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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/09/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1596/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1596/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), (C.F. C.F._5 Parte_6
) e (C.F. , con il C.F._6 Parte_7 C.F._7 patrocinio dell'avv. DAVIDE FAVOTTO e dell'avv. LISA CALDATO contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANITA DISCACCIATI
CONCLUSIONI
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
e “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
[...] Parte_7 accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare la responsabilità dell' nella causazione delle lesioni arrecate alla Sig.ra CP_2 per il tramite dell'operato negligente, imprudente e/o imperito dei medici e, per l'effetto, Pt_8 condannare al risarcimento del danno nella misura di complessivi € 109.500,00 o CP_2 nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare congrua, ripartiti in: € 46.500,00 in favore del Sig. , coniuge della macrolesa;
€ 12.600,00 in favore di ciascuno Parte_1 dei Sigg.ri , , e Parte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
figli della macrolesa;
€ 6.300,00 in favore di ciascuno dei Sigg.ri Pt_3 Parte_6
e parenti di altro grado conviventi con la persona offesa, oltre
[...] Parte_7 interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo; IN OGNI CASO
- spese e compensi di lite rifusi.”
Per l : “Voglia il Tribunale Controparte_1
Ill.mo, contrariis rejectis
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori per tutti i motivi evidenziati in narrativa e per l'effetto condannarli al risarcimento delle spese di lite;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Dato atto che parte attrice ha completamente omesso di formulare e/o dedurre fatti e/o circostanze, che avrebbero potuto e dovuto qualificare il rapporto con la vittima primaria e le vittime secondarie consentendo di appurare la veridicità del danno domandato, omettendo di fornire elementi probatori a supporto anche degli episodi inerenti gli accessi presso le strutture ospedaliere effettuati dalla SI.ra . Parte_9
Rigettare ogni domanda dei ricorrenti perché infondata in fatto e in diritto. Con rifusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15% come per legge.
IN VIA SUBORDINATA
Nel caso in cui venga rilevata una qualsivoglia responsabilità dell' Controparte_3
ora , sia graduato il danno in funzione del danno iatrogeno da
[...] Controparte_2 porsi in capo alla SI.ra .” Parte_9
RAGIONI DELLA DECISIONE
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno convenuto in Parte_5 Parte_6 Parte_7 giudizio l' per ottenerne la condanna al risarcimento Controparte_1 dei danni patiti in qualità di parenti di a causa delle lesioni asseritamente Parte_9 causate a quest'ultima dagli interventi medici eseguiti tra i mesi di maggio e giugno 2014 presso il presidio ospedaliero “San Leopoldo Mandic” di Merate.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande giudiziali attoree.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., la causa, che è stata preceduta dal procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 303/2019, è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Rinviata la causa per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
pagina 2 di 7 Le domande giudiziali attoree sono infondate e devono quindi essere rigettate, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il presente giudizio è stato preceduto dall'instaurazione dal procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 303/2019, conclusosi con il deposito della relazione dei CTU dott.
[...]
, medico chirurgo specialista in medicina legale, e dott. medico Persona_1 Persona_2 chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia (doc. 8 di parte attrice).
Occorre innanzitutto ricostruire la vicenda che ha coinvolto legata da vincoli Parte_9 di parentela agli attori, i quali agiscono per il risarcimento dei danni asseritamente subiti per lesione del rapporto parentale.
Tale vicenda è ricostruita in maniera puntuale e precisa nell'elaborato peritale depositato nel procedimento di ATP, ritualmente prodotto nel presente giudizio dalla parte attrice quale doc. 8.
In data 12/05/2014 incinta al sesto mese di gravidanza, fu ricoverata presso Parte_9 la U.O. di Ostetricia dell'Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate con diagnosi di “… Ipertensione arteriosa cronica non ben trattata farmacologicamente in gravidanza alla 38 sett. + 1
…”.
In tale occasione fu rilevata positività allo streptococco beta-emolitico di gruppo B (Streptococcusagalactiae) (SGB), tramite analisi di tampone vagino-rettale effettuato in data 05/05/2014.
Il giorno stesso del ricovero alla SInora venne pertanto somministrata terapia Pt_8 antibiotica.
Il medesimo trattamento venne applicato anche in data 17/05/2014, quando fu avviata l'induzione del travaglio tramite farmaci;
in tale contesto, stante la mancata dilatazione del collo dell'utero (distocia cervicale), fu posta indicazione a taglio cesareo.
La procedura fu condotta tra le 1.22 e le 2.08 del giorno 19/05/2014 e si concluse con la nascita del neonato, per cui la SInora venne dimessa il 23/05/2014, poiché il decorso Pt_8 postoperatorio nei giorni seguenti fu regolare e in assenza di rialzo termico e sintomatologia dolorosa.
In data 27/05/2014, tuttavia, la SInora fece ritorno presso la struttura ospedaliera ove fu Pt_8 ricoverata nuovamente in reparto di Ostetricia per: “…Addominalgia, versamento in addome da probabile emoperitoneo, dispnea in puerpera in VIII giornata da TC…”. Nella medesima giornata, in urgenza, fu sottoposta a laparotomia esplorativa. Venne riscontrata peritonite diffusa fibrinosa con fuoriuscita di abbondantissimo siero purulento maledorante (1500 ml). Pertanto, la paziente fu sottoposta a intervento di isterectomia con conservazione degli annessi senza apertura del retroperitoneo.
Durante l'intervento fu effettuato un prelievo colturale del liquido peritoneale che in data 04/06/2014 risultò positivo per la presenza di escherichia coli e di Streptococcus agalactiae.
pagina 3 di 7 Contestualmente all'isterectomia fu iniziato un trattamento antibiotico e, al termine della procedura chirurgica, la SInora fu trasferita prima in reparto di Rianimazione per Pt_8 comparsa di insufficienza respiratoria post-operatoria e successivamente in reparto di chirurgia, a seguito di ulteriori accertamenti medici.
In data 12/06/2014, in seguito a peggioramento del quadro clinico (addome globoso, diffusamente dolente e dolorabile ed iperpiressia) fu decisa l'esecuzione di TC addome e torace che evidenziò la presenza di raccolte multiple intraddominali con presenza di gas. La SInora fu quindi sottoposta a riapertura della cavità addominale e, in considerazione del quadro Pt_8 accertato, i sanitari procedettero ad asportazione di tuba ed ovaio di sinistra e della tuba destra con conservazione dell'ovaio destro.
La paziente fu quindi trasferita in Rianimazione e poi nuovamente in reparto di Chirurgia, venendo infine dimessa in data 30/06/2014.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda clinica che ha riguardato la SInora Parte_9 gli attori lamentano che l'operato dei sanitari dell'Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate avrebbe cagionato gravi danni alla paziente, consistenti nella pressoché totale demolizione del suo apparato riproduttore (utero, tube, ovaio sinistro).
Trattandosi di questione di carattere eminentemente tecnico, il Tribunale pone a fondamento del proprio convincimento la relazione collegiale dei CTU dott. , specialista Persona_1 in medicina legale, e dott. medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, Persona_2 disposta in sede di ATP, condividendone interamente le conclusioni, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
I CTU hanno posto in evidenza che, durante la degenza della SInora presso l'U.O. di Pt_8
Ostetricia dell'Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate, è sopravvenuta un'evenienza clinica consistente in un evento settico, insorto dopo taglio cesareo.
Dalla relazione dei CTU possono trarsi le seguenti considerazioni.
I CTU non hanno riscontrato errori o negligenze nell'operato dei medici e degli operatori sanitari che hanno avuto in cura la SInora durante il travaglio, il parto e il successivo complesso Pt_8 decorso puerperale.
La profilassi antibiotica, indicata come uno dei più rilevanti interventi per ridurre l'infezione della sede chirurgica (surgical site infection: SSI), fu correttamente attuata nel caso in esame utilizzando un antibiotico che trova indicazione anche e soprattutto per lo streptococco beta- emolitico di gruppo B (Streptococcus agalactiae) (SGB).
Inoltre, il trattamento farmacologico fu ulteriormente procrastinato di alcuni giorni dagli operatori dell'Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate, escludendo così i CTU un'eventuale minore efficacia del farmaco somministrato a dosi standard in una donna in sovrappeso.
pagina 4 di 7 I CTU attribuiscono quindi la tardiva comparsa dell'evento settico e la sua particolare aggressività al secondo batterio identificato (Escherichia coli), negli ultimi anni ritenuto essere sempre più resistente alle principali classi di antibiotici.
Tuttavia, i CTU affermano che non è possibile stabilire se l'infezione da Escherichia coli che ha colpito la SInora debba essere imputata a risalita endouterina di microorganismi già Pt_8 presenti a livello cervico-vaginale o se invece sia derivata da una contaminazione esogena da non diligente applicazione delle procedure antisettiche in fase pre ed intraoperatoria.
I CTU, dunque, danno espressamente atto che “…dalla disamina della intera vicenda clinica non si evidenziano macroscopiche negligenze relate all'assistenza ostetrica durante il travaglio, il parto ed il successivo complesso decorso puerperale, specificando che il quadro clinico in presentazione al momento del parto non presentava caratteri di speciale difficoltà, sia in rapporto alle condizioni di salute che alla tipologia di intervento (taglio cesareo) praticato, la cui esecuzione non era contraddistinta da profili di difficoltà esecutiva” (cfr. pag. 19 della relazione dei CTU), non individuando dunque nel caso di specie specifici profili di negligenza professionale addebitabile agli operatori sanitari.
Quanto all'origine dell'infezione da Escherichia coli, i CTU affermano che la stessa può essere di pertinenza endogena, ascrivibile cioè a meccanismo naturale di risalita dall'ambiente cervico- vaginale sino all'endometrio, con successiva disseminazione intrauterina, trattandosi di batterio che risulta essere un normale colonizzatore dell'organismo umano, la cui presenza nell'ambiente cervico-vaginale non può essere prevista né preventivamente diagnosticata. Affermano i CTU che
“In tal caso, dunque, lo sviluppo della flogosi intra-addominale non sarebbe da ricondursi all'operato dei sanitari.” (cfr. pag. 20 della relazione dei CTU).
I CTU prospettano, in alternativa, che l'infezione da Escherichia coli possa essere di natura esogena, per essere stato l'atto chirurgico eseguito senza attenersi alle doverose procedure antisettiche relative alla cute del paziente, allo strumentario chirurgico, alle mani/guanti degli operatori, all'ambiente chirurgico e relative suppellettili. Secondo i CTU, “…l'ipotesi della contaminazione batterica esogena potrebbe rappresentare - al contrario della risalita endogena - un evento ascrivibile a censurabile comportamento degli operatori sanitari” (cfr. pag. 21 della relazione dei CTU).
I CTU, tuttavia, affermano con chiarezza che gli elementi a disposizione non consentono di prendere posizione per l'una o per l'altra tesi, sicché entrambe le ipotesi (origine endogena dell'infezione con esclusione di profili di responsabilità sanitaria oppure origine esogena comportante censure all'operato dei sanitari) sono astrattamente ipotizzabili.
Concludono pertanto gli ausiliari del giudice nei seguenti termini: “…i sottoscritti CCTTU non hanno desunto dalle Parti ulteriori informazioni utili onde procedere ad un compiuto discernimento circa il meccanismo di origine dell'infezione da Escherichia Coli, ribadendo così la presenza in tal senso di due ipotesi prospettabili (ipotesi endogena: meccanismo naturale di risalita dall'ambiente cervico-vaginale sino all'endometrio, con successiva disseminazione intrauterina;
in alternativa, ipotesi esogena: contaminazione batterica esterna derivante da una
pagina 5 di 7 eventuale incorretta adesione dei Sanitari alle doverose procedure antisettiche), comportanti conseguenze medico-legali contraddistinte da carattere completamente antitetico(ipotesi endogena: evento naturale non prevedibile;
ipotesi esogena: condotta censurabile colposa dei Sanitari), sostenendo pertanto in conclusione la assenza di elementi tecnici per poter chiaramente dirimere, tra le due circostanze prefigurate, la reale natura dell'evento infettivo in discussione.” (cfr. pag. 25 della relazione dei CTU).
Giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in punto di prova del nesso causale nel campo della responsabilità medica.
Sul piano del contenuto dell'onere probatorio, l'onere di provare il nesso causale andrà assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non” o della preponderanza dell'evidenza, la causa del danno (Cass., sez. un., n. 576/2008).
Il criterio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” costituisce infatti la regola probatoria che governa la ricostruzione del nesso causale in materia di responsabilità civile sanitaria (a differenza del processo penale in cui vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”).
Essa opera sul piano della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p. e riposa su uno standard di
“certezza probabilistica”.
In applicazione di tale criterio, il giudice, tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica, potrà pervenire alla riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile “solo se l'evento sia più probabile (che non) che sia attribuibile all'ipotetico responsabile, per la presenza di fattori che probabilisticamente ad esso lo riconducono e per l'assenza di fattori che lo conducano ad altra causa” (cfr. Cass. n. 22225/2014).
Solo se, al termine dell'istruttoria, la causa del danno lamentato dal paziente rimanga assolutamente incerta, il nesso eziologico non potrà ritenersi provato e la domanda dovrà essere rigettata (Cass., n. 29315/2017).
Dunque, pur operando in tema di accertamento del nesso di causa nella responsabilità civile la regola del “più probabile che non”, nel caso di specie non vi sono elementi che consentono di ritenere maggiormente probabile l'origine esogena dell'infezione da Escherichia coli rispetto alla tesi dell'origine endogena.
I CTU, infatti, hanno ritenuto configurabili entrambe le ipotesi, senza indicare elementi che depongano maggiormente per l'una o per l'altra, sicché in definitiva deve ritenersi incerta la causa dell'infezione che ha colpito la SInora Pt_8
A ciò deve aggiungersi che i CTU non hanno individuato errori professionali o profili di negligenza nell'operato dei sanitari, ma anzi hanno specificato che “non si evidenziano macroscopiche negligenze relate all'assistenza ostetrica durante il travaglio, il parto cesareo del 19/05/2014 ed il successivo complesso decorso puerperale” (cfr. pag. 25 della relazione dei CTU).
pagina 6 di 7 In definitiva, la causa dell'infezione che ha colpito la SInora deve ritenersi incerta, non Pt_8 potendo dunque essere addebitata alla struttura ospedaliera convenuta.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo agli attori comporta il rigetto di tutte le domande formulate nei confronti della convenuta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte attrice e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, assumendo quale valore di riferimento la somma richiesta dalla parte attrice, in misura ridotta in ragione della contenuta attività difensiva svolta in considerazione dell'assenza di effettiva attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta ogni domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 nei confronti dell' ; Parte_7 Controparte_1
2) Condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 fra loro, a rifondere in favore dell' le spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 5 settembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1596/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), (C.F. C.F._5 Parte_6
) e (C.F. , con il C.F._6 Parte_7 C.F._7 patrocinio dell'avv. DAVIDE FAVOTTO e dell'avv. LISA CALDATO contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANITA DISCACCIATI
CONCLUSIONI
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
e “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
[...] Parte_7 accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare la responsabilità dell' nella causazione delle lesioni arrecate alla Sig.ra CP_2 per il tramite dell'operato negligente, imprudente e/o imperito dei medici e, per l'effetto, Pt_8 condannare al risarcimento del danno nella misura di complessivi € 109.500,00 o CP_2 nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare congrua, ripartiti in: € 46.500,00 in favore del Sig. , coniuge della macrolesa;
€ 12.600,00 in favore di ciascuno Parte_1 dei Sigg.ri , , e Parte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
figli della macrolesa;
€ 6.300,00 in favore di ciascuno dei Sigg.ri Pt_3 Parte_6
e parenti di altro grado conviventi con la persona offesa, oltre
[...] Parte_7 interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo; IN OGNI CASO
- spese e compensi di lite rifusi.”
Per l : “Voglia il Tribunale Controparte_1
Ill.mo, contrariis rejectis
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori per tutti i motivi evidenziati in narrativa e per l'effetto condannarli al risarcimento delle spese di lite;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Dato atto che parte attrice ha completamente omesso di formulare e/o dedurre fatti e/o circostanze, che avrebbero potuto e dovuto qualificare il rapporto con la vittima primaria e le vittime secondarie consentendo di appurare la veridicità del danno domandato, omettendo di fornire elementi probatori a supporto anche degli episodi inerenti gli accessi presso le strutture ospedaliere effettuati dalla SI.ra . Parte_9
Rigettare ogni domanda dei ricorrenti perché infondata in fatto e in diritto. Con rifusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15% come per legge.
IN VIA SUBORDINATA
Nel caso in cui venga rilevata una qualsivoglia responsabilità dell' Controparte_3
ora , sia graduato il danno in funzione del danno iatrogeno da
[...] Controparte_2 porsi in capo alla SI.ra .” Parte_9
RAGIONI DELLA DECISIONE
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno convenuto in Parte_5 Parte_6 Parte_7 giudizio l' per ottenerne la condanna al risarcimento Controparte_1 dei danni patiti in qualità di parenti di a causa delle lesioni asseritamente Parte_9 causate a quest'ultima dagli interventi medici eseguiti tra i mesi di maggio e giugno 2014 presso il presidio ospedaliero “San Leopoldo Mandic” di Merate.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande giudiziali attoree.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., la causa, che è stata preceduta dal procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 303/2019, è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Rinviata la causa per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
pagina 2 di 7 Le domande giudiziali attoree sono infondate e devono quindi essere rigettate, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il presente giudizio è stato preceduto dall'instaurazione dal procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 303/2019, conclusosi con il deposito della relazione dei CTU dott.
[...]
, medico chirurgo specialista in medicina legale, e dott. medico Persona_1 Persona_2 chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia (doc. 8 di parte attrice).
Occorre innanzitutto ricostruire la vicenda che ha coinvolto legata da vincoli Parte_9 di parentela agli attori, i quali agiscono per il risarcimento dei danni asseritamente subiti per lesione del rapporto parentale.
Tale vicenda è ricostruita in maniera puntuale e precisa nell'elaborato peritale depositato nel procedimento di ATP, ritualmente prodotto nel presente giudizio dalla parte attrice quale doc. 8.
In data 12/05/2014 incinta al sesto mese di gravidanza, fu ricoverata presso Parte_9 la U.O. di Ostetricia dell'Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate con diagnosi di “… Ipertensione arteriosa cronica non ben trattata farmacologicamente in gravidanza alla 38 sett. + 1
…”.
In tale occasione fu rilevata positività allo streptococco beta-emolitico di gruppo B (Streptococcusagalactiae) (SGB), tramite analisi di tampone vagino-rettale effettuato in data 05/05/2014.
Il giorno stesso del ricovero alla SInora venne pertanto somministrata terapia Pt_8 antibiotica.
Il medesimo trattamento venne applicato anche in data 17/05/2014, quando fu avviata l'induzione del travaglio tramite farmaci;
in tale contesto, stante la mancata dilatazione del collo dell'utero (distocia cervicale), fu posta indicazione a taglio cesareo.
La procedura fu condotta tra le 1.22 e le 2.08 del giorno 19/05/2014 e si concluse con la nascita del neonato, per cui la SInora venne dimessa il 23/05/2014, poiché il decorso Pt_8 postoperatorio nei giorni seguenti fu regolare e in assenza di rialzo termico e sintomatologia dolorosa.
In data 27/05/2014, tuttavia, la SInora fece ritorno presso la struttura ospedaliera ove fu Pt_8 ricoverata nuovamente in reparto di Ostetricia per: “…Addominalgia, versamento in addome da probabile emoperitoneo, dispnea in puerpera in VIII giornata da TC…”. Nella medesima giornata, in urgenza, fu sottoposta a laparotomia esplorativa. Venne riscontrata peritonite diffusa fibrinosa con fuoriuscita di abbondantissimo siero purulento maledorante (1500 ml). Pertanto, la paziente fu sottoposta a intervento di isterectomia con conservazione degli annessi senza apertura del retroperitoneo.
Durante l'intervento fu effettuato un prelievo colturale del liquido peritoneale che in data 04/06/2014 risultò positivo per la presenza di escherichia coli e di Streptococcus agalactiae.
pagina 3 di 7 Contestualmente all'isterectomia fu iniziato un trattamento antibiotico e, al termine della procedura chirurgica, la SInora fu trasferita prima in reparto di Rianimazione per Pt_8 comparsa di insufficienza respiratoria post-operatoria e successivamente in reparto di chirurgia, a seguito di ulteriori accertamenti medici.
In data 12/06/2014, in seguito a peggioramento del quadro clinico (addome globoso, diffusamente dolente e dolorabile ed iperpiressia) fu decisa l'esecuzione di TC addome e torace che evidenziò la presenza di raccolte multiple intraddominali con presenza di gas. La SInora fu quindi sottoposta a riapertura della cavità addominale e, in considerazione del quadro Pt_8 accertato, i sanitari procedettero ad asportazione di tuba ed ovaio di sinistra e della tuba destra con conservazione dell'ovaio destro.
La paziente fu quindi trasferita in Rianimazione e poi nuovamente in reparto di Chirurgia, venendo infine dimessa in data 30/06/2014.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda clinica che ha riguardato la SInora Parte_9 gli attori lamentano che l'operato dei sanitari dell'Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate avrebbe cagionato gravi danni alla paziente, consistenti nella pressoché totale demolizione del suo apparato riproduttore (utero, tube, ovaio sinistro).
Trattandosi di questione di carattere eminentemente tecnico, il Tribunale pone a fondamento del proprio convincimento la relazione collegiale dei CTU dott. , specialista Persona_1 in medicina legale, e dott. medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, Persona_2 disposta in sede di ATP, condividendone interamente le conclusioni, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
I CTU hanno posto in evidenza che, durante la degenza della SInora presso l'U.O. di Pt_8
Ostetricia dell'Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate, è sopravvenuta un'evenienza clinica consistente in un evento settico, insorto dopo taglio cesareo.
Dalla relazione dei CTU possono trarsi le seguenti considerazioni.
I CTU non hanno riscontrato errori o negligenze nell'operato dei medici e degli operatori sanitari che hanno avuto in cura la SInora durante il travaglio, il parto e il successivo complesso Pt_8 decorso puerperale.
La profilassi antibiotica, indicata come uno dei più rilevanti interventi per ridurre l'infezione della sede chirurgica (surgical site infection: SSI), fu correttamente attuata nel caso in esame utilizzando un antibiotico che trova indicazione anche e soprattutto per lo streptococco beta- emolitico di gruppo B (Streptococcus agalactiae) (SGB).
Inoltre, il trattamento farmacologico fu ulteriormente procrastinato di alcuni giorni dagli operatori dell'Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate, escludendo così i CTU un'eventuale minore efficacia del farmaco somministrato a dosi standard in una donna in sovrappeso.
pagina 4 di 7 I CTU attribuiscono quindi la tardiva comparsa dell'evento settico e la sua particolare aggressività al secondo batterio identificato (Escherichia coli), negli ultimi anni ritenuto essere sempre più resistente alle principali classi di antibiotici.
Tuttavia, i CTU affermano che non è possibile stabilire se l'infezione da Escherichia coli che ha colpito la SInora debba essere imputata a risalita endouterina di microorganismi già Pt_8 presenti a livello cervico-vaginale o se invece sia derivata da una contaminazione esogena da non diligente applicazione delle procedure antisettiche in fase pre ed intraoperatoria.
I CTU, dunque, danno espressamente atto che “…dalla disamina della intera vicenda clinica non si evidenziano macroscopiche negligenze relate all'assistenza ostetrica durante il travaglio, il parto ed il successivo complesso decorso puerperale, specificando che il quadro clinico in presentazione al momento del parto non presentava caratteri di speciale difficoltà, sia in rapporto alle condizioni di salute che alla tipologia di intervento (taglio cesareo) praticato, la cui esecuzione non era contraddistinta da profili di difficoltà esecutiva” (cfr. pag. 19 della relazione dei CTU), non individuando dunque nel caso di specie specifici profili di negligenza professionale addebitabile agli operatori sanitari.
Quanto all'origine dell'infezione da Escherichia coli, i CTU affermano che la stessa può essere di pertinenza endogena, ascrivibile cioè a meccanismo naturale di risalita dall'ambiente cervico- vaginale sino all'endometrio, con successiva disseminazione intrauterina, trattandosi di batterio che risulta essere un normale colonizzatore dell'organismo umano, la cui presenza nell'ambiente cervico-vaginale non può essere prevista né preventivamente diagnosticata. Affermano i CTU che
“In tal caso, dunque, lo sviluppo della flogosi intra-addominale non sarebbe da ricondursi all'operato dei sanitari.” (cfr. pag. 20 della relazione dei CTU).
I CTU prospettano, in alternativa, che l'infezione da Escherichia coli possa essere di natura esogena, per essere stato l'atto chirurgico eseguito senza attenersi alle doverose procedure antisettiche relative alla cute del paziente, allo strumentario chirurgico, alle mani/guanti degli operatori, all'ambiente chirurgico e relative suppellettili. Secondo i CTU, “…l'ipotesi della contaminazione batterica esogena potrebbe rappresentare - al contrario della risalita endogena - un evento ascrivibile a censurabile comportamento degli operatori sanitari” (cfr. pag. 21 della relazione dei CTU).
I CTU, tuttavia, affermano con chiarezza che gli elementi a disposizione non consentono di prendere posizione per l'una o per l'altra tesi, sicché entrambe le ipotesi (origine endogena dell'infezione con esclusione di profili di responsabilità sanitaria oppure origine esogena comportante censure all'operato dei sanitari) sono astrattamente ipotizzabili.
Concludono pertanto gli ausiliari del giudice nei seguenti termini: “…i sottoscritti CCTTU non hanno desunto dalle Parti ulteriori informazioni utili onde procedere ad un compiuto discernimento circa il meccanismo di origine dell'infezione da Escherichia Coli, ribadendo così la presenza in tal senso di due ipotesi prospettabili (ipotesi endogena: meccanismo naturale di risalita dall'ambiente cervico-vaginale sino all'endometrio, con successiva disseminazione intrauterina;
in alternativa, ipotesi esogena: contaminazione batterica esterna derivante da una
pagina 5 di 7 eventuale incorretta adesione dei Sanitari alle doverose procedure antisettiche), comportanti conseguenze medico-legali contraddistinte da carattere completamente antitetico(ipotesi endogena: evento naturale non prevedibile;
ipotesi esogena: condotta censurabile colposa dei Sanitari), sostenendo pertanto in conclusione la assenza di elementi tecnici per poter chiaramente dirimere, tra le due circostanze prefigurate, la reale natura dell'evento infettivo in discussione.” (cfr. pag. 25 della relazione dei CTU).
Giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in punto di prova del nesso causale nel campo della responsabilità medica.
Sul piano del contenuto dell'onere probatorio, l'onere di provare il nesso causale andrà assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non” o della preponderanza dell'evidenza, la causa del danno (Cass., sez. un., n. 576/2008).
Il criterio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” costituisce infatti la regola probatoria che governa la ricostruzione del nesso causale in materia di responsabilità civile sanitaria (a differenza del processo penale in cui vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”).
Essa opera sul piano della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p. e riposa su uno standard di
“certezza probabilistica”.
In applicazione di tale criterio, il giudice, tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica, potrà pervenire alla riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile “solo se l'evento sia più probabile (che non) che sia attribuibile all'ipotetico responsabile, per la presenza di fattori che probabilisticamente ad esso lo riconducono e per l'assenza di fattori che lo conducano ad altra causa” (cfr. Cass. n. 22225/2014).
Solo se, al termine dell'istruttoria, la causa del danno lamentato dal paziente rimanga assolutamente incerta, il nesso eziologico non potrà ritenersi provato e la domanda dovrà essere rigettata (Cass., n. 29315/2017).
Dunque, pur operando in tema di accertamento del nesso di causa nella responsabilità civile la regola del “più probabile che non”, nel caso di specie non vi sono elementi che consentono di ritenere maggiormente probabile l'origine esogena dell'infezione da Escherichia coli rispetto alla tesi dell'origine endogena.
I CTU, infatti, hanno ritenuto configurabili entrambe le ipotesi, senza indicare elementi che depongano maggiormente per l'una o per l'altra, sicché in definitiva deve ritenersi incerta la causa dell'infezione che ha colpito la SInora Pt_8
A ciò deve aggiungersi che i CTU non hanno individuato errori professionali o profili di negligenza nell'operato dei sanitari, ma anzi hanno specificato che “non si evidenziano macroscopiche negligenze relate all'assistenza ostetrica durante il travaglio, il parto cesareo del 19/05/2014 ed il successivo complesso decorso puerperale” (cfr. pag. 25 della relazione dei CTU).
pagina 6 di 7 In definitiva, la causa dell'infezione che ha colpito la SInora deve ritenersi incerta, non Pt_8 potendo dunque essere addebitata alla struttura ospedaliera convenuta.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo agli attori comporta il rigetto di tutte le domande formulate nei confronti della convenuta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte attrice e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, assumendo quale valore di riferimento la somma richiesta dalla parte attrice, in misura ridotta in ragione della contenuta attività difensiva svolta in considerazione dell'assenza di effettiva attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta ogni domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 nei confronti dell' ; Parte_7 Controparte_1
2) Condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 fra loro, a rifondere in favore dell' le spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 5 settembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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