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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 70/2024
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 05.11.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
03.11.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data
31.10.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 70/2024 R.G., alla quale è stato riunito il procedimento n° 1493/2024 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. O. Carrozza -
contro
sede Controparte_1
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. G. Basile, l'Avv. I. P. Basile, l'Avv. O. Manzi e l'Avv.
E. SC -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023
00023153 07 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.11.2023, dell'importo di € 2.501,21 ed inerente a contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo da gennaio 2018 a dicembre
2018 ed avverso l'avviso di addebito n. 370 2024 00006903 15 000,
formato presso la sede di Modena in data 24.07.2024, dell'importo CP_1
2 di € 2.316,19 ed inerente a contributi dovuti a titolo di Gestione
Commercianti per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante due distinti ricorsi tempestivamente depositati innanzi all'intestato
Tribunale, il ricorrente Sig. proponeva opposizione dapprima Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 370 2023 00023153 07 000, formato presso la sede di Modena in data 24.11.2023, dell'importo di € 2.501,21 CP_1
ed inerente a contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018 (n. 70/2024 R.G.) e successivamente avverso l'avviso di addebito n. 370 2024 00006903 15
000, formato presso la sede di Modena in data 24.07.2024, CP_1
dell'importo di € 2.316,19 ed inerente a contributi dovuti a titolo di Gestione
Commercianti per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019 (n.
1493/2024 R.G.).
Il ricorrente in entrambi eccepiva la nullità dell'avviso di addebito per insussistenza dell'obbligo contributivo, oltre che per infondatezza nel merito dell'avviso di addebito medesimo, stante anche la normativa in essere e quanto sostenuto in Giurisprudenza;
chiedeva, infine, sospendersi l'efficacia esecutiva dei relativi avvisi di addebito opposti.
I ricorsi venivano iscritti rispettivamente al n° 70/2024 R.G. ed al n°
1493/2024 R.G. e riuniti con ordinanza del 23.01.2025 per connessione oggettiva e soggettiva.
Rispettivamente in data 23.10.2024 ed in data 28.11.2024 si costituiva parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto ed in diritto.
3 La causa riunita, istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva assegnata al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo e, poi, dalla stessa trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere rilevato che, per principio consolidato, il presente giudizio, promosso per accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' dà luogo ad un giudizio ordinario di CP_1
cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché
l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova. Ex art. 2697 c.c., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis,
Cassazione, n. 5763/2002 e Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, “Nel
giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito
previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della CP_1
pretesa contributiva” (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
22862 del 10.11.2010).
Quanto sopra esposto viene, appunto, anche rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità allorquando afferma che “In tema di riparto dell'onere della
prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del
diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento
negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo
dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il CP_1
4 verbale non riveste efficacia probatoria” (ex plurimis, Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 12108/2010).
A conferma di tutto quanto sopra dedotto, sovviene anche altro consolidato orientamento del Giudice di legittimità allorquando sostiene che la prova della fondatezza delle richieste contributive avanzate dagli Istituti
previdenziali incombe sugli Istituti medesimi i quali, in caso di impugnazione, devono fornire al Giudice la rigorosa prova della sussistenza del credito che affermano di vantare nei confronti dell'opponente.
2. Passando ora al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento, per le ragioni che seguono.
Ebbene, nella fattispecie in esame l' ha dedotto di aver CP_1
desunto la prova della partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale dalla circostanza che lo stesso, nel periodo in contestazione
(gennaio 2018-dicembre 2019), sia stato socio di capitale della Società
Immobiliare TI.BE. S.n.c. di RN AN & C., esercente attività di locazione di immobili di proprietà.
In proposito, occorre ricordare che l'art. 1, comma 202, della Legge
23 dicembre 1996, n. 662 dispone che "A decorrere dal 1 gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui
alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni,
è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le
attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della Legge 9 marzo 1989,
n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti". Il successivo comma 203,
che ha così sostituito l'articolo 29 della Legge 3 giugno 1975, n. 160,
dispone a sua volta che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa
degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613 e
successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in
5 possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di
imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la
famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano
familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena
responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla
sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti
al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c)
partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da Leggi o regolamenti, di
licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'art. 1, comma 208, Legge n. 662/1966 dispone, inoltre, che “Qualora i
soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche
in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme
di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono
iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano
personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. PE
all' decidere sulla iscrizione Controparte_1
nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale
decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla
notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'istituto, il
quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive
gestioni pensionistiche”.
Dunque, dal combinato disposto delle suddette norme si ricava che presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti del socio di società è
che lo stesso partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
6 prevalenza e, cioè, che sia socio operante e la ricorrenza di detto requisito deve essere provata dall' CP_1
In particolare, la Suprema Corte si è innumerevoli volte espressa in tal senso, anche in relazione ad altri tipi di società, allorquando asserisce che
“Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203,
della Legge n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della Legge n. 160
del 1975, e dell'art. 3 della Legge n. 45 del 1986, la qualità di socio
accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella
gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo
necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con
carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata
dall'Istituto assicuratore” (ex plurimis, Cassazione – Sezione Lavoro, n.
2665/2021 e Cassazione – Sezione Lavoro, n. 19273/2018). Ancora, in proposito, “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti
congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203,
della Legge n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata
dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente
esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo
apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali
e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in
coerenza con la ratio della disposizione normativa“ (ex multis, Cassazione –
Sezione Lavoro, n. 10426/2018).
Ebbene, nel caso di specie parte resistente, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, non ha provato, come invece sarebbe stato suo onere, che il Sig. partecipasse al lavoro aziendale con carattere di Parte_1
abitualità e prevalenza e che, cioè, fosse socio operante con effettivo svolgimento di un'attività di lavoro, non potendosi certamente presumere la
7 circostanza solo sul fatto che lo stesso abbia richiesto l'iscrizione alla
Camera di Commercio in data 19.05.2014. Nessuna evidenza comprova,
infatti, lo svolgimento, da parte del ricorrente, di compiti amministrativi e/o esecutivi con impegno quotidiano e continuativo all'interno della società, né
l' ha prodotto documentazione comprovante l'attività lavorativa dello CP_1
stesso nel periodo considerato dimostrando, in tal senso, di non disporre di elementi volti a provare la circostanza di un'attività di vivo e concreto lavoro effettivo reso dall'opponente nella società.
Non solo, a tutto quanto sopra dedotto, si aggiunga pure che La
Cassazione ha chiarito che:
1) l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale,
richieste dall'art. 1, comma 203, Legge n. 662/1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza n.
11804 del 12.07.2012);
2) la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza
(Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza n. 3835 del 26.02.2016);
3) grava sull' l'onere di provare la partecipazione del Controparte_2
socio al lavoro aziendale (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza n. 3835
del 26.02.2016; Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza n. 3240 del
12.02.2010).
Ad abundantiam, deve inoltre rilevarsi che la Società Immobiliare
TI.BE. S.n.c. di RN AN & C., ha sempre svolto attività di riscossione dei canoni locatizi relativi ad immobili di proprietà. Ebbene, si ritiene che
8 detta attività non possa certamente rientrare tra quelle esercenti attività
commerciale perché, nel caso de quo, sono state limitate ad attività di mera riscossione di canoni locatizi. Ciò è peraltro pure confermato dalla
Cassazione, laddove, nella sentenza n. 8370/2014, asserisce che "…il
presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è quello dello
svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale".
Sul punto, inoltre, a conferma di tutto quanto sopra esposto, si è
recentemente e nuovamente pronunciata la suprema Corte di Cassazione,
allorquando nell'ordinanza 15.07.2021, n. 20258, statuisce che “Ai fini della
iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei
canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa,
indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale,
salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di
intermediazione immobiliare”, ritenendo, così, che l'obbligo di iscrizione sorge solo ove il socio svolga attività di natura commerciale, non essendo tale il mero godimento immobiliare ottenuto dalla locazione di immobili (in senso conforme anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 5052/2020; Corte
di Cassazione, sentenza n. 3145/2013 e Corte di Cassazione, ordinanza 24
maggio 2018, n. 12981).
In tal caso, come in ogni caso in cui l'attività di una persona fisica o giuridica si risolva ed esaurisca nella locazione di beni di cui ha la piena disponibilità, non è dunque ravvisabile un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c. ed avente ad oggetto la prestazione di servizi, non essendo sufficiente per la configurabilità di un'impresa commerciale, la circostanza che l'attività locativa venga esercitata da una società. È, infatti, ammessa la possibilità di una “società
senza impresa”, vale a dire di una società che, pur costituita nelle forme di
9 cui agli artt. 2291 e seguenti c.c., lungi dall'esercitare un'attività rientrante fra quelle integranti l'impresa commerciale, si limiti ad un'attività di mero godimento dei beni di cui è titolare.
Per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato pertanto, posto che l'onere della prova, che grava sull'Ente che esige i contributi, può dirsi assolto solo attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico, può
unicamente svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondano sui dati allegati dall'obbligato (ex
multis, Cassazione n. 1852/2000; Cassazione n. 19467/2018; Cassazione n.
8611/2019 e Cassazione n. 30716/2019), non può detto onere certamente ritenersi, nel caso di specie, assolto, essendo il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti quello dello svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale ed essendo all'uopo necessaria la realizzazione delle condizioni sia oggettive sia soggettive previste dalla Legge n. 662 del 1996,
art. 1, commi 202 e 203 che, come sopra argomentato, non paiono sussistere nella fattispecie in esame.
Pertanto, si ritiene possa legittimamente ritenersi confermata la veridicità del quadro probatorio emerso e la attendibilità della ricostruzione offerta dal ricorrente, considerando anche che spetta in via esclusiva al
Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,
di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così prevalenza all'uno
10 o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge.
Concludendo, quindi, in assenza della prova della sussistenza degli indefettibili presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione de qua, il ricorso deve essere accolto per difetto di supporto probatorio nucleare alla delibazione del thema decidendum. Di ciò era onerato l'Ufficio e questo non lo ha assolto dovendosi, quindi, dichiarare la non debenza dei contributi richiesti con gli avvisi di addebito impugnati per il periodo gennaio 2018-
dicembre 2019.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in misura unitaria, vista l'identità delle questioni affrontate.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00) e si determina in € 1.151,80 il compenso complessivo, a fronte della maggiorazione del 30% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8, D.M.
55/2014, non modificato in parte qua).
11 Al compenso si aggiunge il contributo unificato, se dovuto, il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per
Legge e se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
• ANNULLA l'avviso di addebito n. 370 2023 00023153 07 000,
formato presso la sede di Modena in data 24.11.2023 e dichiara CP_1
non dovuti dal ricorrente Sig. i contributi per il periodo da Parte_1
gennaio 2018 a dicembre 2018.
• ANNULLA l'avviso di addebito n. 370 2024 00006903 15 000,
formato presso la sede di Modena in data 24.07.2024 e dichiara CP_1
non dovuti dal ricorrente Sig. i contributi per il periodo da Parte_1
gennaio 2019 a dicembre 2019.
• CO parte resistente al pagamento delle spese di lite CP_1
liquidate in € 1.151,80 per compensi, oltre contributo unificato, se dovuto,
rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti.
Così deciso in Modena il giorno 05 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
12
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 05.11.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
03.11.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data
31.10.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 70/2024 R.G., alla quale è stato riunito il procedimento n° 1493/2024 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. O. Carrozza -
contro
sede Controparte_1
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. G. Basile, l'Avv. I. P. Basile, l'Avv. O. Manzi e l'Avv.
E. SC -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023
00023153 07 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.11.2023, dell'importo di € 2.501,21 ed inerente a contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo da gennaio 2018 a dicembre
2018 ed avverso l'avviso di addebito n. 370 2024 00006903 15 000,
formato presso la sede di Modena in data 24.07.2024, dell'importo CP_1
2 di € 2.316,19 ed inerente a contributi dovuti a titolo di Gestione
Commercianti per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante due distinti ricorsi tempestivamente depositati innanzi all'intestato
Tribunale, il ricorrente Sig. proponeva opposizione dapprima Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 370 2023 00023153 07 000, formato presso la sede di Modena in data 24.11.2023, dell'importo di € 2.501,21 CP_1
ed inerente a contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018 (n. 70/2024 R.G.) e successivamente avverso l'avviso di addebito n. 370 2024 00006903 15
000, formato presso la sede di Modena in data 24.07.2024, CP_1
dell'importo di € 2.316,19 ed inerente a contributi dovuti a titolo di Gestione
Commercianti per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019 (n.
1493/2024 R.G.).
Il ricorrente in entrambi eccepiva la nullità dell'avviso di addebito per insussistenza dell'obbligo contributivo, oltre che per infondatezza nel merito dell'avviso di addebito medesimo, stante anche la normativa in essere e quanto sostenuto in Giurisprudenza;
chiedeva, infine, sospendersi l'efficacia esecutiva dei relativi avvisi di addebito opposti.
I ricorsi venivano iscritti rispettivamente al n° 70/2024 R.G. ed al n°
1493/2024 R.G. e riuniti con ordinanza del 23.01.2025 per connessione oggettiva e soggettiva.
Rispettivamente in data 23.10.2024 ed in data 28.11.2024 si costituiva parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto ed in diritto.
3 La causa riunita, istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva assegnata al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo e, poi, dalla stessa trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere rilevato che, per principio consolidato, il presente giudizio, promosso per accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' dà luogo ad un giudizio ordinario di CP_1
cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché
l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova. Ex art. 2697 c.c., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis,
Cassazione, n. 5763/2002 e Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, “Nel
giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito
previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della CP_1
pretesa contributiva” (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
22862 del 10.11.2010).
Quanto sopra esposto viene, appunto, anche rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità allorquando afferma che “In tema di riparto dell'onere della
prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del
diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento
negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo
dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il CP_1
4 verbale non riveste efficacia probatoria” (ex plurimis, Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 12108/2010).
A conferma di tutto quanto sopra dedotto, sovviene anche altro consolidato orientamento del Giudice di legittimità allorquando sostiene che la prova della fondatezza delle richieste contributive avanzate dagli Istituti
previdenziali incombe sugli Istituti medesimi i quali, in caso di impugnazione, devono fornire al Giudice la rigorosa prova della sussistenza del credito che affermano di vantare nei confronti dell'opponente.
2. Passando ora al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento, per le ragioni che seguono.
Ebbene, nella fattispecie in esame l' ha dedotto di aver CP_1
desunto la prova della partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale dalla circostanza che lo stesso, nel periodo in contestazione
(gennaio 2018-dicembre 2019), sia stato socio di capitale della Società
Immobiliare TI.BE. S.n.c. di RN AN & C., esercente attività di locazione di immobili di proprietà.
In proposito, occorre ricordare che l'art. 1, comma 202, della Legge
23 dicembre 1996, n. 662 dispone che "A decorrere dal 1 gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui
alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni,
è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le
attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della Legge 9 marzo 1989,
n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti". Il successivo comma 203,
che ha così sostituito l'articolo 29 della Legge 3 giugno 1975, n. 160,
dispone a sua volta che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa
degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613 e
successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in
5 possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di
imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la
famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano
familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena
responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla
sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti
al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c)
partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da Leggi o regolamenti, di
licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'art. 1, comma 208, Legge n. 662/1966 dispone, inoltre, che “Qualora i
soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche
in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme
di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono
iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano
personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. PE
all' decidere sulla iscrizione Controparte_1
nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale
decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla
notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'istituto, il
quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive
gestioni pensionistiche”.
Dunque, dal combinato disposto delle suddette norme si ricava che presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti del socio di società è
che lo stesso partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
6 prevalenza e, cioè, che sia socio operante e la ricorrenza di detto requisito deve essere provata dall' CP_1
In particolare, la Suprema Corte si è innumerevoli volte espressa in tal senso, anche in relazione ad altri tipi di società, allorquando asserisce che
“Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203,
della Legge n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della Legge n. 160
del 1975, e dell'art. 3 della Legge n. 45 del 1986, la qualità di socio
accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella
gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo
necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con
carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata
dall'Istituto assicuratore” (ex plurimis, Cassazione – Sezione Lavoro, n.
2665/2021 e Cassazione – Sezione Lavoro, n. 19273/2018). Ancora, in proposito, “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti
congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203,
della Legge n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata
dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente
esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo
apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali
e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in
coerenza con la ratio della disposizione normativa“ (ex multis, Cassazione –
Sezione Lavoro, n. 10426/2018).
Ebbene, nel caso di specie parte resistente, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, non ha provato, come invece sarebbe stato suo onere, che il Sig. partecipasse al lavoro aziendale con carattere di Parte_1
abitualità e prevalenza e che, cioè, fosse socio operante con effettivo svolgimento di un'attività di lavoro, non potendosi certamente presumere la
7 circostanza solo sul fatto che lo stesso abbia richiesto l'iscrizione alla
Camera di Commercio in data 19.05.2014. Nessuna evidenza comprova,
infatti, lo svolgimento, da parte del ricorrente, di compiti amministrativi e/o esecutivi con impegno quotidiano e continuativo all'interno della società, né
l' ha prodotto documentazione comprovante l'attività lavorativa dello CP_1
stesso nel periodo considerato dimostrando, in tal senso, di non disporre di elementi volti a provare la circostanza di un'attività di vivo e concreto lavoro effettivo reso dall'opponente nella società.
Non solo, a tutto quanto sopra dedotto, si aggiunga pure che La
Cassazione ha chiarito che:
1) l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale,
richieste dall'art. 1, comma 203, Legge n. 662/1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza n.
11804 del 12.07.2012);
2) la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza
(Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza n. 3835 del 26.02.2016);
3) grava sull' l'onere di provare la partecipazione del Controparte_2
socio al lavoro aziendale (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza n. 3835
del 26.02.2016; Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza n. 3240 del
12.02.2010).
Ad abundantiam, deve inoltre rilevarsi che la Società Immobiliare
TI.BE. S.n.c. di RN AN & C., ha sempre svolto attività di riscossione dei canoni locatizi relativi ad immobili di proprietà. Ebbene, si ritiene che
8 detta attività non possa certamente rientrare tra quelle esercenti attività
commerciale perché, nel caso de quo, sono state limitate ad attività di mera riscossione di canoni locatizi. Ciò è peraltro pure confermato dalla
Cassazione, laddove, nella sentenza n. 8370/2014, asserisce che "…il
presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è quello dello
svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale".
Sul punto, inoltre, a conferma di tutto quanto sopra esposto, si è
recentemente e nuovamente pronunciata la suprema Corte di Cassazione,
allorquando nell'ordinanza 15.07.2021, n. 20258, statuisce che “Ai fini della
iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei
canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa,
indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale,
salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di
intermediazione immobiliare”, ritenendo, così, che l'obbligo di iscrizione sorge solo ove il socio svolga attività di natura commerciale, non essendo tale il mero godimento immobiliare ottenuto dalla locazione di immobili (in senso conforme anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 5052/2020; Corte
di Cassazione, sentenza n. 3145/2013 e Corte di Cassazione, ordinanza 24
maggio 2018, n. 12981).
In tal caso, come in ogni caso in cui l'attività di una persona fisica o giuridica si risolva ed esaurisca nella locazione di beni di cui ha la piena disponibilità, non è dunque ravvisabile un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c. ed avente ad oggetto la prestazione di servizi, non essendo sufficiente per la configurabilità di un'impresa commerciale, la circostanza che l'attività locativa venga esercitata da una società. È, infatti, ammessa la possibilità di una “società
senza impresa”, vale a dire di una società che, pur costituita nelle forme di
9 cui agli artt. 2291 e seguenti c.c., lungi dall'esercitare un'attività rientrante fra quelle integranti l'impresa commerciale, si limiti ad un'attività di mero godimento dei beni di cui è titolare.
Per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato pertanto, posto che l'onere della prova, che grava sull'Ente che esige i contributi, può dirsi assolto solo attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico, può
unicamente svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondano sui dati allegati dall'obbligato (ex
multis, Cassazione n. 1852/2000; Cassazione n. 19467/2018; Cassazione n.
8611/2019 e Cassazione n. 30716/2019), non può detto onere certamente ritenersi, nel caso di specie, assolto, essendo il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti quello dello svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale ed essendo all'uopo necessaria la realizzazione delle condizioni sia oggettive sia soggettive previste dalla Legge n. 662 del 1996,
art. 1, commi 202 e 203 che, come sopra argomentato, non paiono sussistere nella fattispecie in esame.
Pertanto, si ritiene possa legittimamente ritenersi confermata la veridicità del quadro probatorio emerso e la attendibilità della ricostruzione offerta dal ricorrente, considerando anche che spetta in via esclusiva al
Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,
di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così prevalenza all'uno
10 o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge.
Concludendo, quindi, in assenza della prova della sussistenza degli indefettibili presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione de qua, il ricorso deve essere accolto per difetto di supporto probatorio nucleare alla delibazione del thema decidendum. Di ciò era onerato l'Ufficio e questo non lo ha assolto dovendosi, quindi, dichiarare la non debenza dei contributi richiesti con gli avvisi di addebito impugnati per il periodo gennaio 2018-
dicembre 2019.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in misura unitaria, vista l'identità delle questioni affrontate.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00) e si determina in € 1.151,80 il compenso complessivo, a fronte della maggiorazione del 30% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8, D.M.
55/2014, non modificato in parte qua).
11 Al compenso si aggiunge il contributo unificato, se dovuto, il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per
Legge e se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
• ANNULLA l'avviso di addebito n. 370 2023 00023153 07 000,
formato presso la sede di Modena in data 24.11.2023 e dichiara CP_1
non dovuti dal ricorrente Sig. i contributi per il periodo da Parte_1
gennaio 2018 a dicembre 2018.
• ANNULLA l'avviso di addebito n. 370 2024 00006903 15 000,
formato presso la sede di Modena in data 24.07.2024 e dichiara CP_1
non dovuti dal ricorrente Sig. i contributi per il periodo da Parte_1
gennaio 2019 a dicembre 2019.
• CO parte resistente al pagamento delle spese di lite CP_1
liquidate in € 1.151,80 per compensi, oltre contributo unificato, se dovuto,
rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti.
Così deciso in Modena il giorno 05 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
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