi titolo alla successione ereditaria di e questioni connesse o consequenziali - ferme le decadenze e le preclusioni già Persona_3 maturate - questo Collegio, decidendo parzialmente le domande cumulativamente proposte, valendosi della facoltà prevista dagli artt. 281-nonies e 279, comma 2, n. 5) c.p.c. ratione temporis applicabili (v. Cass., Sez. Un., n. 10242/2021), dispone la separazione della causa rimettendo le operazioni divisionali dinanzi al relatore, quale Giudice monocratico competente, come da separata ordinanza.
§5. Nella regolamentazione delle spese di lite, il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi il fatto che in qualche segmento (grado o fase) del processo la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole (cfr. ex plurimis, Cass. n. 13356/2021).
5.1 Nel caso di specie, ricorre la soccombenza di entrambi i convenuti con riferimento alle domande proposte dagli attori nei loro riguardi, in quanto coeredi di , le quali hanno trovato Persona_1 espresso accoglimento: si tratta della impugnazione per falsità del testamento olografo e della simulazione delle compravendite, con conseguente restituzione all'asse dei beni immobili e dei frutti civili. Ad esse si aggiunge la soccombenza del convenuto in relazione alla Parte_1 restituzione alla massa delle somme indebitamente prelevate dai conti correnti della de cuius.
Dunque, se per quest'ultimo sussiste una “maggiore soccombenza”, la quale implica una maggiore partecipazione alle spese processuali, in relazione al convenuto si osserva che la CP_3 posizione assunta nel processo (erede di ) non consente l'esonero integrale dalle Persona_1 spese legali delle parti vittoriose, atteso che tale posizione è in contrasto con i diritti ereditari vantati dagli attori.
5.2 Piuttosto, si deve osservare che per l'ipotesi di pluralità di parti soccombenti, l'art. 97 c.p.c. utilizza quale criterio di imputazione delle spese tra loro quello dell'interesse alla causa: le spese sono quindi legate all'interesse che la parte soccombente ha nel processo, fermo restando che in caso di interesse comune, la condanna potrà essere prevista in via solidale. A tale stregua, l'atteggiamento difensivo assunto da il quale ha sostanzialmente CP_3
“preso le distanze” dai fatti contestati e da quelli che vedono coinvolto l'altro convenuto, rimettendosi alla decisione ritenuta di giustizia, giustifica un riparto delle spese diversificato in rapporto al diverso interesse alla causa: appare equo e proporzionato, quindi, disporre la condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di 3/4 in capo a e di 1/4 in capo ad Parte_1
CP_3
5.3 Quanto alla domanda non accolta di indegnità a succedere, stante il carattere meramente accessorio di quest'ultima rispetto alla falsità del testamento olografo, al valore della causa e ai motivi della decisione resi nella sentenza non definitiva (v. p. 4), non si ritiene dover disporre una compensazione parziale, ciò in quanto, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., anche nella lettura datane dalla Suprema Corte nel recente arresto a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 32061/2022), la compensazione delle spese di lite è bensì sempre possibile, ma non necessaria ed obbligata, né nel caso in cui vi sia parziale accoglimento della domanda articolata in unico capo, né nel caso della pluralità domande o di unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass. n. 23641/2024).
5.4 Le spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della sua complessità, di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, a questi fini e di regola entro lo scaglione fino a € 520.000,00 (ex art. 5, comma
6 D.M. n. 55/2014), con attribuzione ai difensori Avv. Silvia Repetto e Avv. Biancamaria De
Bianchi che ne hanno fatto richiesta, a norma dell'art. 93 c.p.c.
5.5 Le spese delle due TU disposte nel corso del processo soggiacciono al principio della soccombenza;
pertanto, richiamati i decreti di liquidazione del 09.03.2023 e 15.03.2025, tali spese vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute, mantenendo la proporzione di ¾ a carico di e di ¼ a carico di In tale misura è dovuto il rimborso Parte_1 CP_3 delle somme anticipate dalle parti attrici vittoriose.
5.6 Parimenti, costituisce principio consolidato quello secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, co. 1 c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (v. ex multis, Cass. n. 3380/2015; Cass. n. 84/2013). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (cfr. Cass. n. 24188/2021). 5.7 Nel caso di specie, vista la produzione delle notule e parcelle pro-forma dei c.t.p. (v. nota dep. del 18.09.2023 e all. comp. concl. del 21.05.2025), ritiene il Collegio:
- congrua la spesa esposta dal c.t.p. dott. (€ 11.622,85, oltre accessori, se dovuti) per Per_19
l'attività svolta in relazione alle operazioni peritali contabili ed estimative, in ragione della complessità, del valore e del numero dei documenti esaminati;
- eccessiva la somma indicata dalla c.t.p. dott.ssa (€ 7.592,00) per l'attività espletata in Per_20 sede di consulenza grafologica, tenuto conto dell'importo nettamente inferiore liquidato con il criterio delle vacazioni per l'attività del TU dott.ssa (€ 1.962,53) e del contenuto Per_21 delle osservazioni alla “bozza” di relazione, non particolarmente diffuso o complesso. Si ammette, quindi, a rimborso un terzo della somma indicata dal c.t.p. per complessivi €
2.530,66.
5.8 Anche per le spese di c.t.p.., la condanna delle parti soccombenti avviene nella proporzione di ¾
a carico di e di ¼ a carico di Parte_1 CP_3
5.9 La sentenza che dichiara la nullità di atti soggetti a trascrizione e di accertamento della simulazione rientra tra quelle che devono annotarsi a margine della trascrizione dell'atto dichiarato nullo, a norma dell'art. 2655 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, previa separazione della causa di scioglimento della comunione ereditaria, parzialmente e definitivamente pronunciando sulle altre domande proposte da e nei confronti di e ogni diversa Controparte_1 _2 Parte_1 CP_3 domanda ed eccezione assorbita o disattesa come in parte motiva, così dispone:
• accertato che l'atto di vendita autenticato dal Notaio - atto rep. n. Persona_14
12226, racc. n. 5723, registrato a Pavia il 17/09/2012 al n. 3589 Serie 1T - stipulato in data
13/09/2012 tra quale procuratore di ed Parte_1 Persona_3 Persona_1 dissimula una donazione avente ad oggetto due porzioni di fabbricato ad uso abitazione site nel Comune di GN (GE), via privata da Corso Giuseppe Garibaldi n. 103, di vani 4,5 ciascuno, censite al Catasto Fabbricati al Fg. 3, particella 926, sub. 1 e 2, ne dichiara la nullità in quanto priva dei requisiti di forma previsti dagli artt. 782 c.c. e 48 L. n. 89/1913;
• accertato che l'atto di vendita autenticato dal Notaio - atto rep. n. Persona_14
12237, racc. n. 5730, registrato a Pavia il 26/09/2012 al n. 3707 Serie 1T - stipulato in data
21/09/2012 tra quale procuratore di ed Parte_1 Persona_3 Persona_1 dissimula una donazione dei seguenti beni: - quota di 5/7 di proprietà di un appartamento al primo piano con annessa cantina al p.t., ubicato in Chiavari (GE), Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15, particella 1153 sub. 3, cat. A3, classe 4 vani 5,5; - quota di 5/7 di proprietà di un locale commerciale (negozio) sito al piano terreno con soppalco, ubicato in Chiavari (GE), Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al
Foglio 15, particella 1153, sub. 12, cat. C1; - quota di 5/7 di proprietà di un locale commerciale (negozio), con annesso cortile, ubicato in Chiavari, Via dei Revello n. 29, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15, particella 1153 sub. 17, ne dichiara la nullità in quanto priva dei requisiti di forma previsti dagli artt. 782 c.c. e 48 L. n. 89/1913;
• accerta e dichiara che i beni relitti siti in Chiavari (GE) hanno prodotto frutti civili nel periodo dal 09/2012 al 05/2015 per canoni di locazione pari a complessivi € 46.589,96 e, per l'effetto, condanna e a restituirli alla massa;
Parte_1 CP_3
• condanna a restituire alla massa ereditaria l'importo di € 77.855,52, Parte_1 indebitamente sottratto attraverso plurime operazioni di prelievo di denaro di proprietà esclusiva della de cuius, compiute tra il 01/01/2009 e il 20/05/2015, dal conto corrente postale n. 27484120 intestato a presso Poste italiane e dal conto corrente n. Persona_3
2045/1918 cointestato a e presso Banca Popolare di Lodi, Persona_3 Parte_1 oltre all'importo di € 10.223,57 prelevato dal conto corrente n. 65790 presso Banca Carige già intestato a e non restituito alla de cuius; Persona_8
• accerta e dichiara che fanno parte dell'asse relitto di (C.F: Persona_3
) alla data di apertura della successione del 20/05/2015, i seguenti C.F._6 beni:
- quota di 5/7 di un appartamento al primo piano con annessa cantina al piano terreno, ubicato in Chiavari, Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 3, cat. A3, classe 4 vani 5,5, dal valore di € 191.600,00;
- quota di 5/7 di locale commerciale sito al piano terreno con soppalco, ubicato in Chiavari,
Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153, sub. 12, cat.
C1, dal valore di € 84.250,00;
- quota di 5/7 di locale commerciale, con annesso cortile, ubicato in Chiavari, via dei Revello
n. 29, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 17, cat. Cl, consistenza
87 m², oggi corrispondente al Foglio 15, particella 1153, sub. 19, dal valore di € 178.700,00;
- piena proprietà di due porzioni di fabbricato ad uso abitazione disposte su piano terreno e primo, censite in Catasto Fabbricati al Foglio 3 particella 926, sub. 1 Via Privata da Corso
Giuseppe Garibaldi 103 piano T-l cat. A4 classe 4, 4,5 e Foglio 3, particella 926, sub. 2 Via
Privata da Corso Giuseppe Garibaldi 103 piano T- l cat. A4 classe 4 vani 4,5 rendita Euro
325,37, dal valore di € 123.000,00.
- frutti civili degli immobili siti in Chiavari (GE) spettanti dalla data delle vendite simulate all'apertura della successione per complessivi e nominali € 46.589,96;
- saldo attivo del conto corrente bancoposta n. 27484120 intestato a per € Persona_3
40,58;
- credito verso per prelievi indebiti di denaro di proprietà esclusiva per Parte_1 complessivi e nominali € 88.079,09;
• per effetto della dichiarazione di nullità del testamento datato 16/12/2014 e pubblicato in data 31/12/2015, per notaio dott. rep. n. 12.778, racc. n.
5.971 e dell'apertura Persona_2 della successione legittima di (C.F: ), pronunciate Persona_3 C.F._6 con sentenza non definitiva n. 649/2024 pubblicata il 08/04/2024, accerta e dichiara che sui beni relitti sopra descritti (C.F: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F: ) quali eredi di Controparte_3 C.F._5 [...]
(C.F: e per rappresentazione di , nato Persona_1 C.F._2 Persona_5 ad SS (SV) il 28/04/1940 e morto in data 14/01/1993, i suoi discendenti _2
(C.F: ) e (C.F: ), partecipano C.F._4 Controparte_1 C.F._3 alla comunione indivisa sui beni immobili e mobili dell'asse ereditario, per quote eguali, ai sensi dell'art. 566 c.c.;
• condanna le parti convenute soccombenti al rimborso delle spese di giudizio, nella misura di
¾ per e di ¼ per in proporzione del rispettivo interesse Parte_1 CP_3 nella causa ex art. 97, comma 1 c.p.c., in favore delle parti attrici vittoriose Controparte_1
e con attribuzione ai difensori antistatari Avv. Silvia Repetto e Avv. _2
Biancamaria De Bianchi ex art. 93 c.p.c., che si liquidano in € 2.530,66 per spese ripetibili del perito grafologo dott.ssa , € 11.622,85, oltre accessori, se dovuti, per il c.t.p. Per_22
€ 22.457,00 per onorari di avvocato (così ripartiti: € 3.544,00 fase studio, € Persona_23
2.338,00 fase intr., € 10.411,00 fase istr./trat., € 6.164,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente le spese delle TU, già liquidate nel corso del processo, a carico di per 3/4 e di per 1/4; Parte_1 CP_3
• ordina ai Conservatori dei pubblici registri, competenti per territorio, la trascrizione e/o l'annotazione della sentenza a margine degli atti richiamati e delle domande ove trascritte;
• visti gli artt. 281-nonies e 279, comma 2 n. 5) c.p.c., dispone la separazione della causa di scioglimento della comunione ereditaria tra le stesse parti, rimettendo la causa sul ruolo del giudice relatore quale Giudice monocratico competente, per l'ulteriore istruzione ai fini delle operazioni divisionali, come da separata ordinanza. Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giacomo Rocchetti dott.ssa Simona Caterbi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Simona Caterbi Presidente dott. Andrea Francesco Forcina Giudice dott. Giacomo Rocchetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1900/2021, riassunta da:
(C.F.: ), in proprio e in qualità Parte_1 C.F._1 di erede di (C.F: , rappresentato e difeso Persona_1 C.F._2 dall'Avv. CHIARA MARIA PENUTI del Foro di Pavia;
ATTORE IN RIASSUNZIONE/CONVENUTO nei confronti di
(C.F: ) e (C.F: Controparte_1 C.F._3 _2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti SILVIA REPETTO e C.F._4
BIANCAMARIA DE BIANCHI del Foro di Genova;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE/ATTORI nonché
(C.F: ), in qualità di erede di Controparte_3 C.F._5
(C.F: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Persona_1 C.F._2
LUCA NEGRI e FRANCESCA AMATO del Foro di Milano;
CONVENUTO
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni:
- per gli attori/convenuti in riass.: ““Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, richiesta e/o eccezione, così provvedere: 1) In forza della dichiarazione di nullità del testamento datato 16/12/2014 e pubblicato in data 31/12/2015, per notaio dott. Per_2 rep. n. 12.778, racc. n.
5.971e dell'apertura della successione legittima di
[...] Per_3
pronunciate con sentenza non definitiva di codesto Ill.mo Tribunale n. 649/2024
[...] pubblicata il 08/04/2024, ricostruire la massa ereditaria della de cuius , Persona_3 con gli accertamenti e le declaratorie di cui ai capi V), VI), VII), VIII),IX), X) e XI) di cui alla comparsa in riassunzione;
2) In ogni caso, ricostruire la massa ereditaria della IG.ra
, anche mediante collazione delle eventuali donazioni, accertando la Persona_3 consistenza del relictum, tenendo conto di tutti i beni mobili ed immobili della IG.ra Per_3 in vita comprese le preesistenze sul c.c. della stessa, eventuali indebite appropriazioni e/o donazioni;
3) In ogni caso, accertare e dichiarare la invalidità, nullità, annullabilità, inefficacia degli atti di compravendita autenticati nelle firme dal Notaio del Per_4
13.09.2012 Numero 12225 e 12226 di Repertorio (doc. 11) e del 20.09.2012 N. 12236 e
12237 di Repertorio (doc. 10) aventi ad oggetto l'acquisto dei seguenti beni immobili: - un appartamento al primo piano con annessa cantina al piano terreno, ubicato in Chiavari,
Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 3, cat.
A3, classe 4 vani 5,5 (per la quota di 5/7); - un locale commerciale sito al piano terreno con soppalco, ubicato in Chiavari, Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio
15 particella 1153, sub. 12, cat. C1 (per la quota di 5/7); - un ulteriore locale commerciale, con annesso cortile, ubicato in Chiavari, via dei Revello n. 29, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 19 (già 17), Cl (per la quota di 5/7); - due appartamenti ubicati in GN, via privata da Corso Giuseppe Garibaldi, n. 103, di vani 4,5 ciascuno, censiti al locale catasto fabbricati al Fg. 3, particella 926, subalterni 1 e 2, salvo errori e/o
o diverso accatastamento intervenuti tra la IG.ra per il tramite del procuratore Per_3 generale IG. e la sig.ra , per mancanza di Parte_1 Persona_1 causa, accordo, per contrasto con norme imperative, condannando e Parte_1 in proprio e/o quali eredi della IGnora alla Controparte_3 Persona_1 restituzione all'eredità dei beni immobili detenuti senza titolo e/o il controvalore e/o risarcire i danni subiti dagli esponenti;
4) In ogni caso, previa valutazione dell'effettivo valore dei beni immobili oggetto di compravendita e computo dei relativi frutti, accertare e dichiarare che tali compravendite aventi ad oggetto l'acquisto dei seguenti beni immobili: - un appartamento al primo piano con annessa cantina al piano terreno, ubicato in Chiavari,
Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 3, cat.
A3, classe 4 vani 5,5 (per la quota di 5/7); - un locale commerciale sito al piano terreno con soppalco, ubicato in Chiavari, Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio
15 particella 1153, sub. 12, cat. C1 (per la quota di 5/7); - un ulteriore locale commerciale, con annesso cortile, ubicato in Chiavari, via dei Revello n. 29, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 19 (già 17), Cl (per la quota di 5/7); - due appartamenti ubicati in GN, via privata da Corso Giuseppe Garibaldi, n. 103, di vani 4,5 ciascuno, censiti al locale catasto fabbricati al Fg. 3, particella 926, subalterni 1 e 2 , salvo errori e/o diverso accatastamento costituiscono un atto simulato, dissimulante una donazione e/o donazione indiretta e/o un negotium mixtum cum donatione a favore della IG.ra Per_1
accertando e dichiarando la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o
[...] parziale) dei contratti di compravendita (docc. 10 e 11) stipulati dalla de cuius, condannando e alla restituzione Parte_1 Controparte_3 all'eredità dei beni immobili detenuti senza titolo e /o adottando ogni consequenziale provvedimento e/o alla consegna e/o restituzione e/o al pagamento all'eredità ed alla massa ereditaria da parte di questi ultimi della differenza tra il valore di mercato degli immobili ed il prezzo effettivamente versato e/o al risarcimento dei danni subiti dagli esponenti;
5) In ogni caso, accertare e dichiarare la invalidità, nullità, annullabilità, inefficacia degli atti di compravendita intervenuti (docc 10 e 11) tra la IG.ra per il tramite del procuratore Per_3 generale IG. e la sig.ra aventi ad oggetti Parte_1 Persona_1
l'acquisto dei seguenti beni immobili: - un appartamento al primo piano con annessa cantina al piano terreno, ubicato in Chiavari, Via dei Revello n. 33, censito in Catasto
Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 3, cat. A3, classe 4 vani 5,5 (per la quota di
5/7); - un locale commerciale sito al piano terreno con soppalco, ubicato in Chiavari, Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153, sub. 12, cat.
C1 (per la quota di 5/7); - un ulteriore locale commerciale, con annesso cortile, ubicato in
Chiavari, via dei Revello n. 29, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 19 (già 17), Cl (per la quota di 5/7); - due appartamenti ubicati in GN, via privata da Corso Giuseppe Garibaldi, n. 103, di vani 4,5 ciascuno, censiti al locale catasto fabbricati al Fg. 3, particella 926, subalterni 1 e 2 , salvo errori e/o o diverso accatastamento, per vizi della procura e/o per superamento dei poteri e/o per conflitto di interesse del procuratore e/o per invalidità della procura sotto ogni altro profilo, condannando e in proprio e/o quali Parte_1 Controparte_3 eredi della IGnora alla restituzione all'eredità dei beni immobili detenuti Persona_1 senza titolo e/o il controvalore e/o risarcire i danni subiti dagli esponenti;
6) in via di ulteriore subordine, ferme le domande di valutazione dell'effettivo valore dei beni immobili oggetto di compravendita e di pagamento all'eredità della differenza tra il loro valore di mercato ed il prezzo effettivamente versato, accertare e dichiarare l'inadempimento della IG.ra in relazione al pagamento del prezzo previsto nei contratti di Persona_1 compravendita di cui trattasi, condannando e Parte_1 Controparte_3 al pagamento del prezzo e degli accessori dovuti e maturati, al fine di ricostruire la
[...] massa ereditaria della IG.ra oltre al pagamento della differenza di prezzo tra il Per_3 valore di mercato degli immobili ed il prezzo effettivamente versato e degli accessori dovuti
e maturati;
7) In forza dell'accoglimento della domanda di nullità del testamento datato
16/12/2014 e pubblicato in data 31/12/2015, per notaio dott. rep. n. 12.778, Persona_2 racc. n.
5.971 e dell'apertura della successione legittima di , pronunciate Persona_3 con sentenza non definitiva di codesto Ill.mo Tribunale n. 649/2024 pubblicata il
08/04/2024, accertata la massa ereditaria, condannare e Parte_1 [...] alla restituzione di tutti i beni mobili ed immobili della IGnora Controparte_3 in vita ex art. 463 c.c. nella diversa misura e/o quota che sarà stabilita dall'Ill.mo Per_3
Giudice, a qualsiasi titolo trattenuti, detenuti e comunque oggetto di indebita appropriazione e/o condannare e a Parte_1 Controparte_3 versare e/o restituire e/o risarcire gli esponenti del controvalore degli stessi;
8) In forza dell'accoglimento della domanda di nullità del testamento datato 16/12/2014 e pubblicato in data 31/12/2015, per notaio dott. rep. n. 12.778, racc. n.
5.971 e Persona_2 dell'apertura della successione legittima di , pronunciate con sentenza non Persona_3 definitiva di codesto Ill.mo Tribunale n. 649/2024 pubblicata il 08/04/2024, accertata e ricostruita la massa ereditaria, condannare e Parte_1 Controparte_3 alla reintegrazione nella quota degli eredi legittimi per rappresentazione e
[...] _2
, accertando il diritto degli stessi a rivalersi sulla massa ereditaria per la Controparte_1 quota di spettanza e condannando e a Parte_1 Controparte_3 effettuare anche attingendo dal proprio patrimonio a favore degli esponenti il pagamento della somma di denaro che risulterà dovuta a fronte della quantificazione della quota di eredità spettante agli attori ivi inclusi i frutti riferiti ai beni ereditari medio tempore utilizzati o comunque detenuti e goduti;
9) Inoltre, previo ogni più opportuno accertamento, incombente e declaratoria pregiudiziale, condannare e Parte_1 [...] allo scioglimento e divisione della comunione ereditaria per le quote Controparte_3 di spettanza, previa riunione fittizia e riduzione delle donazioni, anche indirette, lesive dei diritti dei legittimari e fatta salva ogni azione, anche revocatoria, comprese le azioni di risarcimento dei danni e/o simulazione e/o annullamento di compravendita e/o donazione, volte alla ricostruzione, anche per collazione, della massa ereditaria della IG.ra Per_3
10) Accertare e dichiarare la responsabilità del procuratore Parte_1 per gli atti di mala gestio e di negligenza compiuti in nome e per conto della IG.ra Per_3 con condanna dello stesso al risarcimento di ogni conseguente danno nonché alla restituzione degli importi e dei beni tutti della IGnora a qualsiasi titolo trattenuti, Per_3 detenuti e comunque oggetto di indebita appropriazione.11) Rigettare tutte le eccezioni preliminari e/o pregiudiziali e le domande riconvenzionali avversarie giacchè infondate in fatto ed in diritto ed in particolare dichiarare non dovuto alcun compenso a titolo di mandatario e comunque dichiarare gli stessi prescritti. 11) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche della fase decisa con sentenza non definitiva da parte di codesto
Ill.mo Tribunale n. 649/2024 pubblicata il 08/04/2024, con attribuzione ai sottoscritti difensori quali antistatari, nonché liquidazione di entrambe le TU svolte integralmente a carico della parte soccombente e rifusione delle spese di TU e di CTP sia calligrafica che della CTP contabile e tecnica svolta nella seconda fase del giudizio.”;
- per il convenuto/att. in riass.: “Voglia il Tribunale Ill.mo di Pavia, contrariis reiectis: In ogni caso, in rito: - dichiarare nulla, inammissibile e comunque improponibile la domanda di “condanna” del convenuto allo scioglimento della comunione Parte_1 ereditaria e alla divisione della stessa, a fronte della specialità del rito per tali domande, come da artt. 784 e segg. c.p.c., con condanna alle spese degli attori a favore di Pt_1
- rilevare e dichiarare comunque la nullità della citazione, quanto meno, con
[...] riferimento alle conclusioni sub F) attoree, perché generiche ed intrinsecamente incompatibili (ex art.164, comma 4, c.p.c., in relazione all' art.163 nn. 3 e 4 c.p.c.), trattandosi di conclusioni afferenti a pretese circostanze fattuali ed a connesse eventuali azioni, prospettate con riserva, ciò inammissibilmente e, appunto, senza alcuna deduzione di fatti, deduzioni ed azioni imprescindibili per addivenire ad una divisione del compendio ereditario;
nel merito, impregiudicate tutte le eccezioni di rito di cui sopra, in cui si insiste in via pregiudiziale/preliminare: - in via principale, in ogni caso, rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte in atto difensivo e Controparte_1
e comunque rigettarle perché generiche, contraddittorie, non provate, _2 prendendo atto comunque che il convenuto riconosce, come già avvenuto Parte_1 stragiudizialmente anche da parte della madre la qualità di Persona_1 CP_1
e quali eredi legittimari pretermessi succeduti per rappresentazione
[...] _2 al loro padre premorto , precisando che, nella denegata ipotesi di Persona_5 accoglimento delle domande avversarie sub lett. C (volte ad inficiare, a vario titolo, la validità della compravendita degli immobili ex tunc), si dovrà procedere, a carico ed a favore della massa ereditaria, con tutte le declaratorie e/o restituzioni operanti per legge, nulla opponendo, inoltre, al giudizio di divisione della comunione ereditaria, richiamato il verbale di inventario redatto dall'erede testamentaria beneficiata di , Persona_3
, a ministero del Notaio 29.3.2016, rep. n. 300, racc.ta n. 205, Persona_1 Persona_6 in data 29.3.2016, reg. il 30.3.2016 al n. 3582, il tutto ai sensi di legge;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di accogliere la domanda di rendiconto ex adverso formulata e considerare il signor quale mandatario Parte_1 di : a) disporsi un termine congruo per consentire allo stesso di depositate Persona_3 il rendiconto;
b) all'esito dell'approvazione da parte dell'Ill.mo Tribunale, liquidarsi un adeguato compenso, in ragione della complessità dell'incarico e dell'attività svolta, oltre che il rimborso delle spese sostenute in proprio da nella ritenuta qualità, Parte_1 ciò oltre interessi legali dalla data di ciascuno esborso ed interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. su tutte le somme dovute a dalla data della domanda Parte_1 giudiziale al saldo, con condanna al pagamento dei relativi importi nei confronti di tutti gli eredi di;
- in ogni caso e sempre vinte tutte le spese di giudizio, comprese Persona_3 anche quelle afferenti alla statuizione in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, di mediazione ed eventuali di TU e CTP, spese generali ed accessori di legge, chiedendo, ancora, che le spese di TU, ove licenziate, siano, in via provvisoria, poste a carico dei richiedenti.”;
- per il convenuto: “Voglia l'ill.mo Giudice adito giudicare secondo quanto legittimamente emergerà in corso di causa considerando la posizione di mera parte processuale del concludente anche ai fini delle statuizioni sulle spese di lite. Con riserva di eventualmente dedurre e produrre con riserva di integrare, dedurre e produrre, ai sensi del vigente art.
183, 6° c.p.c., anche per quanto necessario in relazione alle avverse domande, eccezioni e deduzioni. Con vittoria delle spese sostenute in qualità di litisconsorte necessario.”.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
La presente causa riguarda la successione di , deceduta a AN (PV) in data Persona_3
20.05.2015, all'età di 97 anni, vedova di lasciando la figlia Persona_7 Persona_1
e i discendenti del figlio premorto, i nipoti e
[...] Persona_5 Controparte_1 _2
[...]
In data 28.09.2018 decedeva , lasciando i figli e Persona_1 Parte_1
Controparte_3
Con originario atto di citazione del 31.08.2020, ritualmente notificato, e Controparte_1 _2 convenivano in giudizio - inizialmente davanti al Tribunale di Genova, poi dichiaratosi
[...] incompetente in favore di questo Tribunale - i cugini e il primo Parte_1 CP_3 anche in proprio ed entrambi in qualità di eredi della madre , proponendo, in estrema Persona_1 sintesi, le seguenti domande:
1. l'azione di nullità del testamento olografo di per Persona_3 difetto di autografia;
2. l'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona falsamente designata come erede universale;
3. l'azione di annullamento del testamento olografo per incapacità naturale del de cuius al momento di redazione della scheda impugnata;
4.
l'azione di simulazione (relativa) degli atti di vendita del 13.09.2012 e 21.09.2012 e conseguente nullità delle donazioni dissimulate per difetto di forma solenne, preordinate sia all'esercizio dell'azione di riduzione del negozio dissimulato per reintegrare la quota di legittima, sia ai fini del recupero ed inclusione dei beni in oggetto alla massa ereditaria;
5. l'azione di simulazione (relativa) degli atti di vendita del 13.09.2012 e 21.09.2012 e conseguente nullità per difetto della procura conferita al procuratore generale del simulato alienante in ordine alla stipula di validi atti donativi, sempre per le medesime finalità;
6. l'azione autonoma di nullità dei contratti di vendita del
13.09.2012 e 21.09.2012 per difetto degli elementi essenziali (mancanza di causa, accordo) e/o per illiceità dell'oggetto e/o per contrasto con norme imperative;
7. l'azione di esatto adempimento per il pagamento del prezzo di vendita degli immobili oggetto dei contratti sopra citati e di condanna degli eredi dell'acquirente al risarcimento del danno per il maggior valore di mercato dei beni alienati;
8. l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni (dissimulate) per lesione di legittima;
9. l'azione di rendiconto e conseguente azione restitutoria dei beni e/o di pagamento del saldo e/o risarcimento dell'indebito da parte del mandante/gestore/procuratore, in funzione di recupero all'asse ereditario dei beni e/o crediti ad esso spettanti;
10. l'azione di risarcimento del danno provocato da atti di mala gestio e di negligenza del procuratore generale della de cuius; 11. l'azione di scioglimento della comunione ereditaria.
In conseguenza delle suddette domande, gli originari attori, una volta recuperata la qualità di erede legittimario di - qualità unitamente assunta per rappresentazione, ai sensi dell'art. Persona_3
467 c.c., rispetto all'ascendente premorto - chiedevano ricostruirsi il patrimonio della defunta, ai fini della successiva divisione, comprendendo in esso: (i) i beni immobili ereditati nell'aprile 2012 dalla parente di cui agli atti simulati o, in subordine, il prezzo non corrisposto dalla Persona_8 figlia beneficiata dai citati trasferimenti immobiliari ed il differenziale rispetto al maggior valore, con i relativi frutti civili e gli interessi maturati dalla data degli acquisti ad oggi;
(ii) le somme illegittimamente prelevate dal cugino prima dell'apertura della successione della Parte_1 nonna, operando sui conti correnti intestati a quest'ultima con abuso di procura e senza apparente giustificazione, nonché le somme distratte dal conto ereditato da Persona_8
Si costituiva in giudizio in proprio e quale erede della madre, contestando le Parte_1 avverse domande e deducendo, in sintesi e per quanto qui interessa: - l'esistenza della capacità di intendere e di volere in capo alla de cuius, tanto al momento del rilascio, in suo favore, della procura generale notarile, quanto all'epoca di redazione del testamento olografo che istituiva la figlia sua erede universale, nonché la coerenza di tali atti e delle ultime volontà con Persona_1 il vissuto familiare dell'anziana nell'ultimo decennio;
- la validità dei due atti di compravendita immobiliare tra la de cuius (per procura) e la madre e l'avvenuto pagamento del prezzo;
-
l'insussistenza di un rapporto di “mandato” con la de cuius e quindi dell'obbligo di rendiconto verso quest'ultima o suoi eredi;
in subordine, chiedeva qualificarsi l'asserito mandato come oneroso, con diritto ad un congruo compenso in ragione della complessità dell'incarico e dell'attività svolta, oltre al rimborso delle spese anticipate per la gestione dei beni ereditari.
Si costituiva anche in qualità di erede della madre, il quale si discostava dai fatti CP_3 controversi ritenendosi estraneo perché da tempo residente all'estero, rimettendosi alla decisione del
Tribunale e chiedendo di considerare il suo buon contegno processuale in punto spese.
Durante la prima fase istruttoria, acquisita la documentazione prodotta, veniva espletata una TU neuro-grafologica con incarico collegialmente assunto dalla dott.ssa (consulente Persona_9 grafologa) e dal dott. prof. (psichiatra e psicoterapeuta). Persona_10
All'esito delle operazioni peritali, le parti precisavano le conclusioni avanti al giudice istruttore e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 649/2024 del 08.04.2024, così decideva: “• accerta e dichiara la nullità del testamento olografo, datato 16/12/2014 e pubblicato in data 31/12/2015, per notaio dott. rep. n. 12.778, racc. n. 5.971, con il quale era stata apparentemente istituita Persona_2
quale erede universale di , deceduta in AN (PV) Persona_1 Persona_3 in data 20/05/2015, in quanto apocrifo;
• per l'effetto, dichiara l'apertura della successione legittima di (C.F: ) a far data dal 20/05/2015; • rigetta la domanda Persona_3 C.F._6
d'indegnità a succedere di cui all'art. 463, n. 6 c.p.c. promossa nei confronti degli eredi di Per_1
• accerta e dichiara eredi legittimi di (C.F: ) i figli
[...] Persona_3 C.F._6
(C.F: e per rappresentazione di nato ad Persona_1 C.F._2 Persona_5
SS (SV) il 28/04/1940 e morto in data 14/01/1993, i suoi discendenti (C.F: _2
) e (C.F: ), che partecipano alla C.F._4 Controparte_1 C.F._3 successione in parti uguali;
• dichiara assorbite le domande di annullamento del testamento olografo e di riduzione della disposizione testamentaria a titolo universale;
• rimette la causa sul ruolo del
Giudice istruttore per il prosieguo in istruttoria, come da separata ordinanza;
• spese del giudizio rimesse alla sentenza definitiva”. Con separata ordinanza, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo in relazione alle ulteriori domande funzionali all'accertamento e stima dei beni oggetto della massa ereditaria, prodromiche allo scioglimento della comunione.
La difesa di e , con nota scritta del 15.04.2024, formulava riserva di Controparte_1 _2 appello nei confronti della sentenza non definitiva ex art. 340 c.p.c. con riferimento al rigetto della domanda di indegnità a succedere.
Il giudizio proseguiva in istruttoria mediante ordine di esibizione documentale e l'espletamento di una TU estimativa-contabile, conferendo l'incarico al OM. . Persona_11
Nel corso delle operazioni peritali erano resi dal G.I. i chiarimenti richiesti, su istanza di parte convenuta, sui quesiti posti e sui limiti dell'incarico conferito al TU.
L'elaborato peritale, depositato telematicamente in data 17.02.2025, veniva esaminato alla successiva udienza cartolare del 27.02.2025.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano quindi chiamate a precisare le conclusioni indicate in epigrafe avanti al giudice istruttore, il quale, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., investiva nuovamente il Collegio per la decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Preliminarmente devono essere descritti gli ulteriori aspetti della vicenda in esame.
1.1 La sig.ra , nata a [...] il [...] e in vita residente a [...]Persona_3
(GE), decedeva il 20.05.2015 a AN (PV), dove si era trasferita dieci anni prima presso la figlia , per ragioni di età e di salute. Persona_1
1.2 Quanto alle condizioni di salute dell'anziana si è già avuto modo di evidenziare nella sentenza non definitiva (v. p. 3.4.2) come la stessa da tempo soffriva di patologie invalidanti (specie del visus) e problemi di deambulazione (“artrosi poliarticolare”, “retinopatia diabetica”, “limitazione funzionale movimenti articolari…sindorme ipocinetica…esiti di frattura femore dx”, “allettamento dovuto a scarsa automobilizzazione”), tanto che nel 2008 veniva riconosciuta inabile al 100% con indennità di accompagnamento erogata dall' . CP_4
Pur non potendo affermarsi, tenuto conto delle risultanze della TU del 13.12.2023 (cfr. rel. TU dott. prof. , la presenza di condizioni di infermità mentale, dovuta ad una patologia Persona_10 psichiatrica, che potevano compromettere le funzioni intellettive e cognitive dell'anziana ancora fino alla data della morte, è pacifico in causa che l'età avanzata e il deterioramento delle condizioni fisiche generali, caratterizzate da ridotta o assente autonomia nel movimento, ne limitavano fortemente la capacità di gestire in autonomia il suo patrimonio.
1.3 Al di là di alcuni beni immobili siti nel Comune di Chiavari (GE), di cui era Persona_3 proprietaria esclusiva e pro-quota, probabilmente dismessi tra il 1977 e il 1998 (v. visura catastale storica, sub. doc. 40 fasc. att.), nonché della titolarità di azioni, cedole e deposito titoli presso l'ex
Banco di Roma, filiale di Genova, per un controvalore di oltre Lire 150.000.000 nel 1990 (cfr. doc.
31 fasc.att.), risulta pacifico in causa che, dopo il 12.08.2008 (cfr. doc. 27 e 28 fasc.att.), la de cuius non aveva immobili intestati e percepiva la sola pensione di c.a. € 1.600,00-1.700,00 mensili, accreditata sul conto corrente postale n. 27484120 a lei intestato, aperto nel 2001 (cfr. doc. 32 e 33 fasc.att.).
1.4 Tuttavia, la situazione patrimoniale cambiava nell'aprile 2012, quando la de cuius veniva chiamata, quale parente di grado poziore (terzo grado in linea collaterale), ad ereditare il patrimonio della zia (C.F: , deceduta in GN (GE) in data 10.04.2012 Persona_8 C.F._7
(cfr. doc. 9 fasc. conv.; doc. 69 fasc.att.).
Varrà sin d'ora dare atto che verso la parente era stata dichiarata l'interdizione Persona_8 definitiva dal Tribunale di Chiavari con sentenza n. 756/2011 emessa il 05.11.2011; veniva nominato l'Avv. Nicola Devoto quale tutore dell'interdetta e, con successivo decreto del
25.11.2011, il convenuto quale protutore della stessa (cfr. doc. 75-ter fasc.att.). Parte_1
1.5 Nel frattempo, la de cuius con atto in data 09.05.2012 del Notaio - atto rep. Persona_12
n. 12153, racc. n. 5665, registrato a Pavia il 18.05.2012, al n. 2065 Serie 1T - conferiva al nipote alla presenza di due testimoni, una procura generale avente ad oggetto “il Parte_1 compimento di qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione relativamente a tutti i beni, mobili ed immobili, attualmente di proprietà di esso o che in futuro diventeranno di proprietà del medesimo, e così in via esemplificativa (…) ad amministrare tutti i beni, presenti e futuri, dare consensi e autorizzazioni;
- acquistare, alienare (anche sotto condizione sospensiva o risolutiva, con patto di riscatto o di riservato dominio) e permutare beni mobili ed immobili, compresi beni mobili registrati, crediti, diritti, titoli ed obbligazioni, valori di enti e società; (…) - costituire e modificare diritti d'usufrutto, d'uso e d'abitazione e rinunciare ad essi;
(…) – accettare puramente e semplicemente o con beneficio di inventare qualunque eredità legittima o testamentaria ed in genere qualunque disposizione di ultima volontà anche sotto condizione;
confermare, ratificare od estinguere volontariamente disposizioni di ultima volontà; - rappresentare il costituente nella procedura della eredità beneficiata, nella formazione dello stato di graduazione, pagare creditori e legatari (…); - contrarre qualunque specie di obbligazione…esigere capitali…stipulare contratti per persona da nominare, fare dichiarazioni di comodo, stipulare contratti a favore di terzo… (…); - rappresentare il costituente in giudizio, sia come attore che come convenuto, in ogni grado e sede di giurisdizione (…); - svolgere qualsiasi pratica fiscale (…); - compiere in genere qualsiasi altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, sempre in nome e per conto del costituente, che promette fin d'ora di avere per rato e valido l'operato del costituito procuratore, senz'uopo di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di legge.” (cfr. doc. 10 fasc. conv.).
1.6 In forza degli ampi poteri conferiti con la procura generale notarile, Parte_1 provvedeva quindi al disbrigo delle pratiche relative alla successione di (cfr. doc. 69 Persona_8 cit.), accettandone l'eredità in nome e per conto della nonna.
1.7 Come si evince dalla documentazione esibita, nel corso del processo, dall'Avv. Nicola Devoto
(ex tutore dell'interdetta), ritualmente acquisita agli atti del giudizio (v. nota di deposito del
17.06.2024), in particolare dalla “relazione e rendiconto finali” al G.T. del 04.03.2021 (periodo di relazione: 17.11.2011 - 10.04.2012), la situazione economica dell'interdetta era la seguente: “(…) f) la sig.ra era titolare di pensione Inps (n. 3401/018/33122109) pari a € 459,00 mensili, oltre _8 all'invalidità con accompagnamento che fruttava un'indennità pari a € 492,00 circa, somme accreditate sul c/c 106680 banca Carige, filiale di GN, P.zza La Scafa. La sig.ra _8 inoltre, percepiva mensilmente gli importi di € 900,00 da Toshi Srl. e € 400,00 da per Persona_13
l'affitto di due fondi commerciali in Chiavari, Via dei Revello 29 e 33. Il pagamento del canone di locazione dell'appartamento sempre in via dei Revello 31/1, pari a € 600,00 mensili, è stato inoltre interrotto dalla conduttrice con cui è stata avviato un contenzioso. Alla data del 17.11.2011 il patrimonio liquido complessivo della sig.ra ammontava a complessivi € 3.003,21; alla data _8 di decesso del 10.04.2012 l'importo era pari a € 7.637,37 (tot. saldo Carige). Proprietà immobiliari: la sig.ra era proprietaria dell'immobile in GN, Via Garibaldi 103 in cui _8 ha vissuto fino al ricovero;
di un appartamento in Chiavari, Via dei Revello 31/1 e dei fondi commerciali sempre in via dei Revello 29 e 33.”.” (cfr. doc. 2 not. dep.).
1.8 Risulta quindi che nel 2012 ereditava tutti i beni mobili ed immobili parte del Persona_3 compendio di (v. doc. 69 cit., 79, 81 fasc.att.), in particolare: Persona_8
- quota di 5/7 di proprietà di un appartamento al primo piano con annessa cantina al p.t., ubicato in Chiavari (GE), Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15, particella 1153 sub. 3, cat. A3, classe 4 vani 5,5;
- quota di 5/7 di proprietà di un locale commerciale (negozio) sito al piano terreno con soppalco, ubicato in Chiavari (GE), Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al
Foglio 15, particella 1153, sub. 12, cat. C1;
- quota di 5/7 di proprietà di un locale commerciale (negozio), con annesso cortile, ubicato in
Chiavari, Via dei Revello n. 29, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15, particella 1153 sub. 17, consistenza 87 mq;
- piena proprietà di due appartamenti ubicati in GN (GE), Via privata da Corso Giuseppe
Garibaldi n. 103, di vani 4,5 ciascuno, censiti al Catasto Fabbricati al Fg. 3, particella 926, sub. 1 e 2;
- conto corrente n. 65790 presso Banca Carige recante un saldo alla data di apertura della successione di € 7.637,37.
1.9 È data poi evidenza, anche attraverso riscontri bancari (cfr. doc. 77 e 79 bis fasc.att.), che gli immobili ereditati in Chiavari erano fonte di reddito in quanto concessi in locazione a terzi, in particolare:
- l'immobile di Via dei Revello n. 29 era concesso in locazione alla “Toshi S.r.l.” ad un canone mensile di € 900,00 mensili;
- l'immobile di Via dei Revello n. 31 era concesso in locazione a ad un Parte_2 canone mensile di € 600,00 mensili;
- l'immobile di Via dei Revello n. 33 era concesso in locazione a ” ad un Parte_3 canone mensile di € 400,00 mensili.
Va precisato che i canoni di locazione venivano accreditati sul conto corrente ancora formalmente intestato a presso Banca Carige fino al 30.06.2012: in effetti, alla data di chiusura, il Persona_8 conto riporta un saldo finale superiore pari ad € 10.223,57 (cfr. doc. 3 nota dep., all. 19, pag. 6). Nel semestre successivo, invece, il pagamento dei canoni di locazione avveniva direttamente in favore dell'erede (subentrata nei contratti di locazione) a mezzo bonifico bancario sul Persona_3 conto corrente n. 1918 presso l'ex Banca Popolare di Lodi (oggi BPM), cointestato ad Per_3
e aperto in data 13.06.2012 e chiuso il 10.01.2013.
[...] Parte_1
1.10 Tale essendo la situazione patrimoniale pregressa, all'apertura della successione di Per_3
occorsa in data 20.05.2015 (v. anche doc. 5 e 6 fasc.att.), la defunta:
[...]
- non era più titolare di beni immobili, avendone precedentemente disposto in favore della figlia;
Persona_1
- era titolare del conto bancoposta n. 27484120, recante un saldo finale di € 40,58.
1.11 Documentato in atti è che con scrittura privata del 13.09.2012, autenticata dal Notaio
[...]
- atto rep. n. 12226, racc. n. 5723, registrato a Pavia il 17.09.2012 al n. 3589 Serie Persona_14
1T - la de cuis, per il tramite del nipote in forza della procura generale notarile del Parte_1
09.05.2012 (già doc. 10 cit.), vendeva ad , che contestualmente acquistava, i beni Persona_1 immobili siti nel Comune di GN (GE), Via Privata da Corso Giuseppe Garibaldi n. 103
(catastalmente identificate come sopra), al prezzo di € 100.000,00, che dichiarava di ricevere a mezzo assegno bancario non trasferibile tratto sulla Banca Popolare di Lodi n. 0.007.322.731-00 il
13.09.2012 (cfr. doc. 11 fasc.att.). Inoltre, con scrittura privata in data 21.09.2012, autenticata nelle firme dal medesimo Notaio
- atto rep. n. 12237, racc. n. 5730, registrato a Pavia il 26.09.2012 al n. 3707 Serie 1T - Per_4 si avvaleva della citata procura generale per vendere a sua madre , Parte_1 Persona_1 in nome e per conto della nonna, le quote di cinque settimi di proprietà indivisa dell'appartamento e dei negozi in Comune di Chiavari (GE), Via dei Revello n. 29 e 33 (catastalmente identificate come sopra), al prezzo di € 300.000,00, che dichiarava di ricevere a mezzo assegno bancario non trasferibile tratto sulla Banca Popolare di Lodi n. 0.007.322.733-02 il 20.09.2012 (cfr. doc. 10 fasc.att.).
1.12 Tutto ciò esposto in fatto, e e , originari attori, hanno chiesto CP_1 Per_1 _2 all'adito Tribunale, in primo luogo, tra l'altro:
a) di dichiarare la nullità delle due compravendite per mancanza di causa, accordo e per contrasto con norme imperative ex artt. 1343 e 1344 c.c., deducendo l'esistenza di un
“collegamento negoziale” tra il rilascio della procura generale e la stipula dei contratti inteso a distogliere i beni immobili dal patrimonio dell'anziana titolare, senza effettivamente corrisponderne il prezzo indicato (peraltro inferiore ai valori di mercato), pregiudicandone la partecipazione alla successione dei rappresentanti in luogo del legittimario rappresentato, premorto alla madre;
b) ovvero di accertare la simulazione degli atti di compravendita, in quanto dissimulanti donazioni immobiliari da dichiararsi nulle o comunque inefficaci per difetto di forma ex art. 782 c.c. e per difetto dei poteri di rappresentanza del procuratore generale o con abuso di procura in violazione dell'art. 778 c.c.;
c) “in ogni caso” di accertare e dichiarare l'annullamento degli atti di compravendita per dolo ex art. 1439 c.c. o per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentata ex art. 1394
c.c.;
d) in gradato subordine, di condannare i convenuti al pagamento del prezzo delle due compravendite disposte a beneficio della loro madre, oltre al risarcimento del danno oltre accessori.
§2. Per ragioni di priorità logica, deve essere analizzata la seconda domanda (sub. b), involgendo l'interpretazione e la qualificazione degli atti di compravendita impugnati per simulazione.
2.1 È opportuno anzitutto precisare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius siccome celante una donazione, assume la qualità di “terzo” rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - soltanto quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo, atteso che, in tale situazione, la lesione della quota di riserva assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., senza che assuma rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa” (cfr. Cass. n.
1049/1986; Cass. n. 6078/2002; Cass. n. 24134/2009; Cass. n. 8215/2013; Cass. n. 19912/2014).
2.2 Tali principi sono stati ribaditi anche dai più recenti arresti della Suprema Corte, la quale ha puntualizzato che “il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt.
2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare
l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione “ab intestato”, in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c., ribadendosi che però è pur sempre necessario spendere la qualità di legittimario ed evidenziare come la richiesta sia funzionale alla tutela della quota di legittima” (cfr. Cass. n. 12317/2019; conf. Cass. n. 21938/2021; Cass. n. 10933/2022).
2.3 A questo proposito è stato anche chiarito che “in tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata” (cfr. Cass. n. 11659/2023; conf. Cass. n.
15043/2024; Cass. n. 28015/2024).
2.4 Da ultimo, la S.C. ha ulteriormente precisato che l'accertamento della simulazione richiesto dal legittimario in tale specifica veste, per rimediare ad una lesione di legittima, va intesa in senso ampio, in modo da comprendere “non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all'asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma” (cfr. Cass. n.
8215/2013; Cass. n. 16535/2020; conf. da ultimo Cass. n. 4220/2025). È dunque “regredito definitivamente nella giurisprudenza della Corte l'indirizzo che restringeva la facoltà del legittimario di valersi della prova testimoniale e di prove indiziarie al caso in cui l'azione di simulazione mirasse solo alla reintegrazione della quota di riserva e non si estendesse anche alla quota disponibile” (cfr. Cass. n. 16535/2020 cit.; conf. Cass. n. 4220/2025 cit.).
2.5 Posti tali principi, nel caso di specie - come questo Collegio ha già avuto modo di evidenziare nella sentenza non definitiva (v. p. 2.2.) - gli attori e hanno Controparte_1 _2 espressamente agito in giudizio al fine di vedere tutelato il diritto alla quota loro spettante in qualità di “eredi legittimari” della de cuius, totalmente pretermessi dalla sua successione, qualità assunta per rappresentazione, ai sensi dell'art. 467 c.c., del genitore , premorto alla madre. Persona_5
Non rileva che gli attori abbiano domandato, tra le altre, la nullità del testamento olografo e l'inefficacia delle disposizioni ritenute lesive, con conseguente apertura della successione legittima ed assorbimento dell'azione di riduzione, atteso che il legittimario che agisce a tutela dei suoi diritti beneficia delle agevolazioni probatorie riconosciute al terzo anche quando esperisce la mera azione di simulazione con il fine di recuperare il bene all'asse ereditario (v. anche Cass. n. 14703/2019).
2.6 Dunque, assumendo la qualità di terzo rispetto ai contraenti, ne consegue che per provare la simulazione dei contratti impugnati parte attrice può avvalersi delle presunzioni e della prova testimoniale, senza limiti o restrizioni.
Deve premettersi che, secondo pacifica giurisprudenza, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit,
(restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico) (cfr. Cass. n. 29540/2019).
2.7 Orbene, i dati conoscitivi evidenziati dalla difesa attorea, desumibili dal compendio documentale e dai riscontri ottenuti in sede di TU, valutati in modo globale e coordinato, inducono il Collegio a ritenere che gli atti di compravendita del 13 e 21 settembre 2012 intercorsi tra nella qualità di procuratore generale di , ed , Parte_1 Persona_3 Persona_1 siano soltanto apparenti e dissimulino, in realtà, vere e proprie donazioni immobiliari.
2.8 A tal fine, assumono rilevanza sintomatica:
1. lo stretto rapporto di parentela tra madre (venditore) e figlia (acquirente), nonché con il figlio e nipote rappresentante per procura;
2. il mancato effettivo incasso del prezzo delle vendite (al di là della congruità o meno degli importi pattuiti) e la pacifica insussistenza delle disponibilità finanziarie da parte della simulata acquirente necessarie per perfezionare gli acquisti (tanto che la stessa difesa di parte convenuta assumeva inizialmente - come ribadito anche a pag. 12 della comparsa conclusionale - che la provvista per il pagamento del prezzo degli immobili derivava da un asserito “prestito” concesso da a sua madre); Parte_1
3. l'esistenza di un conto cointestato tra il procuratore e la parte rappresentata, sul quale il primo poteva operare, anche in proprio, aperto (dopo oltre 7 anni dal trasferimento della de cuius in
AN, ma) pochi mesi prima delle operazioni negoziali (13.06.2012) e chiuso pochi mesi dopo le stesse (10.01.2013), sul quale solo momentaneamente veniva accreditato il corrispettivo delle vendite (v. infra);
4. l'esistenza di un conto cointestato tra il procuratore generale e la parte acquirente presso la stessa Banca, sui quali, immediatamente dopo, far transitare e convergere le relative somme mediante giroconto;
5. la cessione di tutti e gli unici beni immobili siti in Liguria, inaspettatamente ereditati da una lontana parente, solo pochi mesi dopo l'acquisto e in date ravvicinate;
6. l'età avanzata e lo stato di salute precario della parte venditrice già nel settembre 2012, senza che siano state portate all'attenzione del giudicante plausibili ragioni per cui l'anziana sig.ra dovesse disfarsi in un così breve lasso di tempo di tutto il patrimonio immobiliare;
Per_3
7. la concentrazione tra contraenti e beneficiari nel “gruppo familiare” - Controparte_5 Pt_1 da cui risultano estranei e , cugini e nipoti del defunto figlio - Controparte_1 _2 fratello - zio;
Persona_5
8. la rinuncia all'ipoteca legale in entrambi i contratti;
9. l'accollo in capo alla parte venditrice delle spese notarili, imposte di registro, trascrizione e catastali per entrambi i trasferimenti.
2.9 Con particolare riferimento alle modalità di pagamento del prezzo (punti 2, 3 e 4 sopra elencati), osserva il Collegio come sono stati prodotti dagli attori numerosi documenti idonei a dimostrare l'esistenza di movimentazioni bancarie vicendevoli per ingenerare l'apparenza di una formale compravendita degli immobili in favore della simulata acquirente, a fronte di pagamenti mai effettivamente realizzati.
2.9.1 Invero, come accertato anche dalla p.g. nell'ambito del procedimento penale a carico di ed da parte della Procura della Repubblica di Genova (cfr. doc. 43 e Parte_1 Persona_1
47 fasc.att.), risulta certo ed inequivoco (cfr. doc. 44, 45 e 46 fasc.att.) che la provvista per il pagamento degli assegni n. 0007322731-00 di € 100.000,00 in data 13.09.2012 e n. 0007322733-02 di € 300.000,00 in data 20.09.2012, proveniva proprio dal conto corrente n. 1918 formalmente cointestato a e , acceso presso l'ex Banca Popolare di Lodi per un Persona_3 Parte_1 brevissimo periodo, salvo poi transitare, il giorno stesso, attraverso operazioni di bancogiro (cfr. doc. 78bis fasc.att.), dapprima sul conto corrente n. 1966 intestato a ed infine sul Parte_1 conto corrente n. 765 cointestato tra ed . Parte_1 Persona_1 2.9.2 Di fatto il pagamento del prezzo di entrambe le cessioni, così come verificato anche dal TU
OM. in accordo con i CTP (cfr. pag. 24 e 25 rel. TU), risulterebbe così soltanto Per_15 fittizio (e cioè una operazione meramente contabile), inserendosi nell'ambito del più generale disegno simulatorio volto a celare la donazione dei beni immobili.
2.10 A fronte di tali plurimi elementi, che gravemente indiziano del carattere fittizio delle compravendite, l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo gravava in capo ai convenuti, quali eredi della parte acquirente, tenuto conto del principio, pienamente condiviso, secondo cui:
“Qualora l'azione di simulazione proposta da un terzo si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione,
l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile” (cfr. Cass. 29540/2019; conf. Cass. n. 15510/2018, Cass. n. 5326/2017; Cass. n.
22454/2014; Cass. n. 176258/2007 che ha ritenuto costituire valido indizio della natura simulata della vendita anche la circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non avesse fornito la relativa prova, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova;
ancora Cass. n. 11372/2005 che, sempre in chiave presuntiva, ha valorizzato tra gli altri, la contemporaneità delle vendite, la mancanza di prova di pagamento del prezzo, il rapporto di parentela tra le parti, l'incongruità del prezzo).
2.11 Nella fattispecie, le argomentazioni addotte dal convenuto oltre che contrarie Parte_1 al contenuto dei documenti contabili e persino al parere del suo stesso CTP dott.ssa (v. pag. Per_16
3 delle osservazioni all. 10 TU), non sono minimamente in grado di smentire il quadro inferenziale prospettato in ordine alla natura simulata delle vendite in questione.
2.11.1 Non può del resto ammettersi (come invece sostiene il convenuto in comparsa conclusionale) che la prova della simulazione debba essere data esclusivamente mediante la controdichiarazione scritta, posto che, come sopra ricordato, non si applicano al legittimario (in questo caso erede per diritto di rappresentazione) le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, con ciò giovandosi del più favorevole regime probatorio in ordine alla simulazione previsto dall'art. 1417 c.c.
2.11.2 Parimenti, la dichiarazione resa dal venditore relativa al versamento del prezzo non ha carattere vincolante ed il terzo può provare il carattere fittizio o simulato della compravendita anche per presunzioni, desumibili, ad esempio, dal fatto che il compratore non ha dimostrato il pagamento del prezzo del trasferimento. (cfr. Cass. n. 1897/2023; v. anche Cass. n. 15510/2018). Quanto detto vale a maggior ragione allorché, come nel caso di specie, la dichiarazione del venditore sia resa in una scrittura privata autenticata.
2.12 Stabilito che si è al cospetto non di compravendite, ma di donazioni dissimulate di beni immobili, le stesse sono nulle per difetto della forma solenne prescritta dagli artt. 782, comma 1,
c.c. e 48 l. n. 89 del 1913 (ordinamento notarile), in quanto stipulate senza la presenza dei testimoni;
ciò a differenza della procura generale notarile del 09.05.2012 (cfr. già doc. 10 cit.), che, invece, veniva rilasciata alla presenza di due testimoni.
Tale nullità, quindi, rimane autonoma e propria degli atti (dissimulati) stipulati in difetto delle forme prescritte dalla legge, senza trasmettersi alla procura generale utilizzata per concluderli.
2.13 Occorre appena precisare, venendo qui al secondo profilo oggetto di censura, che nella procura generale rilasciata dalla de cuius al nipote non era compreso il conferimento del potere di compiere liberalità di sorta, dovendosi perciò concludere che al momento della stipula dei contratti de quo, quest'ultimo era del tutto privo del potere di concludere donazioni in nome e per conto della rappresentata;
né un siffatto potere potrebbe mai ricavarsi per implicito dal carattere generale della procura a compiere “qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione relativamente a tutti i beni, mobili ed immobili”, in quanto una simile conclusione sarebbe in radicale antitesi con l'art. 778 c.c., che sanziona con la nullità il mandato “con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione”.
Tale norma non ammette che la scelta del donatario o dell'oggetto sia rimessa all'arbitrio dal procuratore (o mandatario).
Mancando del tutto un mandato a stipulare atti di donazione come quelli in esame, appare superflua ogni discussione sulla nullità della stessa procura generale notarile, non ritenendo il Collegio che questa possa essere interpretata e qualificata come un “mandato a donare”.
2.14 Del resto, anche a voler inquadrare la ricostruzione fattuale nel generale fenomeno dell'apparentia iuris, declinato nell'istituto della rappresentanza apparente di cui agli artt. 1398 e
1399 c.c. - in forza del quale il contratto concluso dal “rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli” (c.d. falsus procurator) si considera tradizionalmente inefficace (e non nullo), quindi improduttivo di effetti nella sfera giuridica del “falso rappresentato”, a meno che questi non lo faccia proprio mediante ratifica - la conclusione non sarebbe differente.
Intanto, perché l'applicabilità della rappresentanza senza poteri, di cui all'art. 1398 c.c., e quindi dell'istituto della ratifica ex art. 1399 c.c., presuppone che vi sia un atto da ratificare, cioè che questo non sia nullo o inesistente per difetto di forma o per altro motivo, sicché la ratifica non potrebbe comunque operare innanzi a donazioni (dissimulate) nulle per difetto di forma (ex art. 782
c.c. e art. 48 L. Notarile).
Inoltre, secondo un certo orientamento giurisprudenziale (in tema di responsabilità disciplinare del notaio, v. Cass. n. 24235/2018 e Cass. n. 27842/2021), “la ratifica ammessa dall'art. 1399 c.c. per i contratti nel caso di rappresentanza senza poteri non vale per la donazione: l'atto compiuto in assenza di mandato non è soggetto a ratifica [ndr. conferma] neppure ai sensi dell'art. 799 c.c., che suppone una donazione nulla, ma compiuta sempre personalmente dal donante”.
2.15 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non risulta necessaria la disamina delle ulteriori questioni sollevate dagli attori (sub. a) in ordine alla nullità delle “vendite” per illiceità della causa e dei motivi.
Varrà soltanto precisare, per mera completezza, che, ove anche la finalità fosse quella di eludere le aspettative dei riservatari, non è possibile invocare una pretesa nullità per illiceità ex artt. 1343 e
1344 c.c. (cfr. Cass. n. 11659/2023).
Parimenti, ai fini della nullità ex art. 1418 c.c. del contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di reato (nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 c.p.), la parte interessata è tenuta a provare l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo del dolo specifico dell'agente (cfr. Cass. n. 7081/2017).
2.16 La pronuncia di accertamento di simulazione relativa delle vendite e di nullità delle donazioni dissimulate per vizio di forma comporta che i beni in oggetto debbono ritenersi come mai usciti dal patrimonio ereditario della defunta (v. Cass. n. 8215/2013; Cass. n. 16635/2013; Cass. n.
25441/2017; Cass. 1368/2019; Cass. n. 4528/2022), atteso che per l'ordinamento gli effetti di un contratto nullo e, quindi, anche le attribuzioni patrimoniali con esso operate, si considerano come mai verificati (cfr. Cass. n. 15666/2019).
Se poi la donazione è invalida e inefficace non possono ovviamente entrare in gioco né l'azione di riduzione, né la collazione tra eredi legittimari (v. Cass. n. 13880/2024).
2.17 Ne consegue che entrano in toto a far parte della massa ereditaria (e non solo per il valore che possa considerarsi eccedente la disponibile e lesivo della quota di riserva) i beni immobili di seguito indicati:
- quota di 5/7 di un appartamento al primo piano con annessa cantina al piano terreno, ubicato in Chiavari, Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 3, cat. A3, classe 4 vani 5,5;
- quota di 5/7 di locale commerciale sito al piano terreno con soppalco, ubicato in Chiavari,
Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153, sub. 12, cat.
C1; - quota di 5/7 di locale commerciale, con annesso cortile, ubicato in Chiavari, via dei Revello
n. 29, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 17, cat. Cl, consistenza
87 m², oggi corrispondente al Foglio 15, particella 1153, sub. 19;
- piena proprietà di due porzioni di fabbricato ad uso abitazione disposte su piano terreno e primo, censite in Catasto Fabbricati al Foglio 3 particelle 926 sub. 1 Via Privata da Corso
Giuseppe Garibaldi 103 piano T-l cat. A4 classe 4, 4,5 rendita e 325,37 e 926 sub. 2 Via
Privata da Corso Giuseppe Garibaldi 103 piano T- l cat. A4 classe 4 vani 4,5 rendita Euro
325,37; Confini in unico co;
Po: a nord est proprietà o aventi causa;
a sud est Parte_4 proprietà o aventi causa;
a sud ovest proprietà di Pt_5 Parte_6 Parte_7
a nord ovest passaggio privato (vico Entella).
[...]
2.18 Rimangono assorbite le ulteriori domande (sub. c e d) spiegate dagli attori volte al recupero alla massa dei beni immobili o del controvalore dei cespiti.
2.19 Le indagini peritali, condotte dal OM. con metodologia appropriata e puntuale, Per_15 previa descrizione degli immobili nei singoli “fascicoli di perizia” (alla cui trattazione si rinvia), hanno consentito di stimare, tra l'altro, il valore dei beni al momento dell'apertura della successione di come da tabella riepilogativa che segue (v. pag. 39 rel. TU). Persona_3
2.20 L'invalidità delle donazioni ed il conseguente recupero degli immobili alla massa si riflette sulle questioni relative alla restituzione dei frutti civili - percepiti e/o percipiendi - derivanti dalla occupazione esclusiva dei beni da parte della simulata acquirente, che gli attori domandano porsi a carico dei convenuti suoi eredi, ciò sia per il periodo successivo all'apertura della successione sia per il periodo precedente.
2.21 Occorre premettere che i frutti complessivi prodotti o producibili da uno o più immobili goduti in via esclusiva da uno dei condividenti, essendo entità economicamente e giuridicamente distinte dai beni che li hanno prodotti, vanno a formare una massa indivisa sulla quale ciascun partecipante alla comunione matura un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni ereditari.
Va inoltre osservato che, nel caso di specie, non trovano applicazione i principi dettati in giurisprudenza sulle facoltà d'uso (anche esclusivo) del bene comune da parte del coerede e sull'eventuale superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., dovendosi piuttosto ribadire che i frutti di un bene attratto alla massa ereditaria, data l'accertata simulazione e l'accertata nullità del contratto dissimulato, spettano di diritto e pro-quota anche agli altri coeredi (cfr., in motivazione,
Cass. n. 28015/2024).
2.22 Ora, si è detto sopra che gli immobili siti in Chiavari (GE), già parte del compendio ereditato dalla successione di erano concessi in locazione a terzi e costituivano fonti di reddito;
Persona_8 si è anche evidenziato che per un brevissimo periodo (giugno - agosto 2012) i canoni di locazione dei suddetti immobili erano stati accreditati sul c/c n. 1918 presso Banca Popolare di Lodi, cointestato tra e (sui prelievi si tornerà), come risulta dall'esame Persona_3 Parte_1 degli estratti conto (cfr. doc. 77 fasc.att.).
Conseguentemente, a e va riconosciuto il diritto a quota parte dei Controparte_1 _2 frutti in discorso, parametrati al valore locativo di mercato, maturati a far data dall'acquisto e fino al momento dell'apertura della successione di cui trattasi, entrando a comporre l'attivo ereditario in quanto spettanti in via esclusiva alla “de cuius”.
2.23 Per il calcolo e la liquidazione dei relativi frutti occorre fare riferimento alla TU (cfr. pag. 32-
35 rel. TU;
ma v. anche le singole perizie immobiliari).
Il consulente dell'ufficio, esaminati i contratti di locazione, svolti i sopralluoghi e condotte le pertinenti indagini di mercato, ha ritenuto “congrui” i canoni di locazione pattuiti, provvedendo quindi a quantificare i frutti ricalcolandoli sulla quota di 5/7 di proprietà indivisa per tutto il periodo dal 2012 al 2024, applicando le rivalutazioni ISTAT per gli immobili ad uso abitativo (100%) e per i locali ad uso commerciale (75%), come da tabella riepilogativa che segue (cfr. pag. 44 rel. TU).
2.24 Quanto, invece, alle unità immobiliari (fabbricato su due livelli, composto da due abitazioni ed accessori) site nel Comune di GN (GE) Via Giuseppe Garibaldi n. 103, il consulente tecnico, previo sopralluogo documentato dal corredo fotografico, ha avuto modo di accertare che: “alla data del 2012 e del 2024 si considera il bene libero”, “visti i titoli edilizi agli atti lo stato dei luoghi risulta difforme, vi sono state modifiche anche strutturali quali eliminazione di una scala di collegamento dei due livelli, diversa partizione interna e modifiche prospettiche, formazione di servizio igienico al piano terreno. Il terrazzo risulta avere una superficie maggiore rispetto gli elaborati grafici di progetto”, “il fabbricato è in pessime condizioni di manutenzione e sono altresì necessarie indagini di tipo statico strutturale per la verifica degli elementi”, “si rende necessario titolo edilizio per la legittimazione dello stato dei luoghi ed eventuali opere di adeguamento”,
“certificato di prestazione energetica non reperito” (cfr. pag. 36 rel. TU;
v. anche pag. 3 della singola perizia immobiliare). Conclude ritenendo “il fabbricato non capace di reddito a fronte dello stato manutentivo rilevato e descritto nei titoli”.
2.25 Il Collegio condivide e fa proprie le valutazioni rese sul punto dal TU, in quanto logicamente motivate ed immuni da vizi logici, pur dovendo farsi carico di precisare, in diritto, che il carattere abusivo dell'immobile non pregiudica la validità di un ipotetico contratto di locazione (si v. il principio di Cass. n. 22312/2007, riproposto da Cass. n. 12983/2010).
Ma nella fattispecie il bene in discorso pare essere rimasto disabitato per tutto il tempo e mai locato, quantomeno dal 2012, talché il mancato riconoscimento di frutti civili dipende non tanto dalle difformità urbanistico-edilizie, pure rilevate dal TU, quanto più semplicemente dal fatto che l'immobile era inabitabile e non poteva essere destinato a godimento - diretto o indiretto - se non a seguito di importanti opere di adeguamento statico-strutturale ed impiantistico.
2.26 Né appare possibile, a questo punto del giudizio, la “sostituzione” dei frutti civili ritraibili dalla cosa (oggetto di domanda iniziale) con i canoni di locazione percepibili, ma non percepiti, a causa della scarsa o assente manutenzione degli immobili in GN (come richiesto dagli attori - previa rimessione in istruttoria - a pag. 29 della comparsa conclusionale del 21.05.2025), trattandosi di una domanda diversa per “petitum” e “causa petendi”.
Infatti, premesso che il riferimento al canone (figurativo) di locazione è soltanto ratione valoris, si ritiene che quanto oggetto di domanda non attiene più al corrispettivo di godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri (art. 820 c.c.), ma al risarcimento del danno subito dal proprietario (c.d. danno figurativo) per non aver potuto mettere a reddito l'immobile occupato, in quanto non abitabile a causa dell'omessa manutenzione e per mancata custodia da parte di chi lo deteneva;
ciò implica la deduzione di fatti nuovi e l'introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione (scarsa o assente manutenzione dell'immobile), che non può essere ammessa dopo il maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie.
È evidente che, in mancanza di un onere di allegazione ulteriore e specifico rispetto alla omessa manutenzione e custodia dei beni ereditari, tale domanda nemmeno potrebbe rientrare nel capo 10 delle conclusioni precisate dagli attori (già capo H delle precedenti conclusioni), con cui si chiede all'adito Tribunale, in modo generico, di “accertare e dichiarare la responsabilità del procuratore per gli atti di mala gestio e di negligenza compiuti in nome e per Parte_1 conto della IG.ra con condanna dello stesso al risarcimento di ogni conseguente danno Per_3 nonché alla restituzione degli importi e dei beni tutti della IGnora a qualsiasi titolo Per_3 trattenuti, detenuti e comunque oggetto di indebita appropriazione. del danno carente in punto di allegazione e di prova”. Non è pertanto necessario rimettere la causa in istruttoria per la quantificazione del canone figurativo di locazione per gli immobili in GN, dovendosi respingere l'istanza di parte attrice sul punto.
2.27 Quanto al calcolo dei frutti, deve procedersi per omogeneità alla liquidazione delle poste attive facenti parte dell'asse relitto di fino al momento dell'apertura della successione;
Persona_3 ciò in quanto, in fase di determinazione del relictum, ossia nell'individuazione dei beni appartenenti al defunto e nel calcolo del loro valore, tale momento è decisivo. Non vanno quindi calcolati i frutti naturali non ancora percepiti alla data di apertura della successione, né i frutti civili non ancora maturati, e sono in generale irrilevanti i mutamenti di valore successivi. Per tale ragione, il denaro e i crediti che fanno parte del relictum devono essere calcolati secondo il valore nominale all'apertura della successione, senza tener conto della svalutazione.
2.28 Orbene, tenuto conto delle stime esposte dal TU limitatamente al periodo che qui interessa
(da settembre 2012 al 20 maggio 2015), competono alla massa le seguenti somme a titolo di frutti civili (calcolati sulla quota di 5/7, caduta in successione) per gli immobili di Chiavari:
- abitazione: € 14.460,99 [€ 1.714,28 per il residuo 2012 + 5.256,00 per il 2013 + 5.287,56 per il 2014 + 2.203,15 fino al 05/2015];
- negozio (sub. 12): € 9.852,82 [€ 1.174,28 per il residuo 2012 + 3.580,92 per il 2013 +
3.597,12 per il 2014 + 1.500,50 fino al 05/2015]
- negozio (sub. 19): € 22.276,15 [€ 2.660,84 per il residuo 2012 + 8.102,40 per il 2013 +
8.126,76 per il 2014 + 3.386,15 fino al 05/2015], per un totale complessivo pari ad € 46.589,96.
2.29 Ad essi si aggiungono, quali frutti civili di competenza della massa, anche i canoni di locazione effettivamente percepiti nel periodo da giugno ad agosto 2012 ed accreditati sul conto corrente cointestato alla “de cuius”, oggetto dei “prelievi” contestati dagli attori (su cui si tratterà in seguito, evitando duplicazioni).
2.30 Per i frutti maturati e maturandi per il periodo successivo all'apertura della successione, invece, ogni decisione andrà rimessa unitamente alla divisione, trattandosi di frutti maturati in pendenza della comunione e per i quali è opportuno procedere nella stessa sede e seguendo le relative regole (artt. 713 ss c.c.).
§3. Si è già evidenziato che gli attori hanno agito chiedendo, previo rendiconto, la restituzione, per l'intero, di tutti crediti appartenenti alla de cuius, compreso l'importo delle somme indebitamente sottratte da dai conti correnti nel periodo dal 01.01.2009 al 20.05.2015, per Parte_1 complessivi € 149.400,00, di cui € 143.700,00 prelevati dal conto bancoposta n. 27484120 intestato esclusivamente alla nonna ed € 5.700,00 prelevati dal conto corrente n. 1918 cointestato, siccome risultanti dalla documentazione contabile. Ad essi si aggiunge il saldo del conto corrente n. 65790 presso Banca Carige già intestato a ereditato nel 2012 e non riversato sui conti della Persona_8 de cuius.
3.1 Il convenuto, invece, ha inizialmente sostenuto di essersi fatto carico di tutte le spese e dei debiti relative all'eredità di impegnando proprie disponibilità finanziarie, non potendo Persona_8 contare a quel tempo né sui redditi della nonna, “che aveva solo la pensione e l'indennità di accompagnamento, che le servivano per vivere e per contribuire, come poteva, alle spese di casa”, né su quelli della madre “che, dopo il divorzio dal marito, non aveva che un modesto Persona_1 assegno divorzile e quindi viveva grazie all'aiuto del figlio ” (così a pag. 28, p. 19 ss. comp. Pt_1 cost. e risp.). Quanto all'importo dei prelievi asseritamente indebiti per € 143.700,00 dal conto bancoposta della de cuius, il convenuto - pur non disconoscendo nello specifico la paternità delle operazioni contestate dagli attori - deduceva però che l'utilizzo di somme per “€ 20.528,57, all'anno, pari, cioè ad euro 1.710,00 al mese” era congruo e non anomalo, in quanto “destinate alle esigenze, crescenti della nonna, la quale, come poteva, voleva anche contribuire al “menage” familiare della figlia che la ospitava ed accudiva” (così a pag. 39 comp. cit.). Infine, con riferimento all'azione di rendiconto, pur negando l'esistenza di un mandato di gestione sotteso al rilascio della procura generale del 09.05.2012 e respingendo l'asserito obbligo di rendiconto, richiedeva, in subordine, un congruo termine per il deposito del rendiconto, oltre alla liquidazione di un equo compenso per l'attività svolta.
3.2 Nel corso del processo è stato demandato al TU OM. , tra l'altro, di esaminare le Per_15
“movimentazioni bancarie in entrata e in uscita dai conti correnti, deposito titoli e libretti postali intestati ad precisamente indicati in atti”, al fine di verificare se “risultino Persona_3 sufficientemente giustificati in relazione alle deduzioni e documenti forniti da ciascuna parte, indicando, in caso di insufficiente adeguatezza, il margine che risulta sproporzionato, per eccesso o per difetto, rispetto alla provenienza e/o utilizzazione delle predette somme.” (ord. 20.05.2024). Il quesito è stato, poi, chiarito dal giudice istruttore nel senso che “il TU procederà (…) ritenendo ingiustificati nelle varie tabelle solo le uscite che non risultano giustificate da riscontri bancari” (v. ud. 11.12.2024).
3.3 Innanzitutto può dirsi assodato che:
- il conto corrente postale n. 27484120 intestato a (i) presentava un saldo Persona_3 iniziale (al 31.12.2008) a credito di € 4.505,84 e un saldo finale (al 30.06.2015) di € 40,58;
(ii) era alimentato esclusivamente dall'accredito della pensione;
(iii) registrava uscite per assegni e vaglia a favore di per complessivi € 143.700,00 (v. tabella a pag. Parte_1
7-12 rel. TU);
- il conto corrente n. 1918 aperto presso l'ex Banca Popolare di Lodi (oggi BPM) cointestato a e : (i) presentava saldo zero all'apertura (13.06.2012) e Persona_3 Parte_1 saldo zero alla chiusura (10.01.2013); (ii) gli accrediti, nel semestre rendicontato, erano rappresentati esclusivamente dai canoni di locazione degli immobili pervenuti dalla successione in morte di (iii) oltre alle movimentazioni relative alle Persona_8 compravendite immobiliari (di cui si è detto), registrava uscite a mezzo prelievi allo sportello con carta numero 01249274 intestata a (cfr. doc. 78 fasc. att.) per Parte_1 complessivi € 5.700,00 (v. tabella a pag. 12-14 rel. TU).
3.4 I movimenti “in uscita” registrati negli estratti conto, durante il periodo indagato, ammontano a complessivi € 149.400,00 e risultano così suddivisi: - assegni e vaglia dal 01/2009 al 03/2011: €
45.800,00; - assegni e vaglia compresi tra 03/2011 e 05/2015: € 97.900,00; - prelievi ATM tra
08/2012 e 11/2012: € 5.700,00 (v. pag. 23 rel. TU).
3.5 Ciò posto, procedendo secondo indicazioni, esaminata tutta la documentazione prodotta in atti, confrontata e riscontrata con il “riassunto delle spese esposte” dalla difesa del convenuto “per conto di e “per conto di ” (cfr. doc. 39 e 40 fasc.conv.), il TU ha risposto Persona_8 Persona_3 al quesito predisponendo apposite tabelle (v. a pag. 14-20 rel. TU), dove ha evidenziato e distinto le “voci di spesa” in tre categorie: spese “giustificate da riscontri bancari”, spese che “presentano carenze descrittive e documentali” e spese per le quali “manca il riscontro in merito al pagamento”.
Il consulente, quindi, concluso ritenendo “le spese idoneamente documentate dal punto di vista contabile”, come nella tabella riassuntiva che segue (v. pag. 20 rel. TU). 3.6 È dunque già evidente che le somme di denaro - di pertinenza esclusiva della de cuius (cfr.
Cass. n. 29324/2021 per il conto cointestato) - uscite dai suoi conti sono nettamente superiori rispetto al totale delle spese esposte dal convenuto, precisandosi ancora nella relazione peritale che
“non vi è correlazione diretta tra prelievi e spese anticipate ovvero per ogni spesa non corrisponde un prelievo di pari importo” (v. pag. 24 rel. TU).
3.7 Ora, prima di scendere ad esaminare la bontà delle conclusioni rese dal TU sul punto, alla luce delle osservazioni critiche dei CTP e delle difese conclusive delle parti, preme al Collegio chiarire quanto segue.
3.7.1 In primo luogo giova ricordare che l'istituto del rendiconto opera, per previsione espressa, esclusivamente in relazione a specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da una situazione di amministrazione di beni altrui, con la conseguenza che, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e segg. c.p.c. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, che può preferire il ricorso ad altri elementi di prova (cfr. Cass.
n. 7797/1991; Cass. n. 1361/2000; conf. più di recente, Cass. n. 27591/2024).
Nella fattispecie, come accennato, non è stata ordinata la presentazione di un conto al convenuto secondo la procedura di cui all'art. 263 c.p.c., avendo il giudice istruttore legittimamente demandato al consulente tecnico l'accertamento e il riscontro delle partite attive e passive siccome risultanti dalla documentazione ritualmente acquisita agli atti del giudizio.
Si tratta di una soluzione che il Collegio condivide, anzitutto perché il rendiconto periodico avrebbe dovuto essere limitato, semmai, al solo periodo di “gestione” successivo al rilascio della procura generale notarile del 09.05.2012, mentre non poteva essere esteso indiscriminatamente a tutto il periodo precedente.
Inoltre, fermo restando che il convenuto ha sempre contestato l'esistenza di un “mandato” e di dover rendicontare quanto eseguito in forza della procura generale alla parte rappresentata, pare al
Collegio pretestuoso dolersi della sua mancata emissione in fase istruttoria, pretendendo di contestare le risultanze di simile indagine sulla base di un “rendiconto” da presentarsi dopo il deposito della relazione del TU, asserendo la disponibilità di “rigorosa documentazione” (v. pag. 5 delle osservazioni CTP all. 10 rel. TU e nota difensiva del 27.02.2025) che avrebbe potuto tempestivamente produrre in causa, piuttosto che riservarsene la produzione “in attesa” di un ordine del giudice in tal senso.
Va invece affermato che il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263-266 c.p.c., nonostante la sua specialità, non può essere uno strumento per aggirare decadenze e preclusioni processuali ormai mature, specie quando è proposto in via incidentale in un ordinario giudizio di cognizione e la parte chiamata “a rendere il conto” aveva la possibilità (e quindi l'onere) di fornire un'idonea dimostrazione delle entrate e delle spese, producendo tutti i documenti giustificativi ritenuti rilevanti per la sua posizione, nel rispetto del contraddittorio e delle scansioni processuali.
3.7.2 In secondo luogo, il criterio d'indagine adoperato dal consulente tecnico nella ricerca e valutazione delle spese esposte dal convenuto, di natura contabile, non è affatto irragionevole, atteso che l'insufficienza tecnica del giudice, che il perito può essere chiamato a supplire, non concerne né la qualificazione giuridica di fatti, né la verifica della conformità alla legge di determinati comportamenti. È noto il principio di diritto secondo cui “La consulenza d'ufficio è funzionale alla risoluzione di questioni di fatto che presuppongano soltanto cognizioni di ordine tecnico, sicché non spetta all'ausiliare svolgere accertamenti o formulare valutazioni circa la legittimità di condotte umane, o di opere materiali, né di ricostruire il contenuto e la portata di una norma o di un negozio.” (cfr. Cass. n. 31273/2022).
Pertanto, ritiene il Collegio che correttamente non è stato demandato al consulente di trarre dai documenti analizzati sue personali considerazioni in ordine alla “giustificazione causale” degli addebiti o delle spese esposte dal consulente tecnico di parte convenuta nel corso delle operazioni peritali, rimettendole alla delibazione del Giudice.
3.8 Ebbene, sotto tale profilo, possono ritenersi in generale giustificate nei confronti della massa ereditaria soltanto le spese anticipate o sostenute per conto della defunta destinate a comporre il
“passivo ereditario” al momento dell'apertura della successione, quindi a copertura sia dei debiti esistenti in capo al defunto, sia di quelli che, a qualsiasi titolo, riguardano la successione, perché sorti in occasione di essa (ad es. spese funerarie, di sepoltura, redazione dell'inventario, ecc.). Non possono detrarsi, invece, le obbligazioni naturali o i debiti prescritti prima dell'apertura della successione, non essendo questi veri e propri “obblighi” in senso civile, restando indifferente che sia stata, o meno, sollevata l'eccezione di prescrizione.
3.9 Tanto chiarito, quanto alle spese esposte e documentate dal convenuto “per conto di _8
- elencate nella tabella a pag. 14 e 16 dell'elaborato peritale - vanno sostanzialmente
[...] condivise le valutazioni e i conteggi del TU (salve le precisazioni di cui infra), trattandosi di debiti
(ad es. imposte e tasse, ICI, IMU, diritti cimiteriali, rette di degenza, ecc.) dell'eredità di _8
e che gravavano sull'erede .
[...] Persona_3 3.9.1 Parimenti è a dirsi con riferimento alle valutazioni del TU in ordine alle spese esposte dal convenuto “per conto di ” - elencate nella tabella a pag. 17 e 18 dell'elaborato - Persona_3 afferendo ad imposte e tasse sulla proprietà, tributi di successione, spese funerarie e diritti cimiteriali.
Va sul punto precisato che l'accertata simulazione delle vendite immobiliari del 13.09.2012 e del
21.09.2012 e della nullità delle donazioni dissimulate per vizio di forma, con il conseguente recupero dei beni immobili che ne sono oggetto all'asse ereditario, travolge - in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit effectum” - anche la perdita della disponibilità materiale dei beni medesimi da parte della defunta, venendo così ripristinato il presupposto economico cui è collegata l'imposizione fiscale (ICI, IMU, ecc.).
3.9.2 Non può procedersi, poi, in questa sede ad un ricalcolo delle imposte “alla quota dei 5/7” degli immobili di Chiavari (GE), in comunione pro indiviso con un terzo ( titolare della Persona_17 residua quota di 2/7) - come richiesto dagli attori nella comparsa conclusionale - in quanto, pendendo lo stato di indivisione, il coerede che ha pagato un debito ereditario in misura maggiore rispetto a quanto corrisponde alla propria quota acquista, semmai, un diritto di credito suscettibile di ripetizione nei confronti dell'altro coerede, o potrebbe chiedere, in sede di divisione, che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso l'altro.
3.10 In conseguenza di quanto sopra accertato:
- Non possono ritenersi giustificate le spese notarili e dipendenti formalità per la stipula dei negozi simulati, in quanto nulli e senza effetto. Le fatture emesse e quietanzate dal notaio e dai professionisti (studio tecnico) a titolo di compenso per le relative prestazioni, unitamente all'accollo in capo alla “parte venditrice” come dichiarato in ciascun contratto, lasciano presumere che le somme prelevate dai conti della de cuius siano stati impiegate da Pt_1
quale rappresentante della parte contraente, anche per tali spese. Pertanto, in quanto
[...] non riconosciute come spese giustificate, esse rientrano in quelle che il convenuto è tenuto a restituire alla massa.
- Non possono ritenersi “anticipate” le voci di spesa non accompagnate dalla prova del relativo esborso. Così:
• in merito ai due assegni circolari emessi in data 12.09.2016 a beneficio di Pt_8
e di € 3.250,00 (cfr. doc 18 fasc. conv.), pretesi legatari di
[...] Parte_9
(cfr. doc. 11-16 fasc. conv.; doc. 8 fasc. att.), non vi è prova che la Persona_8 provvista sia stata fornita da o da (v. pag. 30-31 rel. Parte_1 Persona_1
TU); • quanto ai € 90.000,00 in unico bonifico asseritamente corrisposti nel 2013 a
[...]
comproprietario per quota indivisa di 2/7 degli immobili in Chiavari (GE) Per_17
a titolo di “rimborso quota affitti e interessi” (cfr. doc. 40 fasc. conv., pag. 22), si osserva che:
1. i dati del “beneficiario” risultano incompleti in quanto oscurati nel documento prodotto in copia, produzione rispetto alla quale parte attrice ha tempestivamente disconosciuto la conformità all'originale ex art. 2719 c.c. (v. pag. 7
e 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.); 2 manca la prova dell'effettivo pagamento mediante addebito in conto corrente e nessun riscontro a quietanza;
3.
l'importo esposto nella contabile di bonifico appare eccessivo ed incongruente sia con l'ammontare dei canoni di locazione effettivamente percepiti, sia, soprattutto, con l'entità dell'importo nettamente inferiore (pari a c.a. un terzo) a suo tempo preteso dal comunista quale quota degli “affitti non goduti”, come segnalato al TU
(v. pag. 21 rel. TU);
4. nessuna menzione di tale passività, oggi pretesa a rimborso dal convenuto, risultava nella dichiarazione di successione di Persona_8 presentata da il 25.07.2012 in nome e per conto di Parte_1 Persona_3
(cfr. doc. 41 fasc. conv., pag. 10).
- Possono invece ritenersi giustificate (discostandosi lievemente, per tali voci, dalle tabelle e conteggi del TU) le spese esposte a titolo di compensi professionali per l'attività svolta dai legali Avv. Devoto e Avv. Penco. Si osserva che le fatture prodotte dal convenuto (cfr. doc.
40 fasc. conv., pag. 17, 25 e 33) risultano intestate alla “cliente” ed Persona_3 accompagnate da quietanza, dovendo perciò ritenersi, in difetto di prova contraria, saldate con i denari di quest'ultima.
Nello specifico si tratta:
• di compensi professionali per l'attività svolta dall'avvocato Nicola Devoto nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità (RG. n. 1774/2012) proposta da
, subentrata nel contratto di locazione alla parte locatrice, nei Persona_3 confronti del conduttore moroso ( davanti al Tribunale di Chiavari e della Per_18 successiva fase di rilascio dell'immobile ereditato. L'importo di € 1.401,59 per compenso e oneri accessori appare congruo e proporzionato al valore del credito per cui si procedeva (valore dichiarato: € 5.306,78).
• di compensi professionali per attività stragiudiziale (mediazione) e giudiziale ordinaria nella causa promossa dai sig.ri e innanzi al Parte_8 Parte_9
Tribunale di Genova (R.G. n. 9864/2014) nei confronti di (poi Persona_3 riassunta “nei confronti degli eredi”, impersonalmente), avente ad oggetto la domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore degli attori, quali pretesi legatari degli immobili parte dell'eredità di della somma di € Persona_8
220.000,00 (cfr. doc. 11-16 fasc.conv.). È pacifico in causa che la controversia si sia conclusa con il raggiungimento di un accordo transattivo, risultato comunque positivo per la parte assistita. L'importo di € 15.084,25 a titolo di onorari, accessori inclusi, dell'Avv. Penco per entrambe le attività appare congruo alla luce delle tariffe ratione temporis applicabili (D.M. n. 55/2014), tenuto conto del valore della controversia e dei risultati conseguiti.
- Possono ritenersi giustificate (discostandosi lievemente, per tale voce, dalle tabelle e conteggi del TU) anche le spese a titolo di “arretrati ICI” per € 1.038,00 e le spese per le onoranze funebri di per € 2.450,00 di cui alla fattura n. 165 del 18.07.2012 (v. Persona_8 doc. 39 fasc. conv., pag. 55-56). Il primo in quanto debito inerente ai beni ereditati, il secondo in quanto debito sorto in occasione della successione a cui era chiamata l'erede
. Persona_3
Si osserva che, come per i diritti cimiteriali, anche le spese funerarie erano poste a carico dell'erede; si tratta, peraltro, dell'unica passività dichiarata al fisco nella dichiarazione di successione presentata dal procuratore generale della de cuius (cfr. doc. 41, pag. 10).
In merito alla prova dei pagamenti, basti evidenziare il possesso della ricevuta di versamento
(cfr. doc. 39 fasc. conv., pag. 58) ed il rendiconto finale del tutore Avv. Devoto al Giudice
Tutelare (v. all. 2 nota dep. 17.06.2024, pag. 3), ove si attesta l'avvenuto pagamento proprio della “fattura delle imprese funebri”, ovvero la fatt. n. 165 del 18.07.2012 di € 2.450,00 intestata ad (v. all. 3 nota dep. cit., sub. doc. 13). Il generico riferimento del Persona_3 tutore alla “famiglia della sig.ra , quale soggetto pagatore della fattura, non potrebbe _8 essere diversamente inteso, in base a ciò che risulta dagli atti.
3.11 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di doversi discostare lievemente dalle conclusioni del TU, riconoscendo la somma complessiva di € 71.544,48 (di cui €
29.917,94 spese per L. + € 41.626,54 spese per A. Landò) quali spese adeguatamente _8 giustificate dal convenuto.
3.12 Ne consegue che la residua somma di € 77.855,52 [€ 149.400,00 totale delle uscite - €
71.544,48 totale delle spese giustificate] di proprietà esclusiva della de cuius, prelevata dai conti correnti prima dell'apertura della successione, va qualificata come indebita in quanto rimasta priva di adeguata giustificazione. Rappresentando un credito della defunta verso il convenuto, esso andrà pertanto considerato nel relictum e restituito alla massa. 3.13 Né vale a legittimare un supposto diritto di ritenzione del convenuto (in rapporto alle somme oggetto di restituzione) il fatto che lui o la madre (o entrambi) siano stati i soli ad essersi Per_1 presi cura della de cuius negli ultimi dieci anni di vita, ciò per plurime ragioni così compendiabili:
- perché il convenuto, nei passaggi della comparsa di costituzione e risposta precedentemente evidenziati, ha solo genericamente confutato i fatti posti a fondamento della domanda avversa, supponendo una congruità tra uscite ed esborsi per le esigenze quotidiane della nonna, puramente ipotetica ed apodittica, non riscontrandosi alcuna presunzione di corrispondenza rispetto alla destinazione ai suoi bisogni, né in ordine agli importi, né alle date e reiterazione dei prelievi;
- perché il convenuto non ha offerto elementi di prova, entro il maturare delle preclusioni istruttorie, tesi a dimostrare che la de cuius aveva precedentemente espresso la volontà di contribuire al “ménage familiare”, ben potendo trattarsi, invece, di assistenza resa spontaneamente per motivi morali e sociali, ai sensi dell'art. 2034 c.c., in ragione degli stretti rapporti di parentela e in rapporto all'entità del patrimonio e alle migliori condizioni socio- economiche vantate dal solvens;
- perché, al di là di generiche “…esigenze (di accudimento ed economiche) sia della nonna che della mamma…”, solamente accennate dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c., non sussiste alcuna evidenza riguardo alle spese che tale convivenza avrebbe richiesto, posto che il fatto di accogliere in casa e accudire una persona anziana non toglie che dell'entità dei bisogni e delle spese connesse a tale impegno debbano darsi allegazioni e prova nel relativo giudizio.
3.14 Si deve pertanto respingere l'osservazione del consulente di parte convenuta, il quale lamenta che nella TU “non compare alcun riferimento all'accudimento della signora da Persona_3 parte di figlia e del nipote per gli oltre dieci anni in cui la signora è stata curata in casa e assistita sia da un punto di vista materiale (cure, assistenza, mantenimento) che da un punto di vista emotivo” (all. 10 rel. TU, pag. 6 ss). Questa osservazione non impinge i risultati della consulenza espletata e che pure il convenuto dichiara di voler criticare, non trattandosi neppure di spese che potevano afferire alla “gestione” quale “procuratore generale” della nonna, sottesa alla domanda di rendiconto. La consulenza - invero meticolosa - accertando la sproporzione tra l'ammontare dei prelievi e le spese giustificate da riscontri bancari si è attenuta al quesito e alle indicazioni fornite dal G.I.
3.15 All'importo di € 77.855,52 per prelievi indebiti di denaro di cui era proprietaria la de cuius prima dell'intervenuta morte, deve aggiungersi la somma di € 10.223,57 quale saldo attivo del conto corrente n. 65790 presso banca Carige ereditato da alla data di chiusura del Persona_8 30.06.2012 (v. all. 3 nota dep., doc. 19), prelevato da e per il quale non è risultato Parte_1 alcun accredito sui conti intestati o riconducibili ad (cfr. tabella a pag. da 7 a 13 Persona_3 rel. TU).
Non vi è invece prova circa la destinazione dei titoli e cedole depositate nel 1990 presso l'ex Banco di Roma.
3.16 In definitiva, è tenuto e va condannato a restituire all'asse ereditario la Parte_1 somma di complessivi € 88.079,09 al valore nominale.
§4. Sulla domanda di scioglimento della comunione tra gli aventi titolo alla successione ereditaria di e questioni connesse o consequenziali - ferme le decadenze e le preclusioni già Persona_3 maturate - questo Collegio, decidendo parzialmente le domande cumulativamente proposte, valendosi della facoltà prevista dagli artt. 281-nonies e 279, comma 2, n. 5) c.p.c. ratione temporis applicabili (v. Cass., Sez. Un., n. 10242/2021), dispone la separazione della causa rimettendo le operazioni divisionali dinanzi al relatore, quale Giudice monocratico competente, come da separata ordinanza.
§5. Nella regolamentazione delle spese di lite, il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi il fatto che in qualche segmento (grado o fase) del processo la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole (cfr. ex plurimis, Cass. n. 13356/2021).
5.1 Nel caso di specie, ricorre la soccombenza di entrambi i convenuti con riferimento alle domande proposte dagli attori nei loro riguardi, in quanto coeredi di , le quali hanno trovato Persona_1 espresso accoglimento: si tratta della impugnazione per falsità del testamento olografo e della simulazione delle compravendite, con conseguente restituzione all'asse dei beni immobili e dei frutti civili. Ad esse si aggiunge la soccombenza del convenuto in relazione alla Parte_1 restituzione alla massa delle somme indebitamente prelevate dai conti correnti della de cuius.
Dunque, se per quest'ultimo sussiste una “maggiore soccombenza”, la quale implica una maggiore partecipazione alle spese processuali, in relazione al convenuto si osserva che la CP_3 posizione assunta nel processo (erede di ) non consente l'esonero integrale dalle Persona_1 spese legali delle parti vittoriose, atteso che tale posizione è in contrasto con i diritti ereditari vantati dagli attori.
5.2 Piuttosto, si deve osservare che per l'ipotesi di pluralità di parti soccombenti, l'art. 97 c.p.c. utilizza quale criterio di imputazione delle spese tra loro quello dell'interesse alla causa: le spese sono quindi legate all'interesse che la parte soccombente ha nel processo, fermo restando che in caso di interesse comune, la condanna potrà essere prevista in via solidale. A tale stregua, l'atteggiamento difensivo assunto da il quale ha sostanzialmente CP_3
“preso le distanze” dai fatti contestati e da quelli che vedono coinvolto l'altro convenuto, rimettendosi alla decisione ritenuta di giustizia, giustifica un riparto delle spese diversificato in rapporto al diverso interesse alla causa: appare equo e proporzionato, quindi, disporre la condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di 3/4 in capo a e di 1/4 in capo ad Parte_1
CP_3
5.3 Quanto alla domanda non accolta di indegnità a succedere, stante il carattere meramente accessorio di quest'ultima rispetto alla falsità del testamento olografo, al valore della causa e ai motivi della decisione resi nella sentenza non definitiva (v. p. 4), non si ritiene dover disporre una compensazione parziale, ciò in quanto, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., anche nella lettura datane dalla Suprema Corte nel recente arresto a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 32061/2022), la compensazione delle spese di lite è bensì sempre possibile, ma non necessaria ed obbligata, né nel caso in cui vi sia parziale accoglimento della domanda articolata in unico capo, né nel caso della pluralità domande o di unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass. n. 23641/2024).
5.4 Le spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della sua complessità, di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, a questi fini e di regola entro lo scaglione fino a € 520.000,00 (ex art. 5, comma
6 D.M. n. 55/2014), con attribuzione ai difensori Avv. Silvia Repetto e Avv. Biancamaria De
Bianchi che ne hanno fatto richiesta, a norma dell'art. 93 c.p.c.
5.5 Le spese delle due TU disposte nel corso del processo soggiacciono al principio della soccombenza;
pertanto, richiamati i decreti di liquidazione del 09.03.2023 e 15.03.2025, tali spese vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute, mantenendo la proporzione di ¾ a carico di e di ¼ a carico di In tale misura è dovuto il rimborso Parte_1 CP_3 delle somme anticipate dalle parti attrici vittoriose.
5.6 Parimenti, costituisce principio consolidato quello secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, co. 1 c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (v. ex multis, Cass. n. 3380/2015; Cass. n. 84/2013). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (cfr. Cass. n. 24188/2021). 5.7 Nel caso di specie, vista la produzione delle notule e parcelle pro-forma dei c.t.p. (v. nota dep. del 18.09.2023 e all. comp. concl. del 21.05.2025), ritiene il Collegio:
- congrua la spesa esposta dal c.t.p. dott. (€ 11.622,85, oltre accessori, se dovuti) per Per_19
l'attività svolta in relazione alle operazioni peritali contabili ed estimative, in ragione della complessità, del valore e del numero dei documenti esaminati;
- eccessiva la somma indicata dalla c.t.p. dott.ssa (€ 7.592,00) per l'attività espletata in Per_20 sede di consulenza grafologica, tenuto conto dell'importo nettamente inferiore liquidato con il criterio delle vacazioni per l'attività del TU dott.ssa (€ 1.962,53) e del contenuto Per_21 delle osservazioni alla “bozza” di relazione, non particolarmente diffuso o complesso. Si ammette, quindi, a rimborso un terzo della somma indicata dal c.t.p. per complessivi €
2.530,66.
5.8 Anche per le spese di c.t.p.., la condanna delle parti soccombenti avviene nella proporzione di ¾
a carico di e di ¼ a carico di Parte_1 CP_3
5.9 La sentenza che dichiara la nullità di atti soggetti a trascrizione e di accertamento della simulazione rientra tra quelle che devono annotarsi a margine della trascrizione dell'atto dichiarato nullo, a norma dell'art. 2655 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, previa separazione della causa di scioglimento della comunione ereditaria, parzialmente e definitivamente pronunciando sulle altre domande proposte da e nei confronti di e ogni diversa Controparte_1 _2 Parte_1 CP_3 domanda ed eccezione assorbita o disattesa come in parte motiva, così dispone:
• accertato che l'atto di vendita autenticato dal Notaio - atto rep. n. Persona_14
12226, racc. n. 5723, registrato a Pavia il 17/09/2012 al n. 3589 Serie 1T - stipulato in data
13/09/2012 tra quale procuratore di ed Parte_1 Persona_3 Persona_1 dissimula una donazione avente ad oggetto due porzioni di fabbricato ad uso abitazione site nel Comune di GN (GE), via privata da Corso Giuseppe Garibaldi n. 103, di vani 4,5 ciascuno, censite al Catasto Fabbricati al Fg. 3, particella 926, sub. 1 e 2, ne dichiara la nullità in quanto priva dei requisiti di forma previsti dagli artt. 782 c.c. e 48 L. n. 89/1913;
• accertato che l'atto di vendita autenticato dal Notaio - atto rep. n. Persona_14
12237, racc. n. 5730, registrato a Pavia il 26/09/2012 al n. 3707 Serie 1T - stipulato in data
21/09/2012 tra quale procuratore di ed Parte_1 Persona_3 Persona_1 dissimula una donazione dei seguenti beni: - quota di 5/7 di proprietà di un appartamento al primo piano con annessa cantina al p.t., ubicato in Chiavari (GE), Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15, particella 1153 sub. 3, cat. A3, classe 4 vani 5,5; - quota di 5/7 di proprietà di un locale commerciale (negozio) sito al piano terreno con soppalco, ubicato in Chiavari (GE), Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al
Foglio 15, particella 1153, sub. 12, cat. C1; - quota di 5/7 di proprietà di un locale commerciale (negozio), con annesso cortile, ubicato in Chiavari, Via dei Revello n. 29, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15, particella 1153 sub. 17, ne dichiara la nullità in quanto priva dei requisiti di forma previsti dagli artt. 782 c.c. e 48 L. n. 89/1913;
• accerta e dichiara che i beni relitti siti in Chiavari (GE) hanno prodotto frutti civili nel periodo dal 09/2012 al 05/2015 per canoni di locazione pari a complessivi € 46.589,96 e, per l'effetto, condanna e a restituirli alla massa;
Parte_1 CP_3
• condanna a restituire alla massa ereditaria l'importo di € 77.855,52, Parte_1 indebitamente sottratto attraverso plurime operazioni di prelievo di denaro di proprietà esclusiva della de cuius, compiute tra il 01/01/2009 e il 20/05/2015, dal conto corrente postale n. 27484120 intestato a presso Poste italiane e dal conto corrente n. Persona_3
2045/1918 cointestato a e presso Banca Popolare di Lodi, Persona_3 Parte_1 oltre all'importo di € 10.223,57 prelevato dal conto corrente n. 65790 presso Banca Carige già intestato a e non restituito alla de cuius; Persona_8
• accerta e dichiara che fanno parte dell'asse relitto di (C.F: Persona_3
) alla data di apertura della successione del 20/05/2015, i seguenti C.F._6 beni:
- quota di 5/7 di un appartamento al primo piano con annessa cantina al piano terreno, ubicato in Chiavari, Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 3, cat. A3, classe 4 vani 5,5, dal valore di € 191.600,00;
- quota di 5/7 di locale commerciale sito al piano terreno con soppalco, ubicato in Chiavari,
Via dei Revello n. 33, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153, sub. 12, cat.
C1, dal valore di € 84.250,00;
- quota di 5/7 di locale commerciale, con annesso cortile, ubicato in Chiavari, via dei Revello
n. 29, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 15 particella 1153 sub. 17, cat. Cl, consistenza
87 m², oggi corrispondente al Foglio 15, particella 1153, sub. 19, dal valore di € 178.700,00;
- piena proprietà di due porzioni di fabbricato ad uso abitazione disposte su piano terreno e primo, censite in Catasto Fabbricati al Foglio 3 particella 926, sub. 1 Via Privata da Corso
Giuseppe Garibaldi 103 piano T-l cat. A4 classe 4, 4,5 e Foglio 3, particella 926, sub. 2 Via
Privata da Corso Giuseppe Garibaldi 103 piano T- l cat. A4 classe 4 vani 4,5 rendita Euro
325,37, dal valore di € 123.000,00.
- frutti civili degli immobili siti in Chiavari (GE) spettanti dalla data delle vendite simulate all'apertura della successione per complessivi e nominali € 46.589,96;
- saldo attivo del conto corrente bancoposta n. 27484120 intestato a per € Persona_3
40,58;
- credito verso per prelievi indebiti di denaro di proprietà esclusiva per Parte_1 complessivi e nominali € 88.079,09;
• per effetto della dichiarazione di nullità del testamento datato 16/12/2014 e pubblicato in data 31/12/2015, per notaio dott. rep. n. 12.778, racc. n.
5.971 e dell'apertura Persona_2 della successione legittima di (C.F: ), pronunciate Persona_3 C.F._6 con sentenza non definitiva n. 649/2024 pubblicata il 08/04/2024, accerta e dichiara che sui beni relitti sopra descritti (C.F: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F: ) quali eredi di Controparte_3 C.F._5 [...]
(C.F: e per rappresentazione di , nato Persona_1 C.F._2 Persona_5 ad SS (SV) il 28/04/1940 e morto in data 14/01/1993, i suoi discendenti _2
(C.F: ) e (C.F: ), partecipano C.F._4 Controparte_1 C.F._3 alla comunione indivisa sui beni immobili e mobili dell'asse ereditario, per quote eguali, ai sensi dell'art. 566 c.c.;
• condanna le parti convenute soccombenti al rimborso delle spese di giudizio, nella misura di
¾ per e di ¼ per in proporzione del rispettivo interesse Parte_1 CP_3 nella causa ex art. 97, comma 1 c.p.c., in favore delle parti attrici vittoriose Controparte_1
e con attribuzione ai difensori antistatari Avv. Silvia Repetto e Avv. _2
Biancamaria De Bianchi ex art. 93 c.p.c., che si liquidano in € 2.530,66 per spese ripetibili del perito grafologo dott.ssa , € 11.622,85, oltre accessori, se dovuti, per il c.t.p. Per_22
€ 22.457,00 per onorari di avvocato (così ripartiti: € 3.544,00 fase studio, € Persona_23
2.338,00 fase intr., € 10.411,00 fase istr./trat., € 6.164,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente le spese delle TU, già liquidate nel corso del processo, a carico di per 3/4 e di per 1/4; Parte_1 CP_3
• ordina ai Conservatori dei pubblici registri, competenti per territorio, la trascrizione e/o l'annotazione della sentenza a margine degli atti richiamati e delle domande ove trascritte;
• visti gli artt. 281-nonies e 279, comma 2 n. 5) c.p.c., dispone la separazione della causa di scioglimento della comunione ereditaria tra le stesse parti, rimettendo la causa sul ruolo del giudice relatore quale Giudice monocratico competente, per l'ulteriore istruzione ai fini delle operazioni divisionali, come da separata ordinanza. Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giacomo Rocchetti dott.ssa Simona Caterbi