Articolo 12 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 11Articolo 13
Versione
11 marzo 1948
Art. 12.
Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sara' dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.
La Valle puo' istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.
Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali, della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.
Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.
Entrata in vigore il 11 marzo 1948
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