Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8118/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Patrizia Fabbro;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 29.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, anche alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
1
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a OA (GE) il 10.8.2009, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 22.6.2020, omologata da questo Tribunale il 23.7.2020;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori e (nati dall'unione coniugale rispettivamente il 24.5.2011 e il 9.3.2013), e non Per_1 Per_2
ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a OA (GE) il 10.8.2009;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2 2) la casa familiare è assegnata alla IG , di propria proprietà, con tutti gli Parte_1
arredi e suppellettili ivi esistenti che sono di lei esclusiva proprietà;
3) i figli minori e sono affidati ai due genitori con modalità condivisa ed avranno Per_1 Per_2
residenza presso la mamma, IG , nella casa coniugale di LO (GE), Via Parte_1
Del Molinello 21;
4) nel tempo di frequenza scolare il papà vedrà e terrà con sé i figli, due week end al mese, alternati, (prelevandoli venerdì alle ore 17.00 presso la casa materna e riportandoli domenica presso la casa materna entro le ore 18.00) nonché un giorno della settimana dalla fine della scuola sino alle ore 21,00. Sarà cura del papà riportare i figli presso la casa materna salvo diversi accordi. Il tutto salvo migliore e diverso programma che il genitore si impegna a comunicare all'altro almeno due giorni prima, avuto riguardo principalmente ai bisogni di cura, studio, riposo o alle necessità ludiche e ricreative di e nel corso dei propri giorni Per_1 Per_2
e/o dei fine settimana di propria spettanza;
5) relativamente alle vacanze natalizie, ogni anno, e trascorreranno con la Per_1 Per_2
mamma il 24 dicembre e il 25 dicembre e dal 02 gennaio al 06 gennaio mentre con il padre dal
26 dicembre al 30 dicembre. Ad anni alterni, i genitori staranno con la prole il 31 dicembre e il
01 gennaio. Il tutto salvo migliore e diverso accordo da assumersi a cura dei genitori nel contingente, avuto riguardo principalmente ai bisogni di cura, studio, riposo o alle necessità ludiche e ricreative di e in specie laddove si profilino occasioni di vacanza al Per_1 Per_2
fianco dell'uno o dell'altro genitore;
6) e trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo di Per_1 Per_2
sospensione scolastica che sarà stabilito dall'Istituto scolastico in occasione della festività della
Pasqua, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore e i restanti giorni in parti uguali che verranno ogni anno concordati preventivamente tra gli stessi genitori;
per ogni qualsiasi altra festività quale festa della Liberazione, festa del lavoro, festa della Repubblica, festa del Santo Patrono, Ognissanti, S.S. Immacolata, i genitori si accorderanno preventivamente alternando un giorno di festa e/o dividendosi in parti uguali i giorni di festa consecutivi, il tutto salvo diversi accordi per impegni di lavoro e/o per esigenze della prole;
3 7) Ogni anno i genitori godranno al fianco dei figli e di un continuativo periodo Per_1 Per_2
di ferie – ulteriore rispetto a quello del fermo natalizio - di due settimane, anche non continuative, in occasione del fermo scolastico invernale e/o estivo. Tale periodo potrà essere anche più lungo su concorde volontà dei genitori e previo avvertimento;
8) Nel caso in cui per problemi di lavoro e/o di salute uno dei genitori fosse impossibilitato a tenere i figli presso di sé nei periodi concordati, gli stessi staranno presso l'altro genitore e/o presso la zia materna e/o la nonna paterna;
9) Durante il periodo estivo verranno rispettati i medesimi accordi previsti al punto 4), il tutto salvo migliore e diverso accordo da assumersi a cura dei genitori nel contingente, avuto riguardo principalmente ai bisogni di cura, studio, riposo o alle necessità ludiche e ricreative di e in specie laddove si profilino occasioni di vacanza al fianco dell'uno o dell'altro Per_1 Per_2
genitore;
10) I due genitori vicendevolmente si impegnano a prestarsi una pronta e leale collaborazione e ad assumere nell'accordo le decisioni per e in particolare quelle di maggior Per_1 Per_2
rilevanza, quali quelle relative alla salute, all'educazione ed istruzione, alle attività parascolastiche e sportive ed a informarsi reciprocamente e tempestivamente qualora si verifichino problematiche riguardanti la prole al fine di garantirne una pronta risoluzione e realizzare il benessere e miglior interesse della stessa;
11) il Signor obbligato a versare alla IG su IBAN IT Parte_2 Parte_1
36V0306 9321 10100 0000 11584 quale contributo al mantenimento ordinario di e Per_1
la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) di cui euro 150,00 per ciascun figlio, entro Per_2
il giorno 05 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente su base Istat;
12) I Signori dichiarano di essere autosufficienti, ciascuno in Parte_2 Parte_1
grado di provvedere ex se al personale mantenimento;
13) i genitori sosterranno al 50% i costi del mantenimento straordinario quali:
a) costi sanitari quali esborsi per tickets S.S.N e farmaci, visite dentistiche, visite mediche presso specialisti privati, esami diagnostici, eventuali costi fisioterapici e riabilitativi, psicoterapici di necessità, apparecchi sanitari ed ortodontici;
4 b) costi scolastici quali costi di iscrizione e frequenza presso scuola pubblica, attività didattiche, materiale scolastico di inizio anno, libri di testo, gite scolastiche ed attività deliberate dal consiglio di Istituto;
c) iscrizione e frequenza ad almeno un'attività sportiva gradita ai figli e costi dell'abbigliamento tecnico di necessità;
I coniugi convengono che i buoni pasto rientrano nel mantenimento ordinario in quanto sostitutivi del pasto come da Protocollo del Tribunale di Genova di cui al Verbale della riunione
15.06.2016 ex art. 43 quater O.G.;
14) I documenti fiscali delle spese sostenute per i figli dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (in ogni caso entro la scadenza fiscale o assicurativa) dovranno essere consegnati in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale dal reddito che opererà nella quota proporzionale della spesa sostenuta. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori nel caso in cui il Signor rovasse un'occupazione lavorativa Parte_2
altrimenti resteranno a carico al 100% della IG;
Parte_1
15) Il Signor utorizza la IG a richiedere il 100% dell'assegno Parte_2 Parte_1
unico per i figli e Per_1 Per_2
16) I genitori convengono di dare esecuzione al presente accordo fin dal momento della sottoscrizione, anticipando gli effetti del provvedimento giudiziale;
17) I genitori si rilasciano reciproco consenso al rinnovo e rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti per l'espatrio ed a quelli relativi ai figli e . Per_1 Per_2
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 32, parte II, serie A, anno 2009), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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