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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2946/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7099/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza G. C. Alb. Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44355 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento 44355, con cui il Comune di Fiumicino ha rivendicato l'importo di cui in atti a titolo di omesso pagamento IMU anno 2022.
A fondamento della domanda, dopo aver riferito che il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato il fallimento della Ricorrente_1 srl. - già proprietaria dell'immobile oggetto dell'accertamento in questione - con sentenza del 6.11.20, ha sostanzialmente dedotto che l'Ufficio convenuto ha omesso di domandare l'ammissione al passivo del fallimento, e ha invece emesso e notificato l'avviso di accertamento qui opposto, con ciò proponendosi di precostituirsi un titolo per instaurare azioni esecutive individuali che l'art. 51 L.F. esplicitamente vieta a qualunque creditore.
Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo proceduto all'annullamento d'ufficio dell'avviso, in considerazione della sentenza di fallimento prodotta dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Nel costituirsi in giudizio l'Ufficio convenuto ha tempestivamente dedotto di avere riscontrato la fondatezza delle tesi difensive formulate in ricorso, tanto da procedere all'annullamento dell'avviso impugnato con provvedimento del 20.2.25 allegato in atti, atteso che “(…) per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili” (suo doc. depositato in data 27.5.25).
L'Ufficio ha altresì rilevato di aver avuto conoscenza dell'intervenuto fallimento solo alla data di notifica dell'avviso di accertamento, e della data della sentenza che lo ha dichiarato solo con la proposizione del presente ricorso.
Sul punto, nulla ha replicato parte ricorrente.
Tanto basta a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese di lite compensate.
Roma, 19.12.2025
Il Giudice monocratico
RA AJ
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7099/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza G. C. Alb. Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44355 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento 44355, con cui il Comune di Fiumicino ha rivendicato l'importo di cui in atti a titolo di omesso pagamento IMU anno 2022.
A fondamento della domanda, dopo aver riferito che il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato il fallimento della Ricorrente_1 srl. - già proprietaria dell'immobile oggetto dell'accertamento in questione - con sentenza del 6.11.20, ha sostanzialmente dedotto che l'Ufficio convenuto ha omesso di domandare l'ammissione al passivo del fallimento, e ha invece emesso e notificato l'avviso di accertamento qui opposto, con ciò proponendosi di precostituirsi un titolo per instaurare azioni esecutive individuali che l'art. 51 L.F. esplicitamente vieta a qualunque creditore.
Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo proceduto all'annullamento d'ufficio dell'avviso, in considerazione della sentenza di fallimento prodotta dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Nel costituirsi in giudizio l'Ufficio convenuto ha tempestivamente dedotto di avere riscontrato la fondatezza delle tesi difensive formulate in ricorso, tanto da procedere all'annullamento dell'avviso impugnato con provvedimento del 20.2.25 allegato in atti, atteso che “(…) per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili” (suo doc. depositato in data 27.5.25).
L'Ufficio ha altresì rilevato di aver avuto conoscenza dell'intervenuto fallimento solo alla data di notifica dell'avviso di accertamento, e della data della sentenza che lo ha dichiarato solo con la proposizione del presente ricorso.
Sul punto, nulla ha replicato parte ricorrente.
Tanto basta a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese di lite compensate.
Roma, 19.12.2025
Il Giudice monocratico
RA AJ