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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2040/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
10.10.2024
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. VEGGIARI ALESSIO, come da mandati in calce ai rispettivi ricorsi, con domicilio digitale eletto, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 16 sexies D. Lg. 179/12, all'indirizzo Email_1
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. CONTE GIORGIO , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Allegri N. 29 30174 Venezia -
Mestre
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
- resistente –
1 rappresentata e difesa dagli Avvocati VANZO LICIA e PIETROPOLI ILARIA, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, con domicilio eletto presso il loro studio in
Verona, Via Giuseppe Garibaldi n. 18 o
OGGETTO: retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, autista di linea dipendente dal 21.03.2022 al 14.03.2023 da Controparte_1
società subaffidataria di per la Provincia di Verona, lamentava che nel corso CP_2
del rapporto di lavoro la retribuzione corrisposta in relazione alle giornate di assenza per ferie fosse stata ingiustamente decurtata, rispetto ai giorni di presenza in servizio, di talune indennità e voci retributive percepite ad integrazione della retribuzione secondo le previsioni di accordi nazionali ed aziendali – ciò, in particolare con riferimento alle indennità di lavoro domenicale, di vendita biglietti, di supero nastro, alla maggiorazione lavoro nei notturni e per lavoro straordinario anche notturno e festivo -, nonostante queste facessero parte della retribuzione ordinaria così come definita in ambito comunitario. Lamentava altresì il mancato pagamento in corrispondenza di 12 minuti per ogni sosta al capolinea per più di 30 minuti. Concludeva dunque per la condanna di
Contr nonché di quale responsabile solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03 e Controparte_3
1676 c.c. al pagamento delle conseguenti differenze retributive, specificamente quantificate in relazione al tempo lavorato durante le soste superiori a 30 minuti.
2. La eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_1
adito nonché la nullità dei ricorsi per eccessiva indeterminatezza e l'improcedibilità per mancato espletamento del ricorso gerarchico, nonché l'inammissibilità per intervenuta conciliazione con riferimento alla indennità di turno. Nel merito contestava che il mancato compiuto delle indennità di cui ai ricorsi comportasse violazione del diritto comunitario, a fronte della non dissuasività dello stesso, evidenziando comunque che dal maggio 2022 – cioé in corrispondenza di quasi tutto il periodo lavorativo alle dipendenze de - per effetto di accordo sindacale era stata introdotta specifica CP_1
2 indennità per le giornate di ferie, ampiamente satisfattiva. Negava inoltre la spettanza di differenze retributive in corrispondenza delle pause al capolinea per più di 30 minuti,
posto che le attività richieste agli autisti erano minimali, e che comunque da luglio 2021
era stata introdotta una specifica remunerazione.
3. Si costituiva in giudizio pure eccependo anch'essa l'incompetenza CP_2
territoriale del Tribunale di Venezia. Negava inoltre l'applicabilità nei suoi confronti dell'art. 29 D.Lgs. 276/03 sia per non essere il rapporto con riconducibile ad CP_1
un appalto che, in relazione alla maggiore retribuzione rivendicata per i giorni di ferie,
per mancata utilizzazione del ricorrente, in quelle giornate, nel servizio subaffidato.
Negava comunque la fondatezza delle pretese del ricorrente in relazione alle differenze retributive rivendicate in giudizio.
4. La causa veniva istruita in relazione alla domanda afferente all'attività lavorativa non retribuita durante la sosta al capolinea per più di 30 minuti, e perveniva in decisione dapprima all'udienza del 5.11.2025, autorizzato il deposito di note conclusive;
la discussione veniva lì riaggiornata all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
5. E' infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia,
considerato che nel circondario dello stesso si trova la sede di datrice di Controparte_1
lavoro dei ricorrenti, che costituisce uno dei criteri alternativi di cui all'art. 413 c.p.c..
Le cause risultano dunque correttamente radicate avanti al Tribunale di Venezia, da
Contr ritenersi competente anche per la domanda connessa svolta nei confronti di (Cass.,
3086/17).
6. E' infondata pure l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del ricorso gerarchico – a questo proposito deve ritenersi tardiva la produzione effettuata solo con le note conclusive del reclamo presentato in via gerarchica dal ricorrente – considerato che analoga funzione deve ritenersi svolta dalla diffida stragiudiziale sub doc. 8 ric., che peraltro non ha avuto alcun seguito.
3 7. Pure infondata è l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per carenza di sufficiente allegazione e prova: il ricorso permette infatti di ricostruire con sufficiente chiarezza e completezza quali siano le pretese azionate in giudizio e le ragioni sia fattuali che giuridiche a fondamento delle stesse, identificando precisamente le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione relativa ai giorni di ferie.
Quanto alle mansioni svolte dal ricorrente, in ricorso si precisa chiaramente che trattasi di operatore di esercizio e dalle deduzioni di fatto del ricorso si desume pure senza alcun dubbio che si tratti di autista.
8. Nel merito, una prima questione attiene alla individuazione della retribuzione da utilizzare in relazione alle giornate di ferie, che si pone in quanto la contrattazione collettiva ed in generale la disciplina applicata ai rapporti di lavoro prevede che essa sia determinata senza considerare alcune indennità, premi e maggiorazioni retributive corrisposte solo nei giorni di presenza in servizio. La tesi di cui al ricorso è che il mancato computo anche di esse per la determinazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie sia in contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88, secondo cui “Gli Stati
membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali
retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento di
concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie
annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso
di fine del rapporto di lavoro”, attuata dalla normativa interna all'art. 10 D.Lgs. 66/03
[“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il prestatore di lavoro ha
diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a quattro settimane. Tale
periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica
disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno
due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno
di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere
4 sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del
rapporto di lavoro”]. Ciò, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
9. In effetti la necessità di ripensare l'orientamento tradizionale relativo alla libertà delle parti sociali di determinare la retribuzione per i giorni di ferie consegue inevitabilmente alle statuizioni della CGUE, efficacemente sintetizzate in talune pronunce delle Corte
di Cassazione nel senso che “Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane,
secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come
un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20
luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_1
può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere
effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del
12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più
specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle
ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due
aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del CP_4
15 settembre 2011, MS e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La
presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai
periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo
15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare
prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di
lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali
più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He,
C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di
un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16
5 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_2
avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.
7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie
annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve
percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche
sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto CP_4
58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della
fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai
periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché Controparte_5 Per_3
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella
[...]
pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, MS e altri
(punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata,
in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del
lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore
dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto
dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle
disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere
sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di
distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del
suo lavoro" (v. sentenza MS e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo
intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad
espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo
pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve
obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al
lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza MS e altri cit., punto 24);
all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da
6 versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del
lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che
sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al
lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza MS e altri
cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli
elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del
lavoratore (v. sentenza MS e altri cit., punto 28). 5 Il delineato concetto di
retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva
giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo
status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si
ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche
professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata,
per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella
retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie
annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore
di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza MS e altri cit.) ovvero
del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della
"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale,
nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque,
affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore
durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come
sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.…..In modo conforme al diritto dell'Unione
deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore
di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia,
recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi
7 come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di
funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per_4
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la
retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al
suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del
diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione
corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente
a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE.” (Cass. 22401/20; Cass., 13425/19).
10. In base a detto orientamento - vincolante per il giudice interno in relazione ai criteri interpretativi della normativa comunitaria espressi dalla CGUE, tanto più considerando che il D.Lgs. 66/03 è stato introdotto in Italia in attuazione della normativa comunitaria,
e dunque va interpretato sulla base dell'ordinamento comunitario - nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che - considerate le peculiarità delle mansioni delle ricorrenti - sono intrinsecamente legate alle mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro – la recente Cass.,
14089/24 utilizza la nozione di “sostanzialmente equiparabile” -, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che
è invece irrinunciabile.
11. In questa prospettiva, con riferimento alla fattispecie di causa per individuare la retribuzione spettante nei giorni di ferie dovrebbe tenersi conto anche della seguente indennità, corrisposta per i giorni di svolgimento di attività lavorativa:
- indennità di vendita biglietti, che in ricorso si afferma corrisposto ai dipendenti sulla base di accordo del 28.12.2016.
8 11.1 Infatti detta indennità é correlata alle specifiche mansioni affidate al ricorrente, che in quanto autista è richiesto di provvedere alla vendita a bordo di biglietti, ed é finalizzata a valorizzare determinati aspetti caratteristici delle mansioni affidate.
12. Diversamente, si reputa che la pretesa di cui al ricorso non sia accoglibile in relazione alle altre indennità/maggiorazioni retributive, quali l'indennità di lavoro domenicale, la maggiorazione lavoro nei turni notturni ed il lavoro straordinario anche notturno e festivo, in quanto non volte a compensare un disagio tipico della mansione dell'autista negli autobus di linea, bensì quello derivante da un articolazione oraria conseguente alla specifica modalità organizzativa adottata in un certo periodo storico dal datore di lavoro e che potrebbe caratterizzare una platea indeterminata di lavoratori e rispettive mansioni
(in questo senso si veda anche Corte d'Appello di Venezia, sent. 612/2024).
13. Neppure si reputa di dover valorizzare per la retribuzione spettante nei giorni di ferie quanto percepito nei giorni di presenza a titolo di indennità di supero nastro, in quanto legata non solo all'organizzazione lavorativa adottata tempo per tempo dal datore di lavoro, ma anche per la sua finalità indennitaria/risarcitoria e fronte del maggiore periodo giornaliero di utilizzazione e delle possibili spese correlate tant'è vero che l'accordo sindacale di riferimento prevede la corresponsione di detta indennità nella forma di un buono pasto.
14. Deve tuttavia considerarsi che l'indennità di vendita biglietti risulta erogata al ricorrente, nell'ambito dell'intero periodo lavorativo, solamente nella mensilità di dicembre 2022, e con riferimento ad importo di € 80,00 che, correlato al periodo lavorato, risulta veramente di minimo impatto sulla retribuzione giornaliera e che non potrebbe determinare la debenza a favore del ricorrente di importo superiore agli € 8,00
per giorno di ferie garantita dall'accordo del 10.5.2022 sub doc. 6 . CP_1
15. La relativa domanda svolta in ricorso va dunque rigettata.
16. Neppure é fondata l'ulteriore domanda svolta in ricorso, relativa alla corresponsione di retribuzione per l'attività svolta presso i capolinea dove è prevista una sosta superiore a
9 30 minuti, che esclude dall'orario di lavoro dal 2015 (secondo le Controparte_1
deduzioni di cui al ricorso, non contestate dalle controparti).
17. L'istruttoria svolta ha infatti consentito di accertare che gli autisti in caso di sosta al capolinea per più di 30 minuti possono sì allontanarsi dal mezzo, ma necessariamente non prima di avere spento lo stesso e fatto uscire gli eventuali passaggeri. Essi inoltre,
per rispettare gli orari di partenza previsti, devono necessariamente salire sul mezzo con un minimo anticipo per accenderlo, verificare che sia tutto in ordine per la ripartenza e attendere che l'aria dell'impianto frenante si ricarichi.
18. Dette operazioni per quanto emerso dall'istruttoria richiedono meno di 12 minuti;
reputa il giudicante che, tenuto anche conto delle variabili date dal mezzo in dotazione e dal numero di passeggeri coinvolti nella salita e nella discesa e dalle condizioni metereologiche, il personale sia impegnato nelle operazioni al capolinea di media per 6
minuti.
19. Va peraltro considerato che con l'accordo aziendale del 7.12.2021 (doc. 4 si CP_1
è prevista la corresponsione a favore degli autisti in caso di soste superiori a 30 minuti
(da 31 a 60 minuti) di un buono pasto di € 5,29, importo che – a parte la modalità poco consona per una erogazione con valore economico a fronte di espletamento di attività
lavorativa – è senz'altro satisfattiva rispetto a quanto dovuto secondo il punto 18, come si ricava dai conteggi dimessi dalla difesa del ricorrente (cfr. doc. 14 ric.) rapportati al minore impegno in termini di minuti ritenuto provato.
20. In conclusione il ricorso va rigettato.
21. Le spese di lite sono compensate per la complessità delle questioni trattate e le peculiarità della fattispecie di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 13/11/2025.
10 Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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