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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5744 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. IC AT Presidente
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa AT IN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 3765 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alessandro D'Urbano ( in virtù di procura in C.F._2
calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'1.9.2025
- PARTE APPELLANTE -
E
( , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dagli avvocati UC NI ( e d OR GO C.F._4
pag. 1 di 15 ( in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione e risposta in appello
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 8090/2021
del Tribunale di Roma pubblicata il 10.5.2021 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compravendita).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 4986/2018 del 28.2.2018 il Tribunale di Roma ingiungeva a di pagare, senza dilazione, in favore dell'istante Controparte_1
, ex coniuge, la somma di € 80.000,00 (oltre interessi e Parte_1
spese della procedura), a titolo di prezzo dovuto in forza del contratto a rogito notaio del 27.9.2013 rep. 4408 , racc. 3186, con cui le Persona_1
aveva venduto, in diritto di superficie, la metà della quota indivisa dell'appartamento in Roma, via Giovanni Conti n. 9, con annesso box auto;
prezzo che era stato corrisposto a mezzo di assegno bancario n. 3039102101-
09 tratto sulla BNL rilasciato lo stesso 27.9.2013 (art. 3 contratto), che era andato smarrito.
Con atto di citazione notificato l'1.6.2018 l'ingiunta opponeva il decreto,
chiedendo di dichiararlo nullo o annulla rlo e revocarlo, previa sospensione della sua provvisoria esecutività:
pag. 2 di 15 - in via principale, previo accertamento e dichiarazione incidenter tantum
della simulazione relativa del contratto del 27.9.2013 , in realtà dissimulante una donazione effettuata a suo favore dal coniuge separato, nell'ambito del più ampio e complesso processo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali familiari;
- in via subordinata, previo accertamento incidenter tantum della nullità
parziale del citato contratto e specificatamente dell'art. 3, trattandosi di cessione di proprietà superficiaria di immobili edificati in edilizia convenzionata, ai sensi della l. n. 865/1971, che prevede il prezzo massimo di cessione, con cui era da sostituire di diritto quello pattuito e la cui determinazione doveva essere effettuata in corso di causa anche mediante specifica c.t.u.;
- in ogni caso, accertando l'assenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Si costituiva l'opposto contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale adito revocava il decreto ingiuntivo opposto , in ragione dell'inosservanza degli oneri di cui all'art. 58 del d.p.r. n. 1736/1933,
condannando il a rifondere le spese di lite in favore degli avvocati Parte_1
UC NI ed OR GO e dell'abogado CL TI, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquidava in € 8.530,00, oltre accessori di legge.
2. Con atto di citazione notificato il 9.6.2021 il ha proposto Parte_1
appello fondato su tre motivi, chiedendo che, sospesa l'efficacia esecutiva pag. 3 di 15 della sentenza impugnata, la stessa sia riformata nel senso di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo;
in caso di appello incidentale, rigettare le avverse domande di simulazione relativa e nullità parziale del rogito per notaio del 27.9.2013 e, per l'effetto, Per_2
confermare la condanna della al pagamento della somma di € CP_1
80.000,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno del dovuto al soddisfo,.
3. La parte appellata, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto;
in via subordinata, ha riproposto tutte le domande avanzate in primo grado , non esaminate dal giudice in ragione della decisione adottata.
4. Alla prima udienza la Corte ha accolto l'istanza di inibitoria ex art. 283
c.p.c.
Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 19.9.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante del verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5. Va preliminarmente verificata l'ammissibilità della produzione effettuata dalla con le note difensive depositate il 29.9.2025, avente ad oggetto CP_1
pag. 4 di 15 la fotografia fronte-retro dell'assegno n. 3039102101-09 firmato il 27.9.2013
(doc. 7), il cui originale la medesima assume di avere rinvenuto a casa di recente;
produzione sulla quale le parti hanno dibattuto in sede di discussione orale.
Orbene, secondo il costante orientamento della S.C., la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, a norma dell'art. 345, comma 3, c.p.c.
(nella formulazione successiva alla novella attuata mediante il d.l. n.
83/2012, conv. nella l. n. 134/2012, applicabile a tutte le impugnazioni relative a sentenze pubblicate dal giorno 11.9.2012, come quella in oggetto),
a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile, purché tali documenti siano (a pena di decadenza)
prodotti mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la formazione sia successiva e la relativa produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo
(v. Cass. ord. 26.9.2024 n. 25731; Cass. 16.5.2022 n.15503; Cass. ord.
11.6.2021 n. 16560; Cass. 10.5.2019 n. 12574; tutte emesse in fattispecie regolate dall'art. 345, comma 3, nel testo successivo all'entrata in vigore della l. n. 69/2009, ma antecedente alla riforma del 2012).
Nel caso in esame, la produzione deve reputarsi inammissibile, in quanto non si tratta di documento di formazione successiva e non è stata fornita dall'appellata la prova che la mancata tempestiva produzione nel giudizio di primo grado sia avvenuta per causa non imputabile, ossia per ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sua sfera di controllo e non dipendenti pag. 5 di 15 da una propria condotta non diligente (cfr. Cass. ord.
9.5.2023 n. 12399;
Cass. 15.6.2018 n. 15762; Cass.
9.11.2017 n. 26522).
A dimostrare la non imputabilità della causa non appare sufficiente, infatti,
la generica circostanza allegata che l'originale dell'assegno in questione è
stato rinvenuto «recentemente e per puro caso» nella ex casa coniugale di
Roma, via Carlo Dossi n. 62, essendo tale circostanza priva dei requisiti di ammissibilità necessari .
Ne consegue altresì che va disattesa l'istanza con cui la ha CP_1
sollecitato l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio grafologica per dimostrare la riferibilità alla sua mano della locuzione «NULLO» apposta sulla parte frontale dell'assegno, la cui copia ha depositato .
6. Passando al merito, l'appello proposto dal è articolato in tre Parte_1
motivi.
Con il primo si lamenta l'erroneità della motivazione della sentenza, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., stante il travisamento dei fatti e dei documenti prodotti da parte del giudice.
In particolare, l'appellante contesta la sentenza laddove, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, ha revocato il decreto ingiuntivo ,
affermando che: «Si rileva che non ha depositato in cancelleria Parte_1
l'originale dell'assegno bancario prodotto in copia del procedimento monitorio, né la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza dell'asserito smarrimento del titolo, neppure l'eventuale provvedimento di ammortamento dell'assegno bancario di cui al ricorso monitorio, secondo la procedura prevista dagli artt.69 e segg. R.D. 21.12.1933, n. 1736. In
questa situazione, la domanda proposta da non può essere accolta, poiché Parte_1
pag. 6 di 15 il possesso del titolo in originale e la sua produzione in giudizio “costituisce requisito per l'esame dell'azione cartolare, in quanto la posizione di legittimo portatore del titolo coincide con la titolarità del diritto di credito azionato, ma è anche requisito dell'azione causale, da cui l'irrilevanza della produzione di semplici fotocopie, ancorché non contestate nella conformità
all'originale”, come è stato chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, con la sentenza n.22531 del 28.10.2011, con cui è stato enunciato il principio: “La produzione in giudizio dei titoli cambiari originali costituisce requisito indefettibile per l'esercizio sia dell'azione cartolare, sia dell'azione causale, costituendo la produzione degli originali requisito per l'esame nel merito della domanda. L'omesso deposito dell'originale non impedisce l'emissione del decreto ingiuntivo, potendo la parte assolvere detto onere sino al momento della precisazione delle conclusioni in primo e secondo grado;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è, invece, irrilevante l'avvenuta produzione, già in sede monitoria, delle fotocopie dei titoli, sia pure non contestate nella loro conformità
all'originale, in quanto, nell'azione causale, solo con la produzione in giudizio dei titoli il debitore, pagando, è tutelato dal pericolo che il titolo possa essere ulteriormente usato nei suoi confronti con l'azione cambiaria.” (C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 620393-01).»,
L'errore consisterebbe nel non avere considerato che:
- si trattava di assegno bancario con clausola di non trasferibilità, per il quale non è possibile l'ammortamento, previsto dagli artt. 69 e ss. r.d. n.
1736/1933;
- l'appellante aveva premesso fin dall'inizio di avere smarrito l'originale dell'assegno e di averne denunciato la perdita, sicché non aveva potuto produrre in giudizio l'originale;
pag. 7 di 15 - l'appellante aveva prodotto la copia dell'assegno emesso dalla e a CP_1
lui consegnato (doc. 2 fascicolo monitorio), nonché la copia conforme della denuncia di smarrimento dell'assegno presentata ai Carabinieri (doc. 2
comparsa di risposta) e la comunicazione di avvenuto blocco dell'assegno della banca emittente (doc. 3 fascicolo monitorio), alla quale egli aveva nuovamente scritto (all. 1);
- l'ammortamento sarebbe stato comunque irrilevante considerato che, esso,
«disincorporando il diritto dal documento, spiega i suoi effetti solo in ordine all'ambito della legittimazione cartolare, lasciando del tutto impregiudicata la questione della titolarità ed esistenza del diritto di credito».
7. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 58 R.D. 1736/1933, nonché degli artt. 167 c.p.c. e 2729
c.c., ritenendo la motivazione errata e illogica.
Il Tribunale, innanzitutto, non avrebbe interpretato correttamente la norma di riferimento, come dimostrato dal richiamo della sentenza della S.C. n. 22351
del 28.10.2011, non riferibile alla fattispecie, tenuto conto che il Parte_1
non aveva esercitato l'azione cartolare, ma quella causale, non essendo più in possesso dell'originale dell'assegno, aveva prodotto la copia in suo possesso,
oltre che la denuncia di smarrimento, per provare l'esistenza del credito azionato.
L'appellante aggiunge che il giudice di prime cure non avrebbe considerato che il deposito dell'originale non è un presupposto processuale, ma un requisito per l'esame del merito della domanda, rilevabile solo su eccezione pag. 8 di 15 della controparte e assolvibile fino alla precisazione delle conclusioni anche in secondo grado.
8. Con il terzo motivo si contesta la condanna al pagamento delle spese processuali e la mancata compensazione, di cui ricorrevano i presupposti,
tenuto conto che la aveva avanzato una domanda riconvenzionale, CP_1
che non era stata esaminata, e che la controversia era stata decisa su un'eccezione dalla stessa non sollevata.
9. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.
Il ragionamento compiuto dal primo giudice muove dal disposto dell'art. 58
del r.d. n. 1736/1933 («Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli ») e dai principi della S.C. in materia,
secondo cui costituisce requisito dell'azione causale il deposito in cancelleria dell'originale dell'assegno o, in mancanza, dell'eventuale provvedimento di ammortamento dell'assegno (artt. 69 e ss. r.d. n.
1736/1933). Ha concluso, quindi, per la inammissibilità dell'azione causale,
in mancanza della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza e del provvedimento di ammortamento.
Tale ragionamento non può condividersi . E infatti, da un lato, la denuncia di smarrimento è stata prodotta in giudizio (v. denuncia presentata il 25.1.2016
alla Stazione CC Roma-Macao– doc. 2 comparsa di risposta dell'opposto pag. 9 di 15 ; dall'altro, l'art. 73 del r.d. n. 1736/1933 dispone espressamente Parte_1
che «Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola “non trasferibile”
non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente ».
Dalle considerazioni che precedono discende che nella specie, attesa la prova dell'avvenuto smarrimento dell'assegno, cui è seguito il blocco nel pagamento del 21.3.2016 da parte dell'istituto emittente (doc. 2 fasc.
monitorio), l'azione causale è proponibile.
10. Vanno a questo punto esaminate le domande e le eccezioni svolte dalla in primo grado, non oggetto di valutazione da parte del Tribunale, CP_1
che la medesima ha riproposto espressamente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
10.1. In ordine alla domanda principale, diretta all'accertamento
(incidentale) della simulazione relativa oggettiva di un a compravendita immobiliare dissimulante una donazione , giova richiamare il costante orientamento secondo cui «In caso di simulazione relativa di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche l'ostacolo, più rigoroso, derivante dal disposto dell'art. 1414 c.c., comma 2, e art. 2725 c.c., norme in base alle quali il contratto dissimulato ha efficacia tra le parti purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma: di talché, ove si tratti di contratto per il quale la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, è necessaria la pag. 10 di 15 produzione di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto.
In definitiva, dolendosi della mancata ammissione della prova testimoniale e invocando gli elementi di carattere indiziario che avrebbero dovuto indurre tout court il giudice di merito a ritenere che la vendita mascherava una donazione, il ricorrente dimentica che, a norma dell'art. 1417 c.c., la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti solo se la domanda è proposta da creditori o da terzi mentre, se è invocata dalle parti,
essa può essere ammessa unicamente qualora sia diretta a far valere l'illiceità
del contratto dissimulato. E dimentica altresì che, giusta il disposto dell'art. 2729 c.c., comma 2, le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni » (v. Cass. ord.
3.11.2021 n. 31243;
Cass. 25.5.2010 n. 21822; Cass. 19.2.2008 n. 4071).
Nella specie, la nulla ha dedotto in ordine alla controdichiarazione, CP_1
nonostante la specifica eccezione sollevata dalla controparte, limitandosi vuoi a indicare gli indizi gravi, precisi e concordanti da cui desumere che la compravendita di cui al rogito rep. n. 4408 del 27.9.2013 dissimul a una Per_1
donazione, voluta dalle parti, all'epoca non separati, per regolare i rapporti patrimoniali della famiglia, vuoi a insistere nell'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi, peraltro mediante richiamo generico alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2) e 3) c.p.c.
10.2. La domanda subordinata della tende all'accertamento CP_1
(incidentale) della nullità parziale del contratto del 27.9.2013, per essere stata trasferita la quota pari a un mezzo del diritto di superficie di un immobile edificato in edilizia convenzionata e, più precisamente, della pag. 11 di 15 clausola negoziale contenuta nell'art. 3, che prevede un prezzo (€ 80.000,00)
indicato come difforme da quello vincolato;
nullità da cui discenderebbe la sostituzione di diritto, ex artt. 35 l. n. 865/1971 e artt. 1419, comma 2, e
1339 c.c., con altra clausola contemplante il prezzo massimo di cessione, da determinare, in forza della convenzione del notaio del 1990 prodotta Per_3
in giudizio, a mezzo di consulenza tecnica di ufficio.
La domanda va respinta.
Si osserva che, nonostante le contestazioni sollevate dal , la Parte_1
si è limitata a dedurre che l'immobile oggetto della compravendita CP_1
ricade «in un piano di zona particolareggiato soggetto a convenzione che richiama espressamente l'art. 35 della L. n° 865/1971 (cfr. doc. 11 del fasc. di di parte Persona_4
opposta)»; convenzione (rogito del 18.9.1990 rep 60654) Persona_5
che è illeggibile in molte parti.
Si aggiunga che è stato solo genericamente allegato ch e il «prezzo è
sensibilmente maggiore di quello vincolato », senza offrire a sostegno alcun elemento concreto per dimostrarlo.
In questo contesto non può disporsi la chiesta consulenza tecnica d'ufficio.
Quest'ultima – per costante orientamento – non è mezzo istruttorio in senso proprio, ma un mezzo di indagine, avente la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenz e;
tale mezzo non può essere utilizzato per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con ess o a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere pag. 12 di 15 un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v., tra le più recenti, Cass. ord. 31.3.2025 n. 8498; Cass 4.7.2024 n.
18299).
11. In definitiva, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata – escluso che il decreto ingiuntivo, definitivamente caducato dall'accoglimento dell'opposizione, riviva per effetto della riforma in sede di gravame della sentenza di primo grado che ne ha disposto la revoca
(Cass. ord. 16.8.2024 n. 20868; Cass. ord. 6.9.20 17 n. 20868) – la CP_1
va condannata al pagamento, in favore del della somma di € Parte_1
80.000,00.
In assenza di precedenti atti di messa in mora, s pettano gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ossia dal 19.1.2018 (Cass. ord. 14.5.2021 n. 13145 ), fino all'effettivo soddisfo.
12. La riforma della sentenza di primo grado determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (art. 336 c.p.c.) e una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito dal giudice d'appello in relazione all'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (v.
Cass. ord. 19.12.2024 n. 33412; Cass. ord. 10.11.2022 n. 22306; Cass.
7.6.2021 n. 27056). Ciò che assorbe il terzo motivo d ell'appello proposto dal attinente al capo sulle spese di lite. Parte_1
pag. 13 di 15 Alla stregua di tali principi, la va condannata alla rifusione delle CP_1
spese dei due gradi, in forza del principio di soccombenza, che si liquidano utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022, vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord. 13.7.2021
n. 19989; Cass. ord. 10.12.2018 n. 31884), scaglione di riferimento da €
52.000,01 a € 260.000,00, come segue:
- per il giudizio di primo grado, € 14.103,00 per compensi (€ 2.552,00 per fase di studio;
€ 1.628,00 per fase introduttiva;
€ 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 4.253,00 per fase decisionale);
- per il giudizio di appello, € 1.165,50 per spese vive ed € 14.317,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€
4.326,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 5.103,00 per fase decisionale).
Anche le spese della fase monitoria vanno poste a carico dell'odierna appellata, stante il principio per cui nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza (Cass. ord.
9.8.2022 n. 24482;
Cass. 14.5.2018 n. 11606) . Tali spese si liquidano pertanto, nella stessa misura già liquidata nella fase monitoria, pari a € 406,50 per esborsi ed €
1.630,00 per compensi.
P.Q.M.
pag. 14 di 15 la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 8090/2021 pubblicata il 10.5.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 80.000,00, oltre interessi al saggio previsto
[...]
dall'art. 1284, comma 4, c.c. dal 19.1.2018 al saldo;
2. condanna alla rifusione delle spese di giudizio in Controparte_1
favore di , che liquida, per la fase monitoria in € 406,50 Parte_1
per esborsi ed € 1.630,00 per compensi, per il primo grado in € 14.103,00 per compensi e per il grado di appello in € 1.165,50 per esborsi ed € 14.317,00
per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Roma in data 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- AT IN - - IC AT -
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