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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 14 maggio
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5052/2024 R.G., avente ad oggetto ”Usucapione” e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rizzo, Parte_1
- Attore - contro contumace. Controparte_1
- Convenuto -
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 24.07.2024 e ritualmente notificato, evocava in giudizio , Parte_1 Controparte_1
onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare usucapito e, pertanto, di esclusiva proprietà dell'odierno attore, l'immobile sito in Tricase- fraz. di Depressa (LE), alla Via Tagliamento n. 87, costituito da una porzione di fabbricato insistente su terreno identificato in C.T. del Comune di Tricase, a fgl 7, part. 70, di 8 mq, di mm 3,70*4,36*0,60*2,30*3,10*1,85, meglio specificata nell'allegata Relazione;
B) Ordinare al competente Conservatore dei Pubblici
Registri Immobiliari, di eseguire le relative trascrizioni ed annotazioni di Legge, con esonero da responsabilità.”.
L'attore deduceva di essere proprietario, per successione testamentaria olografa del 5.03.1977 della zia , dell'abitazione sita in Persona_1
Depressa di Tricase (fraz. di Tricase-LE), alla Via Tagliamento n. 87,
1 contraddistinta in N.C.E.U. del Comune di Tricase al fgl. 7, part. 68 (cfr. docc. in atti).
L' deduceva, altresì, che tale abitazione è ubicata di seguito e Pt_1
contigua ad una casa a corte e vi si accede, attualmente, attraversando un grande portone iniziale dalla Via Tagliamento, il cortile, un ulteriore accesso ad arco, un viale ed un ulteriore cortile contiguo alla stessa, delimitato dal Sig. (cfr. Pt_1
rilievi fotografici in atti); quindi, assumeva che, non appena acquisita la proprietà dell'abitazione (1977), pacificamente - in quanto già utilizzato dalla propria zia - provvedeva a delimitare una parte del terreno insistente sulla particella 64 ed una parte di terreno insistente sulla particella 70, per una superficie complessiva di circa 50 mq.
Con sentenza n. 2169/23, definitiva, il Tribunale di Lecce dichiarava l'usucapione della predetta area in favore dell'odierno ricorrente, atteso il riconoscimento di tale diritto anche da parte del (cfr. doc. in atti). CP_1
Accadeva, però, che, erroneamente, nel giudizio concluso con detta sentenza, non veniva chiesto di usucapire anche la porzione di terreno su cui insiste la parte di abitazione oggetto di causa, nonostante controparte avesse riconosciuto tale diritto all'attore (cfr. comparsa di costituzione in atti).
A tal proposito, l' deduceva che ciò era stato determinato Pt_1
dall'erronea convinzione che il disallineamento tra quanto risulta dalla planimetria raffigurante l'abitazione in proprietà di (fgl 7, part. 68, doc. 1) e quella Pt_1
rinveniente nel catasto terrenti (fgl. 7, part. 70, doc. 6) fosse stato determinato da un mero errore di rappresentazione grafica da parte dell'Ufficio Catastale.
L'odierno ricorrente ribadiva, in ogni caso, che, sin dal 1977, continua a possedere uti dominus l'area come sopra descritta.
All'udienza del 14.01.2025, previa verifica della regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e l'interrogatorio formale del convenuto contumace;
quindi, all'odierna udienza, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§§
2 La domanda avanzata da può essere accolta in quanto Parte_1
fondata.
Senza dubbio rilevante, in questa sede, a livello probatorio, è la mancata opposizione da parte del convenuto, il quale, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, scegliendo, quindi, di non contestare la domanda attorea;
inoltre, in sede di interpello, il , ha riconosciuto e confessato la CP_1
maturazione dell'usucapione dell'oggetto della domanda in capo all'odierno ricorrente.
Invero, il ha dichiarato quanto segue: “… il pezzo oggi in questione CP_1
è un pezzo della casa alla quale accede in quanto proprietario dal 1977. … confermo di essere a conoscenza e riconoscere come proprietario della casa e del pezzo in questione il sig. che ha iniziato ad abitarla effettivamente dopo Pt_1
i lavori di ristrutturazione degli anni '80, ma già dal 1977 era lui il proprietario
… ed ha abitato sino ad oggi senza interruzione e pubblicamente. …. Riconosco e confermo che il pezzo di casa in questione è usucapito dal sig. .” Parte_1
(cfr. verb. ud. 11.02.2025).
Orbene, stante tutto quanto innanzi, può senza dubbio ritersi pienamente provato il possesso ultraventennale da parte dell'odierno ricorrente dell'immobile per cui è causa;
possesso esercitato con animus domini, connotato dagli elementi della continuità, pacificità, pubblicità ed esclusività.
In materia di usucapione giova richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: “In tema di "possesso", l'"animus possidendi" - da presumersi "iuris tantum" in presenza del "corpus possessionis" - consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto: ai fini dell'usucapione, l'"animus rem sibi habendi" non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartiene ad altri” (Cass. civ., sez. II, 26-04-2002, n. 6079); ancora, “un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare
3 sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario …, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria in contrapposizione con l'inerzia del titolare” (Cass. 18392/06).
Stante la mancata opposizione del convenuto, appare opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
1. Accoglie la domanda attorea;
2. per l'effetto, dichiara l'acquisto della proprietà in favore di , Parte_1
per intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., dell'immobile sito in Tricase- fraz. di Depressa (LE), alla Via Tagliamento n. 87, costituito da una porzione di fabbricato insistente su terreno identificato in C.T. del Comune di Tricase, a fgl 7, part. 70, di 8 mq, di mm
3,70*4,36*0,60*2,30*3,10*1,85;
3. ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce e, comunque,
a tutti i competenti Uffici di eseguire le trascrizioni, annotazioni e volture di legge, con esonero per essi da ogni responsabilità;
4. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 14 maggio 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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